Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

INC.2003.68903

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto di accusa e prima dell'apertura del dibattimento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

2 maggio 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

Sedente per statuire sull'istanza presentata con lettera 26 aprile 2005 al Procuratore pubblico, da quest'ultimo trasmessa per competenza a questo giudice con scritto 27 aprile 2005, dall'

Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________

intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico di __________ di cui all'ACC __________ - l'autorizzazione alla vendita (e quindi allo sblocco) della part. n. __________ di __________ (__________), quota di comproprietà di 2/3;

viste le osservazioni 27 aprile 2005 del Procuratore pubblico, 3 maggio 2005 delle parti civili e 4 maggio 2005 di __________i;

letti ed esaminati gli atti messi a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC.__________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

- nell'ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di appropriazione indebita ripetuta qualificata (fatti avvenuti nel periodo maggio 1997 - giugno 2002), il Procuratore pubblico ha tra l'altro disposto il sequestro, con iscrizione a registro fondiario del fondo n. __________ di __________ (__________), quota di comproprietà di 2/3 di spettanza di __________;

- il 17 dicembre 2004 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio di __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di Locarno (ACC __________);

- con lettera 26 aprile 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, quale beneficiario del blocco a RF, ha chiesto al Procuratore pubblico l'autorizzazione a procedere alla vendita del suddetto fondo;

- il 27 aprile 2005 il Procuratore pubblico ha trasmesso la suddetta richiesta a questo ufficio per competenza, evidenziando nel contempo che nulla osta all'accoglimento della richiesta, ritenuto che analogamente è stato disposto in corso di istruttoria per le particelle n. __________ e __________ di __________ (__________), e precisando che "l'autorizzazione dovrà tuttavia essere assortita dell'usuale clausola che un'eventuale eccedenza dovrà essere messa a disposizione del Tribunale penale cantonale";

- in sede di osservazioni anche le parti civili e l'accusato non si sono opposti all'accoglimento della richiesta 26 aprile 2005;

- l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

- in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

- questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 26/27 aprile 2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;

- in concreto, essendo il blocco del fondo (peraltro già in passato oggetto di pignoramento) di natura risarcitoria (art. 59 n. 2 CP), nulla si oppone all'accoglimento della richiesta, tanto più che analogamente è stato disposto in corso di procedura per le particelle n. __________ e __________ di __________ (__________), l'autorizzazione dovrà tuttavia essere corredata dell'usuale clausola che un'eventuale eccedenza dovrà essere messa a disposizione del Tribunale penale cantonale;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice Ursula Züblin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 161 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.