44 III 163
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Rubrum
44. Sentenza 29 ottobre 1918 nella causa Erodi Bianchetti, Applicabilità dell'art. 242 LEF anche a contestazioni su crediti. Cessíone di crediti prima dell’apertura del fallimento. Trapasse delia detenzione in favore del cessionario.
Fatti
A.
— Nel fallimento della ditta C. Degiorgi, il padre degli attuali ricorrenti, ora defunto, notificava il proprio subingresso in un credito spettante alla ditta Degiorgi verso la Società di assicurazione « La Mobiliare » in Berna, síno a concorrenza di 10 000 fr. e ne chiedeva il versamento in proprio favore nel caso che la detta Società avesse pagato direttamente all’Amministrazione del fallimento. In appoggio di che egli allegava : di aver mutuato i131 dicembre 1917 alla ditta Degiorgi la somma di 4000 îr. ed altra somma di 6000 fr. il 28 gennaio 1918; che quest’ultima somma era stata richiesta allo scopo di pagare macchine acquistate dopo l’incendio dell’officina Degiorgi, ritenendosi che il mutuo doveva costituire un anticipo su quanto dovuto dalla Società sul premio di assicurazione ; che il 24 gennaio 1918, conformemente a quanto stabilito, la ditta Degiorgi saceva cessíione a Bianchetti del suo credito verso la Società «La Mobiliare » sino a concorrenza di 10 000 fr. ed interessì, cessiíone che veniva confermata il 31 gennaio 1918 e che la ditta Degiorgi sì assunse di notificare, come notificò, alla Società « La Mobiliare » in Berna. - Con atto 5 agosto 1918 l’Amministrazione del fallimento comunicava a Bianchetti, e per ess0 ai suoi eredi, che la. pretesa sollevata non era ammessa e diffidava gli interessati in base all’art. 242 LEF ad agire giudizialmente.
164 Entscheidungen der SchukldbetreibungsGli eredi Bianchetfi ricorsero contro questo provvedimento all’Autorità cantonale di vigilanza, la quale. respingeva il ricorso colla motivazione :
La notifica Bianchetti di essere diventato proprietario del credito spettante a Degiorgi verso la Mobiliare equivale ad una rivendicazione. La cessíone Degiargi a Bianchetti non venne. ammessa. dall’Amministrazione del fallimento, la quale ha iscritto all'attivo la somma dovuta dalla Società di assícurazione. Di: fatti l’eventuale indennizzo dovuto dalla Mobiliare fa parte dell’attivo della fallita. Il che stabilito, e stabilito che la diffida Bianchetti equivale ad una rivendicazione, deve ritenersì conforme a legge il provvedimento gyuyerelato e respinto perciò i] ricorso Bianchetti,
B.
— È contro questa risoluzione che gli eredi Bianchetti ricorrono attualmente alla Camera Esecuzionà & Fallimenti del Tribunale federale.
Consiíderando in diritto :
L'art. 242 LEF ê applicabile, secondo giurisprudenza. (r. u, ed. sep. XVI, N° 4%), anche alle contestazioni di. crediti. La questione da decidere è. quindi unicamente. di sapere, chi deve ritenersi detentore del credito perVFimporto indicato alla cessíone. Nel quale esame non può attribuirsi importanza al fatto dell’iscrizione del. credito ad inventario, trattandosiîì di un atio unilaterale dell’Amministrazione del fallimento che non può pregiudicare la situazione giuridica.
L'atto di cessione, al quale fanno capo i. ricorrenti, non sembra in sè sufficiente per contestare la detenzione alla Massa fallimentare. Solo dopo che la cessione venne portata a conoscenza. della Società assicuratricesì può ritenere raggiunta una separazione del credito _ dal patrimonio del fallimento in modo da giustfificare un trapasso della detenzione in favore del. cessionario.
* RU 33 I Ne. 18.
Fin tanto che ciò non avvenne, poteva l’assìícurante, pagando alla Massa, svincolarsi dai propri obblighi, il che non era pagando al cessionario. Colla dichiarazione del fallimento il credito venne però adibito in favore della massa nello stess0 modo che ciò sarebbe avvenuto in forza dell’art. 99 in una procedura per pignorazione. Perchè il cessionario possa ritenersì detentore del credito è quindi necessario di stabilire se la notifica della cessíone all’assicurante avvenne o no prima dell’apertura del fallimento. Ciò deve richiedersi anche come garanzia generale, onde evitare possïibili manovre in danno della massa, data la facoltà di erigere e produrre - ulteriormente eventuali atti di cessíone. Ora, i ricorrenti pretendono bensî che la cessíone del credito venne notificata alla Società « La Mobiliare » già prima del fallimento, ma tale circostanza non risulta dagli atti, nè venne constatata dall’Autorilà cantonale. È quindi necessario un rinvio degli atti a questa Autorità perché abbia a pronunciarsì su tale allegazione.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
Gli atti sono rinviati all'Autorità superiore cantonale perchè abbia a constatare se la cessione del credito Degiorgi in favore Bianchetti venne effettivamente notificata prima dell’apertura del fallimento alla Società di assícurazione, nel qual caso dovrà essere annullata la diffida a Bianchetti per agire giudizialmente.
45. Besohluss vom 6. November 1918 i. S. Schrämli, Stellung des Bundesgerichtes in Pfandstundungssachen nach der VO vom 27. Oktober 1917. Ueberprüfung des Expertengutachtens durch das Bundesgericht. Korrektur von in der Expertise enthaltenen rechtsirrtümlichen Schlussfolge- ‘rungen. Erteilung einer Wegleitung an die Nachlassbehörde. — Auslegung von Árt. 2 Ziff. 1 der VO.
A.
— Auf ein Gesuch des Impetranten A. SchrämliBucher, Hotel Montana in Luzern, hat die Schuldbetrei-