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D-6058/2024

D-6058/2024

Rubrum

Corte IV

S e n t e n z a d e l l ’ 11 m a r z o 2 0 2 6

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliera Sara Miljanovic.

Parti

A._______, nato il (…), Turchia, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo e allontanamento; decisione della SEM del 27 agosto 2024 / N (…).

Fatti

A.

A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della Migrazione [in seguito: SEM] n. [{…}]-3/2).

A.b In data 2 aprile 2024 l’interessato ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (…) (cfr. atto SEM n. 12/1).

A.c Con scritti del 25 aprile 2024 e del 24 giugno 2024, l’interessato ha trasmesso i seguenti mezzi di prova: l’originale della carta d’identità (cfr. mezzo di prova [di seguito: mdp] n. 1/2), passaporto scaduto (cfr. mdp n. 2/25), l’originale del passaporto (cfr. mdp n. 3/6), copia del documento di residenza (cfr. mdp n. 4/2), copia certificato fiscale con traduzione (cfr. mdp n. 5/2), copia fattura acquisto (…) dalla B._______ (cfr. mdp n. 6/1), copia screenshot WhatsApp della moglie (cfr. mdp n. 7/2), dichiarazione professionale per l’ottenimento di un permesso di (…) (cfr. mdp n. 10/2), copia attestazione di ottenimento permesso lavorativo (cfr. mdp n. 11/2), copia attestazione statale per passaggio consegne tra aziende (cfr. mdp n. 12/2), copia licenza commerciale (cfr. mdp n. 13/2), copia carta grigia veicolo (…) (cfr. mdp n. 14/4), copia carta grigia veicolo (…) (cfr. mdp n. 15/2), copia carta grigia veicolo (…) (cfr. mdp n. 16/2), copia atto di proprietà del 19 febbraio 2019 (cfr. mdp n. 17/2), copia scansione foto di vetro rotto (cfr. mdp n. 18/1), copia certificato fiscale (cfr. mdp n. 19/2), copia verbale di denuncia per danneggiamento dei beni e minaccia (cfr. mdp n. 20/3), copia screenshot WhatsApp conversazioni in merito a denuncia (cfr. mdp n. 21/2) e, infine, chiavetta USB contenente due video dell’esplosione (cfr. mdp n. 22/-) (cfr. atto SEM n. 25/2 e n. 26/1).

A.d Il (…) luglio 2024 si è tenuta l’audizione sui motivi d’asilo, durante la quale il richiedente ha dichiarato di essere nato a C._______, nella provincia di D._______, con ultimo domicilio a E._______ e di essere espatriato definitivamente il (…) marzo 2024 dall’aeroporto di F._______ di E._______. Ha dichiarato di essere sposato e di avere (…) figli che risiedono in Turchia. L’interessato ha dichiarato di occuparsi di (…) e di aver gestito (…) attività (…), tra cui una di (…), svolta con una socia fino a (…) 2023. Quest’ultima gli avrebbe promesso di risarcirlo, ma non lo avrebbe mai fatto. Il mancato pagamento avrebbe causato problemi di liquidità all’interessato, che avrebbe provato senza successo a ottenere dei crediti in diverse banche. Su consiglio di un amico, si sarebbe rivolto a una persona nota per fornire prestiti ipotecari. L’interessato avrebbe ottenuto un prestito

di tre milioni di lire turche, da restituire entro tre mesi, scoprendo però che tale persona era poco affidabile. Dopo (…) o (…) mesi, al momento di restituire il debito precedentemente ottenuto, gli sarebbe stato comunicato che l’importo era salito a 25 milioni di lire turche, che aveva perso la proprietà del terreno e che le cambiali erano state vendute. In seguito, tre persone lo avrebbero minacciato e costretto a pagare il debito, cedendo quattro auto di sua proprietà. Nonostante ciò, le pressioni sarebbero proseguite, con richieste che pretendevano la restituzione di un debito cresciuto fino a 100 milioni di lire turche. Successivamente, le stesse persone gli avrebbero proposto di cancellare il debito a condizione che l’interessato lavorasse per loro, compiendo attività truffaldine, ma lui avrebbe rifiutato. Temendo per la sicurezza della moglie e dei figli, l’interessato avrebbe deciso di portarli dal fratello (…) della moglie. Nel frattempo, avrebbe provato a ottenere un visto per il G._______, ma sarebbe stato trattenuto in custodia cautelare e rispedito in Turchia. Dopo due giorni a E._______, si sarebbe spostato da un amico nel H._______, temendo che le persone che lo minacciavano potessero cercarlo. In seguito, egli sarebbe stato informato dalla moglie che degli individui erano andati a cercarlo presso la loro abitazione. A quel punto, l’interessato si sarebbe allora messo in contatto con queste persone per indicare la propria posizione, scoprendo poi che alcune persone si sarebbero recate anche in H._______ per cercarlo. Non sentendosi più al sicuro e dopo aver consultato due procuratori pubblici, che gli avrebbero consigliato di nascondersi e di non farsi trovare per un certo periodo, l’interessato avrebbe quindi deciso di lasciare la Turchia. Dopo il suo espatrio, una bomba sarebbe esplosa nei pressi del suo posto di lavoro a E._______, causando dei danni materiali.

A.e Con decisione incidentale del 26 luglio 2024, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 21/2) e, in medesima data, la Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell’interessato (cfr. atto SEM n. 24/1).

A.f Con decisione di ripartizione cantonale del 31 luglio 2024, il richiedente è stato attribuito al Cantone I._______ (cfr. atto SEM n. 28/2).

B. Tramite la decisione del 27 agosto 2024, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 31/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione del precitato provvedimento.

C. Con ricorso del 25 settembre 2024 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data di entrata: 26 settembre 2024), l’interessato ha impugnato la suddetta decisione dell’autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria. A titolo procedurale, egli ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché, sussidiariamente, del pagamento rateale.

All’impugnativa è stata allegata, quale nuova documentazione, una serie di screenshot delle conversazioni WhatsApp con la moglie, unitamente a ulteriore documentazione giudiziaria.

D. Con scritti elettronici del 23 gennaio 2025, del 10 marzo 2025 e del 23 luglio 2025, l’interessato ha chiesto ragguagli circa lo stato della procedura in oggetto. Il Tribunale ha risposto con scritto datato 24 luglio 2025 (cfr. risultanze processuali).

E. Con ulteriore scritto del 14 agosto 2025, il ricorrente ha informato il Tribunale che la propria famiglia, attualmente nascosta in Turchia, si troverebbe in una situazione di grave pericolo di vita. Il ricorrente avrebbe inoltre evidenziato di essersi integrato in Svizzera, avendo completato corsi di lingua e integrazione, svolto attività lavorative e ottenuto la patente svizzera (cfr. atto TAF n. 7).

F. Mediante scritto elettronico del 9 dicembre 2025, l’interessato ha nuovamente richiesto informazioni sullo stato della procedura in oggetto (cfr. atto TAF n. 9).

G. Il 30 gennaio 2026, l’interessato ha presentato un complemento al ricorso, accludendovi nuovi atti giudiziari turchi, in particolare un atto di accusa della Procura della Repubblica di L._______ e un verbale di udienza del Tribunale penale di Primo Grado di L._______ (cfr. atto TAF n. 10). Egli ha altresì informato il Tribunale che a causa della situazione nel Paese

d’origine, i suoi familiari sarebbero esposti a costanti controlli da parte delle autorità.

H. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Considerandi

1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4.

4.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

4.2

4.2.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

4.2.2 La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

4.2.3 Secondo la teoria della protezione (“Schutztheorie”), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende inoltre dall’autore della persecuzione, bensì dalla possibilità di ottenere una protezione adeguata contro tale persecuzione nello Stato d’origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). In questo senso, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi – come nel caso in esame – rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione

sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona richiedente d’asilo deve aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L’effettiva protezione nel Paese d’origine non va intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine. Infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre tuttavia che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, in particolare degli organi di polizia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1).

4.2.4 La giurisprudenza relativa alla teoria della protezione ha quindi stabilito che si può ammettere un’alternativa di rifugio interna al Paese d’origine se, nel luogo di rifugio, esiste sostanzialmente un’infrastruttura di protezione funzionante ed efficiente e, nel contempo, lo Stato è disposto a garantire protezione ad una persona perseguitata in un’altra parte del Paese. In quest’ambito, vanno considerate le condizioni generali del luogo di rifugio e le circostanze personali della persona interessata, valutando se per quest’ultima sia ragionevolmente esigibile stabilirvisi e costruire una nuova vita (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 e 8.5-8.6).

5.

5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i motivi d’asilo addotti non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi. In particolare, le sollecitazioni ricevute sembrerebbero strettamente motivate dall’intento di ottenere il pagamento di una somma di denaro, senza che si ravvisino ulteriori ragioni a sostegno di tale condotta. La SEM ha inoltre concluso che l’interessato avrebbe potuto e dovuto rivolgersi alle autorità competenti per il perseguimento penale per sporgere denuncia e ottenere protezione. Secondo la SEM, lo Stato turco non tollererebbe simili azioni criminali e, pertanto, se le autorità fossero state interpellate, avrebbero agito a favore dell’interessato. L’interessato non ha intrapreso tali passi. Di conseguenza, in virtù del principio di sussidiarietà, la Svizzera non sarebbe tenuta a concedere protezione internazionale. La SEM ritiene poco plausibili le allegazioni secondo cui l’interessato si sarebbe rivolto a dei procuratori pubblici, in quanto i procuratori avrebbero dovuto indirizzarlo a un posto di polizia, dove avrebbe potuto ricevere istruzioni su come ottenere un’adeguata protezione. Lo stesso interessato avrebbe potuto agire in tal senso, ma non l’avrebbe fatto, scegliendo invece di espatriare.

5.2 Nel suo ricorso, il ricorrente ha sostenuto che i fatti da lui dichiarati non sarebbero stati presi in considerazione dalla SEM nella decisione impugnata, ritenendoli inoltre pertinenti alla domanda d’asilo. La situazione da lui descritta dimostrerebbe di aver subito minacce da parte di individui legati ad attività di estorsione e usura in Turchia. Il fallimento dello Stato turco nel garantire una protezione effettiva, unito all’incapacità delle forze dell’ordine di agire in modo efficace, come emergerebbe dalle risposte dei procuratori pubblici ai quali si sarebbe rivolto, costituirebbero elementi idonei a dimostrare l’impossibilità di ottenere un’adeguata tutela statale in Turchia. Il tentativo di fuggire dal Paese e l’esplosione di una bomba nei pressi del suo ex posto di lavoro sarebbero indizi che, in caso di ritorno in Turchia, egli sarebbe esposto a gravi rischi e pregiudizi. A causa del fondato timore di essere perseguitato, il ricorrente avrebbe allontanato la propria famiglia e avrebbe cercato di lasciare il Paese. La mancata protezione da parte delle autorità turche renderebbe altamente probabile che, in caso di ritorno, subirebbe nuovamente atti persecutori. In teoria, il sistema legale turco garantirebbe una protezione adeguata contro estorsioni, minacce e usura, ma nella pratica, corruzione, carenza di risorse, inefficienza delle forze dell’ordine e timore di possibili ritorsioni comprometterebbero l’effettività di tale protezione. Le vittime si troverebbero isolate e prive di un supporto, spingendole a cercare rifugio all’estero. La nuova documentazione trasmessa con il ricorso confermerebbe, inoltre, l’esistenza di un rischio grave e concreto per la vita e l’incolumità della sua famiglia.

6.

6.1 Ciò posto, il Tribunale ritiene che il rischio paventato di violenze o ritorsioni nei confronti del ricorrente e della sua famiglia da parte delle persone coinvolte nelle vicende, non sia sufficiente a dimostrare l’esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il ricorrente riconduce infatti tali minacce e persecuzioni all’intento di ottenere da lui il pagamento di somme di denaro e, al contempo, di sfruttare le sue conoscenze e la sua posizione per poi ucciderlo e utilizzare la sua morte come esempio intimidatorio nei confronti di altri (cfr. atto SEM n. 19/11, D46-48, D60-62 e D66 pagg. 5-9). Tale origine, di natura meramente privata, è tuttavia manifestamente incompatibile con i motivi di cui all’art. 3 LAsi, in quanto non attinente né alla razza, né alla religione, né alla nazionalità, né all’appartenenza a un determinato gruppo sociale, né alle opinioni politiche. Trattandosi di una disputa privata non riconducibile a organi statali, e considerato che alle autorità turche è generalmente riconosciuta la capacità e la volontà di offrire protezione (cfr. ex pluris sentenza TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; D-3202/2024 del 27 settembre 2024, consid. 6),

il ricorrente avrebbe quindi dovuto previamente adire le vie di tutela disponibili nello Stato d’origine prima di ricorrere alla protezione della Svizzera (cfr. supra consid. 4.2.3). Interpellato su questo aspetto nel corso dell’audizione, egli ha dichiarato di essersi inizialmente rivolto a un procuratore pubblico, che gli avrebbe riferito che avrebbe potuto mettere in custodia cautelare tali persone, ma che questo le avrebbe rese più aggressive, consigliandogli di conseguenza di “non farsi più vedere in giro per un po’”. In seguito, egli si sarebbe rivolto ad un altro procuratore che gli avrebbe dato lo stesso consiglio, ovvero di “sparire per un po’” (cfr. atto SEM n. 19/11, D70-73 pag. 9). Tali affermazioni, tuttavia, come correttamente osservato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 5), appaiono poco plausibili, considerato che i procuratori avrebbero dovuto indirizzare l’insorgente alle autorità competenti in materia. Inoltre, egli ha confermato dipoi di non essersi rivolto a nessun altro (cfr. atto SEM n. 19/11, D73), neppure al suo avvocato (cfr. atto SEM n. 19/11, D76 pag. 10). Ne consegue che, conformemente a quanto già rilevato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 5), tale atteggiamento non rispetta il principio di sussidiarietà della protezione internazionale rispetto a quella nazionale, escludendo così un valido motivo d’asilo e vanificando a priori la censura secondo cui la corruzione, la mancanza di risorse, l’inefficienza delle forze dell’ordine e le preoccupazioni legate a possibili ritorsioni comprometterebbero l’efficacia della protezione da parte della Turchia (cfr. ricorso, pag. 4). Infine, in merito alla nuova documentazione prodotta con il ricorso, il Tribunale osserva che tale documentazione, redatta in lingua turca e sprovvista di traduzione, viene dallo stesso ricorrente definita nel gravame come idonea a confermare l’esistenza di un rischio grave e concreto per la vita e l’incolumità della propria famiglia. Tuttavia, dalla descrizione che egli stesso ne fornisce in sede di ricorso (cfr. ricorso, pag. 4) emerge che i documenti in questione non sono pertinenti rispetto alla sua domanda d’asilo. Inoltre, da un’analisi sommaria svolta dal Tribunale risulta che detta documentazione, e in particolare gli atti giudiziari in questione, sono relativi a

procedimenti a carico del ricorrente, i quali non comprovano le sue allegazioni. In considerazione di quanto appena esposto, il Tribunale si esime dal richiedere la traduzione dei nuovi documenti allegati, non ritenendoli rilevanti ai fini della presente procedura. Anche la documentazione trasmessa con complemento al ricorso, prodotta in copia e accompagnata da una traduzione effettuata dal ricorrente, non appare idonea a modificare tale valutazione. Il ricorrente sostiene che da tali nuovi mezzi di prova si evincerebbe l’avvio di un’indagine nei suoi confronti a causa della sua partecipazione politica (cfr. atto TAF n. 10). Tuttavia, da un esame sommario degli atti emerge che la documentazione allegata concerne piuttosto una presunta violazione fiscale, con la conseguenza che il ricorrente si limita a

formulare tale affermazione in modo generico, senza sostanziarla ulteriormente né fornire elementi atti a far ritenere che il procedimento in questione sia motivato da ragioni rilevanti ai sensi dell’asilo. Di conseguenza, né le allegazioni ricorsuali né la documentazione prodotta, ivi compreso lo screenshot di una conversazione WhatsApp tra l’insorgente e la moglie, appaiono idonei a sovvertire le conclusioni dell’autorità inferiore.

6.2 Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d’asilo addotti non giustificano il riconoscimento della qualità di rifugiato.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare tale misura.

8.

8.1 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

8.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo in Turchia non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TAF E-2669/2024 del 18 ottobre 2024 consid. 9.1, confermata nella recente sentenza di

riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 13.2 con riferimenti). Inoltre, il timore di subire violenze per mano di soggetti intenti a estorcere denaro all’interessato non è dirimente per tale valutazione in quanto, come argomentato in precedenza (cfr. supra consid. 6), si può ragionevolmente esigere che egli si rivolga alle autorità turche per ottenere protezione. Si osserva infine che le problematiche di natura medica risultano pertinenti per l’ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), al quale non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. infra consid. 8.3.3). L’esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.

8.3

8.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

8.3.2 Nella presente disanima, anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-5618/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.3.2, D-4530/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 8.3.1). Inoltre, l’interessato ha abbandonato la sua regione d’origine nel (…) per stabilirsi a E._______ (cfr. atto SEM n. 19/11, D6-13, pag. 2-3), città situata nella Regione di M._______, che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del TAF E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3).

8.3.3 Neppure sotto il profilo dei motivi personali, emerge alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta per il ricorrente. A tal riguardo, va infatti sottolineato che l’interessato è giovane e gode di un buono stato di salute (cfr. atto SEM n. 19/11, D5 pag. 2). Egli dispone inoltre di una solida

esperienza professionale nel settore (…), avendo gestito (…) imprese attive in tale ambito (cfr. atto SEM n. 19/11, D41 e D45 pag. 5). Infine, nel suo Paese d’origine dispone di una rete sociale sufficiente, composta dalla moglie e dai (…) figli (cfr. atto SEM n. 19/11, D28-31 pag. 4 e atto TAF n. 7), sulla quale potrà senz’altro contare, in caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali.

8.3.4 In esito, l’esecuzione dell’allontanamento si rileva ragionevolmente esigibile.

8.4 Per il resto, non risultano impedimento dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).

8.5 Visto quanto precede, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia dell’esecuzione dell’allontanamento.

9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo esatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d’apprezzamento in relazione all’esecuzione di quest’ultima misura. Il ricorso va quindi respinto.

10.

10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali e, in subordine, di pagamento rateale dell’anticipo sono divenute senza oggetto.

10.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

10.3 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

Data di spedizione:

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.