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81.2013.303

Danneggiamento ripetuto (intervenuta prescrizione); guida in stato di inattitudine

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 81.2013.303

Data decisione, Autorità: 24.09.2013, PRPEN

Titolo:

Danneggiamento ripetuto (intervenuta prescrizione); guida in stato di inattitudine

DANNEGGIAMENTO GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 144 cpv. 1 CPS art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

81.2013.303

DA 1611/2013

Bellinzona settembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lucile Martinez in qualità di cancelliera per giudicare

IM 2

(difensore: . DI 1, )

visto il decreto d’accusa n. 1611/2013 del 22 aprile 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

1. danneggiamento (ripetuto)

per avere, nel periodo maggio 2006 – 15 settembre 2006, agendo sia singolarmente che in correità con terze persone, effettuando dei graffiti con della vernice spray, intenzionalmente deteriorato la proprietà altrui, e meglio:

1.1 a __________, sulla tratta autostradale A2, in un periodo non meglio precisato compreso tra maggio 2006 e il 15 settembre 2006, a danno dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, il cavalcavia di un’area di servizio, con la scritta “__________” (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 342.70);

1.2 a __________, in Via __________, in un periodo non meglio precisato compreso tra maggio 2006 e il 15 settembre 2006, in correità con __________, a danno dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, una facciata dello stabile, con la scritta “__________” (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 1'000.00);

1.3 a __________, zona __________, in un periodo non meglio precisato compreso tra maggio 2006 e il 15 settembre 2006, in correità con __________, a danno delle FFS, Berna, un muretto in calcestruzzo, con le scritte “__________” e “__________” (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 400.00);

1.4 a __________, zona __________, in un periodo non meglio precisato compreso tra maggio 2006 e il 15 settembre 2006, in correità con __________, a danno delle FFS, Berna, una parete, con le scritte “__________” e “__________” (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 4’850.00);

1.5 a __________, in Via __________, in un periodo non meglio precisato compreso tra 1.giugno 2006 e il 30 giugno 2006, in correità con l’allora minorenne __________, a danno della __________ SA, __________ una facciata dello stabile, con la scritta “__________” (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 936.10);

1.6 a __________, in zona industriale, in un periodo non meglio precisato compreso tra maggio 2006 e il 15 settembre 2006, in correità con l’allora minorenne __________, a danno del __________, __________, una facciata dello stabile, con le scritte “__________” e “__________” (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 2'041.75);

1.7 a __________, in Via __________ nella notte del 27/28 agosto 2006, in correità con l’allora minorenne __________, a danno dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, una facciata dello stabile, con le scritte __________” e “__________ (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 851.10);

1.8 a __________, in zona industriale, nel periodo compreso tra il 1. agosto 2006 e il 27 settembre 2006, in correità con l’allora minorenne __________, a danno della __________ SA, __________, una parete, con la scritta “__________” (danno non quantificato dall’accusatrice privata);

1.9 a __________, presso la stazione FFS, in un periodo non meglio precisato compreso tra 1. giugno 2006 e il 31 luglio 2006, in correità con l’allora minorenne __________, a danno delle FFS, Berna, una parete, con le scritte “__________” e “__________” (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 500.00);

1.10 a __________, in Via__________, in un periodo non meglio precisato compreso tra maggio 2006 e il 15 settembre 2006, in correità con __________ e l’allora minorenne __________, a danno del Comune di __________, una passerella pedonale, con le scritte “__________”, “__________”, “__________”, “__________ e “__________” (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 2’570.00);

1.11 a__________, in zona industriale, in un periodo non meglio precisato compreso tra il 24 maggio 2006 e il 26 maggio 2006, in correità con __________ e l’allora minorenne __________, a danno delle Officine meccaniche __________ SA, __________, una facciata dello stabile, con le scritte __________”, __________”, __________”, “__________” e “__________” (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 8'747.15);

1.12 a __________, __________ __________, in un periodo non meglio precisato compreso tra il 1. luglio 2006 e il 30 luglio 2006, in correità con __________ l’allora minorenne __________, a danno del Comune di __________, una facciata dello stabile, con la scritta “__________” (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 3'500.00);

1.13 a __________, in un periodo non meglio precisato compreso tra il 1. settembre 2006 e il 13 settembre 2006, in correità con __________ e l’allora minorenne __________, a danno del Patriziato di__________, una facciata dello stabile, con le scritte “__________”, __________” e “__________ (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 3’443.00);

1.14 a __________, in un periodo non meglio precisato dell’estate 2006, in correità con __________, __________ e l’allora minorenne __________, a danno del __________, __________, una facciata dello stabile, con le scritte “__________” e “__________” (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 1’500.00/2'000.00);

1.15 a __________, sull’autostrada A2 direzione sud, in un periodo non meglio precisato compreso tra il mese di maggio 2006 e il 13 settembre 2006, in correità con __________, __________ e l’allora minorenne __________, a danno dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, una facciata dello stabile, con le scritte “__________ “__________ “__________”, “__________” e “__________” (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 4'814.65);

1.16 a __________, sull’autostrada A2 direzione nord, in un periodo non meglio precisato compreso tra il mese di maggio 2006 e il 13 settembre 2006, in correità con __________, __________ e l’allora minorenne __________, a danno dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, una facciata dello stabile, con le scritte “__________ “__________ “__________” e “__________” (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 3'105.35);

2. guida in stato di inattitudine

per avere, a __________, il 3 dicembre 2010, alle ore 03.20, su Via __________ condotto la vettura VW Golf targata TI __________ in comprovato stato di ebrietà (alcolemia: min. 0,82 / max. 1.37 grammi per mille);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo:

reati previsti dagli artt. 144 cpv. 1 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCS; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4, 48 lett. e) CP;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere da CHF 90.00 (novanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 6’300.00 (seimilatrecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 5 (cinque) giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di CHF 900.00 (novecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Si rinviano gli accusatori privati Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, FFS, Berna, __________ SA, __________ __________, __________, __________ SA, __________, Comune di __________ __________ SA, __________, Comune di __________, Patriziato di __________, __________, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.00 (cento).

5. Ordina la confisca e la distruzione di 1 scatola di coperchi per bombolette spray, 49 bombolette di spray di diversi colori usate e nuove, 5 pennarelli marca Bombing e Hardcore, 1 classificatore con bozze, 1 classificatore con foto, 1 passamontagna rosso, doversi guanti in lattice, 1 mascherina (Rep. no. 8345/C34) - (art. 69 cpv. 2 CPS).

6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato che il difensore chiede l’abbandono del procedimento a titolo di danneggiamento per intervenuta prescrizione e la ricommisurazione della pena proposta, riferita unicamente al reato di guida in stato di inattitudine;

richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 48 lett. e CP, 144 cpv. 1 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 429 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. Il procedimento contro IM 1 per danneggiamento ripetuto per i fatti descritti al punto n. 1 di cui al DA 1611/2013 del 22 aprile 2013 è abbandonato per intervenuta prescrizione.

2. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, a __________, il 3 dicembre 2010, alle ore 03.20, su Via __________ condotto la vettura VW Golf targata TI __________ in comprovato stato di ebrietà (alcolemia: min. 0,89 / max. 1.37 grammi per mille).

3. Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr. 900.00 (novecento).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 200.00 (duecento) senza motivazione scritta.

4. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento) sono a carico dello Stato.

5. A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP complessiva di fr. 5'535.00 (cinquemilacinquecentotrentacinque), corrispondenti:

- fr. 4’535.00 (quattromilacinquecentotrentacinque), IVA compresa a titolo di risarcimento della nota d’onorario e spese della difesa;

- fr. 0 (zero) a titolo di indennizzo dovuto alla partecipazione all’udienza dell’imputato;

- fr. 1'000.00 (mille) a titolo di indennità per ingiusta carcerazione;

- fr. 0.- (zero) a titolo di risarcimento per il torto morale e danno economico.

6. Si rinviano gli accusatori privati Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, FFS, Berna, __________ SA, __________, __________ di __________, __________, __________ SA, __________, __________ SA, __________, Comune di __________, __________, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

7. È ordinata la confisca e la distruzione di 1 scatola di coperchi per bombolette spray, 49 bombolette di spray di diversi colori usate e nuove, 5 pennarelli marca Bombing e Hardcore, 1 classificatore con bozze, 1 classificatore con foto, 1 passamontagna rosso, doversi guanti in lattice, 1 mascherina (Rep. no. 8345/C34) - (art. 69 cpv. 2 CPS).

8. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

9. Intimazione per raccomandata:

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Servizio reperti, c/o ex Arsenale militare, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico , Camorino

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 500.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

a carico dello Stato,

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 42, Art. 48, Art. 106 und Art. 144 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 353 und Art. 429 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 91 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.