Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

35.2025.56

35.2025.56

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

mm

Lugano

2 febbraio 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2025 di

RI1

rappr. da: RA1

contro

la decisione su opposizione del 12 giugno 2025 emanata da

CO1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

Fatti

1.1. In data 18 giugno 2015, RI1, dipendente della ditta ______ in qualità di direttore operativo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO1 (di seguito: CO1), mentre estraeva dal baule dell’autovettura la telecamera ha avvertito una forte fitta alla spalla sinistra.

Con decisione formale del 28 agosto 2015, l’istituto assicuratore ha negato ab initio il diritto alle prestazioni, sostenendo da un lato che i disturbi alla spalla sinistra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata a infortunio.

Il provvedimento appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.

1.2. Dalle carte processuali emerge che il 21 ottobre 2016 l’assicurato è stato vittima di un secondo evento traumatico: camminando è inciampato ed è caduto, battendo la spalla sinistra contro una parete.

La diagnosi posta dai sanitari del Servizio di PS della Clinica ______ è stata quella di trauma della spalla sinistra.

L’esame di artro-RMN della spalla sinistra del 16 novembre 2016 ha evidenziato la rottura della cuffia dei rotatori.

La CO1 ha riconosciuto la propria responsabilità.

L’11 gennaio 2017 l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di tenotomia del capolungo del bicipite, ricostruzione della cuffia e decompressione sottoacromiale.

Il decorso è stato complicato da re-rotture tendinee e da infezioni batteriche, con la necessità di procedere a ulteriori operazioni (in particolare, l’impianto di una protesi totale inversa effettuato nell’agosto 2022), le quali non hanno però portato a una completa risoluzione dei disturbi interessanti la spalla sinistra.

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 dicembre 2024, l’amministrazione ha stabilito che dal 1° gennaio 2017 i disturbi alla spalla sinistra oggetto dell’intervento dell’11 gennaio 2017 non erano più conseguenza naturale dell’infortunio del 21 ottobre 2016 ma erano invece imputabili all’evento del giugno 2015, con la precisazione che le prestazioni corrisposte nel frattempo non sarebbero state oggetto di una domanda di restituzione. In quell’occasione, la CO1 ha inoltre indicato che non sarebbero adempiuti i presupposti per rivenire sulla decisione formale del 28 agosto 2015, riguardante il sinistro del 18 giugno 2015, nel frattempo cresciuta in giudicato (cfr. doc. 395).

L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto opposizione contro il provvedimento appena menzionato (cfr. doc. 396 e 402).

1.4. Con decisione su opposizione del 12 giugno 2025, l’assicuratore LAINF ha confermato nel merito la sua prima decisione (cfr. doc. 402).

1.5. Con tempestivo ricorso del 3 luglio 2025, RI1, sempre rappresentato dall’avv. RA1, ha chiesto in via principale il ripristino, retroattivamente dal 1° febbraio 2024, del diritto alle prestazioni sanitarie e all’indennità giornaliera nella misura del 75% (“comprensivo tra l’altro anche del mancante 50% delle indennità di gennaio 2023 (essendo state versate erroneamente al 25%) delle indennità dal 1° settembre 2023 al 10 ottobre 2023 (al 75%), delle indennità dal 11 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 (al 50%), delle indennità dal 7 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 (al 100%) e delle indennità dal 16 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024 (al 75%)”), in subordine che venga accertata l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 18 giugno 2015 e l’intervento dell’11 gennaio 2017 con il ripristino, retroattivamente dal 1° febbraio 2024, del diritto alle prestazioni sanitarie e all’indennità giornaliera nella misura del 75%.

A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’insorgente fa valere in sostanza che all’apprezzamento enunciato dai medici interpellati dall’amministrazione (dottori ______ e ______) non possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente per derimere la presente vertenza, anche alla luce della presenza agli atti di pareri specialistici divergenti (quelli dei dottori ______ e ______) (cfr. doc. I, p. 13: “Concludendo, le considerazioni del dr. med. Andrieux non superano il vaglio critico richiesto in sede medico-legale. La loro adozione da parte dell’assicurazione, a scapito di pareri qualificati contrari e senza un esame comparativo motivato, è inadeguata, non oggettiva e priva del grado probatorio richiesto per fondare l’interruzione delle prestazioni LAINF.” e p. 15: “In definitiva, la seconda perizia del dr. med. ______, oltre a contraddire la propria valutazione precedente, risulta ambigua, non sufficientemente e non coerente con il quadro clinico complessivo. Le sue contraddizioni interne e il tentativo di armonizzare due tesi inconciliabili (quella degenerativa e quella distrattiva) la rendono non idonea a fondare l’interruzione delle prestazioni assicurative. In presenza di dubbi e di elementi seriamente divergenti, avrebbe dovuto prevalere la prima valutazione del medesimo perito o, in subordine, essere ordinata una perizia indipendente neutrale.”).

A proposito dell’evento del giugno 2015, oggetto di una decisione formale di rifiuto cresciuta in giudicato, l’avv. RA1 contesta l’inapplicabilità dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (doc. I, p. 16).

1.6. La CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto.

In particolare, l’assicuratore convenuto ha precisato che sarebbe “inesatto affermare che il perito [dott. ______, n.d.r.] si sia basato sul medesimo incarto sul quale si è espresso il 7 settembre 2023. Al momento della sua prima presa di posizione egli non disponeva, fra altri documenti, delle immagini radiologiche del 16 novembre 2016. Si precisa che tali immagini, decisive ai fini di una corretta valutazione peritale, sono state di difficile reperimento e sono state ottenute tardivamente. La loro successiva analisi ha motivato le conclusioni definitive del perito.” (doc. III).

1.7. In data 3 ottobre 2025, il rappresentante del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (in particolare quella relativa a due degenze avvenute nel corso dell’estate 2025 presso l’Ospedale ______) e si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VI + allegati).

L’amministrazione si è pronunciata in proposito il 14 ottobre 2025 (doc. VIII).

La presa di posizione della CO1 è stata trasmessa per conoscenza all’avv. RA1 (doc. IX).

Considerandi

2.1

In concreto, litigiosa è principalmente la questione di sapere se la CO1 era legittimata a dichiarare estinto dal 1° gennaio 2017 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio accaduto il 21 ottobre 2016, precisato che l’amministrazione ha comunque rinunciato a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo all’assicurato.

2.2

Preliminarmente, è utile segnalare che, nella DTF 133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), la Corte federale ha precisato che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è stato precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione. In quel caso, il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento traumatico, a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.

Una diversa soluzione vale in quei casi in cui l’assicuratore pretende la restituzione delle prestazioni indebitamente pagate (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.8 e STF 8C_987/2010 del 24 agosto 2011 consid. 3). Una pretesa di restituzione d’indennità giornaliere e di prestazioni sanitarie già corrisposte presuppone di conseguenza che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione oppure di una revisione processuale (art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA) della decisione originaria (oppure dell’assegnazione informale della prestazione) (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5.2 in fine; 129 V 110 consid. 1.1; STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018; cfr. pure sul tema, STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018 consid. 2.3; 35.2023.13 del 14 agosto 2023 consid. 2.4, confermata con la STF 8C_569/2023 del 26 aprile 2024).

Nel caso di specie, come visto, l’assicuratore LAINF non pretende la restituzione, ragione per la quale esso poteva rivenire sulle prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere versate a far tempo dal 1° gennaio 2017, senza dover ricorrere ai rimedi straordinari di diritto.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4

Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.

2.5

Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

2.6

Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’assicuratore resistente ha posto termine dal 1° gennaio 2017 alle prestazioni dipendenti dall’evento traumatico dell’ottobre 2016, facendo essenzialmente capo ai pareri del proprio medico consulente e del perito amministrativo (cfr. doc. 402, p. 19: “La problematica da derimere è in questo caso essenzialmente di carattere medico e non si può far altro che rinviare alle conclusioni del rapporto 1° maggio 2024 del medico consulente della CO1, il Dr. med. ______ e da quelle del perito amministrativo, il Dr. med. ______, espresse nel suo rapporto del 15 novembre 2024.”).

Innanzitutto, per una maggiore comprensione, occorre premettere che nel febbraio/aprile 2023 la CO1 aveva incaricato il dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, di eseguire una perizia ex art. 44 LPGA (doc. 256 e doc. 264).

Per quanto qui d’interesse, con rapporto del 7 settembre 2023, diagnosticata una omalgia a sinistra accentuata sotto carico e al movimento, marcata riduzione della mobilità e della caricabilità dell’arto superiore sinistro, l’esperto amministrativo aveva sostenuto che “l’attuale situazione della spalla sinistra del signor RI1 risulta essere in nesso di causalità per lo meno probabile preponderante con l’evento del 21.10.2016, rispettivamente con le misure terapeutiche ivi connesse messe in atto” e che “le lesioni riportate e le complicazioni insorte in seguito agli interventi precludono il ripristino di uno status quo ante vel sine” (doc. 272).

Con apprezzamento del giugno 2024 (doc. 370), approfondito lo stato anteriore della spalla sinistra dell’assicurato, il meccanismo lesivo e la documentazione iconografica messa a sua disposizione (radiografie 18 giugno 2015 e 24 ottobre 2016, nonché artro-RMN del 16 novembre 2016), il dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha concluso che il danno alla spalla sinistra, oggetto dell’operazione dell’11 gennaio 2017, costituiva una conseguenza soltanto possibile dell’infortunio dell’ottobre 2016 (“En l’état, au vu: - des antécédents d’étiologie maladive de l’épaule droite, indicatifs d’une vulnérabilité accrue aux dégénérescences musculaires et tendineuses chroniques; - de l’historique médicale de l’épaule gauche établissant une dégénéresce musculaire et tendineuse avancée, préexistante à l’événement du 21.10.2016; - de l’action vulnérante inadaptée pour déchirer un sus-épineux (et ceci malgré les assertions du Dr. ______du 11.11.2016 qui contredisent la déclaration d’accident du 25.10.2016 ainsi les constatations cliniques de l’équipe médicale de ______); - de l’amyothrophie grasseuse siégeant au niveau du sus-épineux sur l’IRM de novembre 2016 témoignant indiscutablement de l’ancienneté de la déchirure de ce tendon et rendant ainsi les dires du Dr ______ du 11.11.2016 non plausibles, j’arrive à la conclusion que le lien de causalité entre l’événement du 21.10.2016 et la déchirure du sus-épineux à l’épaule gauche est tout au plus possible, en aucun cas probable. Dès lors, c’est à tort que la CO1 a pris en charge l’opération du 11.01.2017.”).

Sempre secondo il dott. ______, l’evento dell’ottobre 2016 ha dunque comportato tutt’al più una contusione della spalla sinistra, intervenuta nel contesto di un processo degenerativo, con lo status quo sine vel ante raggiunto il 10 gennaio 2017, alla vigilia del primo intervento alla spalla sinistra resosi necessario in ragione dello stato preesistente degenerativo.

Il fiduciario ha infine raccomandato all’amministrazione d’interpellare il perito amministrativo dott. ______, visto che gli aspetti sollevati non erano stati trattati nel suo referto del 7 settembre 2023.

Dalle carte processuali si evince che il 17 giugno 2024 la CO1 ha informato l’avv. RA1 circa la necessità di “chiedere al Dr. ______ di riesaminare la questione della causalità alla luce di documenti e referti medici di cui non era a conoscenza al momento della perizia” (doc. 372).

Il 24 giugno 2024, con copia trasmessa al patrocinatore dell’insorgente, l’assicuratore convenuto ha quindi nuovamente chiesto al dott. ______ di pronunciarsi sulla questione della causalità naturale, sottoponendogli in particolare l’apprezzamento 13 giugno 2024 del dott. ______ (cfr. doc. 374).

Nel corso del mese di novembre 2024, l’avv. RA1 ha prodotto il rapporto 4 novembre 2024 del dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, postulandone la trasmissione al dott. ______ ai fini dell’allestimento del complemento peritale (doc. 385, p. 1).

Nel referto appena citato, lo specialista privatamente consultato dal ricorrente, riferendosi alla nota valutazione del dott. ______, ha dichiarato che “la risonanza magnetica del 16 novembre 2016 mostra chiaramente i criteri di una rottura acuta (tendine ispessito, residui tendinei sul tubercolo maggiore). Anche la sua valutazione di una atrofia grassa di secondo grado del muscolo non è corretta. Il segno del tendine è negativo, il muscolo non presenta inclusioni grasse e mostra una trofia molto buona. Il grasso è presente solo attorno al muscolo (il paziente è leggermente sovrappeso e questo può causare un leggero effetto di retrazione del tendine.” (doc. 385, p. 8).

Con apprezzamento del 5 novembre 2024, il dott. ______ ha commentato criticamente le considerazioni enunciate dal dott. ______, discostandosene (cfr. doc. 386).

Anche i referti dei dottori ______ e ______ sono stati sottoposti all’esperto amministrativo (doc. 387, p. 1).

Con complemento peritale del 15 novembre 2024 (doc. 390), il dott. ______, distanziandosi dalla valutazione del fiduciario della CO1, ha rilevato che le immagini della RMN del 16 novembre 2016 documentano “una rottura del tendine del muscolo sovra-spinato in presenza di indizi evocatori di un quadro degenerativo di entità tuttavia non tale da poter essere ritenuto preponderante. L’assenza di una reazione flogistica in atto e l’entità della retrazione tendinea fanno stato di una lesione antecedente al 21.10.2016 mentre il decorso ondeggiante delle fibre residue lascia ragionevolmente dedurre una dinamica distrattiva dell’evento lesivo.”.

A suo avviso, quindi, la lesione della cuffia dei rotatori evidenziata dall’artro-RMN del 16 novembre 2016 è “antecedente all’evento del 21 ottobre 2016”.

Interrogato a proposito dell’esistenza di una relazione di causalità naturale tra il sinistro del 21 ottobre 2016 e la nota lesione della cuffia rotatoria, alla luce dei fattori evidenziati dal dott. ______, il dott. ______ ha precisato quanto segue:

" (…) Premesso il fatto che il tenore degli atti a disposizione non rivela a priori una discrepanza tra le diverse versioni sulla dinamica dell’evento del 21.10.2016 e che la nozione di presa a carico da parte di un assicuratore malattia di un’affezione a una spalla non preclude a priori l’insorgenza di lesioni traumatiche alla spalla controlaterale, la lesione del tendine sovra-spinato documentata all’artro-risonanza magnetica del 16.11.2016 e oggetto dell’intervento dell’11.01.2017 risulta essere antecedente all’evento del 21.10.2016.

Malgrado la presenza di alcune fibre residuali con decorso ondeggiante, evocatori di una dinamica distrattiva dell’evento lesivo, l’assenza di reazione flogistica e la retrazione tendinea rendono solo possibile il nesso di causalità tra l’evento del 21.10.2016 e la lesione del sovra-spinato oggetto dell’intervento del 11.01.2017.

Trattandosi di un evento antecedente all’entrata in vigore della revisione della LAINF il 01.01.2017, la lesione della cuffia dei rotatori documentata all’artro-risonanza magnetica del 16.11.2016 e oggetto dell’intervento del 11.01.2017 corrisponde a una lesione corporale parificata ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.”

Sempre secondo l’esperto incaricato dalla CO1, la lesione della cuffia dei rotatori è inoltre “compatibile con la dinamica dell’evento del 18.06.2015 e con i disturbi ritenuti nel rapporto di visita del Servizio di Pronto Soccorso ortopedico della Clinica ______ alla sollecitazione del sovra-spinato e del tendine capo lungo del bicipite. L’intervento del 11.01.2017 è quindi stato rivolto a sanare una lesione corporale parificabile ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF con manifestazione clinica riconducibile in misura preponderante all’evento del 18.06.2015.”.

Il dott. ______ ha infine giudicato opportuna “una rivalutazione sull’aspetto specifico della causalità tenuto conto dei nuovi elementi di giudizio. In occasione della visita peritale del 15.05.2023 l’accento era in effetti stato rivolto al decorso complicato dopo l’intervento del 11.01.2017 (…).”.

Le conclusioni a cui è pervenuto il perito amministrativo sono state fatte proprie dalla CO1. In effetti, con la decisione formale del 4 dicembre 2024, l’assicuratore ha dichiarato segnatamente che “dal rapporto del Dr. med. ______ risulta che un nesso causale tra i disturbi operati l’11.01.2017 e l’infortunio del 21.10.2016 è soltanto possibile. Secondo il suo parere, questi disturbi sono riconducibili in misura preponderante all’evento del 18.06.2015. In effetti, l’assenza di una reazione flogistica e l’entità della retrazione tendinea visibile nell’artro-risonanza magnetica del 16.11.2016 dimostrano che si tratta di una lesione antecedente al 21.10.2016. I nostri obbligo che derivano dall’infortunio del 21.10.2016 avrebbero dovuto limitarsi quindi alle prestazioni fino al 31.12.2016.” (doc. 395).

Nel quadro della procedura di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un rapporto del Prof. dott. ______, spec. FMH in radiologia, contenente una sua valutazione delle immagini dell’artro-RMN della spalla sinistra del 16 novembre 2016.

Lo specialista consultato dal ricorrente ha sostenuto che le immagini in questione documentano una rottura trasmurale del tendine del muscolo sovraspinato, che la netta delimitazione del moncone tendineo e l’assenza di alterazioni degenerative interessanti il tendine parlano a favore di un distacco traumatico e che l’assenza d’infiltrazione grassa oppure d’atrofia del ventre muscolare parlano invece a sfavore di una situazione cronica (doc. 402, p. 2).

2.7

Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che l’amministrazione ha incaricato il dott. ______ di periziare l’assicurato, seguendo la procedura prescritta dall’art. 44 LPGA (cfr. doc. 264, p. 2-3).

In applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni all’amministrazione hanno piena forza probatoria nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

In questo contesto, il Tribunale federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. In proposito, l’Alta Corte ha evidenziato la natura differente del mandato di cura e di quello peritale (cfr. STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1;8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2;8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Una perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).

Fatta questa premessa, attentamente esaminata la documentazione agli atti, questa Corte non vede validi motivi che gli impongano di distanziarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il dott. ______, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale il danno alla spalla sinistra, oggetto dell’intervento chirurgico dell’11 gennaio 2017, non costituiva una conseguenza naturale dell’infortunio del 21 ottobre 2016 ma era invece da imputare all’evento accaduto in precedenza, nel giugno 2015.

In questo senso, il TCA constata che le conclusioni a cui è pervenuto l’esperto amministrativo, basate su un’attenta ricostruzione dei dati anamnestici risultanti dalla documentazione messa (finalmente) a sua disposizione, risultano scevre da contraddizioni e motivate in maniera convincente.

D’altro canto, va rilevato che né gli specialisti privatamente consultati dall’insorgente né tantomeno il suo patrocinatore sono stati in grado di evidenziare degli indizi concreti suscettibili di generare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento espresso dal dott. ______.

Per quanto concerne il rapporto del dott. ______ (doc. 385, p. 8), a disposizione del perito amministrativo (cfr. doc. 390, p. 2 s.), nella misura in cui vi si sostiene in definitiva che la rottura del tendine del muscolo sovraspinato, oggettivata dall’esame di artro-RMN del 16 novembre 2016, aveva un’origine traumatica, esso non risulta incompatibile con il parere del dott. ______. In effetti, anche secondo l’esperto incaricato dalla CO1 (e diversamente dal dott. ______), la lesione tendinea in discussione aveva un’eziologia traumatica e non degenerativa. Dopodiché, il dott. ______ non ha preteso che quest’ultima sarebbe stata provocata dall’infortunio dell’ottobre 2016. Del resto, dal suo referto non emerge che gli sia stata messa a disposizione tutta la documentazione, compresa quella riguardante il sinistro del 18 giugno 2015, presupposto per una esauriente (e pertanto attendibile) valutazione della fattispecie.

Anche il referto del dott. ______ (cfr. doc. 402, p. 2) non appare incompatibile con la valutazione espressa dal dott. ______, nella misura in cui entrambi sono giunti alla conclusione che la lesione tendinea evidenziata dal noto esame di artro-risonanza magnetica era di origine traumatica. Nemmeno il Prof. ______, come è stato il caso del dott. ______, ha sostenuto che il danno fosse da ricondurre al sinistro del 21 ottobre 2016. Va del resto sottolineato che egli aveva a disposizione soltanto le immagini dell’artro-RMN e null’altro.

A proposito del dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, menzionato nell’atto di ricorso, dagli atti non risulta che egli abbia mai preso posizione in merito alla questione della causalità naturale, in ogni caso non lo ha fatto dopo la consegna del complemento peritale elaborato dal dott. ______.

Da parte sua, l’avv. RA1 non può essere seguito laddove rimprovera al dott. ______ di aver mutato parere a proposito dell’origine della nota lesione tendinea, senza che ciò sia stato “adeguatamente motivato né clinicamente giustificato”. A suo avviso, “la modifica del giudizio – da nesso causale “probabile preponderante” a “nessun nesso causale probabile” – senza che siano intervenuti nuovi elementi di fatto oggettivamente rilevanti, è contraria al principio dell’affidabilità peritale e priva di correnza argomentativa.” (doc. I, p. 14).

Al riguardo, va innanzitutto osservato che l’esperto amministrativo stesso, nel suo complemento peritale, ha dichiarato di condividere l’”opportunità di una rivalutazione dell’aspetto specifico della causalità tenuto conto dei nuovi elementi di giudizio.” (doc. 390, p. 7).

D’altro canto, esaminato il suo rapporto del 7 settembre 2023, questo Tribunale constata che il dott. ______ non aveva a sua disposizione, non soltanto le immagini dell’artro-RMN della spalla sinistra (il “doc. C” a cui si fa accenno a pag. 14 del ricorso, è soltanto il referto scritto del radiologo [cfr. doc. 396, p. 17], che era in effetti in possesso del dott. ______), ma pure tutta la documentazione concernente l’evento del giugno 2015 (cfr. doc. 272, p. 1-6). A ben vedere, è plausibile che il perito amministrativo non fosse nemmeno a conoscenza del fatto che, antecedentemente all’infortunio del 21 ottobre 2016, era già successo un evento che aveva interessato la spalla sinistra di RI1.

In esito a tutte le considerazioni che precedono, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), il TCA ritiene dunque dimostrato che la lesione del tendine del muscolo sovraspinato della spalla sinistra, oggetto dell’intervento dell’11 gennaio 2017, non costituiva una conseguenza naturale dell’infortunio del 21 ottobre 2016 ma che era invece preesistente, causata dall’evento accaduto il 18 giugno 2015.

2.9

Vista la conclusione alla quale il TCA è pervenuto al precedente considerando, ci si deve ancora chiedere se un ulteriore obbligo a prestazioni, non possa eventualmente essere posto a carico dell’evento del 18 giugno 2015.

Al riguardo, va ricordato che, con decisione formale del 28 agosto 2015, la CO1 aveva negato ab initio il diritto alle prestazioni in relazione all’evento del giugno 2015, sostenendo da un lato che l’assicurato non era rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge e dall’altro che i disturbi alla spalla sinistra non potevano venir assunti nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio (cfr. doc. 8: “Secondo la costante giurisprudenza, le lesioni che si producono a seguito del sollevamento o nel portare dei pesi, non sono considerate degli eventi accidentali, a meno che si produca – a quel momento – un evento imprevedibile ed inatteso, come, per esempio, una caduta o una scivolata. Poiché quest’ultima nozione, nel caso particolare, non si è verificata, dobbiamo concludere che non ci troviamo in presenza di un evento esterno straordinario. Ne consegue che non è rimasto vittima di un infortunio. Siccome non si è neppure stabilito che si tratta di una lesione parificabile ad un infortunio secondo l’art. 9.2 dell’ordinanza, dobbiamo declinare ogni nostro intervento.”).

Quel provvedimento è cresciuto incontestato in giudicato.

Con l’impugnativa, l’avv. RA1 fa valere che in concreto sarebbero adempiuti i presupposti per sottoporre a revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA la decisione formale del 28 agosto 2015. A suo avviso, “la valutazione del dr. med. ______ che attribuisce l’origine del danno al 2015 contrasta con quanto statuito nella decisione del 28 agosto 2015, in cui CO1 ha escluso la sussistenza di un infortunio o di una lesione parificabile. Questa divergenza imponeva un riesame sostanziale e non il semplice rigetto in limine. Inoltre, le immagini dell’artro-RM del 16 novembre 2016 e i referti successivi (in particolare quelli dei dr. med. ______ e ______) costituiscono invero nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, idonei a condurre – se valutati correttamente – a una diversa ricostruzione fattuale e giuridica dell’origine e della natura del danno. In questo senso, l’affermazione secondo cui la decisione del 2015 “è cresciuta in giudicato” non impedisce di certo la revisione, poiché la legge medesima è chiara nel prevedere che anche decisione cresciute in giudicato possono essere modificate, ove emergano fatti o prove nuove rilevanti.” (doc. I, p. 16).

Con la risposta di causa, l’amministrazione contesta la fondatezza della posizione difesa dal patrocinatore dell’insorgente, rilevando che non sarebbe chiaro “(…) su quale base la nuova documentazione medica disponibile potrebbe giustificare una revisione processuale della decisione cresciuta in giudicato, in quanto si tratta di elementi senza nessuna pertinenza secondo i criteri applicati nelle circostanze appena citate.” (doc. III, p. 3).

2.10

Così come è stato pertinentemente ricordato nella decisione su opposizione impugnata, con la decisione formale del 28 agosto 2015, l’obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 18 giugno 2015 era stato negato in base ad argomenti di natura squisitamente giuridica.

Il semplice fatto di estrarre dal bagagliaio dell’autovettura una borsa contenente l’attrezzatura professionale (telecamera) – così il ricorrente aveva descritto il sinistro (cfr. doc. 7) -, non è stato ritenuto costituire né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA (in assenza di un fattore esterno straordinario), né una lesione parificata ex art. 9 cpv. 2 OAINF, a quel momento ancora in vigore, dato che si era trattato di un gesto anodino,senza potenziale di pericolo accresciuto.

Ora, in siffatte condizioni, non si vede come i rapporti agli atti dei dottori ______, ______ e ______ possano rappresentare dei nuovi mezzi di prova giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA, atti a fondare la revisione della decisione formale del 28 agosto 2015. In effetti, quand’anche l’amministrazione fosse stata a conoscenza della rottura del tendine del sovraspinato già al momento in cui ha emanato il provvedimento in questione, essa avrebbe comunque dovuto negare il diritto a prestazioni, a fronte dell’assenza di un infortunio, rispettivamente di un fattore esterno lesivo ai sensi della giurisprudenza (da rilevare che, con la revisione della LAINF entrata in vigore il 1° gennaio 2017, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno [cfr. art. 6 cpv. 2 LAINF attualmente in vigore], ritenendo che la relativa giurisprudenza fosse fonte di incertezze fra gli assicurati e creasse a volte difficoltà anche agli assicuratori – sul tema, cfr. la STCA 35.2015.84 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3., confermata dal TF con pronunzia 8C_50/2016 del 28 novembre 2016).

Stante quanto precede, un ulteriore obbligo a prestazioni non può dunque essere posto a carico dell’evento del 18 giugno 2015.

2.11

Considerato che con l’artroscopia dell’11 gennaio 2017 è stato trattato un danno alla salute che non si trovava in nesso di causalità naturale con l’infortunio del 21 ottobre 2016, la CO1 era legittimata a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni prima di quell’intervento.

Sapere se il diritto alle prestazioni avrebbe in realtà dovuto essere ammesso sino al 10 gennaio 2017, vigilia dell’operazione (anziché sino al 31 dicembre 2016), così come indicato dal dott. ______ nel suo apprezzamento del giugno 2024 (cfr. doc. 370), è in definitiva irrilevante, posto che l’assicuratore resistente ha corrisposto le proprie prestazioni per lungo tempo ancora e non ne ha preteso la restituzione.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.12

La richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva di oggetto con l’emanazione del presente giudizio.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti