Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

D-1768/2026

Rubrum

Corte IV

Sentenza del 28 agosto 2026

Composizione

Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Constance Leisinger; cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, nato il (…), Colombia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 27 febbraio 2026.

Fatti

A.

A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato domanda d’asilo in Svizzera in data 21 dicembre 2025.

A.b In data 8 gennaio 2026, l’interessato ha firmato la dichiarazione d’intenti di rientro volontario nel proprio Paese d’origine. In data 22 gennaio 2026 ha dichiarato di volere rinunciare al programma di aiuto al ritorno e di volere continuare la procedura d’asilo in Svizzera.

A.c Con scritto del 9 febbraio 2026, il richiedente ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) – per il tramite della sua rappresentante legale – 17 mezzi di prova di cui si dirà se del caso e per quanto necessario in seguito nei considerandi in diritto.

A.d In data 17 febbraio 2026, la SEM ha sentito il richiedente nell’ambito di un’audizione sui motivi d’asilo.

A.e Con scritto del 19 febbraio 206, l’interessato ha trasmesso alla SEM – per il tramite della sua rappresentante legale – sette ulteriori mezzi di prova di cui si dirà se del caso e per quanto necessario in seguito nei considerandi in diritto.

A.f Con parere del 26 febbraio 2026, l’interessato ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito al progetto di decisione del 25 febbraio 2026, mediante il quale la SEM ha prospettato al medesimo una decisione negativa in merito alla sua domanda d’asilo.

B. Con decisione del 27 febbraio 2026, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione nonché l’esecuzione della misura, incaricandone il Cantone

C.

C.a In data 10 marzo 2026, l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Nel gravame ha altresì richiesto la concessione dell’effetto sospensivo e dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo e, in via subordinata, il pagamento rateale delle stesse.

C.b In data 2 aprile 2026 (data d’entrata: 7 aprile 2026), il ricorrente ha tempestivamente regolarizzato il proprio ricorso tramite la sottoscrizione dello stesso in originale così come richiesto da questo Tribunale con decisione incidentale del 26 marzo 2026 (notificata il 30 marzo 2026).

C.c Mediante decisione incidentale del 21 maggio 2026 (notificata il 26 maggio 2026), questo Tribunale ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, dichiarato inammissibile la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, respinto le domande di assistenza giudiziaria e di pagamento rateale, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 1° giugno 2026, di un anticipo di CHF 1'000. – a copertura delle presunte spese processuali.

C.d Con versamento del 1° giugno 2026, il ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo delle presumibili spese processuali.

C.e Con decisione del 6 maggio 2026, la SEM ha attribuito l’insorgente al Cantone B._______.

C.f In corso di procedura il ricorrente è stato sottoposto a diverse visite mediche di cui si dirà se del caso e per quanto rilevanti nella presente fattispecie in seguito nei considerandi in diritto.

Considerandi

1.

1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS

142. 31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

3.3 Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-7145/2025 del 13 ottobre 2025 consid. 6.2).

3.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,

non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).

4.

4.1 Sentito sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine, la Colombia, a causa delle minacce che avrebbe ricevuto, nonché della mancanza di giustizia e di protezione da parte dello Stato colombiano. In particolare, ha raccontato che suo fratello minore C._______ (di seguito C._______) – che sarebbe stato un (…) e un leader politico – sarebbe scomparso e presumibilmente ucciso nel 2001. La moglie di C._______ e la sorella del ricorrente avrebbero sporto denuncia, ma la procura colombiana non avrebbe potuto o voluto indagare. Nell’(…) 2019 la madre del ricorrente avrebbe ricevuto un messaggio di minacce sul telefono, mentre il ricorrente nel periodo da fine (…) a inizio (…) 2020 avrebbe ricevuto tre telefonate minatorie e sarebbe stato avvicinato due volte da una persona in moto al fine di carpire sue informazioni private. Nell’(…) 2020 si sarebbe licenziato e nel (…) 2021 si sarebbe trasferito negli D._______ per un anno. Sarebbe quindi rientrato in Colombia e, nel (…) 2024, sarebbe stato incluso nel registro come vittima di minacce, mentre nel (…) 2025 sarebbe stato incluso nel registro come vittima di sfollamento forzato. La sua richiesta di riparazione integrale sarebbe stata rigettata dallo Stato colombiano anche in ultima istanza. A causa dell’assenza di giustizia, della mancanza di protezione effettiva e della mancata riparazione da parte dello Stato colombiano, avrebbe quindi deciso di espatriare.

4.2 Nella decisione impugnata del 27 febbraio 2026, la SEM ha ritenuto che il racconto del ricorrente non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato. In particolare, ha osservato che la mancanza di riparazione integrale sarebbe il risultato di una valutazione delle istituzioni giuridiche dello Stato colombiano e che non vi sarebbero indizi che indicherebbero che le autorità non siano in grado o non abbiano la volontà di offrire protezione. Al riguardo ha infatti rammentato che lo Stato colombiano sarebbe uno Stato costituzionale dotato di un’infrastruttura volta a proteggere i propri cittadini e che, nella fattispecie, le autorità avrebbero dimostrato l’esistenza di un sistema giuridico e istituzionale funzionante. Ha osservato anche che il ricorrente avrebbe volontariamente dato le proprie dimissioni e che la mancata restituzione del posto di lavoro sembrerebbe riconducibile alle regole del mercato del lavoro. Inoltre, le

minacce che avrebbe ricevuto la madre del ricorrente tramite un messaggio sul telefonino, le tre minacce telefoniche che avrebbe ricevuto l’insorgente e i due tentativi che avrebbe fatto un uomo per risalire all’indirizzo del ricorrente risalirebbero agli anni 2019 e 2020 e non sarebbero quindi attuali e verrebbe meno il nesso temporale oggettivo tra tali episodi e, da un lato, la sparizione del fratello minore (nel 2001) e, dall’altro lato, l’espatrio del ricorrente (nel […] 2025). La SEM ha inoltre ritenuto che i mezzi di prova sosterrebbero le allegazioni relative al vissuto e ai diversi contatti con le autorità; tuttavia, si tratterebbe di materiale fotocopiato e quindi con scarso valore probatorio e non inciderebbe in alcun modo sulla rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi delle dichiarazioni del ricorrente.

4.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segnatamente che avrebbe lasciato la Colombia a causa delle minacce e della mancanza di giustizia e di protezione da parte dello stato colombiano. Ha menzionato che all’interno del suo Paese d’origine persisterebbe il conflitto armato, che vi sarebbe un rischio reale di persecuzione e che, in quanto familiare di una vittima di sparizione forzata, nonché vittima di minacce, avrebbe subito effetti duraturi sulla sua stabilità economica e sulla sua sicurezza personale. Ha dichiarato che un ritorno in Colombia lo esporrebbe a difficoltà economiche in quanto, a causa della sua età avanzata, non riuscirebbe a trovare lavoro, e inoltre, non avrebbe un fondo pensionistico e nemmeno una rete di sostegno.

5.

5.1 Innanzitutto, occorre esaminare la censura formale avanzata dal ricorrente nel gravame. Egli, infatti, ritiene (genericamente) che la decisione impugnata della SEM presenti una “serie di lacune nella valutazione dei fatti rilevanti e nella motivazione giuridica” (cfr. punto V del ricorso).

5.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

5.3 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).

5.4 L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito ed è finalizzato a permettere ai destinatari di una decisione e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1).

5.5 Nella presente procedura, questo Tribunale osserva che l’autorità inferiore, nella sua decisione del 27 febbraio 2026, si è lungamente ed in modo chiaro espressa riguardo ai motivi d’asilo fatti valere dall’insorgente e ha compiutamente spiegato perché non ha ritenuto gli stessi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ha altresì indicato per quali motivi il parere del 26 febbraio 2026 non giustificava una modifica del progetto di decisione del 25 febbraio 2026. Inoltre, la SEM ha elencato le ragioni per cui ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, esigibile e possibile, basandosi sulla situazione individuale del ricorrente. La decisione impugnata della SEM è pertanto sufficientemente motivata, tant’è che il ricorrente ha potuto comprenderne la portata e contestarla compiutamente. Non si ravvisano nemmeno elementi decisivi che non siano stati presi in considerazione dall’autorità inferiore; per il resto, anche il ricorso non contiene motivazioni in tal senso.

5.6 Infine, il fatto che il ricorrente non condivida la conclusione alla quale è giunta l’autorità inferiore attiene al merito della decisione. Pertanto, la censura volta al rinvio della causa all’autorità inferiore va respinta.

6.

6.1 Quanto al merito della fattispecie, questo Tribunale osserva che – come già espresso dalla SEM –, si può rinunciare ad esaminare la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in quanto queste non soddisfano manifestamente le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi.

6.2 Questo Tribunale osserva che il ricorrente ha più volte precisato che i suoi motivi d’asilo riguardano l’assenza di neutralizzazione del rischio, di garanzia di non ripetizione, di giustizia, nonché di riparazione integrale (cfr.

6.2.1 Al riguardo, questo Tribunale osserva che la mancata riparazione integrale e la mancata restituzione del posto di lavoro non sono manifestamente elementi rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Peraltro, la mancata riparazione integrale è – in assenza di alcuna prova o indizio concreto del contrario – il risultato di una valutazione delle istituzioni giuridiche dello Stato colombiano a cui questo Tribunale non può opporsi o sostituirsi. Il ricorrente ha potuto inoltrare le proprie richieste in ambito amministrativo e giudiziario, esaurendo tutti i gradi di giudizio possibili e non si ravvisano indizi per cui lo Stato colombiano non avrebbe voluto o potuto garantire giustizia all’insorgente (cfr. atto dichiarato di avere volontariamente dato le dimissioni dal suo posto di lavoro e, pertanto, la mancata restituzione del posto di lavoro è riconducibile alle regole del mercato del lavoro (cfr. atto SEM 27/18, D36, D49 pag. 10,

6.2.2 Si rileva ancora che gli episodi narrati dall’insorgente sono stati perpetrati da terze persone, segnatamente le minacce (tramite un messaggio sul telefonino della madre e tre telefonate) e i tentativi di contatto per carpire l’indirizzo privato dell’insorgente, sono stati perpetrati – ammesso che siano fatti realmente accaduti – da persone riconducibili a bande e/o a guerriglieri che già avrebbero rapito C._______ (cfr. atto SEM 27/18, D49, D56 e D72-D76). Ora, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, il richiedente l’asilo deve dapprima avere esaurito tutte le possibilità di protezione all’interno del proprio Paese d’origine prima di richiedere protezione da un altro Stato (cfr. supra, consid. 3.3). Nello specifico, il ricorrente ha denunciato solo il messaggio pervenuto alla madre e, peraltro, oltre quattro anni dopo l’accaduto (cfr. atto SEM 27/18, D49 pag. 9). Non vi sono elementi o indizi per biasimare l’autorità che, tenuto conto del lungo tempo trascorso e della scarsità di prove che rendono effettivamente praticamente impossibile individuare l’autore della minaccia, abbia archiviato tale denuncia. Peraltro, l’autorità ha nondimeno riservato la possibilità di riapertura delle indagini qualora emergano nuovi elementi (cfr. mezzo di prova [di seguito: mdp] ID-028/8).

6.3 In ogni caso, a titolo abbondanziale, non si può desumere che vi sia un nesso causale tra gli episodi di minaccia risalenti al 2019/2020 e, da un

lato, la sparizione di C._______ nel 2001 e, dall’altro lato, l’espatrio del ricorrente nel (…) 2025.

6.4 Infine, i mezzi di prova prodotti dall’insorgente, segnatamente le licenze di condurre (cfr. mdp ID-001/2 e ID-002/2), le carte d’identità (cfr. mdp ID- 003/2–ID-005/2), i passaporti (cfr. mdp ID-006/1–ID-007/4) e la documentazione inerente alle pratiche amministrative e giudiziarie in Colombia (cfr. mdp ID-8/28–ID-028/8), non incidono in alcun modo sulla rilevanza delle allegazioni del ricorrente.

6.5 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.

7.

7.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

7.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.

8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

9.

9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

9.2

9.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

9.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Colombia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del Tribunale D-8385/2025 del 14 agosto 2026 consid. 9.2.2 e relativi riferimenti).

9.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente è un uomo (classe […]) che gode di buona salute in generale (cfr. atto SEM 27/18, D4 e D5), ha vissuto in diverse città della Colombia, in particolare a 27/18, D6 e D49 pag. 9), nonché all’estero negli D._______ (per un anno; timane; cfr. atto SEM 27/18, D6 e D43), dispone di una formazione universitaria con (…) specializzazioni – tra l’altro l’ultima ottenuta nel 2023 all’età di (…) anni – (cfr. atto SEM 27/18, D6 e D35), ha dichiarato di avere seguito diversi corsi on-line per tenersi aggiornato (cfr. atto SEM 27/18, D40) e ha diverse esperienze lavorative (cfr. atto SEM 27/18, D36). Nonostante l’assenza dal mondo lavorativo già da alcuni anni, il ricorrente ha la flessibilità e le risorse per essere reintrodotto nel mondo lavorativo in Colombia. Ha dichiarato di avere un fratello maggiore, il quale avrebbe un’ottima situazione finanziaria, e uno zio in pensione, con i quali è in buoni rapporti e che

già lo hanno sostenuto economicamente in passato. Ciò posto, non si ravvisano motivi per cui non dovrebbero aiutarlo nuovamente nella fase iniziale del suo rientro nel Paese d’origine (cfr. atto SEM 27/18, D9, D10, D13, tre una madre che vive con il fratello maggiore a F._______ e con la quale ha buoni rapporti (cfr. atto SEM 27/18, D12 e D31) e un figlio che vive a K._______, che ha un buon lavoro e con il quale potrebbe riallacciare/intensificare i rapporti, non avendo egli indicato particolari ostacoli ad un eventuale loro ricongiungimento (cfr. atto SEM 27/18, D22-D24, D28-D30).

9.2.4 Infine, seppure il 10 agosto 2026 l’ovest della Colombia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato centinaia di vittime e distrutto decine di edifici e il Presidente colombiano ha proclamato lo stato di emergenza, questo Tribunale osserva che il ricorrente non proviene dalle regioni particolarmente colpite dal sisma e non ha, per il resto, fatto valere nulla a tal proposito.

9.2.5 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

9.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi; art. 47 cpv. 1 LAsi).

9.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

10. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’000.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 1° giugno 2026.

12. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 1° giugno 2026.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

Data di spedizione: