BGE 8 I 398
BGE 8 I 398
1 da schaner 1882German10 min
Source fallrecht.ch
398 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Buudesverfassung.
dell'amministralivo (Ieggasi al riguardo la deeisione gover- nativa deI 4 aprile 1872). 12° Parimente non puo farsi Iuogo aHa domanda dei recla- I I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 57. 399
annullata, perehe eontraria all' eguaglianza dei eittadini da- vanti aHa legge, la loro imposizione comunale per ranno 1881, prendendo i reelamanti stessi argomento da eio ehe manti, pereM sia eondannato il Comune aHa restituzione di ne' suoi eonsiderandi la Corte aveva detto {( doversi prima tutte le annue prestazioni da loro gia operate a datare dei esaurire la serie delle eompetenti istanze eantonali, » si ri- 1° gennaio 1862, ovverosia dall' attivazione della legge dal volgevano - ai 10 di fiO)bbraio dei 1882 - al Consiglio 1861 sulle taglie eomunali. Siffatta restituzione di somme 0 di Stato deI loro Cantone e rinnovavano appo lui l' istanza eose volontariamente pagate, benehe non dovute, potra essere gia presentata sotto il 10 febbraio deI 1881, di « annulla- per avventura giustifieata in eonfronto deI diritto tieinese zione, )} eioe, « dell'imposta a Ioro carieata - per l'esereizio (condictio indebiti) , ma non eostituisee in ogni easo un ar- comunale deI 1881 - dal l\'Iunicipio di Stabio » e di « aper- gomento litigioso su eui possa essere ehiamato a pronuneiare tura d' una inehiesta sull' arbitrario tratLamento in genere di il Tribunale federale. cui sono per parte di es so Municipio l'oggetto. » AItrettanto sia detto, da ultimo, anehe in riguardo aHa B. Ma il Consiglio di Stato, ritenendo esse re l'istanza me- pretesa della rifusione d'ogni danno e spesa avuta in eonse- desima affatto nuov:a e diversa quindi dalla precedente, sulla guenza delle preeedenti liti. quale e prima e seeonda istanza eantonali si erano gia defi- nitivamente pronunciate, risolveva: « di non oecuparsene » Per tutte queste ragioni e ritenuto, quanto aHa prestazione della primizia per l'anno 1872, ehe i Massari hanno omesso e eio per la ragione ehe « in merito aHa vertenza daU'attuale domanda provoeata non era stata osservata la proeedura sta- d'interporre in tempo utile regolare gravame eontro la sen- bilita dalla legge 27 novembre 1863 per le cause di ammi- tenza d' appeIJo dei 7 otlobre 1874, ehe diehiaravali tenuti nistrativo non eontenzioso, e quando meno quella stabilita aHa medesima, e l'hanno quindi laseiata ereseere in « eosa dalla legge 7 dicembre 1881 sulle taglie eomunali. » giudieata, » .G. Di Ja il gravame dei 9 aprile ultimo seorso al Tribunale I1 Tribunale federale federale, ehe sta alla base deli' odierna eonLestazione. Per pronuncia: esso ripetono i signori V. ed I. ehe « costituzioni federale e E annullata la sentenza 24 maggio 1879 della Camera ei- eantonale, leggi cantonali, eee. 80no da loro invanamente in- vile di appello deI Tribunale supremo deI eantone Ticino, in vocate ; » ehe « Governo e suo luogotenente mettono in non quanto la medesima autorizzava il eomune di Rancate a per- cale il ehiaro dispositivo deU' art. 197 e suoi paragrali della eepire dai rieorrenti ~Iassari Ia primizia della mezza brenta legge eomunale, I'art. 4 delle vigenti eostituzioni cantonaJe e. di vino per gli anni 1873, 1874, 1875 e sueeessivi. federale » e, « chiedendo di nuovo protezione, difesa, giu- stizia, » si riconfermano pienamente nelle domande dei pri- mitivo reciamo. - 57. Sentenza del 22 lttglio 1882 nella causa Visconti D. Trasmesso il ricorso, pel canale deI governo tieinese, e Induni. al munieipio di Stabio, quest'esso risponde - addi {7 mag- gio p.o p.o - proponendo a giudieare : « Sia diehiaralo irri- A. DappoieM il Tribunale federale ebbe a diehiarare di }) eevibiJe, perehe tardivo, il ricorso medesimo; non poter- « non poter entrare in materia sul ricorso deI 27 Iuglio 1881 » sene il Tribunale oeeupare, pereM risguardante taglie dei signori Visconti ed Induni, » eol quale ehiedevano fosse » 1881 e non intimato nei modi e tempi giusta Ia Iegge co-
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» munale relativa e quella speciale sulle taglie stesse edella lunque imposta; tran ne le imposte, tasse 0 tribuli cantonali, » » federale giudiziaria; doversi, infine, respingerlo in via riservando invece all' amministrativo semplice il definire se » d' ordine per titolo di preclusione (art. 59 della legge sul- un ente sia 0 non sia imponibile. » I'organizzazione giudiziaria federale), col carico delle spese 3" Da tutte queste disposizioni di legge risulta ehiaro - » d'officio e ripetibili. » ehe quando un Municipio abhia operato, il riparto di una data gravezza comunale sui singoli contribuenti 0 fatta, in altre Pt'emessi in ratto ed in diritto i seguenti ragionamenti : parole, di questi ultimi e dei loro enti imponibili la tassa- tOll municipio di Stabio solleva in prima linea un' ecce- zione, es so deve darne pubblica contezza ai contribuenti zione di preclusione, che consiste a dire: « non essersi i stessi, fissando loro un termi ne entro cui sia lecito di presentare ricorrenti Visconti ed Induni opposti appo lui ed entro il gli eventual i gravami; ehe qualunque contesa da questi pro- termine a tal uopo stabilito, ci oe prima della fine d'aprile d~l cedente vuol esse re istrutta e l'isoluta aHa stregua della pro- 1881, al riparto delle taglie comunali per l'anno 188t, in cedura dalle surriferite leggi stabilita e ehe ad ogni contri- quella parte che Ii concerneva; aver essi perduto di tal guisa buente, il quale ommetta di far valere - entro il termine a e giusta i prescritti delle veglianti leggL cantonali iI diritto tal fine dal Municipio prefisso - i suoi reelami contro I'av- d'impugnare quel riparto dinanzi a qualsivoglia autorita can- venuto riparlo, resta irremissibilmente preclusa la via ad tonale 0 federale. » esercitarli in riguardo dell'esercizio a cui hanno riferimento. 2 0 L'art. 7 della legge 7 dicembre 1861 sulle taglie r.omu- 4° Ora, gli e provato in atti che addi 23 aprile 1881 il nali dispone : «La Municipalita nell'avviso col quale pubblica Munieipio deI borgo di Stabio deduceva eon apposito affisso iI riparto delle taglie deve prefiggere: a) un termine entro a. pubblica notizia che : « tutti i comunisti i quali credessero il quale il contribuente pu6 avanzare il suo riclamo ; b) un avere osservazioni, diminllzioni od aumenti da far portare termine al pagamento della taglia, » ecc. alle rispeltive loro partite, sia sui capitali, stabili, e persone L'art. tO ibidem stabilisce pei ricJami le seguenti norme: per pagamento della taglia comllnale i8St, dovevano presen- 2° « se le quote d' imposte constatate eccedono i fr. 5, ma tarsi al suo officio dalle ore 10 alle i2 anL per tutta la du- non superano i fr. 30, dal giudizio della Munieipalita pu6 rata di quel mese, }) e ehe: « quanti entro detto termine non appellarsi al giudice di pace, entro 5 giorni continui dalla a.vessero fatle osservazioni, sarebbero tenuti versare l'importo comunicazione di es so giudizio munieipale; § 3, se eccedono taglia, giusta le disposizioni municipali. » - Ai 25 dello i fr. 30, dal giudizio deI giudice di pace pu6 appellarsi al stesso aprile esso invitava inoltre, « focolarmente e mediante Consiglio di Slato entro ö giorni continui dall' avvenutane usciere, » tutti i capitalisti dei Comune, quindi anche i si- comunieazione; § 6, i termini fissati in questo articolo gnori Visconti ed Induni, a reearsi entro quel medesimo fa- sono perentorii. » tale nella sua cancelleria, onde esaminarvi l'elenco dei capi- L'art. 16 deI regolamento di esecuzione (12 febhraio 1862) tali a frutto, delle merci. ecc., assoggettati per quell'anno al di tüdesta legge fa obbligo a chiunque intenda reclamare di contributo comunale. - Ne mancarono i ricorrenti di andarvi, uniformarsi all'art. 10 della medesima. e parecchie volte, per ei6 fare, ma tralasciarono non di meno Einfine l' art. 2 della legge 12 maggio t877 sul conten- di sporgere qualsivoglia reclamo in confronto della tassa che zioso-amministrativo dichiara « quistioni di contenzioso-am- direttamente li colpiva, ond' e ehe perdettero indubbiamente. ministrativo, di competenza quindi delI' autorita giudiziaria, per quanta sopra, il diritto di promuovere lite sull'argomento quelle risguardanti : a) la del.erminazione della quota di qua- presso le superiori autorita cantonali. VIIl- 1882 27
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50 E se tanto e vero, se sta eioe in faUo e di fronte alle surriportate preserizioni di legge, ehe per propria colpa i 1 11. Pressfreiheif. No 58.
appunto « delle lettere a e b dell'art. 4 e suo paragrafo del- I' 01' dianzi eitata legge. »
reclamanti si sono barrato l'adito ad insorgere eontro la loro A ragione quindi poteva dire iI Governo cantonale, nel suo tassa d'imposta eomunale pel1881 e pertanto a piatire sulla giudizio deI 3 marzo ultimo scorso, ehe, le primitive do- medesima dinanzi alle autorita eantonali superiori, appena e mande e le presenti non essendo identiehe, i ricorrenti avreb- neeessario aggiungere ehe non si pu6 loro eoneedere neppure bero dovuto adire innanzitutto, per quest' ultime, la prima Ja faeolta di adire suU' identieo temail Tribunale federale, istanza cantonale, siccome vuole la legge ticinese sulle qui- aHo intento di far diehiarare da lui : ehe quella tassa, av- stioni amministrative non contenziose. verso eui nou rieol'sero ne in tempo utile ne in debito luogo, 70 Senonehe a nulla approderebbe il rimandare i rieorrenti e lesiva deI prineipio dell'eguaglianza dei eittadini, dalle eo- stessi a riaprire la eontesa davanti a chi di diritto, imperoc- stituzioni federale e eantonale eonsaerato, ehe eome tale e ehe, avendo essi negletto d'impugnare a tempo e luogo la nuHa e dev' essere daI fis co restiluita. 101'0 tassazione comunale per il 1881, starebbe sempre a ri- 6° Che se non pUD uegarsi avere i signori Visconti ed Iu- guardo di questa la gii't trattata eeeezione di preclusione, in duni gia prima ehe venisse pubblieato aStabio il riparto presenza della quale delle taglie, e preeisamente col 10 febbraio 188t, insinuato Il Tribunale federale reclamo al Commissario di governo in Mendrisio, reclamo risolve : da quest' esso e dal ConsigJio di Stato eon ispeeiale giudizio Di non entrare in materia sul ricorso 9 aprile 1882 dei rejeUo, - non per questo e l'eeeezione deI eonvenuto }Iuni- signori Dotl. Carlo Visconti e Notaro Giovanni Induni di cipio meno fondata, eonciossiaehe le domande messe innanzi Stabio. con quet primo gravame si distinguano essenziaJmente da quelle ehe furono per eonverso a questa Corte presentate. Mentre, difatti, al Tribunale federale si ehiede l'annulla- zione deI riparto imposte pel 1881, in quanto queste colpi- n. Pressfreiheit. - Liberte de la presse. scano i. ricorrenti, e quindi la restituzione delle somme per 1e stesse gii't versate, le conclusionali deI rieorso 10 febbraio, 58. Utt~eH ~om 8. 31tH 1882 in ~ad)en @ehüber quali figurano nell'ultima decisione governativa (deI 3 marzo )triner. 1882) enuneiate, tendevano inveee ed in tesi generale a con- A. 3n ?nr. 88 Der in ~d)\tl~6 erfd)einenben ,,~d)\tl~3er ,8ek seguire : « 10 Non si earieassero di taglia comunale i eapitali tung ll ~om 3. mouember 1880 \tlar unter oer Ueberfd)tift /I~aer. a frutto, 0 quanto meno; 2° Non si estendesse la medesima feelentag ll ein ~rtiM erfd)ienen, in \tleld)em fid) unter ~noerem sui capitali nel eommereio, in merei, in semoventi e in mae- folgenbe ~etrad)tung finbet: ,,~et ~enfenmann mä~t unet\tladd chine, giusta 1'art. 4 § 1 della 1egge 7 dicembre 1861. » Sn 'oie ~rüt~e, reiBt ben mann bon ber ~amme, bie mutter bon queste due sole, generiche istanze erano ehiamate a pronun- ben ~inoern, ben SJid bon ber SJeerbe. m3er höftet ben ed)mer~ ci are 1e superiori autorita. eantonali e sn esse unicamente giudic6, ai 14 giugno deI 1881, il Consiglio di Stato, diehia- ber ~nge~ötigen '? ~er @!aube an ba~ m3ieberfe~en. m3ieoer~ fe~~n'? 3fl:'~ ein 3eU\tleUigeß, ift'~ ein e\tlige~ '? @in Aeit\tlemge~ rando : « doversi l'imposta risolta nel eomune di Stabio sugli enti imponibili, eioe beni stabili, eapitali a fruUo e nel eom- bor einem ge:red)ten 3lid)ter.'1 @egenüber bieiem ~rtifel erfd)ien mereio, semoventi, merci e macchine, ripartire a norma in ?nr. 89 beg ebenfaUg in ~d)\tl~6 ~erauggegebenen II~oten ber