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INC.2008.4501

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 12.02.2008, GIAR

Titolo:

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA

art. 161 CPP-TI art. 280 CPP-TI

Incarto n.

INC.2008.4501

Lugano

12 febbraio 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull’istanza presentata il 23/25 gennaio 2008 da

__________

volta ad ottenere il dissequestro e la vendita dell’autovettura __________, sequestrata nell’ambito del procedimento penale di cui all’__________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (4 febbraio 2008);

preso atto che l’accusata non ha presentato osservazioni;

visto l’inc. __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto

che:

- nell’ambito del procedimento penale contro __________ per titolo di furto ripetuto, l’autovettura __________, telaio nr. __________ è stata posta sotto sequestro quale “corpo di reato” (cfr. __________);

- le qui istanti, parti civili nell’ambito del procedimento contro __________, mediante la richiesta menzionata in entrata della presente, hanno postulato il dissequestro e vendita della suddetta autovettura, acquistata dall’accusata (con parte del provento di reato) per la somma di fr. 22'500.--, ritenuto che “il ricavo della vendita dell’automobile in tanto sarà maggiore, in quanto più presto se ne farà la vendita”, ritenuto inoltre che il processo non è ancora stato aggiornato e che verosimilmente l’unico risarcimento sarà quello costituito dalla vendita dell’auto;

- con scritto del 4 febbraio 2008 il Procuratore pubblico ha comunicato di preavvisare favorevolmente l’istanza, rinunciando nel contempo a presentare osservazioni dettagliate;

- l’accusata, come rilevato in ingresso, è rimasta silente;

- la competenza di questo ufficio in materia di sequestro e dissequestro dopo la presentazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del pubblico dibattimento é stata accertata dalla CRP, per colmare lacuna legislativa (CRP 30.7.2002. 60.2002.00174);

- __________ e __________, quali parti civili, sono certamente legittimate a presentare la presente istanza;

- l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

- dagli atti emerge che l’autovettura in questione è stata acquistata per stessa ammissione dell’accusata con parte del denaro sottratto alle qui istanti e che l’accusata, a suo tempo, aveva manifestato l’intenzione di vendere l’auto al fine di risarcire almeno in parte le parti civili (cfr. verb. pol. 8.11.2007 e PP 9.11.2007);

- quanto al merito della questione, pur tenendo conto del consenso del Procuratore pubblico e pur comprendendo le ragioni delle istanti, giova rilevare che in concreto non sono date le condizioni per procedere al dissequestro dell’autovettura in questione: l’accusata, formalmente proprietaria del veicolo, non ha dato il suo esplicito consenso e, in ogni caso, le istanti e per esse il loro patrocinatore non hanno fornito alcuna precisazione in merito al prezzo di vendita ed alle modalità della stessa (ciò che impedisce verifica della conformità al prezzo di mercato);

- in virtù di quanto precede l'istanza, carente nella motivazione, deve quindi essere respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP senza carico di tassa e di spese giudiziarie;

- resta, ovviamente, aperta la possibilità per le istanti di presentare nuova istanza debitamente motivata.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 70, 139 CP, 161 ss, 165, 280, 284 CPP,

decide

1. L’istanza è respinta.

2.

Non si prelevano né tassa né spese di giudizio.

3.

Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 70 und Art. 139 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 161 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.