70 I 65
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12. Sentenza del primo maggio 1944 nella causa Boldi contro eredi Danieli.
Art. 4 CF, diritto di essere udito. Citazione del convenuto mediante raccomandats postale ; obbligo del giudice di accertarsi che la citazione sia effettivamente pervenuta al convenuto.
Art. 4 BV, Anspruch auf rechtliches Gehör in Zivileachen. Vorladung des Beklagten durch eingeschriebene Postsendung ; Pflicht des Richters, sìich darüber zu, vergewissern, ob die Vorladung dem Beklagten wirklich zugekommen ist.
Art. 4 CF. Droit d’être entendu en matière civile. Citation du défendeur par missive postale recommandée. Devoir du juge de s’assurer que la citation esb parvenue au destinataire.
Estratto dai considerandi.
Il locatore, che chiede la consegna della cosa ‘Tocata (art. 271 CO) e lo sfratto dell’inquilino, fa valere una pretesa di diritto civile. La sentenza, che statuisce 8u una tale domanda, è una sentenza civile, anche se, giusta le norme processuali cantonali, è pronunciata in una 8peciale procedura sommaria.
Già in virid del diritto d’essere udito che discende dall’art. 4 CF, una siíffatta domanda non può essere accolta enza che sía data al convenuto la possíibilità di difendéfïsi : se il giudizio non è preceduto da uno scambio di allegati s&ritti, ma da una discussione orale, il convenuto dev’essere citato a questa discussione. Inoltre l’art. 563 86 Staatarecht.
combinato con l’art. 34 del CPCT prescrive espressamente che ambedue le parti síano « udite nelle loro ragioni, eccezioni e prove », Affinchè il convenuto gía citato, non basta che l’atto di citazione gli sia stato spedito, ma occorre anche che gli sía stato notificato o possa considerarsi come notificato a motivo del di lui atteggiamento, Si dovrebbe ammettere senz’altro che la notifica è avvenuta, ge il Boldi avesse rifiutato di accettare l’invio postale raccomandato presentatogli. Così non è però in concreto. Secondo la versione del ricorrente, che non è contestata dal Pretore supplente e dalla controparte Danieli, non è stato possibile recapitargli la lettera raccomandata perchè era assente. In un siíffatto caso, il fattorino deve tentare una seconda volta la distribuzione al prossimo o ad un BUCCesSÍVO giro e, fe anche questo tentativo rimane infruttuoso, lasciare al domicilio del destinatario un avviso che lo invita a ritirare l’invio presso l’ufficio postale entro un determinato termine, il quale è di quattro giorni per gli invii raccomandati genza rimborso. Spirato infruttuosamente questo termine, Tlinvio è rimandato come non recapitabile al. mittente (art. 100 e 114 dell'ordinanza d’esecuzione IT della legge federale sul servizio delle poste, del 15 agosto 1939).
Il quesito se Fomesso ritiro delle lettera raccomandata equivalga all’effettivo ricevimento di essa può restare insoluto. Nel fattispecie non si può presumere che il Boldi abbia ricevuto l’invito di ritirare la raccomandata, benchè il fattorino dichiari di aver deposto nella di lui cassetta per le lettere il modulo regolamentare. Un siffatto modulo dev’essère equiparato ad una gemplice lettera : per i motivi esposti nella sentenza I febbraio 1935 gu ricorso Reif (RU 861 I pag. 6 consid. 3 e seg.), non è lecito PresUmere fino a prova del contrario (la quale è, di regola, impossibile) che il destinatario ha ricevuto questo modulo. Sviste degli agenti postali nella distribuzione degli invi non gono escluse e non di rado consistono nel mettere un invio in una cassetta per le lettere che non è quella del destinatario. Il giudice, che prima della discussione eull’istanza di sfratto non è in possess0 d’una ricevuta, dalla quale risulti che la citazione è pervenuta al convenuto, deve accertars! in altro modo se la notifica è stata effettivamente fatta.
Del resto, il Pretore supplente e la controparte non sostengono che si debba ammettere, gino a prova del contrario, il ricevimento dell’avviso di ritirare la lettera raccomandata, ma pretendono essere irrilevante che il convenuto ignorasse la citazione, poichè Tistanza di sfratto è stata accolta non soltanto a motivo della contumacia del convenuto, ma anche in base ad un esame della validità della disdetta, esame che il ricorrente non impugna nè potrebbe impugnare con valide ragioni. Neppure un tale giudizio gul merito poteva però essere prolato senza che fosse data al ricorrente la possibilità di difendersi nell’udienza prevista per la discussione dell’istanza di sfratto. D’altra parte non importa se il Boldi abbia probabilità di far ammettere le sue ragioni ed eccezioni contro la disdetta. Il diritto di essere udito, che discende dall’art. 4 CF, è di natura formale e non presuppone quindi che la parte dimostri un interesse materiale all’annullamento del decreto prolato in violazione di questo diritto (RU 64 I pag. 148, consiíd. 2).
Il querelato decreto è quindi in contrasto con l’art. 4