77 I 57
77 I 57
Rubrum
10. Sentenza 14 febbraio 1951 nella causa Ficorilli.
Art. 10 della legge federale sull’estradizione ; art. 3 del trattato di estradizione italo-svizzero. Nozione di reato politico in senso relativo.
Art. 10 des eidg. Auslieferungsgesetzes ; Art. 3 des schweizerischitalienischen Auslieferungsvertrages. Begriff des sog. relativ-politischen Deliktes.
Art. 10 de la loi fédérale sur l’extradition aux Etats étrangers, du 22 janvier 1892 ; art. 3 de la Convention entre la Suisse et l’Italie sur l’ertradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus, du 22 juillet 1868.
Notion du délit politique dit relatif.
A. — Con nota 4 novembre 1948 la Legazione d’Italia a Berna chiese l’estradizione del cittadino italiano Fiorello Ficorilli, « condannato con sentenza 12 marzo 1947 della Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, passata in giudicato il 24 marzo 1948, alla pena della reclusione di anni trenta quale responsabile, tra l’altro, di concorso nell’omicidio di tale Janelli, consumato in territorio di Sassello il 27 dicembre 1944 ».
La domanda di estradizione era accompagnata da diversi allegati, tra i quali si trovava una copia della suddetta sentenza che dichiara Fiorello Ficorilli colpevole del reato di collaborazionismo (art. 5 del decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1914, N° 159 ; art. 1 del decreto legge luogotenenziale 22 aprile 1945, N° 142; art. 51 del codice penale militare di guerra) nonchè del reato di omicidio (art. 575 e 62 bis del codice penale).
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia chiese al Governo italiano informazioni complementari sulle circostanze in cui il tenente Janelli era stato ucciso. Infatti Ficorilli, interrogato dagli organi della polizia ticinese (che su ordine dell’autorità federale l'avevano provvisoriamente arrestato in vista dell’annunciata domanda di estradizione), aveva dichiarato il 9 settembre 1948 che il tenente Janelli era stato ucciso in esecuzione d’una condanna a morte pronunciata dal generale comandante la divisione San Marco. La Legazione italiana a Berna produceva quindi un rapporto della Procura generale di Genova.
In virtù dell’art. 21 della legge federale sull’estradizione sLFE) Ficorilli fu invitato a pronunciarsi sulla domanda di estradizione presentata dal Governo italiano. Egli venne interrogato il 10 ottobre 1949 e il 16 agosto 1950 ed ebbe a confermare di opporsi all’estradizione : a suo modo di vedere, l’uccisione del tenente Janelli non era un reato di diritto comune, poichè il movente doveva considerarsi come politico.
B. — Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, fondandosi sugli art. 10 cp. 2 e 23 LFE, ha trasmesso gli atti al Tribunale federale per giudizio, proponendo il rigetto della domanda.
Su richiesta del Giudice delegato, il Ficorilli ha confermato di opporsi all’estradizione, ma non ha domandato di essere nuovamente udito, di essere patrocinato da un avvocato o di prendere visione del preaviso del Ministero pubblico della Confederazione.
a) La tesi delle autorità italiane si riassume nei seguenti termini : Ficorilli militava come tenente nelle truppe italiane dette neofasciste che alla fine del 1944 erano di stanza nella regione di Savona-Varazze, ed erano incorporate nella divisione San Marco. In siffatta qualità Ficorilli ha preso parte alla lotta a mano armata contro i nuclei di partigiani di quella regione e in particolare di Sassello, località a 20 km circa a nord di Savona. Nel 1944-1945 egli ha catturato e seviziato dei partigiani, ha ucciso o fatto uccidere certi Drago e Ferretti; ha ucciso o fatto uccidere dal soldato Gentile il tenente Janelli nel dicembre 1944, Secondo la sentenza 12 marzo 1947 della Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, gli atti suddetti entrano nel novero delle operazioni militari e costituiscono il reato di tradimento giusta l’art. 51 CPMG, tranne tuttavia l'omicidio nella persona del tenente Janelli che è un reato di diritto comune e, come tale, punito in virtù dell'art. 575 CP. L’estradizione è chiesta soltanto per questo reato ed appare giustificata.
b) Nelle sue deposizioni Ficorilli ha fornito le seguenti spiegazioni :
Tutti gli atti da lui commessi e contemplati dalla sentenza 12 marzo 1947 della Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, sono atti che fanno parte delle operazioni di guerra. I partigiani attaccavano le truppe neofasciste, le quali naturalmente si difendevano. Il tenente Janelli, ufficiale nella stessa divisione San Marco delle truppe neofasciste, aveva seguito un corso di addestramento in Germania, poi disertò passando ai partigiani. Dopo aver combattuto alcuni mesi coi partigiani, il tenente Janelli ritornò alle truppe neofasciste. Il generale della divisione San Marco lo condannò a morte. Il colonnello Sordi trasmise quest’ordine verbalmente e il Ficorilli fece procedere a quest’esecuzione capitale ad opera del maresciallo Tronconi (e non ad opera del soldato Gentile, come è detto erroneamente nella suddetta sentenza). L'esecuzione del tenente Janelli ebbe luogo alla fine d’un’operazione di rastrellamento di armi e di munizioni eseguita presso i partigiani sulla scorta delle indicazioni fornite da Janelli. Ficorilli non ha comandato in persona l'esecuzione di Janelli, ma ne aveva parlato al maresciallo Tronconi e aveva approvato questa condanna a morte, perchè Janelli era un traditore. Il maresciallo Tronconi procedette a quest’esecuzione capitale. Per salvare le apparenze, si fece credere che Janelli fosse stato ucciso da un colpo dei partigiani ; egli fu quindi seppellito nel cimitero di guerra della divisione San Marco. A torto quindi si pretende che trattasi d’un reato di diritto comune. La sentenza suddetta è stata comunque prolata da un tribunale di eccezione in virtù d’una legge eccezionale. La Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, doveva infatti giudicare soltanto i detenuti politici.
La versione dei fatti data da Ficorilli ha trovato confer- 60 Staatarecht.
ma nelle deposizioni di testimoni uditi davanti ad un notaio dopo la sentenza della Corte di Assise di Savona, Sezione speciale. Tuttavia, secondo il teste Ogliasto, il tenente Janelli non sarebbe stato ucciso da Gentile, come si afferma nella sentenza, e nemmeno da Tronconi, come assevera Ficorilli, ma dal soldato Vigoni, un subordinato di Ficorilli. Costui era stato trattato da «donnetta », poichè non aveva avuto il coraggio di eseguire la condanna a morte pronunciata dal generale. Pel teste Berardi l'esecuzione sarebbe l’opera di Tronconi con la collaborazione di Vigoni.
C. — Il Ministero pubblico della Confederazione osserva nel suo preavviso sostanzialmente quanto segue :
Il reato dell’art. 51 CPMG è un reato politico che non soggiace all’estradizione. Per questo motivo il Governo italiano poggia la domanda d’estradizione soltanto sull’omicidio nella persona del tenente Janelli che sarebbe un crimine di diritto comune.
La Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, che ha giudicato Ficorilli, non è un tribunale d’eccezione a norma dell’art. 9 LFE. Non regge quindi l’eccezione sollevata da Ficorilli a questo riguardo.
L'atto incriminato non ha carattere puramente militare giusta l’art. 11 cp. 1 LFE.
Resta da indagare se l’omicidio nella persona del tenente Janelli è di diritto comune oppure ha carattere politico. Pretendendo d’aver agito per ordine superiore, Ficorilli invoca l’eccezione dell’art. 18 del codice penale militare svizzero : il suo atto non sarebbe punibile in Isvizzera e non potrebbe quindi dar luogo ad estradizione (art. 3 ep. 1 LFE); di più, la circostanza che Ficorilli avrebbe agito su ordine d’un superiore conferisce al preteso reato il carattere di un reato politico in senso relativo. L’atto di Ficorilli contro Janelli non è quindi diverso dagli altri atti contemplati dalla sentenza e qualificati giuridicamente di atti politici in base all’art. 51 CPMG, pei quali l’estradizione non è stata chiesta. Si deve domandarsi se Ficorilli Internationales Auvalieferungsrecht. N° 10. 6l abbia agito per ordine d’un suo superiore militare. La sentenza della Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, non risponde negativamente a questa domanda, ma si limita a dire che quantunque parecchi indizi militino per la negativa, Ficorilli ha agito per ragioni non ben chiarite. Da diversi indizi, in particolare dalla diserzione del tenente Janelli o dalla mancanza di motivi plausibili d’un reato di diritto comune si deve concludere che Ficorilli ha agito in adempimento di un ordine militare, tanto più che è impossibile chiedere a Ficorilli di fornire delle prove sicure.
Ficorilli non ha agito personalmente, ma l'esecuzione del tenente Janelli avvenne ad opera d’un subalterno di Ficorilli.
Siccome non si può ritenere assodato dalla sentenza che l’ordine di procedere all’esecuzione di Janelli è stato dato da Ficorilli, devesi ammettere ehe quest’ultimo è stato condannato per aver dato il suo consenso ; ora il consenso puramente passivo non rappresenta in diritto svizzero una forma di complicità. Manca quindi il requisito dell’identicità dell’atto punibile nelle due legislazioni, requisito previsto dall’art. 3 cp. 1 LFE.
L’estradizione deve quindi essere negata.
Considerando in diritto :
1. — Come rettamente osserva il Ministero pubblico federaie, l'omicidio non è mai un delitto puramente militare a norma dell’art. 11 LFE. Infatti, diretto contro la vita umana, non entra nel novero degli atti perpetrati a pregiudizio d’interessi esclusivamente militari, p. es. la disciplina, i doveri di servizio.
Un omicidio commesso nel corso di operazioni militari da parte di elementi regolari o irregolari, che, astraendo dalle circostanze in cui è stato commesso, apparirebbe come un reato di diritto comune, beneficia del rifiuto dell'estradizione soltanto se adempie le condizioni del delitto politico in senso relativo.
In concreto la questione da risolvere è adunque se, facendo mettere a morte il tenente Janelli, Ficorilli ha commesso un delitto politico in senso relativo a norma dell’art. 10 LFE o a norma dell’art. 3 del trattato di estradizione italo-svizzero.
Il delitto politico in senso relativo è quello che, pur presentando gli estremi del reato comune, assume carattere politico per i suoi moventi, pel fine che si proponeva e per le circostanze nelle quali venne commesso ; in altri termini, è un delitto in sè di natura comune, ma avente prevalentemente carattere politico (cfr. RU 54 I 212; 59 I 145).
2. — Il Tribunale federale ha già giudicato (RU 49 I 266; 50I304e 59I 145 e seg.) essere un delitto politico quello che è la conseguenza e la manifestazione di una, straordinaria agitazione e tensione d’animo tra i partiti politici, ossia di agitazioni e turbamenti collettivi che condussero i partiti ad usare mezzi violenti contro gli avversari politici, causarono disordini e reati di sangue in gran numero ; fatti tutti però che, anche considerati singolarmente, devono essere ritenuti come conseguenze ed episodi di un vasto rivolgimento politico e di una lotta. accesissima per il potere, non come estrinsecazione di motivi personali o dell’intenzione di raggiungere uno scopo individuale o privato.
In concreto si è in presenza d’una lotta armata tra due partiti che si disputano il potere, i partigiani e i neofascisti. Da ambedue le parti si fa ricorso a violenze e ad operazioni militari o pseudomilitari ; si scambiano colpi di fuoco, si procede a delle esecuzioni capitali per rappresaglia. Nell'inverno 1944 i due campi contendenti in Italia, in ciascuno dei quali militavano degli Italiani, non solamente combattevano per o contro lu vittoria degli Alleati o dei Tedeschi sullo scacchiere internazionale, ma lottavano anche sullo scacchiere interno per o contro il Governo Badoglio (diventato Governo Bonomi dal maggio 1944), per o contro il Governo neofascista.
Che la lotta tra i due gruppi contendenti assumesse il carattere della guerra civile risulta chiaramente dal decreto-legge 25 luglio 1944 (del Governo Bonomi) che è intitolato « Sanzioni contro il fascismo », il cui art. 5 è del seguente tenore :
« Chiunque posteriormente all’8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.
Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari, I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari. » I soldati e gli ufficiali della divisione San Marco, pel solo fatto che partecipavano a delle operazioni militari contro i partigiani, si rendevano quindi colpevoli di tradimento a norma dell’art. 51 CPMG. È del resto in virtù dell’art. 51 CPMG che, con giudizio 12 marzo 1947, la Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, ha condannato il col. Sordi e il tenente Ficorilli.
Siffatte condanne concernono delitti che, considerando dal lato oggettivo le circostanze in cui sono sati commessi e il fine prefisso, hanno carattere politico. Sta bene che le autorità italiane non domandano alla Svizzera l’estradizione di Ficorilli per quanto concerne la condanna dei fatti puniti dall’art. 51 CPMG, vale a dire per la partecipazione alle operazioni militari contro i partigiani. La domanda di estradizione riguarda invero soltanto la messa a morte di Janelli : secondo le autorità italiane si dovrebbe fare una differenza tra quest’atto e gli altri atti. Ma è manifesto che, se si considerano le circonstanze nelle quali è avvenuta e il fine prefisso, anche l’uccisione di Janelli appare come un atto politico. Janelli, ufficiale delle truppe neofasciste incorporate nella divisione San Marco, ha disertato, passando ai partigiani coi quali ha combattuto contro i suoi vecchi compagni d’armi. Poi è ritornato alle truppe neofasciste, ove gli è stato chiesto di facilitare in civile le ricerche di armi e munizioni dei partigiani.
Terminate queste ricerche, Janelli è stato ucciso da un distaccamento militare in servizio comandato. Caratteristico è il fatto che Janelli non è stato messo a morte da Ficorilli, ma da un subordinato di quest’ultimo.
3. — Resta da indagare se, quantunque l'uccisione di Janelli sia avvenuta nel corso della lotta a mano armata tra partigiani e neofascisti per la conquista del potere, i moventi che hanno spinto all’uccisione di Janelli abbiano, soggettivamente considerati, un carattere non politico.
È concepibile che nel corso di operazioni militari un soldato ne uccida un altro per motivi privati (atto di gelosia, intenzione di rubare, vendetta). Ma è necessario che questi motivi non politici emergano dalla sentenza o siano almeno allegati dall'autorità che domanda l’estradizione.
Se le circostanze esteriori, segnatamente quelle che concernono una lotta politica, avessero poco spicco, se per esempio l’atto fosse stato commesso dopo il compimento delle operazioni militari o ad una grande distanza dalle operazioni militari, si potrebbe essere rigorosi per quanto riguarda la prova del carattere politico dei motivi. Invece quando, come in concreto, l’atto incriminato è intervenuto nel corso stesso delle operazioni militari, per quanto concerne sia il tempo sia il luogo, non si può presumere che il motivo politico.
Riguardo agli altri motivi cui il Ficorilli avrebbe obbedito uccidendo o più esattamente facendo uccidere il tenente Janelli, la Corte di Assise di Savona, Sezione speciale, si limita ad osservare nel suo giudizio quanto segue : « Il fatto non si può far rientrare nell’imputazione dell’art. 51 CPMG non essendo stato commesso nel corso o in dipendenza di operazioni militari, ma in circostanze indipendenti da queste e per motivi nor ben chiariti, com’è anche dimostrato dalla circostanza che si cercò di giustificarlo di fronte si comandi superiori con l'evidente menzogna ». Questa motivazione appare troppo tenue : non risulta che Ficorilli avrebbe agito per vendetta privata, per gelosia, per cupidigia, per mentalità criminale. Invece il fatto che Janelli aveva disertato spiega perfettamente il motivo della di lui esecuzione capitale : avendo tradito i suoi camerati della divisione San Marco, egli doveva pagare questa grave colpa come la si paga in tempo di guerra.
Non si tratta di sapere se Ficorilli avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza militare ordinando l’esecuzione d’un traditore. La questione è invece di sapere se Ficorilli ha commesso un delitto che non poggi su un motivo militare. In base agli atti questo punto dev'essere risolto negativamente. L'insieme dei fatti emergenti dall’inserto non permette di ritenere un altro motivo che quello cui obbediscono i militari in una lotta a mano armata, adunque un motivo politico preponderante.
Così stando le cose, l’estradizione non può essere accordata.
Il Tribunale federale pronuncia :
L’opposizione di Fiorello Ficorilli è accolta e l’estradizione è rifiutata.
V. VERFAHREN
Fatti
11, Extrait de l’arrét du 7 mars 1951 dans la cause Montandon contre Blanchard et Bureau de surveillance des prix du canton de Genève.
Art. 84 al. 1 litt. d et 125 al. 2 07. Que faut-il entendre par « délimitation de la compétence è raison de la matière » ?
En cas de conflit sur l’applicabilité de l’ordonnance I du Département fédéral de l’économie publique à un contrat donné, le Tribunal fédéral n’a pas à déterminer la nature de la prestation convenue.
Art. 84 Abs. 1 lit. d und 125 Abs. 2 OG. Begriff der « Vorschriften liber die Abgrenzung der sachlichen Zust&ndigkeit ».