14.2025.149@141042
Numero d'incarto: 14.2025.149
Data decisione, Autorità: 01.04.2026, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Assenza d’indicazione nel titolo di rigetto delle società rappresentate dai firmatati dello stesso. Prova del tasso di cambio
Incarto n.
14.2025.149
Lugano
1 aprile 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Bellotti, presidente
Jaques e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 25 giugno 2025 dalla
CO 1 IT – __________ (__________)
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 settembre 2025 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2025 dal Pretore aggiunto;
Fatti
in fatto: A. La PI 4 ha trasmesso all’RE 1 quattro fatture, datate 13 febbraio 2020, 12 marzo 2020, 26 giugno 2020 e 26 novembre 2021, per l’incasso di € 43'765.85, 1'000.–, 3'822.50 e 69'519.– (complessivi € 118'107.35).
B. Dal 1° ottobre 2015, PI 2 è amministratore unico (AU) dell’RE 1. Fino al 19 giugno 2020, PI 3 è stato AU della PI 4; da quel giorno al 15 aprile 2025, lo è stato PI 1, con facoltà di “conferire parte dei suoi poteri a procuratori all’uopo nominati per singoli atti o categorie di atti”.
C. Dal 30 dicembre 2021, la ditta della PI 4 è cambiata in CO 1
D. Il 13 febbraio 2024, l’CO 1, rappresentata da PI 1, ha conferito a PI 3 una procura, affinché rappresentasse la società per l’incasso, dall’RE 1, delle quattro fatture suindicate.
E. Con atto del 6 marzo 2024 (doc. L),è stato convenuto quanto segue:
“CON QUESTO ACCORDO VIENE CHIUSO TUTTO
IL CONTRATTO
€ 95'000 TOT
15'000 SUBITO FIRMA ACCORDO
16'000 IN 5 MESI
SE NON VIENE RISPETTATO IL CONTRATTO
SOTTO FIRMATO RITORNA TUTTO COME PRIMA
IL DEBITO RISALE A 118'433.15 […]”
L’atto è firmato da PI 2 e da PI 3.
F. Il 14 marzo 2024, l’RE 1 ha versato € 15'000.– all’CO 1.
G. Con lettera del 27 marzo 2024 (doc. M), l’RE 1 ha scritto all’CO 1:
“facciamo riferimento all’accordo transattivo del 06.03.2024, concluso tra PI 3 per CO 1 e PI 2 per RE 1, nel quale le parti hanno ritenuto definita ogni questione e ogni controversia relativa a quanto dovuto per le opere in oggetto con il pagamento da parte di RE 1 in favore di CO 1 (già PI 4) della somma finale e omnicomprensiva di € 95.000.
Con la presente formalizziamo quindi, come richiesto, i termini del piano di pagamento della detta somma di € 95.000 come segue:
- € 15.000, pagamento a vista, pagamento eseguito in data 13.03.2024
- La somma restante pari a € 80.000, sarà corrisposta in n. 5 rate di importo variabile con scadenza:
o 30 aprile 2024
o 31 maggio2024
o 30 giugno 2024
o 31 luglio 2024
o 30 settembre 2024
ritenendo che comunque la suddetta somma restante di
€ 80.000 sarà corrisposta integralmente entro il 31.10.2024”.
H. Il 20 dicembre 2024, l’RE 1 ha versato all’CO 1 altri € 20'000.–.
I. Con lettera del 26 marzo 2025, l’CO 1 ha scritto all’RE 1 di non aver ancora ricevuto il pagamento di € 60'000.– di cui alla lettera del 27 marzo 2024, ha chiesto il pagamento di € 64'000.– (compresi gl’interessi e le spese legali) e ha avvertito che avrebbe proceduto per l’incasso di € 83'107.35 (€ 118'107.35 ./. € 15'000.– ./. € 20'000.–), se il pagamento di € 64'000.– non fosse avvenuto entro sette giorni.
L. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2025 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 78'940.35 oltre agli interessi del 5% dal 26 dicembre 2021, indicando quale causa del credito gli “Ordini di acquisto/fornitura (cantiere di __________), fatture n. 73 del 13.02.2020, 126 del 12.03.2020, 128 del 12.03.2020, 269 del 26.06.2020 e 658 del 26.11.2021 e riconoscimento di debito del 06.03.2024 (credito residuo al 28.04.2025 pari a Euro 83'107.35 equivalente a CHF 78'940.35, corso di cambio al 28.04.2025 1 EUR / 0.94986 CHF, ref. UDSC)”.
M. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 giugno 2025 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 luglio 2025. Con replica, duplica e triplica spontanea, rispettivamente del 30 luglio, 12 e 20 agosto 2025, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
N. Statuendo con decisione del 27 agosto 2025, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta per fr. 78'940.35 oltre interessi del 5% dal 6 marzo 2024, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 480.– e un’indennità di fr. 2'500.– a favore dell’istante.
O. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 settembre 2025, chiedendo di riformarla nel senso, in via principale, di respingere l’istanza e di porre a carico dell’istante le spese processuali di fr. 480.– e le ripetibili di fr. 2'500.–, e in via subordinata di accogliere parzialmen-te l’istanza limitatamente a fr. 56'991.60 oltre agl’interessi del 5% dal 6 marzo 2024 e di porre le spese processuali nella misura di fr. 360.– a suo carico e di fr. 120.– a carico della controparte, in favore della quale assegnare ripetibili parziali di fr. 1'000.–, in ogni caso protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede. Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2025, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese, tasse di giustizia e ripetibili.
P. Il 13 novembre 2025 la presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata il giorno precedente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 1° settembre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 11 settembre. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha statuito che i documenti prodotti dall’CO 1 (in particolare i doc. L e M) costituiscono un valido riconoscimento di debito e, di conseguenza, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sia per il capitale di fr. 78'940.35, corrispondente a € 83'107.35 al tasso di cambio vigente il giorno della domanda di esecuzione, sia per i relativi interessi del 5%, anche se solo dal 6 marzo 2024, come risulta dal doc. L, non risultando dagli atti un’interpellazione precedente. Ha poi rilevato che l’RE 1 non aveva opposto alcuna valida eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, non essendo verosimile quella da lei genericamente sollevata di scorretto adempimento. Ha pertanto parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via provvisoria per fr. 78'940.35 oltre agl’interessi del 5% dal 6 marzo 2024.
4. Nel reclamo, l’RE 1 lamenta che il primo giudice ha omesso di spiegare per quale motivo i doc. L e M costituiscono un valido riconoscimento di debito (per l’intero capitale), benché essa avesse sia rilevato che il primo documento reca la firma di due persone fisiche, ma non l’indicazione delle persone giuridiche rappresentate, sia ammesso che il secondo documento è un siffatto riconoscimento, ma soltanto per € 90'000.–, da cui peraltro devono essere dedotti complessivi € 35'000.– già pagati, per una differenza di € 65'000.– (sic!). Si duole che il magistrato ha omesso di spiegare anche per quale motivo il tasso di cambio euro/franco svizzero, praticato dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e applicato dall’istante, è corretto, sebbene essa (la convenuta) avesse rilevato che quello non è il tasso ufficiale e, di conseguenza, asserito che l’istante non aveva dimostrato la correttezza del tasso applicato, la stampata del sito dell’UDSC con l’indicazione del tasso (doc. I) non costituendo un documento utile al riguardo. Chiede pertanto di riformare la decisione impugnata nel senso, in via principale, di respingere l’istanza e in subordine di accoglierla parzialmente limitatamente a fr. 56'991.60 (corrispondenti a € 65'000.–) oltre agl’interessi del 5% dal 6 marzo 2024.
4.1 Nelle osservazioni, l’CO 1 ribatte che la reclamante, nel dolersi della mancanza di motivazione (perlomeno circa la prima questione), “non censura la decisione impugnata né invocando un’applicazione errata del diritto né evidenziandone un accertamento manifestamente errato dei fatti”. Chiede pertanto di respingere il reclamo.
4.2 Ora, il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, impone all’autorità di motivare la sua decisione, ciò che appunto la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere fatto. Secondo costante giurisprudenza il giudice non è tenuto a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e su tutte le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio. È in altre parole sufficiente che egli menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché l’interessato possa apprezzare la portata della decisione e contestarla con piena cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 4A_339/2024 del 15 maggio 2025 consid. 3.1 e i rinvii).
4.3 Nella fattispecie è manifesto che il Pretore aggiunto non ha spiegato, anche soltanto sommariamente, per quale motivo le contestazioni dell’RE 1, sollevate già con le osservazioni di prima sede (alla pag. 3) e con la duplica (alle pagg. 2-3), fossero errate o irrilevanti per il giudizio. Il diritto di essere sentita della convenuta è dunque stato, di principio, violato. Sennonché la reclamante chiede in via principale la riforma della decisione impugnata e la causa è matura per il giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo, senza rinvio al primo giudice, anche sulle censure non ancora vagliate (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2023.52 del 6 novembre 2023 consid. 4).
4.4 Ciò posto, la Camera esaminerà solo le contestazioni sufficientemente motivate (sopra consid. 1.2) contenute nel reclamo, non anche le altre censure fatte valere solo in prima sede, quali il preteso inadempimento da parte dell’escutente oppure la mancanza di spiegazioni, da parte di quest’ultima, sul motivo per cui essa ha applicato il tasso di cambio valido il 28 aprile 2025.
5. Circa la questione del riconoscimento di debito, l’RE 1 aveva affermato che il doc. L non costituisce un valido riconoscimento di debito, visto che reca la firma di due persone fisiche, ma non l’indicazione delle persone giuridiche rappresentate.
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (tra tante: sentenza della CEF 14.2024.135 del 26 febbraio 2025, consid. 5 e il riferimento). Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo già al momento della sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; sentenze della CEF 14.2024.104 del 6 dicembre 2024 consid. 5.2.3 e 14.2023.150 del 5 giugno 2024 consid. 5; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono documentati o possono dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui risulta chiaramente ch’egli ha firmato in virtù di un rapporto di rappresentanza (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2024.4 del 26 giugno 2024, consid. 5).
5.1.1 Nella fattispecie è pacifico che l’CO 1 coincide con la PI 4, che PI 3 (titolare di una procura figurante agli atti) poteva validamente rappresentarla e che PI 2 era organo dell’RE 1. È altresì pacifico che le fatture di cui trattasi e i relativi importi riguardavano il rapporto commerciale fra le due società.
5.1.2 Ciò posto, non si disconosce che il doc. L rechi la firma di due persone fisiche (PI 3 e PI 2) senza indicazione delle persone giuridiche rappresentate, e che un rapporto di rappresentanza non sia chiaramente desumibile da tale documento, ma solo dal contesto, segnatamente dal credito a cui si fa riferimento e dall’indicazione nel documento delle e-mail aziendali di vari rappresentanti e/o collaboratori dell’RE 1. Ad ogni modo, con il successivo scritto del 27 marzo 2024 (debitamente firmato) PI 2, in rappresentanza dell’RE 1, ha confermato tale accordo, il quale prevedeva in particolare che in caso di mancato rispetto delle rate pattuite sarebbe stato dovuto l’intero importo di € 118'433.15 – questione non tematizzata nel reclamo – specificando che l’CO 1 era la creditrice e l’RE 1 la debitrice dell’importo e illustrando nel seguito le modalità di corresponsione delle cinque rate mensili ancora dovute (doc. M). Il rapporto di rappresentanza tra le società e i firmatari del doc. L può pertanto dedursi chiaramente dallo scritto di PI 2 del 27 marzo 2024.
5.2 Se ne deve dedurre che i due documenti doc. L e M, nel loro insieme, costituiscono un valido riconoscimento di debito per l’intero importo originario, non essendo d’altronde controverso il mancato rispetto del piano di pagamento rateale. Per il resto, la reclamante in questa sede non propone (più) alcuna eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, rispettivamente ammette di avere versato soltanto € 35'000.–, per un saldo ancora scoperto di € 83'433.15 (€ 118'433.15 ./. € 35'000.–). L’CO 1 ha peraltro posto in esecuzione il controvalore di (soli) € 83'107.35 (sopra ad L). Al riguardo, la decisione impugnata resiste alla critica.
6. Circa la questione del tasso di cambio, l’RE 1 aveva affermato che quello applicato dall’istante non era il “normale tasso di cambio bancario”, bensì quello applicato dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), “notoriamente diverso rispetto al cambio ufficiale” (osservazioni, pag. 3 ad 6-7).
6.1 Ora, la censura dev’essere disattesa già solo per il fatto che la reclamante, disattendendo il suo onere di motivazione, non ha spiegato perché il tasso applicato dalla controparte non può essere ritenuto corretto, né ha indicato quale tasso sarebbe stato a suo modo di vedere applicabile, e quale sarebbe in tale caso il risultato della conversione. La sua censura risulta dunque financo irricevibile.
6.2 Ad ogni modo, si può evidenziare per abbondanza che già nel 1999, il Tribunale federale aveva statuito che il tasso di cambio di una valuta è un fatto notorio, che dunque non c’è bisogno di addurre né tantomeno di dimostrare, giacché può essere determinato mediante Internet, pubblicazioni ufficiali e la stampa scritta (sentenza del Tribunale federale 4P.277/1998 del 22 febbraio 1999, consid. 3/d, citata nella DTF 135 III 88 consid. 4.1, pag. 90). Nel 2008, esso ha precisato che mediante Internet è possibile risalire al tasso euro/franco svizzero in vigore in un dato giorno, ad esempio, il giorno della domanda di esecuzione, sicché non è necessario ottenere una conferma bancaria o una copia dei giornali apparsi quel giorno; quale sito Internet, ha indicato www.fxtop.com, che fornisce i tassi ufficiali diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 135 III 88 consid. 4.1, pag. 90). Nel 2011 e nel 2012, l’Alta Corte ha ribadito il principio della “reperibilità” su Internet e indicato lo stesso sito (con la stessa descrizione) (DTF 137 III 623 consid. 3, pag. 625 e 138 III 628 consid. 5.5, pag. 636).
6.3 Dalla giurisprudenza appena citata si evince che i tassi di conversione forniti dal sito Internet www.fxtop.com, gestito, in apparenza, dalla FXTOP Sarl (cfr. https://fxtop.com/en/legal.php), non sono gli unici a cui le parti possono riferirsi, la prova del cambio potendo essere portata anche mediante una conferma bancaria o una copia di giornale apparso il giorno in cui la domanda d’esecuzione è stata presentata. Se ne può così dedurre che, se il tasso di conversione indicato dall’escusso (o risultante dagli importi menzionati sul precetto esecutivo) è contestato e non è stato documentato dalle parti, il giudice stabilisce o rettifica d’ufficio l’importo per il quale concedere il rigetto applicando il tasso medio di conversione fornito dal sito www.fxtop.com alla data della presentazione della domanda di esecuzione (cfr. sentenza della CEF 14.2025.42 del 7 agosto 2025, consid. 5.1 e i riferimenti). Se invece l’escusso fonda il tasso di cambio da lui usato su un’altra fonte, non si giustifica alcun intervento d’ufficio qualora l’escutente non abbia contestato il saggio per tempo in modo motivato, quantunque non si tratti di una fonte riconosciuta (sentenza della CEF 14.2021.207 dell’11 luglio 2022 consid. 6.2 in merito al sito oanda.com), mentre nell’ipotesi di una contestazione il giudice dovrà apprezzare la pertinenza della fonte o delle fonti a confronto.
6.4 Nel caso di specie, la reclamante non indica quale sia il “normale tasso di cambio bancario” né spiega perché quello applicato dall’UDSC sarebbe “notoriamente diverso rispetto al cambio ufficiale”. In mancanza di una contestazione motivata, il Pretore aggiunto non era tenuto a esaminare la pertinenza della fonte menzionata dall’escutente. Il giudice del rigetto non deve infatti verificare d’ufficio il tasso e la data di conversione qualora non siano (sufficientemente) contestati, la questione esulando dalla verifica dell’iden-tità della causa della pretesa posta in esecuzione nel precetto esecutivo e nel titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2025.114 del 13 febbraio 2026 consid. 4.2 e 4.3 e i rinvii). D’altronde, non vi sono validi motivi per reputare inaffidabili o inufficiali i dati pubblicati dall’UDSC, la quale è pur sempre un’autorità federale svizzera. Dunque, non c’è ragione per ritenere che l’escutente non abbia dimostrato la correttezza del tasso applicato. Anche al riguardo, la decisione impugnata resiste alla critica, ciò che segna l’esito del reclamo.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 78'940.35, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________;
– avv. PA 2, __________, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).