31.2026.1
31.2026.1
Rubrum
Raccomandata
Incarto n.
BS
Lugano
21 maggio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2026 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 5 gennaio 2026 emanata da
CO1, ______
in materia di art. 52 LAVS
1. _________
in relazione alla fallita: FALL1, ______
chiamato in causa: TERZ1, ______
Fatti
1.1. La FALL1, con sede a ______, è stata iscritta a Registro di commercio il 9 ottobre 2019 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI1 ha ricoperto la carica di socia e presidente della gerenza dalla costituzione della società sino alle sue dimissioni (24 gennaio 2022) e TERZ1 è stato socio e gerente dalla costituzione della società fino al fallimento della stessa.
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.
Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, dal gennaio 2021 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di maggio 2021 e precettarla da agosto 2021 (cfr. specchietti dell’evoluzione del debito contributivo per il 2021; doc. 4).
Con decisione del 5 dicembre 2022 il Pretore del Distretto di ________ ha pronunciato il fallimento della società (pubblicazione FUSC __ dicembre 2022), decisione confermata il 3 marzo 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello (FUSC __ marzo 2023).
1.3. Con scritti datati 9 novembre 2023 e 10 dicembre 2024 la Cassa ha insinuato all’UF di ______ un credito (in 2a classe) di complessivi fr. 83'602,50 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2021-2023 (sub doc. 4).
Con scritto del 17 settembre 2025 l’UF di ______ ha comunicato alla Cassa che le pretese della massa sono state cedute ai sensi dell’art. 260 LEF (sub doc. 4).
1.4. Constatato di aver subito un danno, con decisione del 31 ottobre 2025 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 5 gennaio 2026 (doc. A/1), la Cassa ha chiesto a RI1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 32'620,60 per contributi paritetici non soluti dalla società nel 2021 (doc. A/1).
1.5. Contro questa decisione RI1 ha interposto il presente ricorso. Non contestando una sua responsabilità (“non intendo sottrarmi ai miei obblighi contributivi”), essa ribadisce di trovarsi in una situazione economica difficile che le permette di versare un importo massimo di fr. 100 al mese senza compromettere il minimo vitale. Essa, pertanto, ha chiesto di “consentire il pagamento dell’importo dovuto mediante rate mensili di CHF 100” e, in via subordinata, di “rinviare la causa alla Cassa CO1 affinché rivaluti le modalità di riscossione in modo conforme alla mia capacità finanziaria”.
1.6. Con la risposta di causa, la Cassa facendo presente che la ricorrente non contesta una sua responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, rileva come il Tribunale non sia competente per evadere la richiesta di dilazione del pagamento del danno subito. Di conseguenza postula che il ricorso venga dichiarato irricevibile.
1.7. Con decreto 22 settembre 2025 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ1 assegnandoli un termine di 10 giorni per determinarsi nel merito (V), il quale tuttavia è rimasto silente.
Considerandi
2.1
Secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile.
2.2
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.3
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3.; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.4
Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.5
La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.6
Nel caso in esame, come visto, la ricorrente, non contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, ha chiesto al Tribunale di “consentire il pagamento dell’importo dovuto mediante rate mensili di CHF 100” e, in via subordinata, di “rinviare la causa alla Cassa CO1 affinché rivaluti le modalità di riscossione in modo conforme alla mia capacità finanziaria”.
Nella procedura giudiziaria amministrativa, di principio, vanno esaminati solo i rapporti giuridici che sono stati oggetto di una precedente presa di posizione – nella forma di una decisione – dell’autorità amministrativa. In tal contesto, la decisione amministrativa costituisce l’oggetto dell’impugnativa (ted. Anfechtungsobjekt). L’oggetto del contendere (ted. Streitobjekt) corrisponde al rapporto giuridico che – nell’ambito dell’oggetto dell’impugnativa determinato dalla decisione impugnata – viene effettivamente contestato con le domande di causa (ted. Beschwerdebegehren).
L’oggetto dell’impugnativa e l’oggetto del contendere sono identici se la decisione amministrativa viene impugnata ed integralmente contestata, mentre se le domande di causa concernono esclusivamente una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione impugnata, quanto non contestato rientra nell’oggetto dell’impugnativa ma non nell’oggetto della lite.
Le questioni su cui l’amministrazione ha statuito nella forma di decisione e che non sono state contestate nella procedura giudiziaria (facendo quindi parte dell’oggetto dell’impugnativa ma non dell’oggetto del contendere) possono essere esaminate dal giudice solo se in stretta correlazione con l’oggetto del contendere. Il giudice deve valutare se, considerate le circostanze del singolo caso concreto, va ammessa un’estensione della procedura oltre all’oggetto del contendere, eventualmente anche oltre all’oggetto dell’impugnativa (DTF 125 V 413 consid. 1a) e segg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Frey, AHVG/IVG/ELG Kommentar, 2025, n. 161 ad art. 52 LAVS).
Ritornando alla fattispecie concreta, l’oggetto del contendere è limitato al rapporto giuridico statuito dalla Cassa nella decisione contestata, ossia alla responsabilità della ricorrente ex. art. 52 LAVS in relazione alla società fallita, responsabilità ammessa e non contestata dall’insorgente.
Pertanto, la questione concernente le modalità di pagamento del credito risarcitorio esula dall’oggetto del contendere della presente procedura. Va inoltre rilevato che la ricorrente non vanta alcun diritto nei confronti della Cassa volto a ottenere, a determinate condizioni, una dilazione del pagamento del credito risarcitorio (cfr. a tal riguardo STCA 31.2025.11 – 12 del 17 aprile 2026 consid. 2.11).
Va inoltre ricordato che spetta alla Cassa fissare, possibilmente con l’accordo di controparte, l’ammontare delle rate mediante emissione di una decisione soggetta a ricorso. Solo in caso di contestazione questo Tribunale potrà esprimersi in merito (STCA 31.2015.13 del 7 aprile 2016 consid. 2.7 pag. 10).
Dispositivo
Per questi motivi il ricorso s’appalesa irricevibile. Gli atti vanno trasmessi alla Cassa affinché si pronunci sulla domanda di dilazione.
2.7
In via abbondanziale si rileva che, dopo aver constatato di aver subito un danno, la Cassa ha correttamente chiesto in via sussidiaria alla ricorrente il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS per i contributi non versati dalla FALL1 nel periodo in cui essa ricopriva la carica di socia e presidente della gerenza. Allegando alla decisione di risarcimento il conteggio riepilogativo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati relativi al 2021, nonché producendo la tabella illustrativa dell’evoluzione del saldo contributivo nel periodo menzionato e la distinta dei salari rivendicati (doc. 4), l’amministrazione ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria, conformemente alla giurisprudenza sopra indicata (cfr. consid. 2.3).
Da ultimo, nella decisione impugnata la Cassa ha correttamente rilevato che la ricorrente, indipendentemente dal suo ruolo di segretaria dipendente, in qualità di organo della società fallita ha violato il proprio obbligo di diligenza e vigilanza in relazione al pagamento dei contributi paritetici dovuti, obbligo che, conformemente alla giurisprudenza, va oltre la prudenza normalmente richiesta nella gestione dei propri affari, incorrendo così in una violazione delle prescrizioni per negligenza grave.
La Cassa ha poi pertinentemente osservato che, non avendo l’insorgente fatto valere alcun motivo di giustificazione o discolpa in merito al mancato pagamento dei contributi, essa è tenuta a versare l’importo stabilito nella decisione contestata.
A tal riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.8
In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti vengono trasmessi alla Cassa CO1 conformemente al consid. 2.6.
2.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti