TAS 2024/A/10372
Sophia Mazzoni v. NADO Italia
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Source tas-cas.org
TAS 2024/A/10372 Sophia Mazzoni v. NADO Italia
LODO ARBITRALE
emesso dal
TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT
riunito nella seguente composizione:
Arbitro Unico: Avv. Michele A.R. Bernasconi, Zurigo, Svizzera
tra
Sophia Mazzoni Rappresentata dagli Avv.ti Salvatore Civale e Roberto Terenzio, Nocera Inferiore, Italia - Appellante -
e
NADO Italia In persona del Procuratore Capo PNA, Cons. Pierfilippo Laviani, Roma, Italia
- Resistente -
Palais de Beaulieu Av. des Bergières 10 CH-1004 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 www.tas- cas.org
I. LE PARTI
1. Sophia Mazzoni (l'"Appellante" o l'"Atleta") è una pugile di nazionalità italiana, nata il 30 luglio 2004. L'Appellante è tesserata con il club "G.S. Fiamme Gialle" presso la Federazione Pugilistica Italiana (la "FPI"), federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
2. La Procura Nazionale Antidoping (la "PNA"), stabilita presso NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping), è l’organismo italiano che si occupa di condurre le attività di indagine necessarie a verificare che i membri registrati o affiliati a federazioni sportive, discipline sportive ed organizzazioni di promozione di attività sportive non abbiano violato alcuna norma inclusa nelle Norme Sportive Antidoping, adottate da NADO Italia conformemente al World Anti-Doping Code 2021 (il "Codice WADA").
3. L'Appellante e la Resistente sono di seguito indicati come le "Parti".
II. SINTESI DEI FATTI RILEVANTI
4. L'Atleta veniva riscontrata positiva per presenza della sostanza Furosemide in occasione di un controllo antidoping fuori competizione disposto da NADO Italia e avvenuto il 16 ottobre 2023 ad Assisi.
5. In seguito, l'Atleta veniva nuovamente riscontrata positiva per presenza della medesima sostanza, la Furosemide, in occasione di un secondo controllo antidoping fuori competizione disposto da NADO Italia e avvenuto il 25 ottobre 2023 ad Assisi.
6. Dal 7 al 18 ottobre e dal 22 ottobre al 10 novembre 2023 l'Atleta si trovava ad Assisi per un ritiro con la squadra Under 22 della Nazionale femminile di pugilato. Al momento dei controlli l'Atleta aveva 19 anni.
7. In data 15 novembre 2023, su richiesta della PNA, la International Boxing Association (la "IBA") confermava che l'Atleta non disponesse di una Therapeutic Use Exemption (la "TUE") e che, stante la partecipazione a gare internazionali elencate nel calendario IBA, essa qualificasse come International Level Athlete.
8. Lo stesso giorno, la PNA chiedeva al Laboratorio Antidoping di Roma di comunicare se le due positività fossero compatibili con una o più assunzioni della sostanza vietata da parte dell'Atleta. Il Laboratorio rispondeva che considerando l'emivita di 1-2 ore della Furosemide e la stessa concentrazione della sostanza rinvenuta nei due diversi campioni, le due positività erano riconducibili ad una plurima (ripetuta) assunzione di Furosemide.
9. Sulla base di tali riscontri, il 15 novembre 2023, la PNA chiedeva al Tribunale Nazionale Antidoping (il "TNA") l'immediata sospensione cautelare dell'Atleta. Lo stesso giorno, il TNA disponeva la sospensione cautelare dell'Atleta.
10. L'Atleta non depositava entro il termine previsto una memoria difensiva o uno scritto che presentasse la richiesta di essere sentita in merito al procedimento o ai risultati delle analisi. Secondo la versione dell'Atleta, essa non si accorgeva tempestivamente della ricezione della notifica dell'esito positivo delle analisi, cosicché non poteva ragionevolmente presentare la memoria difensiva o richiedere l'analisi del campione B.
11. Con atto del 30 novembre 2023, la PNA deferiva l'Atleta a giudizio di fronte al TNA,
affinché quest'ultimo ne accertasse la responsabilità di violazione del Codice Sportivo Antidoping (il "CSA"). LA PNA, in particolare, contestava all'Atleta la violazione degli artt. 2.1 e 2.2 CSA per assunzione intenzionale, con ulteriore circostanza aggravante ex art. 11.4 CSA per plurima assunzione in tempi diversi della sostanza vietata, così come in applicazione degli artt. 11.2.1, 11.9.3 e 11.9.1.1 CSA riguardanti la seconda violazione antidoping.
12. In data 7 gennaio 2024, l'Atleta presentava una Memoria difensiva nella quale contestava la legittimità delle analisi del 16 ottobre 2023 in ragione della tardiva comunicazione della positività rispetto ai termini previsti dalle norme applicabili e della mancata indicazione nel rapporto di analisi della quantità di sostanza proibita rilevata nel campione. Oltre a ciò, l'Atleta sosteneva di non avere agito intenzionalmente, bensì di essere senza colpa alcuna, perché la sostanza le era stata somministrata erroneamente dalla madre la quale, per sbaglio, aveva consegnato all'Atleta una pastiglia di Lasix 500mg (farmaco contenente Furosemide), al posto di una pastiglia di Tachipirina 500mg. In ogni caso, la sanzione richiesta dalla PNA era – secondo l'Atleta – sproporzionata.
13. La PNA depositava il 12 gennaio 2024 una Replica alla Memoria difensiva, sostenendo che la comunicazione della positività era avvenuta tempestivamente senza alcuna violazione di termini perentori. Inoltre, secondo la PNA, l'assenza d'intenzionalità era una tesi completamente implausibile date le circostanze del caso. In merito alla quantificazione della pena, la PNA affermava che la squalifica della durata di 12 anni era frutto dell'applicazione di normative imperative prive di alcun margine di apprezzamento.
14. In data 18 gennaio 2024, a conclusione dell'udienza di fronte al TNA, quest'ultimo decideva (la "Decisione Appellata") che la PNA avesse dimostrato l'intenzionalità dell'Atleta per entrambe le violazioni, e che quest'ultima non fosse riuscita a discolparsi. Il TNA valutava la tesi dell'errata somministrazione da parte della madre poco credibile, comminando conseguentemente una squalifica della durata di 12 (dodici) anni a decorrere dal 16 ottobre 2023 e con scadenza il 15 ottobre 2035, oltre che una sanzione economica accessoria di EUR 2'000 e l'annullamento dei risultati sportivi conseguiti tra il 16 ottobre 2023 e la data della decisione di sospensione cautelare.
III. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE DAVANTI IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT
15. In data 26 febbraio 2024, l'Atleta depositava una Dichiarazione di Appello, presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (il "TAS"), ai sensi degli artt. R47 e R48 del Code of Sports-related Arbitration 2023 (il "Codice TAS"), impugnando la Decisione Appellata.
16. Nella Dichiarazione d'Appello, l'Atleta domandava di sottomettere la controversia al giudizio di un arbitro unico e di procedere in lingua inglese, ma di essere autorizzato a sottoporre i documenti in lingua italiana, essendo tutte le Parti edotte di tale lingua.
17. In data 30 aprile 2024, NADO Italia accettava la proposta di sottomettere la controversia ad un arbitro unico e richiedeva di condurre il procedimento interamente in lingua italiana, considerando che le Parti e i loro rappresentati conoscono tale lingua. L'Atleta aderiva a tale proposta. Per questo motivo, visto l'accordo tra le Parti, il TAS confermava lo svolgimento della procedura in lingua italiana.
18. Con comunicazione del 14 maggio 2024, il TAS informava le Parti che la Presidenza della Camera Arbitrale d’Appello del TAS aveva nominato l'Avv. Michele A.R.
Bernasconi Arbitro Unico per la soluzione della controversia insorta tra le Parti.
19. In data 10 giugno 2024, entro il termine precedentemente prorogato, l'Atleta depositava la Memoria di Appello.
20. L'11 giugno 2024, il TAS invitava la Resistente a presentare entro 20 giorni la propria Memoria di Risposta.
21. In data 3 luglio 2024, il TAS convocava su richiesta della Resistente una Case Management Conference, tenutasi il 18 luglio 2024, per discutere l'organizzazione dell'udienza.
22. In data 5 agosto 2024, NADO Italia depositava presso il TAS, ai sensi dell’art. R55 Codice TAS ed entro il termine precedentemente prorogato, la propria Memoria di Risposta.
23. Il 6 agosto 2024, il TAS informava le Parti che l’udienza di discussione della controversia si sarebbe tenuta il 3 settembre 2024, come da intesa con le Parti.
24. Il 27 agosto 2024, il TAS emetteva, a nome e per conto dell’Arbitro Unico, un Ordine di Procedura successivamente sottoscritto senza riserve da entrambe le Parti.
25. In data 3 settembre 2024 ha avuto luogo in presenza l’udienza di fronte all’Arbitro Unico per la discussione della controversia.
26. Per l'Appellante hanno partecipato all'udienza: - Sophia Mazzoni, l'Atleta, partecipante tramite collegamento video; - Avv. Salvatore Civale, rappresentante dell'Atleta, partecipante in presenza; - Avv. Roberto Terenzio, rappresentante dell'Atleta, partecipante in presenza; - Bahija El Ouatik, testimone e madre dell'Atleta, partecipante tramite collegamento audio.
27. Per la Resistente hanno partecipato all'udienza: - Cons. Pierfilippo Laviani, Procuratore Capo della PNA, partecipante in presenza; - Stefania Terenzio, Segretaria della PNA, partecipante in presenza; - Barbara Isola, Funzionaria della PNA, partecipante in presenza; - Prof. Francesco Botrè, Direttore del Laboratorio Antidoping di Roma, perito e testimone esperto della Resistente, partecipante tramite collegamento video.
28. Insieme all'Arbitro Unico hanno partecipato all'udienza anche l'Avv. Giovanni Maria Fares, Consigliere del TAS, e il MLaw Sebastiano Tela, assistente dell'Arbitro Unico.
29. Al termine dell’udienza, dopo ampia discussione e uditi i testimoni, le Parti hanno confermato di non avere obiezioni in ordine allo svolgimento dell’arbitrato ed al rispetto del principio contraddittorio.
30. In data 18 dicembre 2024, l’Atleta depositava copia del decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Ferrara – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, nel procedimento penale a suo carico, chiedendone l’acquisizione agli atti della presente procedura.
31. Così chiamata ad esprimersi in merito, il 20 dicembre 2024 NADO Italia si opponeva
all’assunsione di tale documento agli atti, richiamando il principio di autonomia tra procedimenti disciplinari sportivi e procedimenti penali, nonché l’intempestività della produzione documentale.
32. In data 6 gennaio 2025, la Segreteria del TAS ha comunicato alle Parti che la questione relativa all’ammissibilità del documento prodotto dalla Ricorrente, nonché la sua eventuale rilevanza sostanziale, sarebbe stata esaminata nel Lodo Arbitrale. Ciò detto, sia in considerazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, sia in ragione della mancata contestualizzazione del decreto di archiviazione da parte della Ricorrente, tale documento risulta privo di rilevanza ai fini della risoluzione della presente controversia. Pertanto, l’Arbitro Unico non ritiene necessario approfondire ulteriormente l’esame sull’ammissibilità del documento, lasciando la questione senza decisione.
IV. LE TESI E LE RICHIESTE DELLE PARTI — A. L'Appellante
33. Nella sua Memoria di Appello, l'Appellante ha chiesto: "a) Riformare integralmente la Decisione appellata, emessa dal Tribunale Nazionale Antidoping – NADO Italia Antidoping nel procedimento n. 152/23 - Prot. n. 21/TNA/ef emessa in data 18 Gennaio 2024 e notificata il 7 Febbraio 2024, in quanto la condotta dell’Appellante non può essere considerata né intenzionale né tantomeno colposa o negligente; b) In via subordinata, riformare integralmente la Decisione appellata, in quanto la condotta dell’Appellante non può essere considerata di natura intenzionale ma, al massimo, di natura colposa o negligente e pertanto ridurre la squalifica per un periodo di tempo, a decorrere dalla data di sospensione cautelare del 15 Novembre 2023, pari – in via alternativa, sulla scorta del conforme orientamento giurisprudenziale del TAS-CAS nonché dell’art. 11.6.1.1 CSA – a: - mesi 4 (quattro), o quello accertato in via discrezionale dall’Ill.mo Arbitro Unico – comunque non superiore a mesi 8 (otto) - qualora la condotta dell’Appellante venga ritenuta di grado lieve; oppure - mesi 12 (dodici), o quello accertato in via discrezionale dall’Ill.mo Arbitro Unico – comunque non superiore a mesi 16 (sedici) - qualora la condotta dell’Appellante venga ritenuta di grado normale; oppure - mesi 20 (venti), o quello accertato in via discrezionale dall’Ill.mo Arbitro Unico – comunque non superiore a mesi 24 (ventiquattro) - qualora la condotta dell’Appellante venga ritenuta di grado significativa o considerevole. oltre alla sanzione, in virtù della recidiva, pari a: - mesi 6 (sei) ai sensi dell'art. 11.9.1.1 lettera b) i), oppure, in subordine, ad un periodo compreso tra 3 (tre) e 4 (quattro) anni, ai sensi dell'art. 11.9.1.1 lettera b) ii); c) In via ulteriormente subordinata, riformare la Decisione impugnata e, nella
de-negata ipotesi si ritenga di applicare anche la sanzione di cui all’art. 11.4 CSA, applicare all’Appellante l’“ulteriore periodo di squalifica fino a due (2) anni di squalifica, a seconda della gravità della violazione e della natura delle circostanze aggravanti” che verranno valutate dall’Ill.mo Arbitro Unico. d) In via gradata, applicare, in riforma della Decisione impugnata, un minore periodo di squalifica, rispetto a quello di anni 12 (dodici), che verrà valutato congruo e proporzionato dall’Ill.mo Arbitro Unico alla luce delle circostanze specifiche del presente caso, a decorrere dalla data di sospensione cautelare del 15 Novembre 2023; e) In ogni caso, in riforma della Decisione gravata, revocare integralmente la sanzione economica o, in subordine, di ridurla alla somma massima di Euro 200 (duecento), ovvero il doppio del minimo previsto (Euro 100) dalla normativa di riferimento, o comunque ad una somma inferiore, rispetto a quella di condanna, che verrà determinata in via discrezionale dall’Ill.mo Arbitro Unico; f) In ogni caso, ordinare al Resistente di sostenere integralmente i costi del presente procedimento arbitrale così come condannarlo al pagamento delle spese legali e degli onorari di lite in favore dell’Appellante in relazione al presente Appello, nella somma che sarà determinata in via discrezionale dall’Ill.mo Arbitro Unico, con possibilità di presentare un consuntivo dei costi sostenuti; g) Disporre qualsiasi altro provvedimento o ordine che ritenga ragionevole e adeguato al caso di specie."
34. Nel merito, a sostegno dell’impugnazione proposta, l'Atleta ritiene che l'assunzione della sostanza proibita non sia né intenzionale né negligente. Pertanto, alla luce dell'art. 11.5 CSA, il periodo di squalifica deve essere eliminato. Secondo l'Atleta, le considerazioni della Decisione Appellata si basano su un'errata analisi legale ed interpretazione dei documenti. In ogni caso, essa ritiene che la sanzione comminata dal TNA sia evidentemente sproporzionata rispetto alla violazione imputata.
35. In particolare, l'Atleta evidenzia a sostegno delle sue richieste i seguenti fattori: i. I rapporti redatti dal Laboratorio Antidoping di Roma sono da considerarsi nulli a causa della violazione di diverse normative della WADA in merito alle analisi dei campioni del 16 e 25 ottobre 2023. In particolare, l'Atleta rimarca i seguenti motivi di nullità dei reports: a. la mancata ottemperanza del termine di 20 giorni per la comunicazione all'Atleta dell'esito avverso delle analisi; b. la grave violazione del diritto di difesa dell'Atleta in ragione del ritardo d'informazione inerente lo splittaggio del campione A del primo controllo, così come a causa dell'assenza di un verbale di splittaggio; c. l'assenza dell'accertamento quantitativo della sostanza nei reports; d. la mancata indipendenza del Laboratorio Antidoping di Roma considerando i pubblici accordi e le convenzioni; e. l'inammissibilità dell'esito del controllo antidoping del 25 ottobre
2023. Quest'ultimo infatti sarebbe inficiato dall'illegittimità del primo controllo del 16 ottobre 2023 che ha condotto le autorità ad eseguire un secondo test. ii. L'assunzione della sostanza vietata è avvenuta a causa di un errore della Sig.ra Bahija El Ouatik, madre dell'Atleta, quindi senza alcuna intenzionalità da parte dell'Atleta. Infatti, la Sig.ra Bahija El Ouatik tra il 14 e il 15 ottobre 2023, in occasione di forti dolori della figlia alla pancia, ha confuso la pastiglia Tachipirina 500mg con la pastiglia Lasix 500mg contente Furosemide. L'Atleta argomenta che stante il rapporto di fiducia nei confronti della madre e la somiglianza dei due farmaci non poteva – applicando tutta la diligenza del caso – accorgersi dello scambio di pastiglie e dunque dell'assunzione di Lasix 500mg rispettivamente di Furosemide. A sostegno di tale ipotesi, l'Atleta evidenzia l'assenza di prove in merito all'effetto mascherante della sostanza Furosemide e la mancanza di interesse/motivazione dell'Atleta in tal senso, dato che essa non ha affrontato e non avrebbe dovuto affrontare gare e/o controlli di peso nel periodo della positività e nei mesi precedenti o successivi. Inoltre, l'Atleta sottolinea la possibilità della contaminazione da altri farmaci dato che nella casa della sua famiglia tutti i medicinali vengono conservati nello stesso cassetto. A riprova dell'assenza d'intenzionalità, l'Atleta evidenzia altre circostanze individuali quali la totale buona fede dell'Atleta dimostrata dalla collaborazione in corso di procedura e dall'ammissione immediata di assunzione involontaria della sostanza contestata, la giovane età dell'Atleta al momento della positività così come l'assenza di attività formative da parte della FPI in merito alle problematiche legate al doping. iii. In ogni caso, secondo l'Atleta non sussistono circostanze aggravanti giusta l'art. 11.4 CSA, perché nello Agreement on the Consequences of the Anti-Doping Rule Violation in accordance with Article 8.3.1 of the IBA Anti-Doping Rules del 28 marzo 2022 riguardante la violazione del 23 ottobre 2021, non è stato stabilito che l'Atleta abbia agito con intenzionalità. Dunque, non esiste un precedente rilevante. Inoltre, nei controlli del 16 e 25 ottobre 2023 non è stata provata una plurima assunzione in tempi diversi. Al contrario la positività è da ricondurre ad un'unica assunzione. iv. Analogamente, l'Atleta sostiene che l'art. 11.9.1 CSA non sia applicabile nella fattispecie a causa dell'unicità della condotta. In via subordinata, l'aumento della squalifica consisterebbe in applicazione dell'art. 11.9.1(a) CSA al massimo in 6 mesi. v. Riguardo alla sanzione economica, l'Atleta argomenta che questa deve essere integralmente revocata, o al massimo ridotta a EUR 200, in ragione del fatto che l'Atleta non ha agito in maniera fraudolenta, bensì essa ha ingerito la pastiglia erroneamente ed involontariamente.
36. In via subordinata, l'Atleta afferma di non aver agito con colpa rispettivamente negligenza significativa/grave con conseguente riduzione della pena ai sensi degli artt. 11.2.2 e 11.6 CSA. In particolare, l'Atleta argomenta che era impossibile evitare o prevenire
l'assunzione della sostanza considerando le circostanze del caso concreto.
37. In ogni caso, l'Atleta contesta la durata della squalifica, sostenendo che una squalifica di 12 (dodici) anni viola il principio di proporzionalità della pena, soprattutto tenendo conto della giovane età dell'Atleta, della sua buona fede, dell'assenza di piena cognizione delle normative antidoping e dell'effetto che tale sanzione avrebbe sulla sua carriera sportiva.
B. La Resistente
38. Con la sua Risposta, la Resistente ha chiesto al TAS di: "(a) rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Sophia Mazzoni, in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la Decisione Appellata; (b) porre a carico della sig.ra Sophia Mazzoni, ai sensi dell'Art. R64.5 del Codice TAS, le spese, le competenze e gli onorari affrontate dalla NADO Italia."
39. Nella propria risposta NADO Italia ha in sostanza difeso la Decisione Appellata sostenendo che, alla luce dei fatti e degli elementi di prova disponibili, l'intenzionalità dell'Atleta per la plurima assunzione della sostanza vietata Furosemide fosse stata pienamente dimostrata.
40. In relazione ai motivi dell’appello proposto dall'Atleta, NADO Italia sottolinea che: i. Non vi sono state irregolarità nell'esecuzione delle analisi dei campioni dei due controlli del 16 e 25 ottobre 2023. In particolare: a. il termine di 20 giorni previsto dalla normativa WADA per la comunicazione dell'esito avverso non è un termine perentorio; dunque, la mancata ottemperanza dello stesso non comporta la nullità delle analisi ed il ritardo è peraltro giustificato dallo splittaggio del campione A del primo controllo; b. la procedura di splittaggio dei campioni è stata comunicata correttamente e tempestivamente all'Atleta; nonostante ciò, l'Atleta non si è presentata allo svolgimento dello splittaggio; oltre a ciò, la documentazione è stata inviata integralmente; c. secondo le normative WADA vigenti, nel caso della Furosemide, il laboratorio non è tenuto ad indicare la concentrazione rinvenuta nel campione; è invece sufficiente che la concentrazione minima per la segnalazione venga superata; d. la contestazione dell'indipendenza del Laboratorio Antidoping di Roma è infondata, essendo quest'ultimo riconducibile alla Federazione Medico Sportiva Italiana (la "FMSI") e non alle autorità antidoping; e. l'escrezione completa del Lasix dall'organismo avviene nel giro di 48 ore. Dunque, avendo stabilito un'uguale concentrazione della sostanza in due diversi controlli a 9 giorni di distanza l'uno dall'altro, l'assunzione plurima di Furosemide in due momenti diversi è comprovata. ii. Le pastiglie Lasix 500mg e Tachipirina 500mg si differenziano per colore, forma e confezione. Ne consegue che uno scambio di pastiglie è improbabile. In ogni caso (anche accettando l'ipotesi che la madre abbia confuso le pastiglie) l'Atleta non
avrebbe potuto non accorgersi – applicando la necessaria prudenza – che la pastiglia che le è stata consegnata dalla madre non fosse una Tachipirina 500mg. Inoltre, essa aveva già utilizzato una motivazione analoga per giustificare la positività alla medesima sostanza riscontrata il 23 ottobre 2021. In tale circostanza sarebbe stata la nonna ad aver confuso le pastiglie. Peraltro, non vi è alcuna prova di uno spostamento da parte dell'Atleta dal campo d'allenamento di Assisi alla dimora della madre a Comacchio (Ferrara) nel fine settimana in cui avrebbe ricevuto la pastiglia sbagliata. L'Atleta aveva – al contrario di quanto asserito dalla stessa – la necessità di controllare il proprio peso per poter rientrare nella categoria di peso Elite 54, perciò aveva un movente per l'assunzione di Furosemide, che, in qualità di diuretico, conta tra i suoi effetti la diminuzione di peso. Infatti, l'Atleta fece un incontro il 17 ottobre 2023 e ne aveva programmato un altro in data 15 novembre 2023 con rispettive misurazioni del peso. Anche la tesi della contaminazione tra i diversi farmaci è infondata, dato che gli stessi vengono conservati in blister separati. Anche la medesima concentrazione della sostanza proibita rilevata in entrambi i campioni esclude logicamente una contaminazione tra farmaci. Infine, essendo l'Atleta già incorsa in una violazione antidoping per uno scambio di pastiglie, essa avrebbe dovuto essere edotta delle normative antidoping e del rischio legato all'assunzione di farmaci. Ciò evidenzia l'assenza di buona fede da parte della stessa. iii. L'Atleta ha commesso almeno due (se non tre) violazioni della normativa antidoping. La prima violazione è la positività alla Furosemide nell'ambito del controllo del 23 ottobre 2021. La seconda e la terza violazione antidoping risultano dalla positività - sempre alla Furosemide - dei controlli del 16 e 25 ottobre 2023. Di conseguenza, nella fattispecie sussistono chiaramente circostanze aggravanti ex Art. 11.4 CSA che giustifichino l'aumento della sanzione di ulteriori 2 anni. iv. Secondo la Resistente, si applica alla fattispecie l'art. 11.9.1.1(b)(ii) CSA, perché l'Atleta si è resa colpevole di duplice (se non triplice) violazione antidoping. v. Infine, in considerazione della condotta fraudolenta e reiterata dell'Atleta, date le molteplici violazioni antidoping per consumo della stessa sostanza e le motivazioni fuorvianti fornite nel corso della procedura (scambio di pastiglie, contaminazione tra pastiglie), si giustifica la conferma della sanzione economica accessoria di EUR 2'000.
41. In qualunque caso, in relazione alla proporzionalità della sanzione, la Resistente afferma che la quantificazione della squalifica della Decisione Appellata è corretta, ed è il risultato dell'applicazione di norme imperative che non consentono un potere discrezionale nella determinazione della pena. Quindi, la squalifica di base di quattro anni per violazione intenzionale deve essere dapprima aumentata di due anni in ragione della plurima assunzione quale circostanza aggravante ex art. 11.4 CSA, ed in seguito raddoppiata sulla base dell'art. 11.9.1.1(b)(ii) CSA.
V. GIURISDIZIONE ED ARBITRABILITÀ DELLA CONTROVERSIA
42. Il TAS ha giurisdizione per conoscere la controversia insorta tra le parti e oggetto del presente arbitrato. La giurisdizione del TAS è in particolare basata sull’art. 18.2.1 CSA, l'art. 18.2 della Procedura di Gestione dei Risultati di NADO Italia (il "PGR") e sull’art. R47 Codice TAS. Inoltre, la giurisdizione del TAS non è stata contestata ed è stata confermata da entrambe le Parti con la sottoscrizione dell'Ordine di Procedura emesso in data 27 agosto 2024.
43. Infatti, l'IBA ha affermato con scritto del 15 novembre 2023 che l'Atleta è di livello internazionale secondo le normative della Federazione Internazionale stante la partecipazione a gare internazionali elencate nel calendario IBA.
44. In particolare, l’Arbitro Unico conferma di avere il potere di giudicare la controversia insorta tra le parti, quale definita dalla decisione oggetto di impugnazione, i.e. la Decisione Appellata.
45. Allo stesso tempo, e considerando in tal senso le richieste unanimi delle Parti, l’Arbitro Unico conferma l’arbitrabilità della controversia insorta tra le Parti.
VI. PROCEDIBILITÀ
46. La Dichiarazione di Appello e la Memoria di Appello sono state depositate dall'Atleta nel termine e nella forma stabiliti dall’art. 18 CSA e dagli artt. R47 e R48 Codice TAS. La Decisione Appellata non è suscettibile di ulteriori ricorsi o appelli e, di conseguenza, l’appello è procedibile.
VII. NORME APPLICABILI
47. Ai sensi dell’art. R58 Codice TAS, l’organo arbitrale applica al merito della controversia oggetto del procedimento arbitrale d’appello le regole di diritto scelte dalle parti; in caso di mancata scelta, l’organo arbitrale applica il diritto del paese nel quale la federazione o l’organismo sportivo la cui decisione è impugnata ha sede, oppure, con decisione motivata, le regole di diritto che esso ritiene appropriate.
48. Nel presente caso, dunque, alla controversia dedotta nel presente arbitrato risultano applicabili le regole sportive italiane, in particolare il CSA, nonché, vista la mancanza di una scelta ad opera delle Parti, e qualora necessario ed in via sussidiaria, il diritto italiano.
VIII. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA
49. Prima di entrare nel merito della controversia, giova ricordare la portata dei poteri dell'Arbitro Unico.
50. Ai sensi dell’art. R57 Codice TAS, l’organo arbitrale TAS ha pieni poteri di verifica delle questioni di fatto e di diritto in discussione; a tal fine può, anche di propria iniziativa, chiedere al tribunale disciplinare che ha emanato la decisione impugnata copia del fascicolo ad essa relativo. Inoltre, l'organo arbitrale può emanare una nuova decisione che sostituisce la decisione impugnata o rinviare la controversia all’organo che la ha emanata,
per una nuova pronuncia. Per effetto dell’art. R57 Codice TAS, i poteri dell’organo arbitrale non sono limitati ad un mero giudizio di regolarità formale o di “legittimità” del provvedimento impugnato, ma possono essere svolti direttamente sui fatti che hanno portato al provvedimento, esaminati de novo.
51. A tal riguardo l’Arbitro Unico conferma comunque che la definizione, in senso ampio, dei poteri dell’organo arbitrale non comporta alcuna deviazione dalla natura arbitrale del presente procedimento. Pertanto, all’organo arbitrale non è consentito pronunciarsi al di là di quanto richiesto dalle parti ovvero al di fuori della controversia insorta tra le parti, quale definita dalla decisione oggetto di impugnazione.
52. Fatta questa doverosa premessa, l'Arbitro Unico entra nel merito della controversia.
53. Come indicato, l'Atleta contesta in questo arbitrato la Decisione Appellata, criticando, in sostanza, il rifiuto da parte del TNA di riconoscere sia l'assenza di intenzionalità che, in via subordinata, l'assenza di colpa e negligenza.
54. Da parte sua NADO Italia chiede all'Arbitro Unico di confermare la Decisione Appellata e, quindi, la sanzione imposta all'Atleta.
55. Prima di valutare la condotta dell'Atleta, l'Arbitro Unico ritiene opportuno analizzare la liceità della procedura di analisi dei campioni raccolti il 16 e 25 ottobre 2023. Infatti, la conseguenza di un eventuale difetto procedurale legato all'esecuzione dei controlli potrebbe essere la nullità, e la questione riguardante l'intenzionalità e/o la colpa dell'Atleta diventerebbe irrilevante. i. Violazioni procedurali nell'esecuzione delle analisi?
56. L'Atleta sostiene che i rapporti d'analisi redatti dal Laboratorio Antidoping di Roma per i controlli antidoping eseguiti il 16 e 25 ottobre 2023 siano nulli per i seguenti motivi. a. Violazione del termine di 20 giorni giusta l'art. 5.3.8.4 International Standard for Laboratories per la comunicazione dell'esito avverso?
57. In primo luogo, l'Atleta richiama l'art. 5.3.8.4 dell'International Standard for Laboratories ("ISL"), che recita come segue: "Reporting of “A” Sample results should occur in ADAMS within twenty (20) days of receipt of the Sample. The reporting time required for specific occasions (e.g. for Major Events, see Annex B) may be substantially less than twenty (20) days. The reporting time may be altered by agreement between the Laboratory and the Testing Authority. The Testing Authority should be informed of any delay in the reporting of “A” Sample results."
58. Secondo l'Atleta, questa norma è stata violata dato che il termine di 20 giorni per riportare il risultato del campione A non è stato rispettato nella fattispecie. Infatti, il primo controllo ha avuto luogo il 16 ottobre 2024, mentre il risultato è stato riportato il 14 novembre 2024, dunque 27 giorni dopo. Al contrario, la Resistente argomenta che il termine di 20 giorni non è da considerarsi come termine perentorio (dato l'utilizzo della formulazione "should occur"), ed in ogni caso sia da ricondursi alle problematiche oggettive legate allo splittaggio.
59. Anzitutto, l'Arbitro Unico rimarca che la data determinante per il calcolo è la ricezione dei campioni ("within (…) of receipt of the Sample"). I campioni del primo test sono pervenuti al Laboratorio Antidoping di Roma in data 17 ottobre 2024, mentre quelli del
secondo test in data 27 ottobre 2023. L'esito delle analisi è stato riportato per entrambi i controlli il 14 novembre 2024, ovvero dopo 29 giorni dalla ricezione dei campioni del primo controllo, e dopo 19 giorni dalla ricezione dei campioni del secondo controllo.
60. Un'interpretazione grammaticale della norma in questione (sia nella versione inglese "should occur" che francese "devraient être") suggerisce che non vi sia un obbligo stretto di 20 giorni per riportare l'esito, bensì che si tratti di una raccomandazione, da osservare nel limite delle circostanze concrete, ma che in caso di violazione non comporta la nullità automatica del report.
61. Infatti, nella decisione CAS 2023/A/9451 – CAS 2023/A/9455 – CAS 2023/A/9456, RUSADA, ISU and WADA v. Kamila Valieva, il Collegio Arbitrale ha inflitto una squalifica dei risultati sportivi per violazione antidoping, nonostante il fatto che, tra le altre circostanze, tra la data del controllo antidoping e la data di notifica della violazione fossero trascorsi 44 giorni. Ciò a riprova che il termine di 20 giorni giusta l'art. 5.3.8.4 ISL non è un termine perentorio. Inoltre, paragonando questa decisione con il caso in specie, il ritardo di 7 giorni nella fattispecie è da considerarsi esiguo. La necessità di splittaggio del primo campione A è sicuramente una circostanza straordinaria che può giustificare un lieve ritardo nella comunicazione dell'esito delle analisi. L'argomentazione dell'Atleta a tale riguardo non è dunque fondata. b. Violazione del diritto di difesa in relazione allo splittaggio del campione A del controllo del 16 ottobre?
62. L'Atleta asserisce che la comunicazione della procedura di splittaggio del campione A è avvenuta tardivamente. Il fatto dello splittaggio sarebbe infatti stato menzionato solamente nella Memoria di Replica della PNA del 12 gennaio 2024, ma non sarebbe stato comunicato nei fascicoli consegnati precedentemente dalla stessa all'Atleta.
63. Inoltre, non esisterebbe un verbale di splittaggio che certifichi la legalità dell'esecuzione. Ciò rappresenta – secondo l'Appellante – una grave violazione del diritto di difesa. La Resistente sostiene invece che l'Atleta è stata debitamente informata da parte del laboratorio circa lo splittaggio del campione A, perché il campione B era pervenuto in maniera non conforme, avendo registrato una perdita d'urina, ed è stata invitata a partecipare alla procedura. Tuttavia, l'Atleta ha scelto volontariamente di non presenziare allo splittaggio.
64. La Resistente ha informato l'Atleta per tre volte in data 24 ottobre 2023, 30 ottobre 2023 e 6 novembre 2023 sia in forma cartacea che per e-mail riguardo allo splittaggio del primo campione A invitandola a partecipare alla procedura. La comunicazione dello splittaggio non è dunque avvenuta tardivamente, bensì l'Atleta è stata tempestivamente informata, ma ha deciso autonomamente di non partecipare a tale procedura. Invocare la propria non conoscenza dello splittaggio rappresenta nella fattispecie un venire contra in factum proprium.
65. Secondo l'Art. 5.3.3.2 ISL: "The process of opening and splitting the Sample and resealing of the remaining second fraction shall be conducted in accordance with Article 5.3.6.2.3 as for a customary “B” Sample opening, including an attempt to notify the Athlete that the opening of the Sample to be split will occur on a specified date and time and advising the Athlete of the opportunity to observe the process in person and/or through a representative. When the
Athlete cannot be located, does not respond or the Athlete and/or his/her representative does not attend the opening and splitting of the Sample, the procedure shall be done in the presence of an Independent Witness that is assigned by the Laboratory.".
66. Gli artt. 5.3.3.2 e 5.3.6.2.3 ISL non prevedono quindi alcun obbligo di redigere un verbale di splittaggio. Non c'è dunque alcuna compressione del diritto di difesa dell'Atleta in merito all'esecuzione dello splittaggio. c. Violazione dell'obbligo di indicare nel report il quantitativo della sostanza vietata rinvenuto nel campione?
67. Secondo l'Appellante, in assenza di un accertamento scientifico del quantitativo di Furosemide presente nei campioni non è possibile considerare l'esito delle analisi comprovato scientificamente. Di conseguenza non è dimostrato che l'esito dei due campioni sia da ricondursi a due assunzioni diverse, dato che il Laboratorio Antidoping di Roma stesso non ha fornito certezza in questo senso.
68. Secondo l'art. 5.3.8.4 ISL il Laboratorio non è tenuto a comunicare la concentrazione della sostanza se si tratta di una sostanza priva di soglia ("The Laboratory is not required to report concentrations for Non-Threshold Substances."). Le Threshold Substances sono indicate nel WADA Technical Document TD2021DL del 21 dicembre 2020 in un elenco esaustivo di sostanze che soggiacciono ad una soglia di punibilità, ovvero la violazione antidoping sussiste solo in presenza di una certa concentrazione della sostanza contestata. La soglia di punibilità non deve essere confusa con il livello minimo di segnalazione (cd. "Minimum Reporting Level") che stabilisce una soglia minima di concentrazione di una determinata sostanza nel campione a partire dalla quale il laboratorio deve segnalare l'Adverse Analitical Finding (vedi Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Article 2.1 ADRV – The Presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in an Athlete's Sample, para. C6.40). La Furosemide non è indicata nella lista esaustiva delle sostanze con soglia di punibilità, e non rappresenta dunque una Threshold Substance. La WADA Technical Letter (TL24) del 20 maggio 2021 prevede per la sostanza Furosemide un Minimum Reporting Level di 20 ng/mL. Data la concentrazione di Furosemide per 48 ng/mL in entrambi i campioni dell'Atleta, nel caso di specie, il Laboratorio Antidoping di Roma ha comunicato alla PNA, coerentemente all'art. 5.3.8.4. ISL, la positività del campione senza specificare la concentrazione, non trattandosi appunto di una Threshold Substance.
69. Ne consegue che l'obiezione dell'Atleta in merito alla mancata indicazione nei reports dei controlli del 16 e 25 ottobre 2023 del quantitativo di Furosemide non trova alcun fondamento normativo, ed è dunque ingiustificata. d. Assenza d'indipendenza del Laboratorio Antidoping di Roma?
70. L'Atleta sostiene che il Laboratorio Antidoping di Roma non possa essere considerato indipendente, perché vi sono accordi pubblici e convenzioni che minano il giudizio imparziale dello stesso. La Resistente sottolinea che il laboratorio in questione è accreditato WADA ed è riconducibile alla FMSI, non invece, come sostenuto dall'Appellante, all'organizzazione antidoping.
71. Secondo l'art. 4.4.2.4 ISL: "The Laboratory shall be administratively and operationally independent from any organization that could exert undue pressure on the Laboratory
and affect the impartial execution of its tasks and operations.". Ne consegue che, se il laboratorio in questione non fosse indipendente, esso non verrebbe accreditato dalla WADA.
72. L'Arbitro Unico conferma che il Laboratorio Antidoping di Roma risulta debitamente iscritto nella lista dei Laboratori Accreditati dalla WADA, ed è certificato ISO/IEC 17025 come evidenziato dal testimone esperto e direttore del laboratorio. Di conseguenza, il Laboratorio Antidoping di Roma deve essere considerato indipendente. La contestazione dell'Atleta è infondata. e. Inammissibilità del report del controllo del 25 ottobre?
73. Infine, l'Atleta sostiene che essendo il report del controllo antidoping del 16 ottobre 2023 nullo, anche la validità del controllo del 25 ottobre 2023, susseguente e legato al primo, viene inficiata.
74. L'Arbitro Unico non è convinto dell'argomentazione dell'Appellante. Anche se il primo controllo antidoping fosse nullo per un difetto procedurale (quid non), ciò non inficerebbe l'esito del secondo controllo antidoping. Infatti, in occasione del controllo del 25 ottobre 2023 il Laboratorio Antidoping di Roma non aveva ancora emesso il risultato del primo controllo antidoping.
75. La tesi dell'Atleta dell'unicità della condotta viene analizzata dall'Arbitro Unico in sede opportuna, ovvero nella valutazione se sussistano molteplici violazioni della normativa antidoping da parte dell'Atleta (vedi para. 135 et seqq.).
76. Riassumendo, le svariate argomentazioni apportate dall'Atleta a sostegno di un presunto difetto procedurale dei reports e dei controlli antidoping eseguiti sulla stessa non sono – secondo l'Arbitro Unico – fondate. ii. Intenzionalità dell'Atleta riguardo alla/e violazione/i antidoping?
77. Accertato che i rapporti dei controlli antidoping del 16 e 25 ottobre non sono nulli per difetti procedurali, la prima domanda che l'Arbitro Unico si pone è se la Resistente sia riuscita a dimostrare l'intenzionalità dell'Atleta.
78. A siffatto riguardo deve tenersi conto che l'art. 11.2 CSA, applicato nella Decisione Appellata, ha il seguente tenore: "Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze o metodi proibiti La durata della squalifica comminata per una violazione degli articoli 2.1 (Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker), 2.2 (Uso o tentato uso di una sostanza o di un metodo proibiti) o 2.6 (Possesso di sostanze proibite e ricorso a metodi proibiti) dovrà essere quantificata come segue, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l’annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica, come previsto ai successivi articoli 11.5, 11.6 o 11.7: 11.2.1 La durata della squalifica, ai sensi dell’articolo 11.2.4, sarà di quattro (4) anni: 11.2.1.1 se la violazione delle norme antidoping non riguarda una Sostanza Specificata o Metodo Specificato, salvo il caso in cui l’Atleta o l’altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non
sia intenzionale. 11.2.1.2 se la violazione delle norme antidoping riguarda una Sostanza Specificata o Metodo Specificato e NADO Italia sia in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale.
79. Nel caso concreto, è pacifico che la sostanza proibita contestata all'Atleta sia la Furosemide. Tale sostanza è classificata nell'International Standard Prohibited List della WADA nella categoria S5 (Diuretics and masking agents). Si tratta secondo la normativa di una sostanza specificata. Ne consegue che l'onere della prova dell'intenzionalità della violazione è a carico di NADO Italia.
80. L'art. 4.1 CSA determina il grado di prova a carico di NADO Italia: "Onere e grado della prova Lo standard della prova si fonda sul confortevole convincimento del collegio giudicante rispetto all’accertamento della violazione condotto da NADO Italia, tenendo conto la gravità dell’accusa formulata. Il grado della prova in tutti i casi è superiore ad un equilibrio delle probabilità valutate ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio."
81. Lo standard probatorio da osservare da parte dell'Arbitro Unico nella presente procedura arbitrale è dunque quello del confortevole convincimento ("comfortable satsifacton") in merito alla prova degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della violazione antidoping in questione.
82. Il grado di prova del confortevole convincimento è in ogni caso superiore all'equilibrio delle probabilità, e dunque non è sufficiente dimostrare che la tesi della violazione (intenzionale) sia più probabile o plausibile rispetto a tutte le altre ipotesi. Nel contempo non viene presupposto che non vi sussistano dubbi residui alcuni circa l'assenza d'intenzionalità.
83. Secondo la costante giurisprudenza del CAS, occorre tenere in considerazione le circostanze specifiche del caso, tra cui "the paramount importance of fighting corruption of any kind in sport and also considering the nature and restricted powers of the investigation authorities of the governing bodies of sport as compared to national formal interrogation authorities" (CAS 2017/A/5432, Potylitsyna v. IOC, para. 677 con ulteriori riferimenti alle decisioni CAS 2009/A/1920 e CAS 2013/A/3258).
84. Altrettanto rilevante è la gravità del presunto illecito e delle sue conseguenze, infatti in CAS 2017/A/5432, Potylitsyna v. IOC, para. 678 (con riferimento a CAS 2014/A/3625) il Collegio Arbitrale sottolinea che: "the more serious the allegation and its consequences, the higher certainty (level of proof) the Panel would require to be ‘comfortable satisfied'".
85. È tuttavia importante evidenziare che lo standard di prova in sé rimane immutato. Semplicemente, ciò significa che più seria è la violazione imputata, e più grave è l'accusa, più convincenti devono essere le prove a sostegno affinché l'accusa sia ritenuta comprovata (CAS 2017/A/5432, Potylitsyna v. IOC, para. 679: "It is important to be clear, however, that the standard of proof itself is not a variable one. The standard remains constant, but inherent within that immutable standard is a requirement that the more serious the allegation, the more cogent the supporting evidence must be in order for the allegation to be found proven.").
86. Si richiama inoltre la teoria del peso cumulativo delle prove ("cumulative weight of the evidence"). Questa teoria dice che la presenza di prove circostanziali, che se prese singolarmente non forniscono una dimostrazione sufficiente della colpevolezza, bensì sollevano semplicemente il sospetto, possono – se considerate nell'insieme – fornire il convincimento della colpevolezza (vedi CAS 2021/A/7840 WADA v. ICF & Aleksandra Dupik, para. 104, ed in particolare i seguenti rimandi: "It is in the nature of circumstantial evidence that single items of evidence may each be capable of an innocent explanation but, taken together, establish guilt beyond reasonable doubt"; "One strand of the cord might be insufficient to sustain the weight, but three stranded together may be quite of sufficient strength. Thus it may be in circumstantial evidence - there may be a combination of circumstances, no one of which would raise a reasonable conviction, or more than a mere suspicion: but the whole taken together, may create a strong conclusion of guilt, that is, with as much certainty as human affairs can require or admit of").
87. L'Arbitro Unico si interroga quindi, se – in considerazione della grave accusa mossa nei confronti dell'Atleta, e della sostanziale entità della sanzione richiesta (e prevista normativamente) – raggiunge un confortevole convincimento riguardo l'intenzionalità dell'Atleta nelle violazioni che le vengono contestate.
88. L'art. 11.2.3 CSA fornisce la seguente definizione del concetto d'intenzionalità: "Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze o metodi proibiti Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11.2, il termine “intenzionale” identifica quegli atleti o altre Persone che abbiano adottato condotte che sapevano costituire una violazione della normativa antidoping o sapevano che ci fosse un rischio significativo che la condotta potesse costituire o produrre una violazione e hanno manifestamente ignorato quel rischio. (…)"
89. L'intenzionalità assume due possibili connotati: (1) il dolo diretto, ovvero se l'Atleta era consapevole che la propria condotta costituisse una violazione e il suo scopo era proprio di assumere la sostanza vietata; e (2) il dolo eventuale (o indiretto), ovvero se l'Atleta sapeva che ci fosse un rischio significativo che la propria condotta potesse costituire una violazione, ma ha manifestamente ignorato tale rischio. La prova dell'intenzionalità non richiede invece la dimostrazione della volontà dell'Atleta di migliorare la propria performance e/o di imbrogliare (vedi Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Basic Period of Ineligibility: (I) Applying Code Articles 10.2 and 10.3, para. C17.3).
90. Il dolo eventuale viene meglio precisato come l'accettazione da parte dell'Atleta che un determinato risultato, ovvero la violazione antidoping, possa realizzarsi, anche se ciò non rappresenta il suo obiettivo primario (vedi CAS 2012/A/2822, Qerimaj v. IWF, para. 8.14: "However, it suffices to qualify the athlete’s behaviour as intentional, if the latter acts with indirect intent only, i.e. if the athlete’s behaviour is primarily focused on one result, but in case a collateral result materializes, the latter would equally be accepted by the athlete. If – figuratively speaking – an athlete runs into a “minefield” ignoring all stop signs along his way, he may well have the primary intention of getting through the “minefield” unharmed. However, an athlete acting in such (reckless) manner somehow accepts that a certain result (i.e. adverse analytical finding) may materialize and therefore acts with (indirect) intent.").
91. Il dolo eventuale presuppone quindi due elementi: (1) l'Atleta doveva sapere che la sua condotta implicasse un rischio significativo di una violazione della normativa antidoping, e (2) l'Atleta ha manifestamente e consapevolmente ignorato (rispettivamente si è assunto) tale rischio.
92. Riguardo alla consapevolezza del pericolo di una potenziale violazione antidoping, viene generalmente riconosciuto nel mondo dello sport che l'utilizzo di medicamenti comporta un rischio significativo d'introduzione di una sostanza proibita nel proprio organismo (vedi CAS 2020/A/7536, Kratzer v. ITF, para. 88: "It is well-known in the world of sport that particular care is required from an athlete when applying medications, because the danger of a prohibited substance entering the athlete’s system is particularly high in such context, i.e. significant").
93. Infatti, l'utilizzo "alla cieca" di un medicinale da parte di un'atleta è un caso esemplare di dolo eventuale, se tale atleta non ottiene precedentemente un'assicurazione da una persona qualificata circa l'assenza di sostanze proibite. Il rischio che un medicamento possa contenere una sostanza vietata è talmente alto ed ovvio, che un'assunzione avventata rappresenta una "corsa attraverso il campo minato" delle possibili sostanze proibite contenute nello stesso, nonostante l'obiettivo reale consista nel contrastare i sintomi di una specifica condizione di salute, e non quello di doparsi. A tale riguardo si usa il termine "wilful blindness" (cecità deliberata/volontaria) (vedi Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Basic Period of Ineligibility: (I) Applying Code Articles 10.2 and 10.3, para. C17.8).
94. Nella valutazione se un Atleta in un caso concreto fosse consapevole o meno del rischio significativo di presenza di una sostanza vietata nel medicinale occorre considerare le circostanze, ad esempio se c'erano delle red flags per le quali un controllo più approfondito del contenuto era necessario, se si trattava o meno di un medicamento prescritto da un medico, ecc. A tale proposito, maggiore è il rischio che un prodotto possa contenere una sostanza proibita, minore è la credibilità dell'atleta nel sostenere che egli/essa non fosse edotto/a di tale pericolo (vedi Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Basic Period of Ineligibility: (I) Applying Code Articles 10.2 and 10.3, para. C17.8).
95. Nella fattispecie, l'Atleta sostiene di aver assunto la sostanza vietata involontariamente ed inconsapevolmente, perché la pastiglia di Lasix 500mg (contenente Furosemide) le è stata somministrata dalla madre in ragione dei dolori mestruali. La madre avrebbe infatti scambiato tale medicinale con una pastiglia di Tachipirina 500mg. Secondo l'Atleta, considerando il rapporto di fiducia nei confronti della madre, essa non poteva rendersi conto che stava ingerendo un medicinale contenente una sostanza proibita.
96. Secondo la Resistente tale tesi risulta inverosimile, dato che è analoga alla giustificazione già utilizzata in passato dall'Atleta per giustificare la presenza di Furosemide nell'ambito della positività del 23 ottobre 2021. Inoltre, le pastiglie in questione sono facilmente distinguibili in tutti gli aspetti. Infine, NADO Italia argomenta che non vi è prova alcuna dello spostamento dell'Atleta da Assisi, luogo in cui essa era in ritiro, al domicilio della madre a Ferrara.
97. L'Arbitro Unico, pur avendo preso in considerazione tutto quanto esposto dall'Atleta, non riesce a considerare credibile la tesi dell'erroneo scambio di pastiglie da parte della madre dell'Atleta. Infatti, come dimostrato nel corso della procedura, le due pastiglie scambiate sono facilmente distinguibili (anche in considerazione del fatto che la pastiglia Tachipirina 500mg è un medicamento di uso quotidiano, e dunque riconoscibile).
98. Inoltre, se l'Atleta avesse effettivamente ingerito la pastiglia errata, essa si sarebbe accorta ben presto dello scambio, perché i sintomi legati al dolore mestruale non si sarebbero risolti con l'assunzione di un Lasix 500mg.
99. Il primo controllo antidoping è stato eseguito in data 16 ottobre 2023. A tale proposito occorre considerare la dichiarazione del testimone esperto, il Prof. Francesco Botrè, che ha affermato che l'emivita della Furosemide è al massimo di una-due ore, e dunque viene espulsa dal corpo entro questo lasso di tempo. Se l'Atleta avesse realmente assunto la pastiglia di Lasix 500mg nel weekend del 14-15 ottobre 2023 (come affermato nella testimonianza della madre dell'Atleta), non si giustifica la presenza di Furosemide nell'organismo dell'Atleta il 16 ottobre 2023 alle ore 17:50 (orario in cui l'Atleta si è presentata al controllo antidoping secondo il verbale di prelievo).
100. Inoltre, l'Atleta era convocata al ritiro di Assisi dal 7 al 18 ottobre, e successivamente dal 22 ottobre al 10 novembre 2023. Secondo la nota della FPI del 31 luglio 2024, non risulta che l'Atleta si sia allontanata dal luogo del ritiro.
101. Anche se le positività del 16 e 25 ottobre 2023 vengono considerate nella presente procedura come un'unica violazione alla luce delle normative applicabili (come meglio si vedrà nel para. 135 et seqq.), a livello fattuale nell'organismo dell'Atleta è stata riscontrata la medesima concentrazione della medesima sostanza in due campioni differenti, prelevati a distanza di 9 giorni l'uno dall'altro. Il perito esperto ha confermato che sulla base dei dati disponibili risultava con certezza che la Furosemide fosse entrata nel corpo dell'Atleta due volte, e che l'ipotesi che essa fosse entrata nell'organismo dell'Atleta solo una volta precedentemente al primo prelievo era da escludere. Questa analisi conferma quanto descritto dal Laboratorio Antidoping di Roma nella nota del 16 novembre 2023.
102. L'Arbitro Unico considera inoltre che il controllo del proprio peso per un pugile rappresenta un tassello fondamentale, dato che il pugilato struttura gli incontri sulla base del peso misurato in precedenza alla gara e della corrispondente categoria. La Furosemide è una sostanza che aiuta l'organismo nella diuresi e nell'espulsione di liquidi, diminuendo il peso corporeo e favorendo il rientro nella categoria di peso. Inoltre, essa viene classificata come sostanza mascherante proprio per il suo effetto camuffante in relazione ad altre sostanze dopanti. Infatti, la Furosemide appartiene nella classificazione delle sostanze vietate dalla WADA alla categoria "S5 – Diuretics and masking agents".
103. Nella decisione CAS 2007/A/1414, para. 34, il Collegio Arbitrale sottolinea queste funzioni della Furosemide stabilendo quanto segue: "(…) since being a diuretic Furosemide can be used as a masking agent for other doping products and can be used to lose weight in sports where athletes need to fit into weight categories (…)". Questo assunto è stato confermato dal Prof. Francesco Botrè nella sua testimonianza all'udienza.
104. Esiste quindi un interesse teorico per l'Atleta, in qualità di pugile, nell'assunzione della sostanza vietata in questione.
105. Al contrario di quanto sostenuto dall'Atleta, sussiste secondo l'Arbitro Unico anche un interesse concreto nell'assunzione della sostanza, in quanto l'Atleta avrebbe partecipato – come confermato dalla stessa nel corso dell'udienza – ai campionati europei Under 22 di Boxe che si sono tenuti dal 10 al 20 novembre 2023 a Budva (EUBC U22 European Boxing Championships). Dunque, l'Atleta al momento delle positività riscontrate (16 e 25 ottobre 2024) si trovava in prossimità di una competizione rilevante. Sia l'effetto diuretico che l'effetto mascherante avrebbero quindi comportato un vantaggio
nell'occasione di tali competizioni.
106. A margine, l'Arbitro Unico evidenzia che la tesi dell'Atleta che ci possa essere stata eventualmente una contaminazione tra diverse pastiglie è contraddittoria rispetto a ciò che è stato riconosciuto dalla madre dell'Atleta. Infatti, quest'ultima ha affermato nella sua dichiarazione testimoniale di essersi resa conto, dopo la chiamata della figlia che gli annunciava la positività, che nel blister di Lasix 500mg mancassero due pastiglie ("Discutendo sul punto, e consapevole che l’unico farmaco che le avevo consegnato fosse una tachipirina, andavo a controllare nel cassetto delle medicine e li, mi accorgevo che il blister delle tachipirine era insieme a quella delle compresse di Lasix-furosemide che utilizzo per curare la pressione alta."). Essendovi un blister a separazione delle pastiglie, non sussiste alcuna evidenza che renda verosimile la tesi della contaminazione tra le pastiglie di Tachipirina 500mg e quelle di Lasix 500mg.
107. Le precedenti prove, esaminate nel loro insieme, forniscono un peso cumulativo tale da far giungere l'Arbitro Unico al confortevole convincimento, che l'Atleta ha assunto consapevolmente e volontariamente (con dolo diretto) la sostanza vietata Furosemide.
108. In ogni caso, anche se l'Arbitro Unico fosse risultato convinto (quod non) dell'argomentazione dell'Atleta riguardo all'errore della madre, e dunque all'assenza di consapevolezza e/o volontarietà nell'assunzione della sostanza proibita, tale comportamento è comunque classificabile – per le ragioni in seguito riportate – come dolo eventuale (o indiretto).
109. Infatti, l'Atleta aveva già affrontato un processo per una violazione antidoping a cavallo tra il 2021 ed il 2022. Ne consegue che l'Atleta era generalmente edotta delle normative antidoping e delle conseguenze ivi connesse.
110. Per giunta, in occasione di tale violazione, l'Atleta sosteneva che la nonna le aveva somministrato una pastiglia sbagliata di Lasix 25mg al posto di Tachipirina 500mg. Quindi l'Atleta deve aver necessariamente acquisito la consapevolezza del rischio significativo di una violazione antidoping legata all'assunzione di un medicinale (rispettivamente di una pastiglia), in special modo se questo viene fornito da una terza persona senza conoscenze specialistiche.
111. Effettivamente, l'Atleta sapeva che la madre non fosse un'esperta in merito al contenuto delle pastiglie, o perlomeno non avesse conoscenze paragonabili a quelle di un medico, farmacista o un nutrizionista specializzato.
112. Nonostante ciò, l'Atleta ha accettato la pastiglia, e l'ha assunta senza porsi ulteriori interrogativi. In particolare, non risulta che l'Atleta abbia controllato l'etichetta o il foglietto illustrativo della pastiglia che le è stata consegnata per accertarsi che non contenesse una sostanza proibita, o che abbia chiesto alla madre di eseguire questo controllo. Non risulta nemmeno che l'Atleta si sia confrontata con la madre per stabilire la provenienza della pastiglia, ovvero dove la madre avesse acquistato la pastiglia o se quest'ultima le fosse stata prescritta da un medico.
113. L'Atleta si sarebbe quindi in ogni caso (in maniera ingiustificata ed imprudente) fidata ciecamente della madre, conscia del rischio di una violazione antidoping legato all'assunzione di una pastiglia. Essa ha quindi "percorso il campo minato" della presenza di una sostanza vietata nella pastiglia e si è accollata il rischio, anche nell'ipotesi in cui l'assunzione volontaria con fini dopanti o mascheranti non rappresentasse l'obiettivo primario dell'Atleta.
114. Riassumendo, l'Arbitro Unico ha raggiunto il confortevole convincimento che l'Atleta abbia agito con dolo diretto nell'assunzione di Furosemide. In qualunque caso, anche se l'Arbitro Unico non fosse risultato convinto della presenza di dolo diretto, sarebbe stato comunque persuaso che l'Atleta abbia agito perlomeno con dolo eventuale. Infatti, l'Atleta era (e doveva essere) consapevole del rischio che comportava l'ingestione di una pastiglia senza alcun controllo del suo contenuto, in particolar modo se somministrata da parte di un terzo, ma ha accettato questo rischio assumendo ugualmente la pastiglia. iii. Aumento della squalifica per circostanze aggravanti ex art. 11.4 CSA?
115. Avendo stabilito la presenza di intenzionalità, l'Arbitro Unico si interroga, se nella fattispecie siano presenti circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 11.4 CSA, che recita come segue: "Circostanze aggravanti che possono aumentare il periodo di squalifica Qualora NADO Italia accerti in un singolo caso di violazione delle NSA diverso dalle violazioni degli articoli 2.7 (Traffico o tentato traffico), 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione di sostanze o metodi proibiti), 2.9 (Complicità o tentata complicità) o 2.11 (Azioni da parte di un Atleta o altra Persona per scoraggiare o vendicarsi delle segnalazioni alle Autorità) la presenza di circostanze aggravanti che giustifichino l’imposizione di un periodo di squalifica superiore alla sanzione standard, il periodo di squalifica teoricamente applicabile è incrementato di un ulteriore periodo di squalifica fino a due (2) anni di squalifica, a seconda della gravità della violazione e della natura delle circostanze aggravanti, salvo che l’Atleta o altra Persona dimostrino di non aver commesso consapevolmente la violazione."
116. In primo luogo, l'art. 11.4 CSA è applicabile solo nei casi in cui l'intenzionalità è stata accertata (vedi Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Basic Periods of Ineligibility (3): Aggravating Circumstances, para. C19.3 e C19.7). Infatti, se un atleta dimostra l'assenza di consapevolezza della violazione, o detto altrimenti l'assenza d'intenzionalità, la norma non si applica a priori.
117. Nella fattispecie l'Arbitro Unico ha ritenuto che l'intenzionalità dell'Atleta in merito alla violazione degli artt. 2.1 e 2.2 CSA è stata dimostrata, dunque l'art. 11.4 CSA è di principio applicabile.
118. Occorre tuttavia sottolineare che questa norma lascia al libero apprezzamento dell'Arbitro Unico la decisione se un incremento della squalifica in presenza di circostanze aggravanti sia giustificato. Infatti, il titolo dell'art. 11.4 CSA recita come segue: "Circostanze aggravanti che possono aumentare il periodo di squalifica". Ciò si allinea con l'art. 10.4 Codice WADA, il cui titolo è "Aggravating Circumstances which may Increase the Period of Ineligibility".
119. L'Arbitro Unico deve dunque liberamente valutare se nella fattispecie sussistono circostanze aggravanti che giustifichino l'aumento della pena.
120. Secondo l'Appendice 1 (Definizioni) del CSA il concetto di "Circostanze aggravanti" viene definito come segue: "circostanze o azioni che coinvolgono un Atleta o altra Persona tali da giustificare l’imposizione di un periodo di squalifica superiore a quello
previsto dalla sanzione standard. Tali circostanze e azioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’Uso o il Possesso da parte dell’Atleta o altra Persona di più sostanze o metodi proibiti, in più occasioni o un’ulteriore violazione della normativa antidoping; il fatto che un soggetto possa trarre vantaggio dall’effetto dopante dovuto alla violazione della normativa antidoping oltre al periodo di squalifica teoricamente applicabile; la partecipazione di un Atleta o altra Persona in azioni ingannevoli o di ostacolo all’identificazione o al giudizio di una violazione della normativa antidoping; ovvero la manomissione durante la Gestione dei risultati o il dibattimento da parte dell’Atleta o altra Persona. A scanso di equivoci, gli esempi di circostanze e comportamenti descritti nella presente definizione non sono esclusivi e altre circostanze o comportamenti simili possono giustificare l’imposizione di un periodo di squalifica più lungo."
121. In casu, l'Atleta ha fatto uso in più occasioni di una sostanza proibita. Infatti, l'Atleta è stata dapprima squalifica 12 mesi sulla base dello Agreement on the Consequences of the Anti-Doping Rule Violation in accordance with Article 8.3.1 of the IBA Anti-Doping Rules per la presenza della sostanza proibita Furosemide in occasione del controllo antidoping del 23 ottobre 2021. Successivamente, l'Atleta si è resa nuovamente colpevole, come confermato nel presente procedimento, della violazione degli artt. 2.1 e 2.2 CSA per presenza di Furosemide nei campioni del 16 e 25 ottobre 2023.
122. La normativa richiede però che le circostanze aggravanti "giustifichino l'imposizione di un periodo di squalifica superiore alla sanzione standard". In particolare, si considera che la ratio legis dell'art. 10.4 del Codice WADA (Aggravating Circumstances) consista nell'aumento della pena nei casi in cui la squalifica di quattro anni non appare sufficiente per la violazione commessa alla luce delle circostanze concrete (Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Basic Periods of Ineligibility (3): Aggravating Circumstances, para. C19.5).
123. Il principio di proporzionalità è un principio giuridico generale che deve essere costantemente osservato quando un organo disciplinare o giudicante commina una sanzione (Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Drafting Effective Regulation – the Legal Framework, para. B1.31).
124. Da un lato è corretto affermare, che il regime sanzionatorio previsto dal Codice WADA deve essere considerato proporzionale a priori perché la proporzionalità è già stata considerata nel processo di determinazione delle sanzioni (Jonathan Taylor QC/Adam Lewis QC, Determining the Lenght of the Ineligibility Period within a Permitted Range, para. 20.15). Tuttavia, dall'altro lato, nelle situazioni in cui il Codice WADA concede al Collegio Arbitrale un potere discrezionale (e non prescrive quindi una sanzione obbligatoria), come nel caso dell'art. 10.4 Codice WADA, quest'ultimo deve determinare la sanzione nel rispetto del principio di giustizia e proporzionalità (in analogia ai casi in cui la normativa contiene un "vuoto legislativo").
125. L'Arbitro Unico non ritiene giustificabile, alla luce del principio di proporzionalità e del fatto che la sanzione base di 4 anni viene incrementata per una seconda violazione (vedi para. 134), imporre un ulteriore incremento della sanzione. Infatti, l'inasprimento della sanzione per plurima assunzione viene già considerata pienamente applicando l'art. 11.9.1 CSA. L'Arbitro Unico può prendere questa decisione perché l'art. 11.4 CSA (e l'art. 10.4
del Codice WADA) lascia margine discrezionale al Collegio Arbitrale circa l'apprezzamento delle circostanze aggravanti. Ne consegue che la sanzione standard per l'Atleta è di 4 anni, come stabilito dall'art. 11.2.1 CSA. iv. Aumento della squalifica per duplice violazione della normativa antidoping ex art. 11.9.1 CSA?
126. Infine, l'Arbitro Unico si interroga se l'art. 11.9.1 CSA, rilevante in caso di molteplici violazioni della normativa antidoping, si applichi alla presente fattispecie. Tale norma recita come segue: "Seconda o terza violazione della normativa antidoping 11.9.1 Per un Atleta o altra Persona che siano colpevoli di una seconda violazione della normativa antidoping, il periodo di squalifica dovrà essere il maggiore tra: (a) sei mesi di squalifica; o (b) un periodo di squalifica compreso tra: (i) la somma del periodo di squalifica irrogato per la prima violazione della normativa antidoping e del periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione, e (ii) due volte il periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione. Il periodo di squalifica all’interno di tale intervallo sarà determinato in base all’insieme delle circostanze e al grado di colpa dell’Atleta o altra Persona rispetto alla seconda violazione."
127. Secondo l'Atleta, l'aumento della sanzione per una seconda violazione deve essere al massimo di 6 mesi considerando le circostanze specifiche del caso ed il fatto che la precedente violazione è stata involontaria. La Resistente ritiene invece che la squalifica debba essere raddoppiata in applicazione dell'art. 11.9.1 CSA. Secondo NADO Italia, si sarebbe già tenuto conto della proporzionalità, in quanto la sanzione è stata "solo" raddoppiata, quando in realtà le violazioni della normativa antidoping da parte dell'Atleta sarebbero tre, e dunque, come prescritto dall'art. 11.9.1.2 CSA, la pena sarebbe stata una squalifica a vita.
128. L'Arbitro Unico conferma che tale norma si applica in caso di seconda violazione della normativa antidoping. Come affermato in precedenza, l'Atleta ha ammesso di aver commesso una violazione antidoping ex art. 2.1 IBA (vedi Appendix A, Cifra 1 dell'Agreement on the Consequences of the Anti-Doping Rule Violation in accordance with Article 8.3.1 of the IBA Anti-Doping Rules del 28 marzo 2022: "The Athlete acknowledges to have committed an Anti-Doping Rule Violation under Article 2.1 of the IBA ADR"). Secondo il chiaro testo normativo non è necessario che tale precedente violazione sia stata volontaria. Ne consegue che esiste una prima violazione antidoping per presenza di Furosemide nel campione del 23 ottobre 2021. Inoltre, l'Atleta è stata ritenuta colpevole di una seconda violazione nel presente procedimento arbitrale (vedi para. 114).
129. Considerata la fattispecie dell'art. 11.9.1 CSA adempiuta, occorre determinare il periodo di squalifica applicabile. Secondo tale norma il periodo di squalifica deve essere il maggiore tra la variante (a), ovvero 6 mesi di squalifica, e la variante (b), ovvero un periodo di squalifica compreso tra la somma tra il periodo di squalifica effettivo per la prima violazione e quello teorico per la seconda violazione (in casu 5 anni) e due volte il periodo di squalifica teorico per la seconda violazione (in casu 8 anni).
130. Nel caso di specie, l'Arbitro Unico considera adeguato un periodo di squalifica di 6 anni all'interno dell'intervallo tra 5 e 8 anni stabilito dall'art. 11.9.1(b) CSA. Squalifica che si attesta dunque nella parte bassa di tale range senza tuttavia applicare il limite minimo previsto dalla norma.
131. Per la determinazione della sanzione nella fascia bassa di tale intervallo gioca in primis un ruolo fondamentale il fatto che l'Atleta era – al momento di entrambe le violazioni – molto giovane. In secondo luogo, come sottolineato in precedenza (vedi para. 123 s.), l'Arbitro Unico deve considerare il principio di proporzionalità nell'esercizio del proprio potere d'apprezzamento per determinare una sanzione disciplinare. Questo aspetto fondamentale non giustificherebbe, in considerazione delle circostanze del caso di specie, l'attestazione della squalifica nel massimo previsto dalla norma.
132. Dall'altro lato, si considera tuttavia che la sostanza proibita riscontrata nel campione dell'Atleta è la Furosemide, ovvero una sostanza con effetto diuretico e mascherante. Tale sostanza comporta un notevole vantaggio per un'atleta attiva nel pugilato per una questione di pesistica e categorie. Essendo il pugilato uno sport di contatto, tale pratica risulta rischiosa per l'incolumità fisica dell'avversario, come evidenziato anche dal Prof. Botrè nel corso dell'udienza. Inoltre, grazie all'effetto mascherante, l'Atleta avrebbe potuto assumere altre sostanze proibite, che non sarebbero quindi state visibili al controllo antidoping, danneggiando così la credibilità della pratica sportiva, e minandone i fondamentali principi di uguaglianza e correttezza.
133. Riassumendo, la giovane età dell'Atleta e l'applicazione del principio di proporzionalità, giustificano la decisione dell'Arbitro Unico di attestare la squalifica nella parte bassa del margine previsto dall'art. 11.9.1(b) CSA, seppur non nel minimo edittale in considerazione del rischio insito nella violazione nei confronti delle avversarie dell'Atleta, così come dell'effetto negativo sulla credibilità del pugilato.
134. L'Arbitro Unico ritiene quindi appropriato infliggere una sanzione di 6 anni all'Atleta in applicazione dell'art. 11.2.1 in combinato disposto con l'art. 11.9.1(b) CSA.
135. Da ultimo, l'Arbitro Unico si interroga se vi sia una terza violazione della normativa antidoping risultante dal controllo del 25 ottobre 2023 con esito positivo per presenza di Furosemide. Infatti, se ciò fosse confermato, la squalifica potrebbe essere ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 11.9.1.2 CSA.
136. A questo riguardo, però, l'Arbitro Unico richiama l'art. 11.9.3 CSA, che recita come segue: "Norme integrative per alcune potenziali molteplici violazioni 11.9.3.1 Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 11.9, salvo quanto previsto dagli articoli 11.9.3.2 e 11.9.3.3, una violazione della normativa antidoping sarà considerata una seconda violazione solo se NADO Italia può stabilire che l’Atleta o altra Persona abbia
commesso l’ulteriore violazione della normativa antidoping dopo aver ricevuto la notifica ai sensi dell’articolo 8, o dopo che NADO Italia abbia fatto quanto ragionevolmente possibile per notificare la prima violazione della normativa antidoping. Se NADO Italia non può stabilire ciò, le violazioni saranno considerate congiuntamente come un’unica prima violazione, e la sanzione comminata si basa sulla violazione che determina la sanzione più grave, inclusa l’applicazione delle circostanze aggravanti."
137. In primo luogo, si sottolinea che questa norma è applicabile per analogiam anche nella valutazione del rapporto tra la seconda e la terza violazione. Infatti, il titolo dell'art. 11.9.3.1 CSA recita "Norme integrative per alcune potenziali molteplici violazioni". Non sarebbe giustificato valutare diversamente il rapporto tra la seconda e la presunta terza violazione, rispetto alla prima e la presunta seconda violazione.
138. Nel caso di specie, la violazione della normativa antidoping per la positività del controllo del 16 ottobre 2023, e quella del controllo del 25 ottobre 2023, sono state notificate congiuntamente in data 14 novembre 2023. La violazione antidoping del 25 ottobre 2023 sarebbe quindi stata commessa prima della ricezione della notifica della violazione del 16 ottobre 2023. Inoltre, se è vero che NADO Italia ha fatto tutto il possibile per informare l'Atleta riguardo alla procedura di splittaggio del campione A del primo controllo (vedi para. 64), non risulta che essa abbia fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per notificare la violazione del 16 ottobre 2023, prima che avesse luogo la violazione del 25 ottobre 2023.
139. Secondo l'Arbitro Unico, alla luce delle specifiche circostanze del presente caso, la violazione del 16 ottobre e quella del 25 ottobre 2023 devono essere considerate congiuntamente come un'unica violazione della normativa antidoping. Ne consegue che in casu non sussiste una terza violazione antidoping ai sensi dell'art. 11.9.3 CSA.
140. Per questo motivo, la domanda se nella fattispecie si sia trattata di una singola o plurima assunzione in tempi diversi che ha portato alla positività sia del controllo del 16 ottobre, che a quello del 25 ottobre 2023, diviene irrilevante. v. Entità della sanzione economica?
141. In merito alla sanzione economica accessoria, il TNA ha inflitto all'Atleta una sanzione di EUR 2'000. L'Arbitro Unico si chiede se tale sanzione sia corretta, alla luce del ridimensionamento della squalifica a carico dell'Atleta nel corso della presente procedura.
142. Secondo l'art. 16.3 CSA (come evidenziato anche a pagina 3 della Tabella Economica dell'11 novembre 2022 di NADO Italia): "Sanzioni economiche e oneri processuali 16.3 Ai fini della determinazione dell’importo da irrogare, il TNA deve tenere conto nella decisione della gravità della violazione commessa, del grado di responsabilità accertato, dell’eventuale ipotesi di recidiva, nonché della condotta processuale tenuta."
143. L'Atleta sostiene che la sanzione economica accessoria debba essere eliminata in ragione dell'erronea ed inconsapevole assunzione della sostanza vietata, oppure in subordine ridotta a EUR 100 or EUR 200. La Resistente sostiene invece che tale sanzione deve essere confermata, perché l'Atleta ha agito in maniera fraudolenta e reiterata.
144. Secondo l'Arbitro Unico, stante la riduzione della squalifica dell'Atleta, e il ridimensionamento della gravità della violazione da parte dell'Atleta, si giustifica una riduzione della sanzione economica accessoria. Ciò anche in considerazione della giovane età dell'Atleta al momento della violazione, così come la sua condotta nel corso della presente procedura. Infine, l'Arbitro Unico ritiene che, data l'entità della squalifica inflitta all'Atleta, non sussiste un alto rischio di eventuale recidiva.
145. Di conseguenza, l'Arbitro Unico ritiene adeguato, riflettendo il dimezzamento della durata della squalifica, stabilire l'importo della sanzione economica accessoria a EUR 1'000.
IX. CONCLUSIONE
146. Alla luce di quanto precede, l’Arbitro Unico conclude che l’appello proposto dall'Atleta debba essere parzialmente accolto e la decisione emessa dal Tribunale Nazionale Antidoping il 18 gennaio 2024, depositata il 7 febbraio 2024, debba essere riformata.
147. La Decisione Appellata infliggeva all'Atleta una squalifica di 12 anni, a decorrere dal 16 ottobre 2023 e con scadenza il 15 ottobre 2035, per la violazione intenzionale dell'art. 2.1 CSA; l'annullamento dei risultati sportivi conseguiti fino alla sospensione cautelare e la condanna dell'Atleta al pagamento di una sanzione economica accessoria di EUR 2'000 e delle spese del procedimento di EUR 500.
148. L'Arbitro Unico decide che la condotta dell'Atleta in merito alla violazione antidoping risultante dalla positività alla Furosemide del campione del 16 ottobre 2023 è intenzionale. L'arbitro Unico non riconosce nella fattispecie la presenza di circostanze aggravanti ex art. 11.4 CSA. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 11.2.1 in combinato disposto con l'art. 11.9.1(b) CSA, l'Arbitro Unico infligge all'Atleta una squalifica di sei (6) anni, a decorrere dal 16 ottobre 2023 e con scadenza il 15 ottobre 2029. L'Arbitro Unico dispone inoltre la condanna dell'Atleta al pagamento della sanzione economica accessoria di EUR 1'000.
149. Alla luce di tali conclusioni, ogni altra istanza o richiesta sottoposta dalle Parti è respinta.
X. COSTI
(…).
PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale Arbitrale dello Sport così statuisce:
1. L’appello proposto dalla Sig. Sophia Mazzoni avverso la decisione emessa il 18 gennaio 2024 del Tribunale Nazionale Antidoping è parzialmente accolto.
2. La decisione emessa il 18 gennaio 2024 del Tribunale Nazionale Antidoping è parzialmente riformata come segue: alla Sig. Sophia Mazzoni è inflitta una squalifica di 6 (sei) anni, a decorrere dal 16 ottobre 2023. Inoltre, alla Sig. Sophia Mazzoni è inflitta una sanzione economica accessoria dell'importo di EUR 1'000.
3. L'annullamento dei risultati sportivi conseguiti fino alla sospensione cautelare viene confermato.
4. (…).
5. (…).
6. Ogni altra istanza proposta dalle Parti è respinta. Losanna, 25 aprile 2025
IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT
Michele A.R. Bernasconi
Arbitro Unico