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D-7583/2024

D-7583/2024

Rubrum

Corte IV

Sentenza del 16 settembre 2026

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliera Sara Miljanovic.

Parti

A._______, nato il (…), ricorrente 1, ricorrente 2, ricorrente 3, ricorrente 4, tutti Turchia, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 novembre 2024 / N (…).

Fatti

A.

A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 14 agosto 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) n. [{…}]-4/2, 5/2, 6/2 e 7/2).

A.b Il 18 e 19 dicembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con il ricorrente 1 e la ricorrente 2, due audizioni approfondite sui motivi d’asilo.

Il ricorrente 1 ha sostanzialmente addotto di essere cittadino turco di etnia curda, nato a E._______, dove avrebbe vissuto fino al 2006, trasferendosi successivamente a F._______. Nel (…), dopo aver svolto il servizio militare, si sarebbe trasferito ad G._______, dove avrebbe lavorato per nove mesi nel settore della vendita di (…), mentre i restanti mesi li avrebbe trascorsi a E._______. Nell’ottobre (…) avrebbe partecipato a una manifestazione a H._______. Il (…) 2020, dopo l’irruzione da parte delle forze speciali presso la sua abitazione, sarebbe stato accusato di appartenere all’YPG (Unità di Protezione Popolare) e di svolgere attività di propaganda politica. In tale occasione sarebbe stato picchiato da parte degli agenti e si sarebbe rifiutato di confessare di aver partecipato a conflitti armati a H._______. In seguito, sarebbe stata aperta un’inchiesta nei suoi confronti. Dopo questo episodio, in direzione di G._______, sarebbe stato fermato dalla polizia per alcuni controlli d’identità e, dopo un’ora di attesa, sarebbe stato rilasciato. Gli agenti, in quanto originario di E._______, gli avrebbero contestato di essere un terrorista. Egli avrebbe svolto attività di propaganda esclusivamente tramite i social media, condividendo fotografie in cui protestava contro l’Isis (Stato Islamico dell’Iraq e della Siria). Avrebbe inoltre partecipato a una manifestazione nella provincia di I._______. A suo nome risulterebbero aperti due fascicoli per il reato di per propaganda terroristica e per insulto al Presidente. Nel 2023, le forze speciali si sarebbero recate al suo posto di lavoro in tre occasioni, lo avrebbero condotto in centrale e lì sarebbe stato interrogato. In un’altra occasione, la polizia lo avrebbe fermato per un controllo d’identità e sarebbe stato picchiato; gli sarebbero stati sequestrati il passaporto e i conti bancari. A seguito di tali episodi, avrebbe deciso di espatriare in Svizzera. La ricorrente 2 non ha invece fatto valere motivi d’asilo propri, ma ha dichiarato di essere espatriata a causa della situazione personale del marito (per i dettagli, cfr. atti della SEM n. 35/18 e 36/8). A sostengo dei loro asseriti, gli interessati hanno presentato in copia diversa documentazione.

A.c Con decisione del 27 dicembre 2023, la SEM ha attribuito il caso alla procedura ampliata e, con decisione del 4 gennaio 2024, gli interessati sono stati assegnati al Cantone L._______ (cfr. atti della SEM n. 37/2 e 42/2).

B.

B.a Con decisione del 4 novembre 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone L._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura e constatando infine l’assenza di effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (cfr. atti della SEM n. 61/11 e 62/1).

B.b In data 7 novembre 2024 la Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia al mandato (cfr. atto della SEM n. 65/1).

C. Con ricorso del 3 dicembre 2024, gli interessati avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), concludendo, a titolo principale, all’annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiati, all’accoglimento della domanda d’asilo e, sussidiariamente, alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, postulano l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuovi documenti, sono stati acclusi (in copia e senza traduzione) la decisione di udienza del Tribunale di prima istanza per il procedimento per il reato di insulto al Presidente, due rapporti e una lettera del legale residente in Turchia, nonché copiosa documentazione già prodotta dinanzi all’autorità inferiore.

D.

D.a Il 20 dicembre 2024 (data di entrata: 23 dicembre 2024; cfr. risultanze processuali), gli interessati hanno presentato un complemento al ricorso, allegando un link per la visione di un video nonché una chiavetta USB contenente diverse fotografie e filmati (cfr. atto TAF n. 3).

D.b Con ulteriore complemento al ricorso del 27 novembre 2025 (data di entrata: 28 novembre 2025; cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno prodotto in copia un documento del Dipartimento di Polizia Provinciale indirizzato alla Procura di E._______ (cfr. atto TAF n. 4).

Considerandi

1.

1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4.

4.1 Nella sua decisione, la SEM ha dapprima osservato che, poiché le affermazioni rese dal ricorrente 1 non sarebbero tali da condurre al riconoscimento della qualità di rifugiato, sarebbe superfluo esaminare l’autenticità dei documenti relativi alle procedure penali pendenti a suo carico. Invero, egli non sarebbe stato condannato in Turchia, né avrebbe precedenti giudiziari. L’unico procedimento ancora pendente nei suoi confronti sarebbe quello per insulto al Presidente e per il quale risulterebbe un atto di accusa. La documentazione non conterebbe alcun indizio suscettibile di dimostrare che le autorità giudiziarie turche avrebbero emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’insorgente. Pertanto, anche considerato che in Turchia verrebbero spesso avviate delle procedure d’inchiesta/d’istruzione, ma pure che spesso le stesse verrebbero archiviate senza indugio, la probabilità che il ricorrente 1 venga punito con una pena detentiva definitiva di condanna sarebbe bassa. Eventuali condizioni relative alla pronuncia di una sentenza condizionale o al rinvio della pronuncia della sentenza non

potrebbero, inoltre, essere qualificate come rilevanti ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato, in quanto sarebbero limitate nel tempo e non soddisferebbero l’esigenza dell’intensità della persecuzione prevista dall’art. 3 LAsi. Data la legislazione e la prassi turca, vi sarebbero infine dubbi sul fatto che il ricorrente 1, qualora fosse condannato ad una pena detentiva, dovrebbe effettivamente scontarla in carcere. Infatti, egli non avrebbe precedenti penali né rappresenterebbe un profilo politico di rilievo. Per quanto concerne la ricorrente 2, essa avrebbe dichiarato che a lei personalmente e concretamente non sarebbe mai successo nulla di rilevante sino al suo espatrio, di non aver mai avuto problemi con le autorità turche e neppure con terze persone in Turchia. Da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

4.2 Dal canto loro, nel ricorso, gli insorgenti hanno osservato che nei confronti del ricorrente 1 sarebbero stati aperti due procedimenti, uno per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica e l’altro per insulto al Presidente, con il rischio di essere incarcerato in caso di ritorno in Turchia. Inoltre, il rischio di essere sottoposto a persecuzioni in caso di rientro in Turchia sarebbe tale da essere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In particolare, la pena prevista per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica, più severa rispetto a quella prevista per il reato di insulto al Presidente, soddisferebbe le condizioni per la detenzione in carcere. Le autorità turche avrebbero aperto una procedura di inchiesta nei suoi confronti a causa del contenuto politico delle condivisioni sui social media al fine di limitare la sua libertà di espressione. Egli proverrebbe inoltre da una famiglia politicamente attiva. Se egli dovesse ritornare in Turchia, sarebbe certamente fermato per essere interrogato. Non sarebbe possibile escludere che egli non sarebbe trattenuto oppure che non subirebbe trattamenti inumani e degradanti. Una possibile condanna non sarebbe esclusa, né vi sarebbe garanzia che egli possa beneficiare della sospensione condizionale o del rinvio della pronuncia della sentenza, tanto più che la pendenza di un procedimento per propaganda terroristica potrebbe far venire meno tali benefici. Sarebbe inoltre prassi riaprire i fascicoli per aggravare la posizione dell’imputato, in un contesto segnato da violazioni del ne bis in idem, indebolimento della presunzione di innocenza e criticità in materia di diritti fondamentali. L’autorità inferiore avrebbe peraltro esaminato separatamente i pregiudizi connessi all’etnia curda e quelli derivanti dall’attivismo politico del ricorrente 1. Alla luce di quanto precede, il timore di persecuzione in caso di rientro risulterebbe fondato e le allegazioni soddisferebbero le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In ogni caso, considerata la situazione

personale degli interessati e il contesto attuale nel Paese d’origine, l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile.

5.

5.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

5.2

5.2.1 Nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente (art. 299 del Codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della Legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

5.2.2 In proposito, è stato stabilito che la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).

5.2.3 Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di offesa al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore

(cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

6.

6.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore.

6.2 Anzitutto, il Tribunale rileva che a carico del ricorrente 1, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale (cfr. quarta pagina del ricorso), risulta pendente un’unica procedura giudiziaria per il reato di insulto al Presidente. Dalla documentazione agli atti, in particolare dall’invito al ritiro postale della decisione della Procura generale di E._______ n. (…) (cfr. mdp n. 18), emerge infatti che la procedura per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica è stata oggetto di una decisione di abbandono. Ne consegue che le doglianze ricorsuali, secondo cui la pena prevista per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica soddisferebbe le condizioni per la detenzione in carcere secondo la legislazione turca, e che la pendenza di tale procedimento escluderebbe la sospensione condizionale della pena (cfr. quarta pagina del ricorso), non possono trovare accoglimento. Indipendentemente da quanto appena esposto, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza applicabile, anche la combinazione di procedure basate sull’art. 299 TCK e

sull’art. 7 cpv. 2 Legge antiterrorismo non sarebbe di per sé determinante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e non giustificherebbe pertanto una valutazione diversa.

6.3 Successivamente, il procedimento in questione, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 5.2), non può logicamente costituire un fondato timore di persecuzioni future. Infatti, sebbene nei confronti del ricorrente 1 sia stato emesso un atto di accusa (cfr. mdp n. 13), nonché sembrerebbe essere stata avviata una procedura giudiziaria presso un tribunale turco competente (cfr. ricorso, allegato B), affinché detto procedimento assuma una rilevanza per l’asilo è necessario che sussista una probabilità preponderante di condanna in un futuro prossimo, e che tale condanna sia riconducibile a uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi. Tuttavia, allo stato attuale, diversamente a quanto asserito in sede ricorsuale (cfr. quarta e quinta pagina del ricorso), sebbene non si possa escludere che, in caso di rientro in Turchia, il ricorrente possa essere fermato per essere interrogato, ciò non implica che egli verrebbe trattenuto o sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Neppure vi è modo di ritenere che il ricorrente 1 verrà condannato con probabilità preponderante in un futuro prossimo, anche e soprattutto in virtù della fattispecie alla base delle accuse mossegli. Difatti, le attività svolte sui social media, estremamente modeste e risalenti al (…) e mai più reiterate (cfr. atto della SEM n. 35/18 D109-114), nonché ingiuriose nei confronti del Presidente della Repubblica turca, non sono di intensità tale da poter comportare, con probabilità preponderante, una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto. Del resto, dichiarazioni potenzialmente lesive dell'onore di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E- 4103/2024 consid. 8.6.2). Nemmeno è rilevabile l'esistenza di un politmalus o di altri motivi che possano portare all'inflizione di una pena detentiva più lunga. Infatti, il ricorrente 1 non presenta fattori di rischio particolari, non avendo egli alcun precedente penale a suo carico (cfr. atto della SEM n. 35/18, D120) né un profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E- 4103/2024 consid. 8.7). Invero, sebbene il ricorrente 1 abbia dichiarato di provenire da una “famiglia curda e politica” (cfr. atto della SEM n. 35/18, D81), egli ha altresì affermato di non essere mai stato attivo politicamente

né di essere mai stato membro di alcun partito politico (cfr. atto della SEM n. 35/18, D89-96, pagg. 11-12), sicché non risulta che egli abbia svolto “tantissime attività legate alla causa curda”, né che sia entrato nel mirino delle autorità o che, ancora, quest’ultime abbiano aperto una procedura per limitare la sua libertà di espressione (cfr. quinta pagina del ricorso). Infine, le doglianze ricorsuali secondo cui una possibile condanna non

sarebbe esclusa, così come quelle relative all’asserita mancanza di garanzie quanto alla sospensione condizionale o al rinvio della pronuncia della sentenza, non mutano tale valutazione e si rinvia a quanto già osservato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pagg. 6-7). Parimenti, l’asserita prassi di riapertura dei procedimenti per aggravare la posizione dell’imputato, costituisce una mera allegazione di parte, priva di riscontri concreti agli atti.

6.4 Infine, tale conclusione si impone anche alla luce della nuova documentazione giudiziaria acclusa al gravame e agli scritti successivi, la quale non risulta rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Benché i ricorrenti abbiano prodotto una copiosa documentazione, in larga parte già versata agli atti, la stessa non è idonea a corroborare le allegazioni formulate dagli interessati. In particolare, la documentazione prodotta riguarda, da un lato, il procedimento per propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, nel frattempo conclusosi con decisione di abbandono (cfr. supra consid. 6.2) e, dall’altro, documenti in copia non verificabili quanto alla loro autenticità o anteriori alla decisione negativa della SEM e, in ogni caso, mai tempestivamente sottoposti all’autorità inferiore, nonché elementi – segnatamente il link e le fotografie contenute nella chiavetta USB (cfr. atto TAF n. 3) – che non permettano di comprovare le loro allegazioni. Quanto, infine, alla copia dello scritto del 20 ottobre 2025 del Dipartimento di Polizia Provinciale, indirizzato alla Procura di E._______ (cfr. atto TAF n. 4), il Tribunale rileva che esso riferisce unicamente che, a seguito della partecipazione del ricorrente 1 ad alcune manifestazioni a N._______, sarebbe stata effettuata nei confronti del ricorrente 1 una ricerca open source e che, all’esito delle verifiche svolte, sarebbero stati redatti un rapporto e un verbale. Ora, il fatto che le autorità inquirenti turche abbiano svolto ulteriori accertamenti in merito a tali partecipazioni non è sufficiente per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. Infatti, questi elementi non consentono ragionevolmente di concludere che un eventuale rientro in Turchia comporterebbe per il ricorrente 1 – e la sua famiglia – un rischio concreto di detenzione sproporzionatamente lunga in condizioni disumane o accompagnata da atti di tortura. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che nemmeno essi siano adeguati e atti a comprovare le allegazioni dei ricorrenti.

6.5 Ne consegue che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione della SEM in merito alla rilevanza dei motivi d’asilo addotti. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, il Tribunale conferma il giudizio negativo della decisione impugnata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l’autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.

8.

8.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

8.2 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (cfr. art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posta l’assenza di elementi in questo senso nell’ampia documentazione giudiziaria turca versata agli atti. Anche l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativo al loro rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L’esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

8.3

8.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

8.3.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Posta

l’attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dev’essere poi esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]).

8.3.3 Nel caso concreto, i ricorrenti non provengono da una regione toccata dai sismi del 2023, sono giovani e godono di una condizione di salute stabile, nella misura in cui non soffrono di affezioni trattabili soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3). Infatti, i referti medici agli atti attestano, per la ricorrente 2 una diagnosi per stati lattea (…) con sospetta mastite puerperale iniziale e per il ricorrente 1 una diagnosi per otite, entrambe risalenti a novembre/dicembre 2023 (cfr. atti della SEM n. 30/4 e 31/2). La ricorrente 4 è stata visitata per il richiamo vaccinale e, il (…) e (…) dicembre 2023, per otalgia (…) associata a febbre, con successiva visita di controllo del (…) gennaio 2024 (cfr. atti della SEM n. 28/3, 29/1, 34/2 e 40/3). Lo stadio valetudinario dei ricorrenti non assume dunque una gravità tale da costituire un elemento ostativo all’esecuzione del loro allontanamento. Su questo punto, i ricorrenti non propongono peraltro nessuna censura. Infine, il ricorrente 1 ha ottenuto il diploma delle scuole (…) e ha maturato esperienze in diversi ambiti professionali, occupandosi della (…) e lavorando in un’azienda di import-export di (…), mentre la ricorrente 2 si è dedicata all’imballaggio e alla vendita di (…) (cfr. atti della SEM n. 35/18, D72 e 36/8, D24). Essi dispongono infine di una sufficiente rete familiare in patria (cfr. atti della SEM n. 35/18, D66 e 36/8, D25-27), sulla quale potranno fare affidamento, in caso di necessità, per far fronte ai loro bisogni primari. Di riflesso, l’esecuzione dell’allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

8.4 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

8.5 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.

9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

10.

10.1 Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali è divenuta senz’oggetto.

10.2 Essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell’inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

10.3 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

Data di spedizione:

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.