79 I 369
79 I 369
Rubrum
63. Sentenza 13 novembre 1953 nella causa T. contro Commissione di ricorso del Cantone Ticino, Amnistia parziale istituita dal decreto federale 20 dicembre 1950 concernente l’esecuzione dell'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954.
1. L’importo semplice delle contribuzioni sottratte e dovute a norma dell’art. 7 del decreto citato ha luogo in sede di contravvenzione : applicabile è quindi il termine di perenzione previsto per la procedura di contravvenzione (art. 134 DIN e 20 cp. 2 DSN II). Consid. 1.
Sachverhalt
2. Il diritto di promuovere il procedimento per contravvenzione in materia di nuovo sacrificio per la difesa nazionale si estingue il 31 dicembre 1952 (art. 20 cp. 2 DSN II). Consid. 2.
3. Il rinvio dell’art. 20 cp. 1 DSN II all’art. 135 DIN vale anche per la riscossione dell’importo semplice della contribuzione sottratta. Consid. 3.
Anschlussamnestie gemiss BB vom 20. Dezember 1950 ‘iiber die Ausfihrung der Finanzordnung 1951 bis 1954.
1. Die Nachvergiitung des einfachen Betrages der hinterzogenen Steuer gemiss Art. 7 des BB findet statt im Rahmen eines Nachsteuerverfahrens : fùr die Verjàhrung ist daher die im Hinterziehungsverfahren geltende Frist (Art. 134 WStB und Art. 20 Abs. 2 WOB II) massgebend. Erw. 1.
2. Das Recht zur Einleitung des Nachsteuerverfahrens fiir das neue Wehropfer erlischt am 31. Dezember 1952 (Art. 20 Abs. 2 WOB II). Erw. 2.
3. Der Hinweis in Art. 20 Abs. 1 WOB II auf Art. 135 WStB gilt auch fur den Bezug des einfachen Betrages der hinterzogenen Steuer. Erw. 3.
Amnistie partielle institute par l’arrété fédéral du 20 décembre 1950 concernani l’exécution du régime financier de 1951 è 1954.
1. Le montant simple des contributions soustraites et dues en vertu de l’art. 7 de l’AF précité est prélevé selon la procédure prévue pour le cas de soustraction d’impét ; c'est donc le délai de prescription prévu pour cette procédure qui s’applique (art. 134 AIN et 20 al. 2 ASN II). Consid. 1. .
2. Le délai pour ouvrir la procédure applicable è la soustraction en matière de nouveau saerifice pour la défense nationale expire le 31 décembre 1952 (art. 20 al. 2 ASN II). Consid. 2.
370 Verwaltungs- und Disziplinarrechi.
3. Le renvoi de l’art. 20 al. 1 ASN II è l’art. 135 AIN s’applique aussi au prélèvement du montant simple de la contribution soustraite. Consid. 3.
A.
— Il decreto federale 20 dicembre 1950 concernente l'esecuzione dell’ordinamento finanziario dal 1951 al 1954 prevede che l’amnistia in materia d’imposte concessa da un Cantone in occasione d’una riforma fiscale è estesa parzialmente anche a determinate contribuzioni federali. Il contribuente che adempie le condizioni per Vamnistia cantonale è parimenti esente dalle sanzioni penali che colpiscono la sottrazione dell'imposta per la difesa nazionale, della soprattassa speciale e del sacrificio per la difesa nazionale, «a condizione ch'egli paghi l’importo semplice di tali contribuzioni per il reddito e la sostanza dichiarati posticipatamente, per quanto il perseguimento penale per sottrazione di dette imposte non sia ancora colpito da prescrizione al momento in cui è acquistato il diritto di fruire dell’amnistia cantonale » (art. 7).
Allo scopo di agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime tributario, il Cantone Ticino ha istituito col decreto legislativo 16 gennaio 1951 un’amnistia fiscale cantonale. Giusta l’art. 2 del decreto, i fattori di reddito e di sostanza notificati ai fini dell’imposta cantonale del periodo 1950-1951 e precedentemente non denunciati al fisco e non colpiti per i tributi cantonali, comunali e federali non possono formare oggetto di tassazione nè di procedura per sottrazione in materia d’'imposte cantonali e comunali per gli anni anteriori al 1951. L’amnistia si estende all’imposta federale per la difesa nazionale e al nuovo sacrificio per la difesa nazionale nella misura consentita dalle leggi federali (art. 4).
B.
— Nella sua dichiarazione ai fini dell’imposta cantonale del periodo 1950-1951 e dell’imposta per la difesa nazionale del VI periodo T. indicò una sostanza soggetta all'imposta federale di 203 170 fr. Pel periodo precedente egli aveva notificato una sostanza di soli 7530 fr. La differenza è costituita essenzialmente da titoli dissimulati al fisco.
Con decisione 30 dicembre 1952 il contribuente fu posto al beneficio dell’amnistia cantonale. Per quanto concerne le imposte federali, l’amministrazione fiscale cantonale gli comunicò che doveva l’importo semplice del nuovo sacrificio e dell’imposta per la difesa nazionale del IV e V periodo su la sostanza e il reddito posticipatamente dichiarati.
Il contribuente interpose gravame alla Commissione cantonale di ricorso, adducendo che il diritto del fisco di tassarlo agli effetti del nuovo sacrificio e dell'imposta per la difesa nazionale del IV periodo era perento e che la contribuzione a titolo di nuovo sacrificio era del resto caduta in prescrizione.
Il ricorso fu respinto con decisione 4 luglio 1952.
C.
— Il ricorrente si è aggravato al Tribunale federale chiedendo l’annullamento delle tassazioni concernenti il nuovo sacrificio e l'imposta per la difesa nazionale del IV periodo. Egli fa valere in sostanza quanto segue :
La questione da risolvere è quella se per la prescrizione o la perenzione dei diritti del fisco siano applicabili i termini previsti in materia di tassazione ordinaria o di contravvenzione. Non fa dubbio che la decisione impugnata ha per oggetto delle tassazioni ordinarie (art. 7 del decreto federale 20 dicembre 1950). Applicabili sono dunque l’art. 17 DSN II, secondo cui il diritto di tassare un contribuente pel nuovo sacrificio cessa il 31 dicembre 1950, e l’art. 98 DIN, a norma del quale il diritto di cominciare la tassazione agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale si estingue entro tre anni a contare dalla fine del periodo di tassazione. Il 30 dicembre 1952, giorno in cui fu presa la decisione querelata, il diritto del fisco di tassare il ricorrente ai fini del nuovo sacrificio e dell’imposta per la difesa nazionale del IV periodo (anni fiscali 1947 e 1948) era quindi perento. La contribuzione dovuta a titolo di nuovo sacrificio era ad ogni modo prescritta.
D.
— Tanto la Commissione cantonale di ricorso quanto l’Amministrazione federale delle contribuzioni hanno proposto la reiezione del ricorso.
372 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
Considerando in diritto :
4. In materia d’imposta e di nuovo sacrificio per la difesa nazionale l’esistenza e la misura del debito d'imposta sono accertate nella procedura normale di tassazione (art. 77 DIN sgg. e 17 DSN II). Se la tassazione, diventata definitiva, si rivela in seguito insufficiente e se vi è motivo di ritenere che quest’insufficienza è da imputarsi alla mancata o inesatta dichiarazione di fattori redditizi o patrimoniali imponibili, il fisco inizia contro il contribuente la procedura di sottrazione, destinata a stabilire l’esistenza e l’entità della contravvenzione, come pure le sanzioni penali (art. 132 DIN e 20 DSN II). Il contribuente che si è reso colpevole di sottrazione è punito con una multa e deve inoltre pagare l'importo semplice della contribuzione sottratta (art. 129 DIN e 20 DSN Il). Il diritto d’iniziare la procedura di sottrazione è tuttavia limitato nel tempo dal termine di perenzione (art. 134 DIN e 20 cp. 2 DSN II).
Quest’ordinamento è stato modificato dal decreto federale 20 dicembre 1950 soltanto nel senso che ha esteso parzialmente gli effetti di un” amnistia cantonale a determinate contribuzioni federali. L’art. 7 del decreto esentua il contribuente al beneficio dell’amnistia cantonale anche dalle sanzioni penali che colpiscono la sottrazione di tali contribuzioni, purchè paghi l’importo semplice delle contribuzioni sottratte. La sottrazione rimane contravvenzione ; cadono solo le multe. L’accertamento dell’importo sottratto ha luogo in sede di contravvenzione ed è di conseguenza soggetto alle norme che disciplinano questa procedura, compresa quella relativa al termine di perenzione. Ciò risulta esplicitamente dal testo dell’art. 7 citato, che esige il pagamento dell’importo sottratto « per quanto il perseguimento penale per sottrazione » non sia ancora « prescritto ». I termini di perenzione sono quindi quelli degli art. 134 DIN e 20 cp. 2 DSN II e non quelli degli art. 98 DIN e 17 DSN II richiamati nel ricorso.
5. A norma dell’art, 134 DIN, il diritto d’iniziare la procedura di sottrazione dell’imposta per la difesa nazionale si estingue cinque anni dopo la fine del relativo periodo di tassazione (art. 7 cp. 2 DIN). Il IV periodo di tassazione, che comprende gli anni fiscali 1947 e 1948, prese fine il 31 dicembre 1948. La procedura di sottrazione iniziata il 30 dicembre 1952 non era quindi tardiva.
Per quanto riguarda il nuovo sacrificio, il diritto di promuovere il procedimento per contravvenzione si estingue il 31 dicembre 1952 nel testo tedesco dell’art. 20 cp. 2 DSN II, il 31 dicembre 1950 nei testi francese e italiano (per quest’ultimo : Raccolta ufficiale delle leggi federali, vol 58 p. 1139). Non fa alcun dubbio che la data determinante è quella del 31 dicembre 1952 (i testi francese ed italiano sono stati rettificati nella Collezione sistematica delle leggi e delle ordinanze federali ; pel testo italiano nel vol. 6 p. 433). Questo termine di perenzione corrisponde a quello quinquennale vigente anche in materia d’imposta per la difesa nazionale (art. 134 DIN) e che era previsto già per il primo sacrificio (art. 99 cp. 1 DSN). Se il termine fosse soltanto triennale, come indicato per svista nei testi francese e italiano, esso coinciderebbe col termine di perenzione del diritto di tassare il contribuente (art. 17 cp. 5 DSN II), il che sarebbe manifestamente contrario al sistema della legge. Poichè la decisione amministrativa è del 30 dicembre 1952, il diritto di promuovere il procedimento per contravvenzione in materia di nuovo sacrificio non era perento.
6. Limitatamente alla contribuzione dovuta a titolo di nuovo sacrificio il ricorrente ha inoltre sollevato l’eccezione di prescrizione. Ma anche quest’eccezione dev’essere respinta.
L’art. 20 cp. 1 DSN II prevede che per la riscossione delle multe è applicabile l'art. 135 DIN. Questo disposto recita : Per la riscossione degl’importi sottratti e delle multe sono applicabili analogeticamente gli art. 113 e 117 a 128. L’art. 128 DIN dispone che i crediti risultanti 374 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
dall’assoggettamento all'imposta si prescrivono in cinque anni a contare dalla loro scadenza. Ci si potrebbe invero chiedere se il rinvio dell’art. 20 cp. 1 DSN II all’art. 135 DIN valga anche per la riscossione dell'importo sottratto, atteso che questo non vi è espressamente menzionato. La risposta dev'essere affermativa. Il decreto concernente il nuovo sacrificio ha largamente fatto uso del rinvio alle disposizioni del decreto concernente l’imposta per la difesa nazionale (segnatamente in materia di procedura di tassazione e di ricorso, di riscossione della contribuzione e di contravvenzioni), limitandosi a disciplinare soltanto gli istituti che sono peculiari ad una contribuzione sulla sostanza quale il nuovo sacrificio. Se il legislatore avesse voluto derogare in tema di prescrizione al sistema dell’imposta per la difesa nazionale avrebbe previsto, come per la perenzione, una disposizione speciale. Se non l’ha fatto — e non si vede un motivo plausibile per farlo —, si deve concludere che intendeva dichiarare applicabile il disposto dell’art. 135 DIN non solo per le multe, ma anche per l'importo della contribuzione sottratta.
Siccome il termine di prescrizione comincia a correre dalla scadenza del credito fiscale, la contribuzione litigiosa non era prescritta il 30 dicembre 1952. Anzi, tale termine non aveva ancora preso inizio, poichè la decisione accertante l'importo sottratto e dovuto dal ricorrente non era ancora cresciuta in giudicato (cf. PERRET, commentario, art. 135 DIN, nota 1).
Il Tribunale federale pronuncia :
% Il ricorso è respinto.