41 III 245
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Rubrum
50. Sentenza 2 luglio 1915 nella causa Moroni.
La designazione nel precetto esecutivo della comunione successorale che procede colla semplice indicazione « Eredi di...» non è conforme all’art. 67 cif. 1 LE 7 : occorre che siano specificate individualmente le singole persone appartenenti alla comunione.
Fatti
A.
— Nellesecuzione n° 86533 promossa dall’Ufficio di Lugano coniro Marianna Moroni nata Lucchini, il precetto esecutivo indica come « creditore » : Lucchini Eredi fu Pietro ed Emilia. » Di questo precetto la debitrice domandava l’annullamento all’Autorità cantonale di Vigilanza, l’indicazione del creditore non corrispondendo al disposto dell’art. 67! LEF, perchè non determina in modo abbastanza. esatio la persona del o dei creditori.
und Konkurskammer. Ne. 50. ‘247 L'Autorità di Vigilanza ha respinto il ricorso sulla scorta dei seguenti motivi : Il precetto esecutivo indica quale titolo di credito la sentenza 15 aprile 1914 det Tribunale federale prolata nella causa tra gli Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini e la ricorrente. La debitrice è coerede dei coniugi Lucchini coi creditori istanti, deve quindi sapere chi síano gli altri coeredi. Del resto, a mente degli art. 602 e seg. CCS, 49 e 59 LEF, una successione costituisce una persona morale la quale può egcutere e venir escussa colla sola indicazione del o dei de cujus, purchè nella domanda di esecuzione sì indichi il nome di almeno uno dei coeredi, 1’Ufficio dovendo essere posto in grado di sapere a chi esso debba comu- ‘nicare gli atti esecutivi.
B.
— Con ricorso 26 giugno 1915 Marianna Moroni sì aggrava contro questa decisione presso il Tribunale federale. Essa adduce in sostanza : La causa che ebbe fine colla suaccennata sentenza del Tribunale federale ncn vertiva tra gli Eredi Lucchini e la ricorrente, ma fra alcuni di essì e la ricorrente. Una successíone non €08- tituisce una persona morale, ma bensì una comunione pro indiviso, alla quale appartengono tutti i crediti della ‘guccessíone. Nel caso concreto sì chiede chi abbia dato al rappresentante della controparte il mandato di agire a nome della comunione poichè la debitrice stessa fa parte di questa comunione e non ha quindi potuto conferire procura a chicchessíia per agire contro sè stessa.
Consjiderando intdiritto ;
i. — La sola questione a decidersì è quella di sapere se il precetto esecutivo . indichi in modo sufficiente la persona del creditore (art. 67! LEF). Gli altri quesiti che la ricorrente solleva nel suo gravame all’Autorità federale (fondatezza del credito escuss0, veste del rappresentanfe ecc.) sono di esclusiva competenza del giudice al quale la debitrice potrà deferirli sollevando oppc-