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INC.2004.69405

Istanza di dissequestro. Istanza irricevibile per carenza di motivazione e in quanto priva di oggetto.

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 16.01.2006, GIAR

Titolo:

Istanza di dissequestro. Istanza irricevibile per carenza di motivazione e in quanto priva di oggetto.

DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA

art. 96 CPP-TI art. 161 CPP-TI

Incarto n.

INC.2004.69405

Lugano

16 gennaio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull’istanza 6 dicembre 2005/13 gennaio 2006 (giunta a questo ufficio per il tramite della lettera 12/13 gennaio 2006 della PP Fiorenza Bergomi) di

__________

tendente ad ottenere il dissequestro del suo passaporto;

considerato che:

- con decisione 4 maggio 2005 la CRP, sedente per statuire sul ricorso 21/22 aprile 2005 del summenzionato contro la decisione 18 aprile 2005 della sottoscritta in materia di libertà provvisoria, ravvisando unicamente la sussistenza del pericolo di fuga ha posto in libertà provvisoria __________ alla condizione che fosse depositato il passaporto ed eventuali altri documenti di legittimazione;

- tale decisione non è stata impugnata dal qui istante ed è di conseguenza cresciuta in giudicato;

- il 13 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha messo in stato di accusa davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ __________;

- con l’istanza in oggetto, indirizzata erroneamente al magistrato inquirente e per altro erroneamente da quest’ultimo “girata” per competenza al Presidente del Tribunale penale cantonale, __________ chiede il dissequestro del suo passaporto per asserite esigenze lavorative all’estero;

- tale istanza è irricevibile non trovandosi il passaporto dell’istante sotto sequestro penale bensì essendo stato depositato quale misura sostitutiva dell’arresto ai sensi dell’art. 96 CPP;

- che l’istanza di dissequestro 6 dicembre 2005 non può comunque essere considerata da questo giudice quale istanza di revoca della misura sostitutiva dell’arresto decisa dalla CRP, non potendosi per di più determinare al suo proposito per mancanza assoluta di motivazioni in merito alla non sussistenza dei motivi che hanno spinto la CRP, nella sua decisione 4 maggio 2005, a ritenere dato il pericolo di fuga e ciò indipendentemente dal “preavviso favorevole” del PP, pure questo non motivato;

- pertanto l’istanza, così come formulata, è irricevibile;

viste le norme applicabili, in particolare gli art. 96 CPP, 108 cpv. 3, 161, 279 e 284a CPP;

decide

1. L’istanza 6 dicembre 2005 presentata da __________ è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla CRP entro 10 giorni.

4. Intimazione:

giudice Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 96 und Art. 284a — gelesen in der Fassung vom 1. April 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.