Necessità (Tabella)

Numero FAQ – 22-002 Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015 Prescrizioni: 22-15 Sistemi parafulmine Cifra, Capoverso: Appendice cifra 2, Colonne della tabella “Classe parafulmine” Tema: Necessità (Tabella) Data della decisione: 29.02.2024 Domanda: Le regole del CES per i sistemi parafulmine (SNR 464022) sono attualmente in fase di revisione e saranno pubblicate entro quest’anno come SN 414022. La revisione tiene conto anche delle ambiguità della norma attuale e cerca di migliorarne la comprensione rendendola più precisa. I diversi requisiti inerenti alla classe parafulmine espressi nella direttiva della protezione antincendio dell’AICAA (colona A) e nella regola SNR 464022 (colonna B) spesso generano confusione. I diversi requisiti delle suddette colonne erano giustificati da obiettivi di protezione diversi: gli impianti della colonna A, infatti, hanno l’obiettivo di proteggere le persone all’interno degli edifici dagli effetti dei fulmini diretti. Tuttavia, la colonna A non prevede la protezione di dispositivi tecnici, quali le apparecchiature di importanza vitale (p.es. quelle presenti nelle attività di alloggio [a]) oppure di impianti di rivelazione d’incendio. A nostro avviso, entrambi sarebbero nell’interesse dell’ICA:

  • Sia nelle attività di alloggio [a] che negli edifici con locali a grande concentrazione di persone o edifici particolarmente alti, sono presenti dispositivi tecnici necessari a garantire la sicurezza delle persone anche dopo la caduta di un fulmine diretto (illuminazione di sicurezza, impianti di evacuazione (EVAC), impianti di evacuazione di fumo e calore (EFC); negli ospedali e nelle case di riposo vengono utilizzati anche dispositivi di supporto vitale.

  • Qualora si verifichi un fulmine diretto, la probabilità che si sviluppi un incendio è più alta; ed è proprio in questo caso che l’allarme deve essere garantito da un impianto di rivelazione d’incendio integrato. Inoltre gli impianti di rivelazione d’incendio sono assicurati dall’ICA. Per i motivi sopra esposti, la Commissione specializzata della protezione antincendio tecnica (CSPAT) e il comitato tecnico CT 81 del CES ritengono che sia opportuno unificare le due colonne, riportando, nell’appendice, la colonna B nelle direttive a-g.

Risposta della CPPA: Alla luce della revisione in atto della PPA, la DPA-AICAA 22-15 non verrà più modificata. La Commissione per le prescrizioni della protezione antincendio (CPPA) è del parere che nella regola SN 414022 la colonna A (DPA-AICAA) può essere tralasciata.

Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET FAQ resa pubblica