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81.2012.420

Guida senza licenza di condurre o nonostante revoca; assoluzione

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 03.10.2013, PRPEN

Titolo:

Guida senza licenza di condurre o nonostante revoca; assoluzione

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cpv. 1 let. e LCSTR

Incarto n.

81.2012.420

DA 4651/2012

Bellinzona ottobre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 4651/2012 del 22 ottobre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 110.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 2'200.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che l’imputato chiede di essere prosciolto;

richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore), per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4651/2012 del 22 ottobre 2012.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Stato.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81994).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 95 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.