Funtauna: fallrecht.ch

6 I 467

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Rubrum

80. Sentenza del 16 luglio 1880 nella causa Piffareiti contro il cantone Ticino.

Fatti

A.

Con petitorio 20 luglio e 22 novembre 1879 il signor Dott. Antonio Baltaglini, in Lugano, espone quale procuratore del Piffaretti, ciò che segue : « Il ricorrente fu nominato » cantoniere stradale fin dal 30 marzo 1851 : dopo 27 anni » dacchéè occupava tal’ carica, cioë ai 416 aprile 1878, il di- » partimento delle pubbliche costruzioni gli comunicò che il » Consiglio di Stato lo aveva dispensato da ogni ulteriore ser- » vizio nella suindicata qualità. — Le disposizioni legali a cui » devono uniformarsi le autorità sía per la nomina, sia per la » destituzione dei cantonieri stradali, sì trovano nel regola- » mento 15 settembre 1850, al capo IIF° nel quale è stabilito » che il cantoniere potrà essere congedato in determinati casì » ivi contemplati. I fatti che posson0 determinare il congedo » devono però essere provati in confronto del cantoniere. — Invece il Consiglio di Stato ha destituito il Pitfaretti senza » nemmeno indicargliene la ragione, e senza far precedere » né ammonizione, nè multa, come vorrebbe il regolamento. » — Ragioni efficaci, del resto, non ne esistevano contro il » P., quindi non. potevano esséTre invocate; egli ha sempre » adempito scrupolosamenle al proprio dovere, tanto che non » s'ebbe mai nè una redarguizione, nè una multa da” suoi 68: Y B. Civilrechtspflege.

» sUPeriori, nè una. rimostranza da parte dei municipi dei » paesìî situati lungo il suo tronco stradale. La destituzione:fa » dunque arbitraria ed illegale perchè fatta in urto al regola- » mento ; essa ebbe per unica ragione quella che il P. era » invis0 all’autorità per le sue opinioni politiche e che doveva » quindi essere comvolto nel fascio di quegli impiegati che » vennero sagrificati alla vendetta di partito. — Per tale de- » stituzione illegale ne avvenne al P. un danno rilevantissimo, » imperocchè oltre all’aver dovuto abbandonare un’ occupa- » zione che gli dava il sostentamento per la famiglia, sì trovò » improvvisamente privo di lavoro e quindi di risorse, non » potendo egli da un momento all’altro e già avanzato com’è » in età, intraprendere un’ arte per lui nuova. — Lo stipen- » dio annuo era di fr. 570. — Si domanda quindi che il Tri- » bunale federale abbia a giudicare :

1. Lo Stato del cantone Ticino è condannato a pagare a » Tommaso Piffaretti la somma di fr. 3000 a titolo d’inden- » niZz0 per l’illegale di lui destituzione dalla carica di can-- » toniere ; oltre le spese. »

B.

Nella sua allegazione responsiva del 9 gennaio 1880, il governo. ticinese fa anzitutto osservare che « non 11 Consìglio di Stato, ma la direzione delle pubbliche costruzioni ha licenziato il P. e.che quindi verso questa e non verso quello avrebbe dovuto essere diretta la domanda d’indennizzo, e aggiunge che dalla direzione medesima il ricorrente avrebbe poi potuto e dovuto aggravarsi alle autorità superiori del cantone.

« À nostro avvis0, » continua la parte convenuta, « l’azione » del P. verso lo Stato dovrebbe ritenersì perenta. Difatti, » giusta i combinati articoli 29 e 30 della legge organico- » giudiziaria federale, lazione medesima avrebbe dovuto » essere presentata entro giorni venti dalla comunicata di- » spensa da ogni ulteriore servizio nella carica di cantoniere, » decorribili quindi dal 16 aprile 1878. Piffaretti invece ha » lasciato trascorrere oltre venti mesì prima di accampare in » contradditorio la sua strana pretesa. Bisogna quindi am- » mettere che durante un così lungo lasso di tempo sieno » maturati i fatali per dichiarare irricevibile la domanda di » cui sí tralta, contro la quale oltre le disposizioni di legge » già citate, militano molte altre congiderazioni dedotte: dalle » leggi cantonali e fra le altre quella desunta dall'obbligo di » chi pretende alcun che dallo Stato per sue prestazioni ine- » renti a pubbliche costruzioni, di presentare le relative di- » slinte nel mese di gennaio. successivo all’anno in cui furono » compite le prestazioni medesìme. » Nel merito poi il governo ticinese studia di dimostrare che la rimozione del P. è avvenuta in perfetta consonanza colle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materiale stra- « Il sig. P., » esso dice, « ha fatto appello al’ capo TI° del » regolamento, noi accenneremo ai capi I° e II° e all’art. 21 » della legge 10 dicembre 1861 sull’ispettorato delle pubbli- » che costruzioni, dov'è detto : il Direttore delle pubbliche » costruzioni nomina ì cantonierì, sentito il parere del capo- » tecnico, li sospende 0 li rimove, in caso di demerito 0 d’in- » capacità. — Ora, dai rapporti ufficiali dell’ispettorato tec- » nico e da varie lagnanze sporte da. cittadini delle località. » interessate, ci risulta che il cantoniere P. era trascurato nel » disimpegno de’suoi incombenti e che, tenendo egli un’oste- » ria, assentavasì spess0 dal suo tronco Senza alcun permess0 » superiore. — La Direzione non era poi menomamente ob- » bligata a dar comunicazione al ricorrente dei motivi che » possono averla determinata a prendere la risoluzione di » congedo che lo concerne ; quanto al resto il congedo mede- » simo fu dato in piena conformità della procedura che la » legge e i regolamenti prescrivono. Che se il P. avesse chiesta » la comunicazione di cui sopra, la Direzione non avrebbe

>» avuto nessuna difficoltà ad esaudirlo, tanto più che i motivi » della rimozione erano di tutia notorietà. » Quanto alla esposta cifra d’'indennizzo, il governo rileva da ultimo che « un'occupazione la quale dá soli fr. 570 non può » cosfituire il sostentamento d’una famiglia; ». che « P. sì » trova tutt’altro che privo di risorse e di lavoro ; ch'egli è » anzi in posizione molta florida ed invidiabile, come appare » da relativo. attestato della Municipalità di Bissone ; ch’egli- » tiene negozio di vino, birra, liguori, tabacchi, ecc. in Bis- » sone e un canvetto a Melide ; che sua moglie è la depositaria » posfale di Bissone, ecc. » - Sì chiede quindi che il ricorso P. venga dichiarato infondato e sia rejetto; il tutto verso protesta delle spese.

C.

Nei rispettivi loro allegati di replica e duplica amendue le parti insistono nelle ragioni, eccezioni e condclusioni d’ordine e di merito come sopra sviluppate.

D.

In data del 26 giugno e 9 luglio p. p. dichiarano esse Parti che rinunciano a comparire ed a farsì rappresentare ai dibattimenti orali della presente causa, lasciando che il Tribunale giudichi senz'altro sugli atti prodotti. — La Corte entra quindi immediatamente in deliberazione.

Premessì in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :

1. Per ciò che risguarda innanzitutto la preliminare eccezione di preclusione che il governo del cantone Ticino oppone all’avanzato ricorso, desumendola dai combinati art. 29 e 30 della legge organico-giudiziaria federale del 27 giugno 1874 e dal § 1° del decreto legislativo ticinese del 1° dicembre 1856, appare dal contesto della sentenza 26 aprile 1879 (consìderando N° 4) che la stessa, identica eccezione fu già da questo Tribunale tassativamente respinta in altra causa affatto analoga vertita fra il convenuto governo ticinese e gli ex-impiegati del penitenziere cantonale, signori Pessina e consorti, Sta dunque la cosa giudicata e torna inutile d’entrare su questo punto in ulteriore disamina.

2. Fondata è per converso l’opposizione della parte convenuta per ciò che riflette i merito della contestazione, dapprima perché l’ufficio che rivestiva l'impiegato ricorrente era di natura essenzialmente precaria, poscia perchè la querelata rimozione è seguita in forza e a tenore di legge.

Che precarie fossero veramente le funzioni affidate al Piffaretti sí rileva da ciò che il petitorio non seppe far capo a nessuna disposizione di legge, ned a qualsiasií afío che ne determinasse — vuoi in senso generale, vuoi in senso particolare ad esso Piffaretti — la durata. Fu bensì prodotto un docuy, Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen n, Privaten ete. N° 80. 471 mento di nomina per parte dell'ingegnere in capo, in data del 30 marzo 1851, ma nessun altro che sì riserisca agli anni successivi fino all’epoca del pronunciato licenziamento, 0 da cui sía dato inferire un consueto o fisso periodo di rinnovazione. Non consta quindi per nessun modo che la destituzione del petente sia avvenuta ad epoca intempestiva, 0, altrimenti detto, che una legge od un contratto ostasse comeéchessia alla misura decretata dal Direttore delle pubbliche costruzioni, la quale forma appunto oggetto e fondamento dell’attuale litigio. Ned è a passarsì sotto silenzio la circonstanza che lallontanamento dell’istante non avvenne dall’oggi ál domani, ma con varî giorni d’intervallo, durante i quali sarebbegli forse stato possibile — visto il genere di lavoro inerente al suo impiego — di procurarzsì altre occupazioni: corrispondenti.

Che poi la rimozione del Piffaretti sía seguita in modo legale è cosa che chiariscono manisestamente gli atti di causa, dai quali risultano provati a sufficienza gli estremi voluti per l'applicazione dei combinati art. 241 della legge 10 dicembre 1861 sull’ispettorato delle pubbliche costruzioni, e 85 del regolamento 15 settembre 1850 sul servizio dei cantonieri. Difatti, sia la petizione 3 marzo 1878 di vari cittadini interessati alla buona manutenzione del tronco di strada affidato alla vigilanza del ricorrente, sía il concorde e motivato preavviso di licenziamento formulato dall'ingegnere del circondario e dal Capo-tecnico, autorizzavano la Direzione delle pubbliche costruzioni ‘a ritenere il Piffaretti o « incapace di adempiere a’suoi doveri » o « mancante della volata attività. » E d’altra parte poi non è esatto che laltore non abbia neppure ricevuto comunicazione dei motivi della sua destituzione, avvegnachè nell’usficio 16 aprile 1878 ‘del dipartimento delle pubbliche costruzioni, ch’egli slesso ha prodotto, sí legga invece « rigultando dai rapporti dell'ispettorato stradale che la vostra opera come cantoniere, non corrisponde alle esigenze d’un servizio regolare e confacente, sulla proposta dell’Ispettorato sies80, vi significhiamo, » ece.

3° Da ultimo e subordinatamente il petitorio è da ritenersÌ dectituito di fondamento per la ragione che Paltore ha bensì asserito, ma non provato che il lamentato licenziamento gli abbia realmente cagionato quei danni sui quali esso costruisce la sua domanda di risarcimento. La recisa impugnativa della parte convenuta e le affermazioni di quesf’ultima circa il florido di lui stato finanziario, così come in merito alle alire sue molteplici e lucrose occupazioni sono rimaste a quella vece incontestate. Conseguentemente il Tribunale federale ha giudicato e giudica : L'azione promossa dall’ex-cantoniere signor Tommaso Piffaretti, di Melano, contro lo Stato del cantone Ticino, è rejetta perchè priva di fondamento.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.