D-5472/2025
D-5472/2025
Rubrum
Corte IV
Sentenza del 31 marzo 2026
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Manuel Borla, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), Turchia, rappresentato dal MLaw Michel Brülhart in sostituzione dell’avv. Lea Hungerbühler, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 giugno 2025 / N (…).
Fatti
A.
A.a L’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) ottobre 2022.
A.b Il (…) ottobre 2022, con il richiedente, si è tenuto il verbale inerente alle informazioni sulla sua persona, mentre che l’(…) aprile 2024 l’interessato è stato sentito nell’ambito di un’audizione in particolare riguardo ai suoi motivi d’asilo. Nel corso delle precitate audizioni, il richiedente, di etnia curda, ha dichiarato, in sunto e per quanto qui rilevante, di essere originario di B._______ e di essersi trasferito da bambino con la famiglia a C._______. Egli ha sostenuto di provenire da un nucleo familiare politicamente “marchiato”: il nonno, attivo nel movimento rivoluzionario curdo, avrebbe lasciato la Turchia nel (…) per rifugiarsi in D._______ e vi sarebbe rientrato nel (…); nel (…) uno zio sarebbe stato accusato di appartenenza a un’organizzazione terroristica e avrebbe anch’egli lasciato il Paese verso la D._______ con la propria famiglia; due cugini sarebbero entrati a far parte della guerriglia nel (…) e nel (…), una dei quali deceduta, mentre l’altro sarebbe stato all’origine di controlli ed interrogatori regolari dell’interessato e della sua famiglia da parte della polizia. Durante la scuola, egli ha riferito di essere stato emarginato per motivi etnici e di aver aderito, negli anni successivi, a un’associazione culturale giovanile curda. Nel (…), dopo aver partecipato a una protesta per la proibizione della (…), sarebbe stato “arrestato” per (…), maltrattato, insultato e questionato riguardo ad alcune persone. Nel (…) avrebbe vissuto a E._______, per poi tornare a B._______ nel (…), dove sarebbe stato in un’occasione trattenuto ed interrogato dalla polizia per (…). Egli ha affermato di essersi trasferito in F._______ per motivi di lavoro dall’(…) all’(…), per poi rientrare in Turchia, dove avrebbe soggiornato fino al (…). Il richiedente ha motivato il rientro in patria, dichiarando che i suoi genitori avrebbero avuto nostalgia di lui. Dopo aver appreso dell’esistenza di un mandato di arresto emesso il (…), avrebbe deciso di espatriare definitivamente dal suo Paese d’origine, illegalmente, raggiungendo la Svizzera. Il richiedente ha altresì riferito di utilizzare da tempo i social media. Da inizio (…), mentre si trovava in F._______, in un nuovo profilo (…) avrebbe condiviso video e immagini
riconducibili al PKK (acronimo in italiano per: Partito dei Lavoratori del Kurdistan), asserendo di aver accettato solo contatti di persone curde o di simpatizzanti dell’HDP (acronimo in italiano per: Partito Democratico dei Popoli). Anche da quando sarebbe giunto in Svizzera, egli sarebbe attivo nei social media. Per tali sue attività, agenti di polizia avrebbero effettuato delle visite domiciliari presso la sua famiglia in Turchia ed ha indicato che vi
sarebbero tre procedimenti penali pendenti nei suoi confronti: uno per propaganda per un’organizzazione terroristica e due per insulto al presidente turco. In caso di rimpatrio, egli ha riferito di temere l’arresto, la detenzione e di subire torture o gravi minacce alla sua incolumità.
A supporto dei suoi asserti, il richiedente ha depositato agli atti, le stampe dei permessi di soggiorno svizzeri dei suoi famigliari presenti su suolo elvetico, e in copia i seguenti documenti:
Mandato di accompagnamento coattivo del (…) del (…), (…) (cfr. nei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] lett. A);
Verbale d’inchiesta del (…) (cfr. MdP lett. B);
Atto di accusa del (…) della (…) (cfr. MdP lett. C);
Decisione di ammissione del (…) del (…), (…) (cfr. MdP lett. D);
Verbale di udienza del (…) del (…), (…) (cfr. MdP lett. E);
Mandato di accompagnamento coattivo del (…) del (…), (…) (cfr. MdP lett. F);
Atto d’accusa del (…) della (…) (cfr. MdP lett. G);
Decisione di ammissione del (…) della (…), (…) (cfr. MdP lett. H);
Verbale di udienza del (…) della (…), (…) (cfr. MdP lett. I);
Verbale di udienza del (…) della (…), (…) (cfr. MdP lett. J);
Verbale di udienza del (…) della (…), (…) (cfr. MdP lett. K);
Mandato di accompagnamento coattivo del (…) del (…), (…) (cfr. MdP lett. L);
Atto di accusa del (…) della (…) (cfr. MdP lett. M);
Decisione di ammissione del (…) della (…), (…) (cfr. MdP lett. N);
Stampe di schermate video delle condivisioni del richiedente su (…) (cfr. MdP lett. O);
Lettera di referenza di G._______ dell’(…) (cfr. MdP lett. P);
Stampa di una schermata video del portale UYAP del 14 febbraio 2024 ed una datata 30 gennaio 2025 (cfr. MdP lett. Q);
Lettera del sedicente legale turco dell’interessato del 15 marzo 2024 (cfr. MdP lett. R);
Stampe di schermate video delle condivisioni del richiedente su (…) (cfr. MdP lett. S);
Verbale di udienza del (…) del (…), (…) (cfr. MdP lett. T);
Verbale di udienza del (…) della (…), (…) (cfr. MdP lett. U);
Verbale di udienza del (…) della (…), (…) (cfr. MdP lett. V);
Documento relativo alle entrate/uscite dalla Turchia del richiedente nel periodo (…)-(…) (cfr. MdP lett. W);
Certificato medico relativo al suo stato di salute psichiatrico/psicologico datato 1° maggio 2024.
A.c Con scritto del 27 maggio 2024, il nuovo rappresentante legale dell’interessato ha inviato alla SEM una chiavetta USB contenente un video, che è stata messa agli atti (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-28/5).
A.d Tramite la missiva del 14 maggio 2025, il richiedente ha presentato delle informazioni aggiuntive riguardo in particolare alle ricerche delle autorità al suo domicilio familiare in Turchia, allegando una stampa di una fotografia e copia di un verbale di polizia del (…) (cfr. n. 33/4).
B. Con decisione del 18 aprile 2024, la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo del richiedente in procedura ampliata.
C. Tramite la decisione del 23 giugno 2025, notificata in data 24 giugno 2025 (cfr. n. 36/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la succitata domanda d’asilo, altresì pronunciando l’allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura.
D. L’interessato ha impugnato la suddetta decisione con ricorso, in tedesco, del 23 luglio 2025 al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), proponendone l’annullamento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. A titolo eventuale, ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria; e a titolo ancora più eventuale, ha chiesto il rinvio degli atti all’autorità inferiore per dei chiarimenti più approfonditi e l’emissione di una nuova decisione. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina del MLaw Michel Brühlhart quale patrocinatore d’ufficio.
Al ricorso sono stati annessi quali nuovi documenti in copia: la procura di rappresentanza legale in favore di (…) del 18 luglio 2025; il mandato di sostituzione dell’avv. Lea Hungerbühler in favore del MLaw Michel Brühlhart del 16 gennaio 2025; schermate di messaggistica sul sito “türkiye.gov.tr” con la traduzione in tedesco (cfr. allegato 3); lo scritto del sedicente legale turco del ricorrente del 14 luglio 2025 con la relativa traduzione (cfr. allegato 4); il rapporto d’indagine del (…) del (…) con la traduzione in tedesco (cfr. allegato 5); il rapporto d’indagine del (…) del (…) con traduzione in tedesco (cfr. allegato 6); lo scritto del (…) della (…) (cfr. allegato 7); il verbale d’udienza del (…) del (…), (…) (cfr. allegato 8); la lettera del (…) del
(…) (cfr. allegato 9); la lettera di referenza (non datata) del “(…)” di H._______ (cfr. allegato 10).
E.
E.a Con decisione incidentale del 20 agosto 2025 il Tribunale ha pronunciato che il procedimento si svolge in italiano, altresì autorizzando il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Ha inoltre respinto l’istanza di assistenza giudiziaria totale formulata dall’insorgente nel ricorso, invitandolo parimenti a versare, entro il 4 settembre 2025, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con le comminatorie che, in caso d’inosservanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, nonché che, in assenza di fatti nuovi e determinanti, una nuova o futura domanda di assistenza giudiziaria e/o di gratuito patrocinio, di esenzione dall’anticipo spese, di riduzione o pagamento rateale del medesimo o di proroga del termine di versamento, sarà scartata senza assegnazione di alcun termine di grazia e l’istanza dichiarata irricevibile.
E.b Il ricorrente, con scritto del 27 agosto 2025, ha inoltrato copia di un attestato d’indigenza del 22 agosto 2025 della (…), reiterando nuovamente che gli venga concessa l’assistenza giudiziaria totale, comprensiva anche dell’esenzione dal versamento dell’anticipo sulle presumibili spese processuali.
E.c Tramite l’ulteriore decisione incidentale del 28 agosto 2025, il Tribunale ha respinto l’istanza del 27 agosto 2025, tendente alla riconsiderazione della precedente decisione incidentale del 20 agosto 2025, in punto al respingimento della concessione dell’assistenza giudiziaria totale e al versamento di un anticipo, invitando l’interessato ad ottemperare entro il termine stabilito precedentemente al versamento dell’anticipo spese di CHF 750.– , ribadendo le comminatorie ordinate con la precedente decisione incidentale. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dall’insorgente il 4 settembre 2025 (cfr. risultanze processuali).
F. Il 24 marzo 2026, il Tribunale, ha risposto ad una richiesta d’informazione sullo stato della procedura inoltrata dall’(…) del I._______ in data 26 febbraio 2026.
G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Considerandi
1.
1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l’insorgente versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 20 agosto 2025. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
4. Preliminarmente si osserva che, la conclusione ricorsuale in secondo subordine volta alla ritrasmissione degli atti alla SEM, si limita a sostenere che la situazione di pericolo del ricorrente e le circostanze della sua (presunta) persecuzione, anche quelle legate ad una persecuzione riflessa dovuta ai suoi famigliari, non sarebbero state adeguatamente considerate dall’autorità inferiore (cfr. p.to c, n. 49 e 51, pag. 15 del ricorso). Inoltre, l’autorità inferiore, avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione e, conseguentemente, il diritto dell’interessato a una decisione motivata (art. 29 Cost.), poiché non si sarebbe chinata in modo completo sulle sue dichiarazioni e avrebbe motivato la decisione in modo meramente sommario (cfr. p.to c, n. 50, pag. 15 del ricorso). Altresì la SEM avrebbe
misconosciuto le procedure penali che sarebbero tutt’ora pendenti nei confronti dell’insorgente e non avrebbe tenuto conto del fatto che egli sarebbe osservato dalle autorità turche anche nelle attività politiche da lui esercitate in esilio (cfr. lett. c, n. 52, pag. 15 seg. del ricorso). Tali allegazioni, per la maggior parte di carattere del tutto generico, si rivelano infondate, poiché si scontrano con la motivazione, seppur in certi punti concisa, ma chiara e completa, contenuta nella decisione impugnata della SEM, la quale tiene conto e si pronuncia su tutti gli elementi determinanti per la causa (cfr. pag. 5 segg. della decisione avversata). Le censure risultano in realtà dirette contro l’apprezzamento svolto dall’autorità inferiore in specie. Pertanto, riguardando una questione di merito, e non formale, il Tribunale le considererà nel prosieguo. Poiché il Tribunale non ravvisa agli atti alcun motivo per annullare la decisione avversata, la suddetta conclusione ricorsuale dev’essere integralmente respinta.
5.
5.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.
6.1 A seguito di un attento esame degli atti all’inserto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato irrilevanti le allegazioni del ricorrente (art. 3 LAsi), potendo così esimersi dall’esaminare la loro verosimiglianza (cfr. p.to II, pag. 5 del provvedimento avversato). Pertanto, e per i motivi che seguono, la censura mossa al provvedimento litigioso in punto all’esame insufficiente e scorretto della verosimiglianza dei suoi asserti (cfr. p.to a, n. 26, pag. 9 del ricorso), non merita ulteriori commenti.
6.2 Dapprima, anche agli occhi del Tribunale le vicende che avrebbero interessato il ricorrente durante gli anni scolastici, come pure i due fermi di polizia avvenuti nel (…) e nel (…), risultano irrilevanti ai sensi dell’asilo, come motivato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 segg.). Non si possono in tal senso seguire le argomentazioni contrarie proposte dal ricorrente nel gravame, il quale ritiene che il ritardo nel lasciare il suo Paese d’origine sarebbe dovuto al fatto che a seguito della serie di aggressioni subite nell’ambito scolastico e per mano delle autorità turche, la sua soglia di tolleranza si sarebbe innalzata. Invero, a parte che tale spiegazione è stata apportata soltanto con il ricorso, e non è invece in alcun modo deducibile dai suoi asserti precedenti (cfr. n. 18/19, D104 segg., pag. 10), si ritiene come le circostanze da lui narrate non siano né d’intensità sufficiente – poiché in particolare non si scostano dai pregiudizi subiti dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia – né siano in un rapporto causale con la sua prima partenza dal Paese d’origine nell’(…) del (…), come rettamente motivato nel provvedimento avversato, al quale per il resto si rinvia sul punto, onde evitare inutili ridondanze (cfr. p.to II, pag. 5). Anche per quanto attiene al suo ritorno in Turchia nel mese di (…) del (…), può essere prestata piena adesione alle motivazioni esposte nella decisione avversata, che osserva come egli vi avrebbe deliberatamente scelto di farvi ritorno, comportamento dimostrativo del fatto che egli non avesse subito alcuna pressione psicologica d’intensità rilevante né che potesse vantare alcun timore fondato di essere esposto a delle persecuzioni determinanti in futuro da parte delle autorità del suo Paese d’origine (cfr. p.to II, pag. 5 seg.). A tal proposito, la censura del ricorrente mossa alla decisione della SEM (cfr. n. 29, pag. 10 del ricorso), non è atta
a mutare la conclusione precitata. Invero, a differenza di quanto sostenuto per la prima volta nel ricorso, che egli sarebbe dovuto ritornare nel suo Paese d’origine, non volontariamente bensì a causa dello (…) in F._______, si scontra con quanto allegato invece dinanzi alla SEM, ovvero di essere in realtà tornato in Turchia poiché la sua famiglia avrebbe avuto nostalgia di lui (cfr. n. 18/19, D104, pag. 11). Peraltro, il fatto che egli non sarebbe voluto rientrare nel detto Stato per la via legale, poiché non avrebbe voluto prestare il servizio militare (cfr. n. 18/19, D104, pag. 12), è significativo e dimostrativo che egli a parte tale timore di essere coscritto, non ne nutrisse di ulteriori nei confronti delle autorità turche. Ne discende quindi che anche il Tribunale ritiene che le circostanze allegate dal ricorrente e precedenti all’espatrio dell’(…) del (…) non siano in alcun modo pertinenti ai fini dell’asilo.
6.3
6.3.1 Riguardo alle procedure penali che sarebbero state aperte nei confronti dell’insorgente, occorre constatare come risulti dalle sue dichiarazioni e dai mezzi di prova da lui presentati, che nei suoi confronti sarebbero state aperte tre distinte procedure giudiziarie: una per propaganda a favore di un’organizzazione terroristica (procedura n. […]) e due per offesa al presidente della Repubblica turca (cfr. procedure n. […] e n. […]), a causa di alcune sue condivisioni sui social media che il ricorrente avrebbe effettuato a partire da (…) in F._______ e successivamente al suo espatrio definitivo dalla Turchia avvenuto nel (…) (cfr. n. 18/19, D104 segg., pag. 11 segg.; MdP lett. A-O; lett. Q; lett. T-V). Anche si volesse lasciare aperta la questione dell’autenticità dei documenti sopra citati prodotti dal ricorrente e, di riflesso quindi, l’effettiva esistenza di procedure penali aperte a suo carico, non si evincono comunque dei motivi d’asilo rilevanti, per le ragioni che verranno esposte di seguito.
6.3.2 Innanzitutto, si osserva come il Tribunale, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente della Repubblica turca (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e/o di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (di seguito: LTA). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 succitata consid. 8 ed in particolare i consid. 8.7.3 e 8.8). Nella stessa sentenza, il
Tribunale ha altresì statuito che occorre esaminare nel singolo caso se, a causa delle procedure concrete condotte, vi siano indizi per la persona interessata di subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione di politmalus, le sue possibili tre costellazioni enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), oppure se vi siano motivi che potrebbero condurre, nel caso concreto, ad una lunga pena detentiva. Fattori di rischio in tal senso risulterebbero segnatamente essere – accanto al numero delle procedure d’inchiesta pendenti – delle precedenti condanne, così come un profilo politico esposto della persona interessata, o ancora indizi particolari derivanti dall’espressione dei contenuti nei social media nelle circostanze concrete (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8.7.4). Altresì, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, un ordine di comparizione, non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze del TAF E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Peraltro, in Svizzera negli ultimi tempi, è stata più volte riportata dai media la notizia di pratiche d’abuso da parte di richiedenti l’asilo turchi, nell’ambito di procedure d’asilo svizzere. In tal senso, si può partire dal presupposto che anche i tribunali turchi siano a conoscenza di tale problematica, ovvero che alcuni dei loro connazionali, a seguito dell’espatrio, si attivino nei social media e prendano parte a delle manifestazioni di stampo politico nel Paese che li accoglie, per potersi creare dei vantaggi nella procedura d’asilo con lo scopo di assicurarsi un diritto di soggiorno nell’Europa occidentale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.7.5).
6.3.3 Tornando alla presente disamina, sia dalle allegazioni del ricorrente, sia dalla documentazione agli atti, risulta che le procedure aperte in Turchia nei suoi confronti, si trovano tutt’ora nella fase istruttoria. Anche se il Tribunale ritenesse difatti veritiero che contro di lui sarebbero stati emanati dei mandati di accompagnamento coattivo ai fini d’interrogatorio o per comparire in udienza, allo stato attuale degli atti, rimane del tutto aperto il loro esito. Invero, per i suddetti reati, non si sa all’ora attuale se il giudice competente riterrà fondate le accuse mosse contro di lui e se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l’asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d’intensità rilevante ai sensi dell’asilo), nonché se tali decisioni verranno effettivamente confermate dalle istanze ricorsuali turche (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Il Tribunale ha difatti già più volte riconosciuto nella sua giurisprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per delitti simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interessata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza di riferimento
del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (cfr. p.to a, pag. 11 e segg. del ricorso) e come, invece, rettamente rilevato dall’autorità inferiore, il mero fatto che sussistano delle procedure penali pendenti non costituisce ancora un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro. Tale conclusione non viene modificata neppure alla luce della nuova documentazione prodotta in copia con il ricorso, e che proverebbe che le autorità turche stiano sorvegliando tutt’ora le sue condivisioni immesse pubblicamente nei social media ed in (…) (cfr. allegati 5-7 e allegato 9 al ricorso), nonché che nella procedura n. (…), si sarebbe tenuta la (…) udienza il (…) (cfr. allegato 8 al ricorso; cfr. anche n. 18 segg., pag. 7 seg. del ricorso). Invero quest’ultima, non essendo apparso nessuno, è stata nuovamente aggiornata a nuova data ([…]) e il mandato d’accompagnamento coattivo già rilasciato precedentemente è stato riportato. Altresì, come constatato nello scritto del (…) dal (…) (cfr. allegato 9 al ricorso), le attività nei social media e in (…) recensite nei rapporti d’inchiesta di cui agli allegati 5-7, sono da intendere come confluenti nella procedura giudiziaria n. (…) già aperta contro il ricorrente. Pertanto, non si ravvede alcun elemento pertinente in tale documentazione che possa far mutare il succitato apprezzamento quanto all’irrilevanza delle procedure penali aperte nei confronti dell’insorgente. Peraltro, dalle dichiarazioni da lui rilasciate, egli non risulta avere dei precedenti penali (cfr. n. 18/19, D5 segg., pag. 2 segg.; n. 34, pag. 11 del ricorso), e quindi le autorità turche, nel caso dovessero effettivamente procedere nei suoi confronti, lo tratterebbero quale autore al suo primo reato. Pertanto, non si può partire dal presupposto che al ricorrente venga inflitta una pena detentiva, come preteso in modo non sostanziato nel ricorso o ancora, come sostenuto negli scritti dell’avvocato turco dell’insorgente (cfr. MdP lett. R e allegato 4 al ricorso). Piuttosto, con verosimiglianza preponderante, secondo la prassi dei tribunali turchi, verrebbe pronunciata una pena condizionale
nei confronti dell’insorgente (cfr. art. 51 TCK) o il rinvio della procedura penale (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco; cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 succitata consid. 8.7.1 seg.).
6.3.4 Il ricorrente, nel suo gravame, non ha esposto in modo convincente neppure di presentare un profilo politico di rilievo a causa dei procedimenti penali aperti a suo carico, che implicherebbero un elevato rischio di arresto ai sensi dell’art. 100 cpv. 3 TCK, della natura “politica” della sua famiglia, nonché delle sue attività politiche esercitate in patria e sui social media (cfr. n. 30 segg., pag. 10 seg. del ricorso). Invero, prima del suo espatrio, la sua attività politica, come rilevato a ragione dall’autorità inferiore (cfr. pag. 9 seg. della decisione avversata), può essere definita corta e
quantitativamente limitata, in quanto egli avrebbe solamente partecipato ad un’associazione studentesca e ad alcune manifestazioni, come quella della (…) (cfr. n. 18/19, D104, pag. 10 e segg.). Soltanto poi con il suo ricorso l’insorgente allega che dal momento in cui sarebbe giunto in Svizzera, sarebbe membro del “(…)” di J._______, asserendo di organizzare e di prendere parte attiva a manifestazioni, riunioni ed eventi. Tuttavia, escluso l’unico esempio nel quale egli avrebbe letto una dichiarazione pubblica nell’ambito di una protesta contro l’(…) di K._______ ed avrebbe espresso chiare critiche al regime turco (evento che sarebbe avvenuto l’[…]), egli non ha specificato in alcun modo nel ricorso, né risulta evincibile dallo scritto del “(…)” annesso all’atto ricorsuale (cfr. allegato 10), il ruolo effettivo da lui svolto nell’organizzazione, i contributi da lui apportati o ancora le manifestazioni alle quali egli avrebbe effettivamente preso parte. Anche l’attività social da lui esercitata sia in patria sia all’estero è stata limitata nel tempo, ovvero è concentrata nei periodi tra il (…) e il (…), per poi riprendere solo puntualmente il (…), il (…), l’(…) e il (…) (cfr. MdP lett. C, G, M). Altresì, si denota come nel caso del procedimento per reato di propaganda per un’organizzazione terroristica ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LTA, i fatti riguardanti i procedimenti penali risalirebbero sì al periodo pre-espatrio, ma sono stati aperti successivamente allo stesso (cfr. MdP lett. C e D). Difatti, nonostante il mandato di accompagnamento del (…), (…), sia stato emanato il (…) (cfr. MdP lett. A), tutti i procedimenti sono stati aperti solamente nel (…) (cfr. MdP lett. C, G, M, Q), quindi successivamente all’espatrio del ricorrente. Gli altri procedimenti penali riguardano invece complessi fattuali successivi all’espatrio (cfr. MdP lett. F-H e L-N). Per di più, si osserva come dai documenti presentati, i brevi messaggi ed i contenuti pubblicati, abbiano riscontrato soltanto in rare occasioni dei messaggi di “like”, ed in numero molto esiguo (cfr. allegati 5 e 6 al ricorso). Fra l’altro si denota come dopo l’espatrio egli sia diventato in alcuni periodi più attivo nei social media, anche pubblicando in modo del tutto visibile ed accessibile pubblicamente, con la sua identità effettiva, dei contenuti, ciò
che, a differenza di quanto argomentato nel ricorso (cfr. n. 31, pag. 10), non soltanto non si ritiene essere in alcun modo l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già esistente in patria (cfr. art. 3 cpv. 4 LAsi), alla luce di quanto già anche sopra edotto in merito, bensì vista invece la tempistica delle pubblicazioni che hanno dato avvio per lo meno alle procedure d’inchiesta per offesa al presidente della Repubblica, possono essere piuttosto rappresentative di un comportamento che costituisce un abuso di diritto che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-4257/2025 del 23 settembre 2025 consid. 7.6.5; D-3232/2024 del 2 luglio 2024, pag. 7; D-7271/2023 del 2 maggio 2024, pag. 5). Pertanto, agli occhi del Tribunale il ricorrente
risulta aver deliberatamente posto le basi fattuali per l’avvio delle inchieste penali (per lo meno per quanto concerne due di loro) nel suo Paese d’origine al fine di ottenere asilo in Svizzera.
Si aggiunga ancora che, come rettamente osservato dall’autorità inferiore (cfr. pag. 9 della decisione impugnata), le numerose condivisioni di immagini e video, soprattutto quelle ritraenti membri del PKK in azioni armate (cfr. MdP lett. C), evidenziano che il ricorrente ha espresso approvazione per tali atti, lodato le azioni violente dei combattenti e sostenuto la lotta armata contro le autorità turche. In particolare, nelle sue condivisioni egli ha qualificato l’esercito turco come “(…)” e definito il L._______ “(…)” nonché “(…)” (cfr. n. 18/19, D118, pag. 14; MdP lett. G e M). In tali circostanze, l’apertura di procedure d’inchiesta ai sensi degli art. 7 cpv. 2 LTA, art. 299 e art. 301 cpv. 1 TCK, non possono essere ritenute, fin dall’inizio, come illegittime (cfr. nello stesso senso la sentenza di riferimento del TAF E- 4103/2024 succitata consid. 9.3). Su tale punto, si rileva come l’azione penale in relazione alle sue condivisioni sui social media, potrebbe difatti pure essere legittima anche dal profilo del diritto svizzero (ad esempio dichiarazioni ed immagini potenzialmente diffamatorie o ingiuriose, o il sostegno ad un’organizzazione criminale terroristica; cfr. sentenza del TAF D- 7274/2023 del 19 agosto 2024 consid. 5.2.3 con ulteriori rif. cit.). Su tale punto in questione, non si può quindi seguire il ricorrente, laddove nel suo gravame ritiene come le sue esternazioni rientrerebbero nella libertà di espressione (art. 10 CEDU) e la loro criminalizzazione, non potrebbe costituire un motivo idoneo per negargli la qualità di rifugiato (cfr. n. 37, pag. 12 del ricorso).
6.3.5 Il ricorrente si prevale inoltre del rischio di una persecuzione riflessa dovuta alla vicinanza a dei suoi parenti (cfr. n. 18/19, D104, pag. 10 seg.; D133 segg., pag. 15 seg.; cfr. anche supra lett. A.b), per alcuni dei quali avrebbe pure espresso pubblicamente la sua vicinanza (cfr. n. 30, pag. 10 del ricorso). Questi aspetti, in combinazione alle sue pubblicazioni in rete, alle sue prese di posizione pubbliche e alla partecipazione alle manifestazioni curde in cui egli sarebbe riconoscibile secondo il rapporto del (…) (cfr. allegato 7 al ricorso), aumenterebbero il rischio di persecuzione riflessa e dimostrerebbero che egli venga sorvegliato (cfr. n. 31, pag. 10 seg. del ricorso). Tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, e come rettamente invece constatato dalla SEM (cfr. p.to II, pag. 10 della decisione impugnata), egli non è stato in grado di sostanziare in alcun modo come i presunti eventi vissuti dai suoi parenti e le sue condivisioni inerenti ai suoi cugini (cfr. MdP lett. O) possano avere una rilevanza per i suoi motivi d’asilo. Invero, seppure egli abbia affermato in modo generico che in
famiglia vi siano o vi siano stati parenti attivi nel PKK, o famigliari attivisti per la causa curda, o ancora che avrebbero svolto delle funzioni per il parricorrente non ha allegato nessun elemento concreto e sostanziato che lasci presagire che queste asserite circostanze abbiano avuto una reale ed effettiva incidenza su di lui, a parte di essere questionato da agenti di polizia riguardo al luogo dove si troverebbero i cugini (cfr. n. 18/19, D104, pag. 11) . Peraltro, sia il nonno, sia la cugina che avrebbe raggiunto iguerriglieri PKK, sarebbero deceduti (cfr. n. 18/19, D104, pag. 10 e D142, pag. 16), e quindi non si ravvede in che modo il ricorrente verrebbe preso di mira a causa loro. Inoltre, ad esclusione di uno zio e della sua famiglia (dello zio) che si troverebbero in D._______ (cfr. n. 18/19, D104, pag. 10), come pure di alcuni zii e cugini che vivrebbero in Svizzera (cfr. n. 10/5, p.to n. 19/16), la sua famiglia nucleare vivrebbe tutt’ora allo stesso indirizzo a C._______, così come in Turchia si troverebbero molti altri suoi parenti (cfr. n. 18/19, D32 segg., pag. 4 segg.), che continuerebbero ivi a vivere pressoché indisturbati (cfr. per quanto concerne le visite di polizia infra consid. 6.3.6). Pertanto, non si ravvede per quale motivo, il ricorrente dovrebbe entrare nel mirino delle autorità turche a causa dei predetti parenti. Per quanto concerne poi le sue pubblicazioni e le manifestazioni alle quali egli avrebbe preso parte, si è già detto ampiamente sopra, e si può quindi rinviarvi integralmente (cfr. supra consid. 6.2, 6.3.1-6.3.4).
6.3.6 Si osserva poi come le ricerche che avrebbero intrapreso le autorità turche al suo domicilio sia prima sia dopo il suo espatrio, chiedendo di lui (cfr. n. 18/19, D34, pag. 4; D104, pag. 12; MdP lett. B; n. 28/5 e video presente nella chiavetta USB; scritto del ricorrente del 14 maggio 2025 con gli allegati n. 33/4), in quanto circostanze riportategli da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del TAF E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre, l’unico verbale di polizia presente agli atti, e prodotto in copia, come pure il video e la fotografia apportati a supporto delle stesse, non sono degli indizi sufficienti e concreti atti a fondare la credibilità, e men che meno la regolarità ed il contenuto effettivo di tali supposte visite di polizia, che il ricorrente non ha dal canto suo in alcun modo descritto con elementi concreti e circostanziati.
6.3.7 Infine, in relazione alla supposta diserzione dal servizio militare di cui egli si è prevalso, anche nel suo ricorso (cfr. n. 39, pag. 13), nonché della
sua etnia curda (cfr. n. 39, pag. 13 del ricorso), occorre osservare quanto segue.
6.3.7.1 Per quanto riguarda il mancato servizio militare, l’insorgente non ha sollevato alcunché di concreto a supporto di tale asserzione e di una valutazione differente rispetto a quanto presentato correttamente dalla SEM. Il ricorrente afferma unicamente che le autorità lo avrebbero ricercato per l’adempimento del servizio militare, senza fornire elementi concreti a sostegno di tale tesi (cfr. n. 18/19, D 104, pag. 12; D125, pag. 14). Successivamente egli ha prodotto schermate di messaggistica sul sito “türkiye.gov.tr” (cfr. allegato 3 al ricorso) che attesterebbero che egli sarebbe ricercato per aver disertato il servizio militare (cfr. n. 13, pag. 5 del ricorso). Tuttavia, a differenza di quanto asserito nel ricorso (cfr. n. 35, pag. 12 e n. 39, pag. 13 del ricorso), il preteso rifiuto dell’interessato di compiere il servizio militare, peraltro non avendo egli in proposito reso delle allegazioni verosimili, non è costitutivo di una persecuzione ai sensi della legge sull’asilo. Invero, non vi è persecuzione rilevante ai sensi del diritto d’asilo qualora misure statali siano volte unicamente a far rispettare doveri civici. Pertanto, la mera eventualità di dover servire in seno alle forze armate turche, non è assimilabile ad una persecuzione ai sensi della LAsi. Inoltre, anche gli eventuali timori di essere perseguito per diserzione o rifiuto di servire non sono rilevanti in materia d’asilo, se la pena incorsa ha come unico obiettivo quello di punire tale comportamento (cfr. segnatamente le sentenze del TAF D-373/2024 del 10 aprile 2024 consid. 3.3, D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.1 e 6.1).
6.3.7.2 Per quanto poi attiene ai pregiudizi e svantaggi che lui e suoi famigliari avrebbero riscontrato da parte delle autorità turche a causa della loro appartenenza alla minoranza curda, anche se fossero ritenuti verosimili, non sarebbero, in mancanza d’intensità sufficiente, atti a far giungere al riconoscimento della qualità di rifugiato all’insorgente. Invero, pur se notorio che la minoranza curda subisca delle discriminazioni e vessazioni, tali problematiche non raggiungono in generale – come neppure all’occorrenza – l’intensità sufficiente per l’applicazione dell’art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. ex pluris le sentenze del TAF D-7035/2024 del 1° dicembre 2025 consid. 5.3 con ulteriori rif. cit.; D-4664/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 6.3).
6.3.8 Alla luce di quanto precede, benché effettivamente come da lui più volte reiterato nel gravame, l’interessato rischi di essere arrestato ai fini d’interrogatorio in caso di rimpatrio – visti anche i mandati di
accompagnamento emessi nei suoi confronti (cfr. MdP n. A, F, I e L), non si può presumere ch’egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo, come da lui genericamente sostenuto nel ricorso. Infatti, a fronte in particolare dell’irrilevanza del suo profilo politico (cfr. supra consid. 6.3.4), nonché del contenuto pubblico dei suoi social network – circostanze queste ultime che non dovrebbero sfuggire neppure alle autorità penali o giudiziarie turche – è verosimile che le autorità turche non intendano proseguire le indagini rispettivamente le procedure penali aperte nei suoi confronti (cfr. ex multis le sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024, pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024), posto in particolare come in Turchia vengano spesso archiviate molte procedure d’istruzione (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.4, in particolare consid. 8.4.4).
6.4 Sulla base di quanto precede, e a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, non sono dunque ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire per lui l’avvento, in un futuro prossimo e con un’elevata probabilità, nel caso facesse rientro in Turchia, di essere esposto a delle persecuzioni determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo, va confermato il giudizio negativo della decisione impugnata.
7. L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
8.
8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
8.2
8.2.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio; in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
8.2.2 Venendo alla presente disamina, a ragione l’autorità resistente nel suo provvedimento, osserva che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. supra consid. 5-6), non sono evincibili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni generiche ricorsuali dell’insorgente in merito al suo presunto profilo politico (cfr. p.to b, pag. 13 seg. del ricorso), degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento proscritti dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi rif.). Altresì, il suo stato di salute, non è contrario all’ammissibililità dell’esecuzione del suo allontanamento, in quanto lo stesso non risulta essere di estrema gravità, come si vedrà anche di seguito (cfr. infra consid. 8.3.3). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-416/2023 del 22 dicembre 2025 consid. 8.2; E-8525/2025 del 18 dicembre 2025 consid. 8.2.5).
8.2.3 Ne discende quindi che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
8.3
8.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito asituazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.3.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. sentenze del TAF E-8525/2025 succitata consid. 8.3.2, D-8248/2025 del 12 dicembre 2025 consid. 9.3.2). Altresì un’inesigibilità generale dell’esecuzione dell’allontanamento nelle undici regioni della Turchia interessate dal terremoto del febbraio 2023 non è riconosciuta (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2 seg.).
8.3.3 Il ricorrente proviene da (…), (…) sita nell’omonima provincia, e quindi non risulta essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 succitata consid. 11). Inoltre, il suo stato di salute non risulta neppure essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento. Riguardo quest’ultimo aspetto, egli non ha difatti apportato alcun elemento circostanziato e fondato in grado di capovolgere le conclusioni a cui è giunta la SEM nella decisione avversata, alla quale può essere pertanto per il resto rinviato (cfr. p.to III/2, pag. 10), a parte quanto verrà esplicitato di seguito. Nell’ambito della sua audizione, il ricorrente ha dichiarato di non soffrire di alcuna patologia medica di rilievo, ma ha riferito di non stare bene psicologicamente e che per questo motivo sarebbe stato preso a carico, assumendo soltanto medicamenti naturali eseguendo una terapia regolare (cfr. n. 18/19, D92 e segg., pag. 9). A seguito poi di esplicita richiesta da parte della funzionaria incaricata della SEM durante il verbale d’audizione (cfr. n. 18/19, D99, pag. 9), egli ha prodotto un certificato psicologico del 1° maggio 2024 (cfr. n. 26/4), nel quale si riportano le diagnosi di paura e disturbo depressivo, nonché una sospetta sindrome da deficit di attenzione. Il sopracitato certificato rileva inoltre in particolare che, in caso di decisione negativa, è prevedibile un aggravamento dei sintomi dell’interessato soprattutto legati agli attacchi di panico di cui soffrirebbe, e lo psicologo curante osserva quindi che il prosieguo della
psicoterapia nel contesto a lui conosciuto sia da ritenere indicato enecessario. Lo psicologo curante rimarca pure che, qualora il ricorrente dovesse perdere il contesto stabile di cui beneficia in Svizzera, è altresì ipotizzabile una sua significativa destabilizzazione psichica (cfr. n. 26/4). Al contrario di quanto previsto nelle conclusioni del certificato psicologico precitato, malgrado il Tribunale non intenda sminuire le problematiche valetudinarie di cui è affetto l’insorgente, si osserva che, esclusa una psicoterapia regolare, il ricorrente non è seguito né da uno psichiatra né assume alcuna terapia farmacologica. Le cure psicoterapiche di cui egli necessiterebbe anche in futuro potranno inoltre essere proseguite in Turchia, in quanto tale Paese dispone di un sistema di salute equiparabile in principio agli standard europei ed offre in particolare delle cure mediche ed in ambito psicologicopsichiatrico sufficienti (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3). Conseguentemente una permanenza su suolo elvetico del ricorrente non risulta essere necessaria. Alla luce poi delle patologie dell’insorgente, pur non volendo in alcun modo sminuirle, il Tribunale ritiene che le stesse non siano di una gravità tale, per cui l’esecuzione del suo allontanamento in Turchia porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Altresì, il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude, di principio e come è anche il caso di specie, un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. D-5652/2024 del 20 settembre 2024 consid. 10.3.1.3 con ulteriori rif. citati). Apparterrà poi al suo medico curante di prepararlo alla prospettiva di un ritorno in patria, e quindi pure a modificargli la terapia, nel caso di peggioramenti dello stato di salute dello stesso, ed alle autorità di esecuzione di
verificare se le sue condizioni di salute richiedono delle misure particolari nell’organizzazione del suo rimpatrio (cfr. art. 11a cpv. 4 dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). Infine, v’è da sottolineare che, al contrario di quanto argomentato nel ricorso, l’insorgente dispone nel Paese d’origine di un’ampia rete famigliare – tra i quali anche i suoi genitori e fratelli (cfr. n. 18/19, D32 segg., pag. 4 segg.) – con i quali risulta essere tutt’ora in buoni e regolari contatti, che potranno senz’altro aiutarlo esostenerlo, in caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali e per una sua reintegrazione in patria. Visto tale contesto favorevole, nonché quanto già
sviluppato sopra circa l’inverosimiglianza e l’irrilevanza dei suoi motivi d’asilo, le censure sollevate in sede ricorsuale in merito al pericolo di subire discriminazioni anche a causa della sua etnia, risultano del tutto irrilevanti.
8.3.4 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rel. all’art. 44 LAsi).
8.4 In ultima analisi, nemmeno sussistono degli impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
8.5 Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’ammissione provvisoria all’interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
9. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 4 settembre 2025 dal ricorrente.
11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.– , sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo, versato il 4 settembre 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: