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91.2013.77

Esercitare la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno di una zona di divieto

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 91.2013.77

Data decisione, Autorità: 13.09.2013, PRPEN

Titolo:

Esercitare la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno di una zona di divieto

CONTRAVVENZIONE LCP

art. 13 LCP art. 16 LCP art. 21 let. c LCP

Incarto n.

91.2013.77

Bellinzona settembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 182/302 del 16 novembre 2012;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

per avere, il 15 giugno 2013 nelle acque del __________, presso la Foce del __________, nel Comune di __________, esercitato la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno della zona di divieto presso la foce del fiume __________;

e propone la condanna alla multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-;

che l’autorità inquirente postula la conferma del decreto d'accusa;

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 13, 16, 21 lett. c LCP; 19 RLCP; 1 lett. b cifra 2 lett. A del Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2007-2012, concernenti le zone di protezione nei laghi Verbano e Ceresio; 3 e 6 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per la pesca nelle acque Italo-Svizzere del 19 marzo 1986 riguardante la licenza di pesca e le zone di protezione; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni per avere, il 15 giugno 2013 nelle acque del __________, presso la Foce del __________, nel Comune di __________, esercitato la pesca, senza essere in possesso dell’obbligatoria patente, all’interno della zona di divieto presso la foce del fiume __________.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 520.- (cinquecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.- multa

fr. 170.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 420.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel, Art. 13, Art. 16 und Art. 21 — gelesen in der Fassung vom 12. Dezember 2008; der Erlass wurde am 1. Oktober 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2022, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Dezember 2023 und 1. Februar 2025 erneut konsolidiert.