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INC.2009.14803

Istanza di libertà provvisoria. Esecuzione anticipata

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 22.01.2010, GIAR

Titolo:

Istanza di libertà provvisoria. Esecuzione anticipata

MISURE SOSTITUTIVE DELL'ARRESTO

art. 105 CPP-TI art. 107 CPP-TI art. 108 cpv. 3 CPP-TI

Incarto n.

INC.2009.14803

Lugano

22 gennaio 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 19/20 gennaio 2010 da

__________, attualmente c/o __________

(patrocinata dall’avv. __________)

dopo l'emanazione dell'atto d'accusa __________ dell'__________ (quindi ex art. 108 cpv. 3 CPP), che la rinvia a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di Locarno per le ipotesi di reato di cui agli artt. 146, 251, 147, 139 CP e 19 cifra 1, 19a LFStup;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (21 gennaio 2009, ore 17.15);

preso atto della comunicazione e trasmissione dell’incarto da parte del TPC (20/21 gennaio 2009);

visto l'Inc.__________ del Tribunale penale cantonale, relativo all'ACC __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

- __________ è stata arrestata il 22 marzo 2008 (con promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 138, 146, 147, 251 CP) e l’arresto è stato confermato ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e pericolo di collusione/rischio di inquinamento prove (doc. 1 e 5, inc. GIAR 148.2009.1);

- le estensioni dell’accusa alle ipotesi di furto e di infrazione, nonché contravvenzione, alla LFStup, sono contenute negli AI 57 e 58;

- il 19 maggio 2009, il Procuratore pubblico ha disposto (per il 20 maggio 2009) il trasferimento di __________ a __________ “ai sensi dell’art. 60 CP” (AI 67);

- con la presente istanza (che richiama gli artt. 107 e - per la competenza di questo ufficio - 108 cpv. 3 CPP), __________ chiede di essere posta in libertà provvisoria (Istanza, pag. 4) e immediatamente scarcerata (pag. 5); delle argomentazioni in fatto ed in diritto si dirà, se necessario, nel seguito della presente;

- dal contenuto di alcuni atti (cfr. AI 65 e 68) si potrebbe dedurre che il trasferimento sia avvenuto a titolo di anticipato collocamento ex art. 105 cpv. 2 CPP, visti i riferimenti a tale norma e la garanzia fornita dalla SEPEM per le spese del collocamento sino alla decisione di merito (AI 68); senonché, in sede di osservazioni all’istanza, il magistrato inquirente afferma che il trasferimento è avvenuto a norma dell’art. 107 cpv. 2 CPP, con contestuale scarcerazione (pur se non oggetto di decisione formale) e senza menzionare in alcun modo che il collocamento dovesse ritenersi quale misura sostitutiva o fosse assortito da condizioni; precisa, per finire, che “il collocamento di __________ non è da intendersi come misura sostitutiva della detenzione preventiva” (Osservazioni, pag. 1);

- abbondanzialmente, si rileva che il magistrato inquirente, a conclusione delle sue osservazioni, aggiunge che, comunque, non ricorrono i presupposti materiali per il carcere preventivo (Osservazioni, pag. 2);

- a prescindere da ogni altra considerazione (apparente contraddizione tra il riferimento all’art. 107 cpv. 2 CPP e, da un lato l’affermazione che non si tratta di misura sostitutiva, dall’altro i riferimenti all’art. 105 CPP contenuti negli scritti SEPEM), questo giudice non può che constatare che per lo stesso magistrato che le ha disposte, la scarcerazione ed il trasferimento/collocamento, non sono avvenute (rispettivamente non erano volute) ai fini di anticipazione/esecuzione della pena/misura o a titolo di misura sostitutiva dell’arresto, tantomeno il collocamento è stato assortito da qualsivoglia condizione; di conseguenza non vi è misura ai sensi degli artt. 95 ss. CPP che possa (o debba) essere oggetto di decisione da parte di questo ufficio (ex art. 108 cpv. 3 CPP);

- in conclusione, l’istanza risulta essere priva d’oggetto (la scarcerazione é già intervenuta, il collocamento non costituisce misura sostitutiva dell’arresto e non è assortito da condizioni/restrizioni imposte - se si preferisce, nella competenza - dall’autorità penale);

- di conseguenza, altre eventuali determinazioni in merito alla situazione in essere esulano dalla competenza di questo giudice;

- considerata la tipologia dell’istanza, non si prelevano tasse e spese; per rispetto della forma si indica, comunque, la via di ricorso prevista dall’art. 284 cpv. 1 lett. a CPP;

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 60 CP, 95 ss., 105, 107, 108 cpv. 3 CPP,

decide

1. L’istanza 19 gennaio 2010 è dichiarata priva d’oggetto (ai sensi dei considerandi).

2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione (anticipata via telefax in ragione dell’imminenza di due giorni festivi):

giudice Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 60, Art. 138, Art. 139, Art. 146, Art. 147 und Art. 251 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 95, Art. 105, Art. 107, Art. 108 und Art. 284 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.