Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

INC.2001.6301

INC.2001.6301

Rubrum

N. 63.20001.1. L Lugano, 1. febbraio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sedente per statuire sull’istanza di cauzione preventiva ex art. 57 CP presentata il 31 gennaio 2001 da

___________,

(patrocinata dall'avv. __________)

nei confronti di

___________,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

Considerandi

1.

___________ fu titolare della ditta __________ per la vendita di capi di abbigliamento, avendo alle sue dipendenze ___________ quale procuratore per la gestione commerciale. A ragione di "ristrettezze economiche e scarsità di lavoro", ___________ venne licenziato per la fine di febbraio 2000 (v. lettera 1. gennaio 2000, prodotta quale doc. E). L'istante si dichiara creditrice nei confronti dell'ex-dipendente dell'importo complessivo (ora in esecuzione: v. doc.





H) di fr. 45'535.-, per un prestito e per "ammanchi riscontrati nella gestione del negozio, i quali saranno oggetto di separata segnalazione al lodevole Ministero pubblico".

Atteso che, asseritamente da tempo e senza oggettivi motivi di rancore, ___________ proferisce "conferendo con terzi" minacce anche di morte nei confronti dell'istante, essa ritiene necessario l'intervento di questo giudice a norma dell'art. 57 CP, come alla competenza attribuitagli dall'art. 330 CPP.

2.

L'art. 57 cpv. 1 CP dispone che " se vi è ragione di temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterla e obbligarlo a prestare adeguata cauzione ".

Secondo quanto già da questo giudice esaminato e statuito (v. decisione 27 marzo 1996 in re M.G., GIAR 1093.93.19, e riferimenti, nonché REP 1997 n. 88), l’applicazione di questo istituto desta perlomeno delle perplessità come ai cenni rilevabili nella dottrina e meglio: secondo Logoz " ...des doutes ont été émis au sujet de l'utilité que de telles mesures peuvent avoir aujourd'hui en Suisse " (Commentaire du CPS, 1976, ad art. 57 nota 8); Schultz "... die Massnahme wird ausserordentlich selten verhängt " (Einführung in den allg. Teil des Strafrechts, 1982, pag. 200); Stratenwerth " ... der Schutz, der sich auf solche Weise vermitteln lässt, ist jedoch sehr begrenzt ...Es überrascht daher nicht, dass die Friedensbürgschaft fast ganz ausser Gebrauch gekommen ist ..." ( Schw. Strafrecht, AT II, 1989, pag. 477). Riflesso di questi apprezzamenti è la quasi nulla giurisprudenza pubblicata del Tribunale federale (v. l'esempio in DTF 71 IV 72).

Dal tenore e dallo scopo della norma in discussione si può comunque dedurre, avuti presenti il principio di proporzionalità e le competenze ordinarie delle autorità penali inquirenti e giudicanti, che la minaccia e la tema di sua attuazione debbono essere importanti, serie e concrete. In questo senso non è sufficiente semplice sospetto o ipotesi né deve il giudice competente all'intimazione della misura procedere ad accertamenti propri (decisioni 13 maggio 1994 in re in re M.G., GIAR 1093.93.2; 13 giugno 1994 in re W.Z., GIAR 451.94.1).

3.

Ora l'istanza è del tutto immotivata sulla consistenza delle pretese minacce, prive di qualsiasi appoggio di prova o perlomeno di serio e concreto sospetto né vi sono precedenti analoghi da cui trarre comprensibile timore, per cui non è dato in questa sede di apprezzare con fondatezza la situazione in vista di un intervento certamente incisivo. E, come si è esposto, non competono qui autonomi accertamenti di tipo istruttorio, che rimangono del Procuratore pubblico, al quale converrebbe preventivamente rivolgersi - data la situazione - con prevedibile più acconcio risultato, per i mezzi più ampi a disposizione di quel magistrato giudiziario.

L'istanza appare conseguentemente irricevibile e va comunque respinta.

4.

La presente decisione è definitiva, atteso da un lato che non sono dati rimedi a livello cantonale per il qualificato silenzio delle norme di applicazione dell’art. 57 CP (art. 11 LA CPS) e non può essere fatto riferimento per analogia alle disposizioni del CPP in materia di ricorso (le sole decisioni di questo giudice deducibili alla Camera dei ricorsi penali essendo quelle in materia di libertà personale e di sequestro: art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), e dall’altro che non è ammissibile il ricorso per cassazione al Tribunale federale, questo giudice statuendo quale tribunale inferiore di unica istanza (sentenza 12 febbraio 1996 su ricorso di M. G.,6S.6/1996).

Tassa di giustizia e spese giudiziarie sono a carico di ___________, con commisurazione alla soccombenza (art. 39 lett. f TG).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza, in quanto ricevibile, è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di ___________.

3. La presente decisione è definitiva.

4. Intimazione all'avv. __________, per sé e per l'istante.

giudice __________

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 11 und Art. 57 — gelesen in der Fassung vom 15. Dezember 2000; der Erlass wurde am 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 284 und Art. 330 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2001; der Erlass wurde am 1. Januar 2002, 1. April 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.