Funtauna: fallrecht.ch

7 I 770

7 I 770

Rubrum

100. Sentenza del 6 ottobre 1881 nella causa della Legazione italiana a Berna coniro Grassí.

4. Con sentenza 27 aprile 1875, consermata da giudizio contumaciale d’appello in data del 12 successivo giugno, il tribunale civile correzionale di Milano Ppronunciava :

Fatti

1° « Essere colpevole il Grassi Giulio del reato di bancaroita fraudolenta per il fatto della sottrazione de’ suoi registri di commercio, e doversì perciò condannare alla pena del carcere per ann tre.

2° » Essere colpevole inoltre del reato di appropriazione indebita per aver distraite e convertite tre cambiali dell’importo complessivo di lire 7000 a suo vantaggio, cedendole in garanzia al su0 creditore Contini Tiziano, mentre erangli state affidate per l’unico ¿copo di procurarne lo sconto, e doversi condannare a tre mesì di carcere.

3° » Non farsi luogo a procedimento per l’appropriazione indebita dell’ effetto cambiario di lire 2000 girato a Somaini Giacomo in difetto di estremi penali.

4° » Non farsì luogo a procedimento per il reato di bancaroita semplice, per essere compreso nel reato principale di bancarolta fraudolenta.

» Sarà tenuto l’imputato a rifondere le spese del procedimento ; confiscali i due registri in giudiziale sequestro ; lLenuto calcolo a favore dell’ imputato del carcere preventivamente da lui sofferto. »

B.

Più tardi, una declaratoria 13 sebbraio 1878 della Sezione d’accusa di Milano avendo ammesso il Grassí all’ amnistia del 19 gennaio 1878, la pena dei tre mesiì di carcere venivagli condonata e ridoita di sei mesi l’altra dei tre anni.

IL Auslieferang. N° 100. TT

C.

Nel frattempo rifugiavasi il Grassi nell’America del Nord, da cui saceva ritorno nel corrente di guest’ anno a Lugano, per essere poi quivi — dietro istanza del R. Governo italiano — arrestato.

D.

Informato della domanda di estradizione in odio suo presentata, dichiarava di farvi formale opposizione, adducendo a conforto di quest’ ultima i seguenti motivi : « I° Essere egli cittadino della repubblica degli Slati Unili d'America; II° Avere quindi cessato di rivestire la qualità di suddito italiano e non poter più essere governato e giudicato colle leggi italiane; III° Doversi fare qualsivoglia domanda di estradizione in suo confronto non all’autorità svizzera, ma sibbene a quella americana, tanto più che nel caso concreto il trattato internazionale fra l’America e la Svizzera non comprende neppure il deliito della bancarotta fraudolenta; IV° Doversì, infine, applicare a suo riguardo Part. 6 del trattato svizzero-italiano di estradizione del 10 gennaio 1879, comunicare cioë la istanza fatta dall’ autorità italiana al plenipotenziario americano a Berna. » Premessì in diritto i seguenti ragionamenti :

1° À termini dell’ art. 58 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtù dei trattati vigenti, in quanto ne sia contestata P applicabilità. Tl ricorrente Grassì avendo contestato, in concreto caso, l’applicabilità del trattato italo -svizzero, tultora in vigore, del 22 luglio 1868, in virtù del quale la Legazione italiana ha richiesto la sua estradizione, il Tribunale federale è chiamato senz’ altro a pronunciare sulla fatta istanza e deve a tal uopo semplicemente esaminare se reggano le eccezioni contro la medesima accampate.

2° Ora l’articolo 2 del trattato in discorso prescrive che — « lestradizione dovrà essere accordata per le seguenti infraTTE N° 11. Fallimento doloso ; N° 12.

Abuso di confidenza (appropriazione indebita)... » E questi soN0 precisamente 1 reati a cagion dei quali la estradizione di cui sì tratta è chiesta e che risultano chiaramente dimostri dal contesto della sentenza a cui s’appoggia lautorità richiedente.

3° Senonchéè, pure studiandosi di attenuarne la gravità, il ricorrente non contestfa di avere commesso le infrazioni medesime, ma sì limiía invece a far capo alla sua qualità di cittadino degli Stati Uniti d’America, per inferirne in prima linea l’inapplicabilità delle leggi italiane e del trattato in querela, subordinatamente l’obbligo nelle autorità svizzere di comunicare la domanda di estradizione al paese di sua attuale attinenza (art. 6 di detto trattato).

4° Fosse però anche indubbiamente provato il fatio della nuova cittadinanza acquisíita dal Grassì, non reggerebbero nè Puna nê l’altra delle trattene illazioni.

Non la prima, avvegnacchéè al delinquente sì debbano precisamente per comune diritto le leggi di quel paese applicare in cui fu perpetrato il crimine, nè occorra che l’individuo requisíto appartenga allo Stato richiedente (purchè il reato siasì da lui commesso sul territorio dello Stato medesimo e perchè tutti ricorrono nella fattispecie gli estremi voluti dal trattato in discorso (art. 8), incominciando da quello dell’articolo 1°, che cioë il requisito sía stato condannato dall’ autorità competente dello Stato che domanda l’estradizione per uno dei crimini enumerati nell’articolo successivo e siasi poi rifugiato sul territorio dello Stato a cui l’estradizione è domandata, fino a quelli degli art. 4 (che non sia peranco maturata la prescrizione della pena) e 9 (che lo Stato richiedente abbia prodotto in originale una sentenza di condanna indicante la natura e la gravità dei fatti puniti e le disposizioni penali applicabili a questi fatti).

Non la seconda, perchè, siccome fu già distesamente in più giudizi di questa Corte addimostrato (vedasi ad esempio la sentenza 25 luglio 1881 nella causa Renoir), il prescritto dell’art. 6 del trattato svizzero-italiano non è guari ad intendersíi nel senso obbligatorio, ma in quello facoltativo soltanto: prova ne sía il fatto apparente dall’officio 3 corrente ottobre del Consiglio federale, che cioè codesta autorità non ha mai fatto uso della facoltà che il prescritto medesimo le conferisce.

L'opposizione sollevata dal ricorrente si manifsesta di conseguenza come assolutamente destituita di fondamento, e il Tribunale federale pronuncia : L’estradizione di Giulio fu Paolo Grassì, di Milano, è accordata.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.