Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

INC.1998.50108

INC.1998.50108

Rubrum

N. 501.1998.8L Lugano, 2 luglio 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 giugno 2002 da

__________ (patrocinato dall’avv. __________)

per denegata rispettivamente ritardata giustizia del Procuratore pubblico avv. Giovan Maria Tattarletti nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di reati documentali e patrimoniali (inc. MP __________);

viste le osservazioni 1. luglio 2002 del magistrato inquirente, che si rimette al giudizio di questa sede;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

Considerandi

che:

- questo ufficio è già intervenuto in precedenza nella pendenza processuale in oggetto, le cui premesse vennero così riassunte (v. decisione 6 settembre 1999, inc. GIAR 501.98.5):

“Il procedimento contro il reclamante ha preso avvio con la denuncia sporta il 15 giugno 1998 da __________ e __________ (doc. 1 dell'inc. MP __________), alla quale si è affiancata quella di "altro diverso terzo cliente" (doc. 11), in seguito indicato con le iniziali __________. (cfr. verbale istruttorio n. 9 del 24 luglio 1998), anche se poi le sue generalità hanno fatto comparsa, comunque qui prudenzialmente omesse, non essendo determinanti al giudizio. In conseguenza __________ venne arrestato il 18 giugno 1998 (e poi rilasciato in libertà provvisoria il 24 giugno 1998, v. doc. 17), con promozione dell'accusa suoi confronti per titolo di appropriazione indebita subordinatamente truffa, falsità in documenti e amministrazione infedele, con successiva estensione al reato di conseguimento fraudolento di falsa attestazione (cfr. verbale 24 giugno 1998, n. 5, pag. 4 in fine).

La fattispecie inquisita consiste sostanzialmente nell’avere l’accusato ottenuto da terzi importanti somme di denaro a preteso scopo di investimento con successiva asserita restituzione, negata dalle vittime denuncianti e parti civili, che eccepiscono di falso le ricevute prodotte dall’accusato. Gli indizi di colpevolezza poggiano, oltre che sulla documentazione prodotta dalle parti civili e su quanto da loro asserito, sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’accusato, spesso contraddittorio, come sulla destinazione di una parte delle somme ricevute.”

- con il reclamo in oggetto che nelle conclusioni postula formale costatazione di omissioni e quindi di denegata giustizia, con assegnazione del termine di quindici giorni per i provvedimenti di competenza del Procuratore pubblico, __________ lamenta il mancato riscontro alle sue sollecitazioni intese all'accertamento dell'incompetenza territoriale, rispettivamente del 13 agosto 2001, del 23 ottobre 2001, del 21 maggio 2001 (a valere anche quale istanza di restituzione della cauzione e di sblocco di fondi sequestrati) e del 24 maggio 2002 (con richiesta di riconsegna di un documento originale): il procedimento penale è pendente da quattro anni e l'ultimo parte dalla chiusura dell'istruzione preparatoria e dal primo pressante invito del reclamante, che si trova in una situazione disagevole per il carcere preventivo sofferto, per il deposito di importante somma "con valenza di sequestro risarcitorio" (v. decisione 11 settembre 1998, inc. GIAR 501.98.3), per il sequestro di conti bancari, per il nessun seguito a denunce parallele e per l'impossibilità di procedere civilmente al fine di ottenere pagamento di un credito documentato da riconoscimento di debito agli atti istruttori;

- il Procuratore pubblico, senza affrontare le considerazioni di merito, ammette il ritardo nella definizione del procedimento in oggetto, ritardo ascritto al succedersi di magistrati ed al notorio aggravio del Ministero pubblico, pur ritenendo eccessivo sostenere denegata giustizia per quanto concerne l'evasione delle istanze del 21 e del 24 maggio 2002, nel frattempo comunque risolte: in ogni modo, come già verbalmente comunicato ai






patrocinatori, ribadisce l'impegno di fare il possibile per giungere alle conclusioni di sua competenza;

- si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP 1998, pag. 350, con riferimento a DTF 107 I b 160);

- se è ben vero che le ultime specifiche istanze sono relativamente recenti, la valutazione va fatta sul complessivo lasso dello stallo in cui è rimasto il procedimento, nonostante manifestato interesse del reclamante alla sua conclusione: si deve quindi riconoscere una situazione di ritardata giustizia, quale omissione a norma dell'art. 280 CPP;

- si prende atto dell'espresso impegno del Procuratore pubblico, senza fissare termini non precisamente valutabili, ma con stringente appello ad indilatamente procedere nei rimanenti incombenti per giungere in tempi ragionevoli alla conclusione della fase predibattimentale;

- il buon fine del gravame non vuole carico di spese giudiziarie, ma di contro riconoscimento di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP);

richiamato l'art. 280 CPP,

decide:

1.

Il reclamo è accolto come ai considerandi.

2.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Lo Stato verserà al reclamante l'importo di fr. 250.- a titolo di ripetibili.

4.

Intimazione:

giudice Claudio Lepori

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 9 und Art. 280 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2002; der Erlass wurde am 1. April 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.