46 III 102
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Rubrum
102 Entscheidungen der Schuldbetreibungstrer d’une sacon générale et sans autre indication « les biens du débiteur se trouvant en mains de X » (v. RO 40 IIT Nos 29 et 37, 41 ITT N° 21) ou encore «les objets contenus dans tel coffre-fort » (v. RO 44 III N° 49). Un séquestre semblable est nul parce que portant sur des biens non déterminés.
Or, en l’espéce, l'office s’est borné à reproduire les inentions générales de l’ordonnance de séguestre sans rien préciser quant au montant des « sommes » ou quant à la nature des « titres et valeurs » placés sous séquestre en mains de la Police centrale et du Comptoir d’escompte ; dans la colonne réservée aux « observations », il a mentionné, il est vrai, un chèque de 30 000 fr., argent îrancais, qui doit se trouver dans le coffre-fort loué par le débiteur, mais cette désignation n’est pas non plus suffisante, puisqu’elle ne constate ni par qui, ni à l’ordre de qui, ni même sur qui le chèque a été tiré. Dans ces conditions, on ne saurait maintenir un séquestre qui frappe, d’une part, un ensemble de biens complètement indéterminés et, d’autre part, une chose dont les caractêéres essentiels ne sont pas indiqués.
Faits
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est admis et le séquestre N° 442 pratiqué les 23 et 24 septembre 1920 contre le recourant par l’ofTice des poursuites de Genève à l’instance de dame Schluga est annulé.
27. Bontenza 25. Novembre 1920 nella causa Ágostinotti, I supplemento straordinario della pensione dovuto dalle SFF ai suoi pensionati in virtù del decreto federale 15 giugna Uu. s., è Pignoerabile, ma solo per Viinporto non indispensabile al debitore a sensi dell’ art. 93 LEF. - Nell’esecuzione n° 354,212 promossa contro AÁgostinetti Giuseppe in Bellinzona, capotreno pensíonato delle und Konkurskammer. N9® 27, 103 S. F. F., per il pagamento di 2500 fr. ed accessori, l’ufficio di Bellinzona procedette il 14 giugno 1920 al pignoramento di diversi beni, ma sí rifiutó di pignorare il supplemento straordinario di pensione (700 fr.) dovuto dalle S. F. F. al debitore come indennità di rincaro pel 1920 in base al decreto federale 15 giugno 1920. Donde ricorso del creditore Giuseppe Vassalli della Gada in Capolago all’Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino la quale, con decisione del 23 ottobre 1920, dichiarô pignorabile nella sua totalità l’indemnità di rincaro in questione asserendo : Questa indennità non cade nel disposto dell’art. 93 LFF. Ma anche se nue fosse altrimenti, vale à dire, anche se sì volesse considerarla come un supplemento della pensione ordinaria e come tale soggetta all’art. 93 precitato e quindi pignorabile solo per l’importo non indispensabile al debitore, essa sarebbe nondimeno pignorabile in toto, perché il debitore, che non ha più famiglia a suo carico, può sopperire ai propri bisogni col reddito della pensione ordinaria (116 fr. 50 mensìli.).
Coll’attuale ricorso al Tribunale federale, interposto nei termini e nei modi di legge, il debitore conchiude domandando che l'indennità in questione venga dichiayata impignorabile siccome indispensabile al suo sostentamento. Aggiunge che detta indennità gli venne già versata in diverse rate, di cui ess0 avrebbe già disposto per sooPperire ai propri bisogni.
Considerando in dirilto :
1° — Erra l'istanza cantonale ammettendo che Findennità di rincaro, che l’Amministrazione delle S. F. F. su autorizzata a versare ai suoi pensionati pel 1920 con decreto 15 -giugno 1920 dell’Asscmblea federale, non cada sotto il disposto dell'art. 93 LEF e siía quindi pignorabile nella sua totalità senza riguardo ai Þisogiul del debitore e della sua samiglia. L’indennità di rincaro null’altro è che un supplemento della pensíionec ordinaria 104 Entscheidungen der Schuldbetreibungsdi cui riveste la natura e l'indole giuridica ed è da considerarsi come il reddito di una pensione soggetta al pignoramento nei limiti previsti dall’art. 93 LEF. Vero sì è «che la pensiíione stessa dovuta dalle S. F. F. ai pensionati è impignorabile in modo assolufto, come ha ammesso il Tribunale federale con sentenza di massima 10 dicembre 1918 nella causa S. F. F. c. Tribolet (RU 44 TITI p. 174 e seg.). Chiedesi se questa soluzione valga anche per l'indennità di rincaro. La risposta non può essere che negativa. L’impignorabilità assoluta, di cui fruisce la pensione, risulta non da una legge generale, ma da una norma speciale (art. 3 degli statuti 20 novembre 1917 della cassa pensione e soccorsì delle S. F. F., approvati dal Consiglio federale il 18 dicembre successivo), secondo la quale «il diritto alle prestazioni assìcurate dalla Cassa e le sommé versate a questo titolo non possono essere nè alienate nè sequestrate... » Questo disposto,. contenuto in un regolamento speciale, é disposto d’eccezione : ess0 non va quindi interpretato in modo lato e la sua applicazione, per principio fondamentale di diritto, deve essere ristretta al caso dalla norma speciale tassativamente previsto, vale à dire alle prestazioni della cassa stessa. Ora l’indennità straordinaria di rincaro non è una prestazione della cassa di soccorso e pensioni delle S. F. F. : essa è prelevata sul conto esercizio delle ferrovie (art. 9 del decreto federale 15 giugno 1920). Se l’assemblea federale, accordando ai pensionati delle S. F. F. a titolo di liberalità un indennizzo speciale di rincaro pel 1920, avesse inteso sottrarlo completamente al nesso esecutivo (pignoramento, sequestro, fallimento), essa avrebbe dovuto, come il legislatore trovò necessario di fare a riguardo della pensione stessa, dichiararlo
espressamente. Non avendolo fatto, nè nel decreto precitato, nè in nessuno dei precedenti, l'indennità di rincaro deve seguire la regola comune (art. 93 LEF), vale a dire sarà pignorabile, ma solo per l’importo non indispensabile al debitore a sensì dell’art. 93 LEF.
209 — Ciò posto, la questione di sapere per quale im-- porto ne! caso in esame l’indennità di rincaro sía pigno-- rabile dipende dall’apprezzamento delle circostanze di fatto (oneri di famiglia del debitore, suoi bisogni secondoil suo stato ecc.) che, per massima e all'infuori di casì Speciali estranei alla fattispecie (RU 37 I p. 460 e le sentenze ivi citate), è compito esclusivo dell’Autorità cantonale e sfugge all'indagine di questa Corte. L'’istanza cantonale avendo dichiarato che al debitore bastfa per vivere il reddito della pensione ordinaria, l'indennità. di rincaro sarà pignorabile nella sua totalità.
r La Camera esecuzioni e fallimenti pronincia : I ricorso è respinto.
28. Entecheid vom 17. Dezember 1920 i. S. Frey.
SchKG 163, 164 : Trotz Aufnahme des Güterverzeichnisses bleibt der Schuldner berechtigt, die einzelnen Vermögensbestandteile im Besitze zu behalten und selbst darüber zu verfügen. Die Erhaltung des Vermögens durch vorsorgliche « Anordnungen zu sichern, ist unzulässig.
Gehört der Schuldner einer Handelsgesellschaft an, s0 sind die einzelnen Bestandteile des Gesellschaftsvermögens nicht aufzunehmen, und die Geschäftsbücher können nicht heraus-- verlangt werden.
A.
— In der Betreibung der Erben Zihlmann gegen Walter Bächtiger, unbeschränkt haftenden Gesellschafterder aus ihm und dem Beschwerdeführer und Rekurrenten Jean Frey bestehenden, in Liquidation begriffenen Kommanditgesellschaft Bächtiger & Ce, nahm das Betreibungsamt Luzern nach Anordnung der Aufnahme des Güterverzeichnisses durch den dortigen Konkursrichterein Inventar über die Warenvorräte, Maschinen und MobiVen der Gesellschaft auf und verlangte am 17. September