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81.2012.411

Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 26.09.2013, PRPEN

Titolo:

Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità

VELOCITÀ

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

81.2012.411

DA 4234/2012

Bellinzona settembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 4234/2012 del 1. ottobre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da CHF 100.00 cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 1'500.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che l’imputato chiede il suo proscioglimento, in quanto il limite vigente non era di 80 Km/h bensì di 100 Km/h;

richiamati gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSS; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura VW __________ alla velocità di 117 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 600.- (seicento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 120.- (centoventi);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81921).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 120.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 320.00 totale

- fr. 700.00 cauzione già versata

fr. 380.00 totale da restituire

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 4a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juni 2015, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 15. Januar 2017, 7. Mai 2017, 1. Februar 2019, 1. Januar 2021, 9. Februar 2021, 20. Mai 2021, 1. April 2022, 15. Juli 2023, 1. April 2024, 1. Januar 2025, 1. Juli 2025, 1. April 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Wahrung der Lufthoheit, Art. 22 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2005; der Erlass wurde am 1. April 2014, 1. Januar 2018, 1. Januar 2022 und 1. November 2023 erneut konsolidiert.