Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

32.2026.16

32.2026.16

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

MP/gm

Lugano

13 maggio 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2026 di

RI1, ______

rappr. da: RA1, ______

contro

la decisione del 14 gennaio 2026 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Fatti

e considerato in diritto

che - RI1, nato nel 1986, con decisione dell’Ufficio AI del 4 maggio 2015, debitamente preceduta dal relativo preavviso, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2014 con un grado d’invalidità del 100% (doc. 37 seg. incarto AI);

- con decisione del 4 marzo 2022, anch’essa debitamente preceduta dal relativo preavviso, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1. agosto 2020 al 31 maggio 2021 e dal 1. agosto 2021 in poi (doc. 58 incarto AI);

- a seguito dell’entrata dell’assicurato in un istituto, il 19 aprile 2024, con decisione del 22 gennaio 2025, pure debitamente preceduta dal relativo preavviso, l’Ufficio AI ha retroattivamente soppresso il diritto all’assegno per grandi invalidi con effetto dal 1. maggio 2024 (doc. 100 incarto AI) e, con decisione del 18 marzo 2025, ha conseguentemente chiesto all’assicurato la restituzione di quanto percepito in eccesso (doc. 101 incarto AI);

- a seguito della dimissione dall’istituto, il 24 agosto 2025, con progetto di decisione del 2 settembre 2025 l’Ufficio AI ha prospettato all’assicurato di ristabilire il diritto all’assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1. settembre 2025 (doc. 107 incarto AI);

- vista la documentazione medica trasmessa dall’assicurato (docc. 109 e 117 incarto AI), il Servizio medico regionale ha ritenuto opportuno lo svolgimento di un’inchiesta a domicilio. Nel rapporto del 16 dicembre 2025, relativo all’inchiesta del 1. dicembre 2025, la consulente IAS ha accertato che l’assicurato dipende da terzi per lavarsi e necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. 119 incarto AI, p.to 4). Quanto all’atto ordinario della vita del vestirsi e svestirsi, ella ha rilevato che “l’a.to è fisicamente autonomo nel compimento dell’atto ma necessita di supervisione che verrà conteggiata ai fini dell’accompagnamento. Atto non computato” (ibidem, p.to 3.1.1);

- con decisione del 14 gennaio 2026, l’Ufficio AI ha quindi confermato il progetto (docc. 124 e 126 incarto AI);

- contro questa decisione l’assicurato, rappresentato da RA1 (sua curatrice), è tempestivamente insorto, in sostanza affermando di necessitare di aiuto per compiere più di un solo atto ordinario della vita e producendo a comprova la pianificazione delle cure redatta dal responsabile del servizio che gli presta assistenza (doc. A2);

- con la risposta di causa l’Ufficio AI, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, ha proposto il riconoscimento del diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1. settembre 2025;

- con scritto del 2 aprile 2026, il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- nella fattispecie, oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve o medio;

- secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91 e 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).

Gli atti ordinari della vita determinanti riguardano sei ambiti (DTF 127 V 97, 125 V 303, 117 V 146 consid. 2; cifra 2020 della Circolare sulla grande invalidità (CGI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2026):

- vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia);

- alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); cambiare posizione;

- mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, alimentarsi tramite sonda);

- igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);

- espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);

- spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);

- l'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42bis cpv. 5.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 5;

- l'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;

b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o

c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

L'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38;

- a norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile;

- sia ancora rammentato che, per la cifra 2010 CGI, l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per esempio l’assicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, m improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

Per la cifra 2013 CGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte dell’«igiene personale» [DTF 107 V 136]):

- non può più essere compiuta dall'assicurato oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico;

- non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi, perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto [DTF 117 V 146]);

- quanto in particolare all’atto ordinario della vita del vestirsi e svestirsi, secondo la cifra 2026 CGI “la grande invalidità è data se l’assicurato non è in grado di mettersi e togliersi da solo un capo d’abbigliamento indispensabile o un mezzo ausiliario. La grande invalidità è data anche quando l’assicurato riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per il verso giusto. La preparazione degli abiti non può essere presa in considerazione”;

- in concreto, dalla pianificazione delle cure redatta dal responsabile del servizio che presta assistenza al ricorrente emerge che l’intervento comprende, tra le altre cose, il vestire e lo svestire il ricorrente (doc. A2, pag. 5 seg.);

- è pertanto comprovato che il ricorrente necessita di aiuto di terzi anche per vestirsi e svestirsi, senza comunque che sia stato addotto o altrimenti emerga dall’esame dell’incarto che egli necessiti di aiuto di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita;

- ritenuto che il ricorrente necessita anche di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, risultano quindi adempiuti i requisiti di cui all’art. 37 cpv. 2 lett. c OAI;

- visto quanto sopra, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa – e condivisa dal ricorrente – di riconoscergli il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1. settembre 2025;

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l’esito favorevole del ricorso, le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 14 gennaio 2026 è modificata nel senso che RI1 ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1. settembre 2025.

2.

Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti