Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

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24. Oktober 1997 Tessin Italienisch

urt5697.doc

Il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, 24 ottobre 1997, T. c. Winterthur assicurazioni, Lugano

Fatti/Motivi: considerato che alla compagnia d'assicurazioni La Neuchâteloise in data 5 marzo 1993 è pervenuta una proposta d'assicurazione per la responsabilità professionale, che prevedeva un premio annuo di fr.1'476.80, sottoscritta dal signor T., il quale ha apposto la propria firma sotto il timbro "T.-W., a Q.-M., Via L. ..";

che in seguito a quella proposta l'assicurazione La Neuchateloise ha emesso la relativa polizza in data 18 marzo 1993;

che nel frattempo e avvenuta una fusione fra le compagnie d'assicurazione La Neuchâteloise, ora scomparsa, e Winterthur Assicurazioni, la quale ha qui escusso G. T. per il pagamento del premio annuo scaduto il 1. aprile 1997; che con scritto 10 giugno 1997 il patrocinatore dell'escusso, invocando l'art. 39 cpv. 5 della Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (LSA), ha disdetto tutti i contratti conclusi fra La Neuchâteloise e G. ed E. T., e con il signor W.; che l'escusso chiede ora di respingere l'istanza di rigetto siccome il contratto d'assicurazione sarebbe stato concluso fra La Neuchâteloise e la società in nome collettivo T.-W. e non con l'escusso personalmente; che fa inoltre valere di aver validamente disdetto il contratto d'assicurazione entro tre mesi da quando ha avuto notizia della fusione fra La Neuchâteloise e l'istante Winterthur Assicurazioni in applicazione dell'art. 39 cpv. 5 LSA, a suo dire applicabile anche nei casi di fusione, non espressamente menzionati dalla legge, ma parificabili ai casi di cessione del portafoglio; che giusta l'art. 39 cpv. 1 LSA un istituto d'assicurazioni può, con l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, trasferire il suo portafoglio svizzero, ossia i contratti d'assicurazione da adempiere in Svizzera (art. 27 LSA), totalmente o parzialmente, con i diritti e gli obblighi, a un altro istituto sottoposto alia sorveglianza; che lo scopo della norma è quello di garantire la copertura degli assicurati che hanno stipulato un contratto con una determinata assicurazione e improvvisamente si trovano legati contrattualmente ad un nuovo partner che non hanno scelto, senza tuttavia nel contempo obbligare la compagnia d'assicurazione che acquista un determinato portafoglio a chiedere il consenso al trasferimento da parte di ogni singolo assicurato come imporrebbero invece gli art. 175 e 176 CO, trattandosi di un caso di assunzione di debito (MAURER; Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. ed., pag. 120; Messaggio del Consiglio Federale del 5 maggio 1976, FF 1976 II 900); che con la revisione del 18 giugno 1993, entrata in vigore il 1. gennaio 1994, è stato introdotto il diritto di ogni stipulante di recedere dal contratto entro tre mesi dal trasferimento del portafoglio e l'obbligo dell'istituto d'assicurazione cessionario di informare ogni singolo

stipulante circa l'avvenuto trasferimento (art. 39 cpv. 5 LSA); che secondo la dottrina, benché il testo legislativo non lo preveda, I'assicurazione sarebbe pure tenuta ad informare lo stipulante del suo diritto di recedere dal contratto (MAURER, op. cit., pag. 121); che questa disposizione è stata introdotta nell'ambito delle modifiche legislative connesse con l'accordo sullo Spazio Economico Europeo; I'accordo prevedeva che gli stati che avrebbero aderito erano liberi di introdurre o no il diritto dello stipulante di disdire il contratto in caso di cessione del portafoglio; il Consiglio Federale aveva deciso di proporre l'introduzione di tale diritto per salvaguardare i gli stipulanti che avevano concluso un contratto con un'assicurazione svizzera nel caso in cui il contratto fosse stato poi ceduto ad un'assicurazione straniera; in seguito, al fine di meglio proteggere i consumatori (gli assicurati), la norma è stata comunque mantenuta, malgrado il rifiuto dell'accordo sullo SEE (Messaggio del Consiglio Federale del 24 febbraio 1993, FF 1993 I 668); che lo scopo della norma è quello di proteggere lo stipulante, per il quale il nuovo assicuratore potrebbe rivestire un carattere sgradevole, in particolare nel caso in cui lo stipulante sia già stato coinvolto in procedure giudiziarie contro l'assicuratore cessionario (MAURER, op. cit., pag. 121); che l'istante sostiene che nel nostro caso è avvenuta una fusione, dopo la quale la compagnia La Neuchâteloise è scomparsa, e non un trasferimento di portafoglio, ossia la cessione, da una compagnia che continua a sussistere ad un'altra compagnia, di un pacchetto di contratti d'assicurazione: a suo dire l'art. 39 LSA non sarebbe qui applicabile, poiché applicabile appunto soltanto ai casi di cessione del portafoglio; che anche secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni private l'art. 39 LSA non va applicato in caso di fusione fra compagnie di assicurazione poiché la legge non lo prevede; che tuttavia, se dal profilo amministrativo non è data la competenza del Dipartimento ad autorizzare la fusione di compagnie d'assicurazione, poiché la legge non lo prevede (ed inoltre poiché se l'autorizzazione non fosse accordata ci si ritroverebbe in una situazione in cui gli stipulanti non godrebbero più di copertura assicurativa, nè con la nuova compagnia,

permancanza di autorizzazione, nè con quella vecchia che è stata assorbita), appare invece giustificato e ragionevole riconoscere agli stipulanti il diritto di recedere dal contratto, in applicazione analogica dell'art. 39 cpv. 5 LSA; infatti il cpv. 5 è stato introdotto dopo il cpv. 1 dell'art. 39 LSA, e il suo scopo è diverso, essendo quello di salvaguardare il diritto del singolo stipulante di non essere costretto a restare in un rapporto contrattuale con un partner che non è di suo gradimento, e questo indipendentemente dal modo in cui l'obbligazione dell'assicuratore è stata assunta da un altro partner contrattuale; che siccome non risulta dagli atti che il convenuto sia stato debitamente informato della fusione prima del mese di maggio 1997, la sua disdetta 10 giugno è da considerare tempestiva; che pertanto, non sussistendo contratto d'assicurazione con la Winterthur Assicurazioni l'istanza va respinta;

richiamati gli art. 68 LEF; 1, 51 e 68 OTLEF; 20 LALEF, pronuncia:

1. L'istanza è respinta.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 175 und Art. 176 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 68 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 1997; der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen, Art. 27 und Art. 39 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Februar 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2013, 1. Januar 2015, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 15. März 2016, 1. Januar 2020, 1. Januar 2023, 1. Januar 2024 und 1. September 2024 erneut konsolidiert.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 68 — der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2016, 1. Februar 2016, 1. Januar 2019, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.