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14.2025.236@140962

Numero d'incarto: 14.2025.236

Data decisione, Autorità: 09.03.2026, CEF

Titolo: Rifiuto della proroga della moratoria concordataria definitiva e pronuncia del fallimento. Ricevibilità dei nova autentici. Diritto di essere sentito del commissario e del debitore. Accertamento d’ufficio dei fatti e interpello

Incarto n.
14.2025.236

Lugano

9 marzo 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Bellotti, presidente,

Jaques e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.__________ (moratoria concordataria) della Pretura del Distretto di Riviera promossa giudicando sul reclamo 20 novembre 2025 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 novembre 2025 dal Pretore;

Fatti

in fatto: A. Con istanza 7 maggio 2024, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di concederle una moratoria concordataria provvisoria della durata di 4 mesi e di prescindere dalla relativa pubblicazione ex art. 293c cpv. 2 LEF, segnalando di avere problemi di liquidità, di avere messo in atto un piano di ristrutturazione interno e di confidare pertanto in un risanamento, esponen­do il proprio bilancio e conto economico al 30 aprile 2024, le scorte e le commesse attualmente in corso.

B. Sentita la parte istante all’udienza dell’8 maggio 2024, con decisione 17 maggio 2024 (inc. SO.__________), il Pretore ha accolto l’istanza, concedendo alla RE 1 una moratoria provvisoria di 4 mesi a far tempo dal 21 maggio 2024, nominando un commissario provvisorio nella persona di __________ (c/o __________, Chiasso), rinunciando alla pubblicazione della moratoria provvisoria e alla comunicazione agli uffici, assegnando all’istante un termine di 10 giorni dall’intimazione della decisione per versare al commissario la somma di fr. 10'000.– e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–.

C. In data 13 settembre 2024 il commissario provvisorio ha inoltrato al Pretore un’istanza di proroga della moratoria provvisoria di ulteriori quattro mesi, rilevando che durante quel periodo la RE 1 aveva sempre onorato i costi riferiti alla propria attività e stava incassando le fatture emesse nonché stava cercando di ottenere nuovi mandati, come pure che non vi erano spettanze non tacitate se non quelle antecedenti la concessione della moratoria, ma che in quel momento la liquidità accumulata non permetteva di presentare una proposta di concordato accettabile per i creditori.

D. Raccolte le osservazioni 19 settembre 2024 dell’istante (che ha aderito alla richiesta del commissario), con decisione 20 settembre 2024 il Pretore ha prolungato la moratoria provvisoria di ulteriori quattro mesi a far tempo dal 21 settembre 2024, assegnando all’istante un termine di 10 giorni per versare al commissario provvisorio ulteriori fr. 10'000.– e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.

E. Con istanza 13 gennaio 2025 il commissario provvisorio ha ribadito che durante il periodo della moratoria la RE 1 aveva sempre onorato tutte le sue obbligazioni e incassato i propri crediti correnti, e stava altresì cercando di incassare i suoi crediti antecedenti la concessione della moratoria. Ha inoltre segnalato che era in corso una trattativa per la vendita di alcuni terreni a __________ (particelle n. __________, __________, __________ e __________, per totali 11'652 mq) di proprietà di una società partecipata di RE 1 (la PI 2, avente sede a __________ e PI 3 quale amministratore unico), come da annesse lettere di interesse d’ac­quisto (da parte di __________, __________ e di una società lituana, con orizzonte temporale ad aprile/giugno 2025), per un prezzo medio all’incirca di fr. 3'979'000.–, che in caso di perfezionamento avrebbe permesso di proporre un concordato con pagamento totale dei crediti privilegiati e del 26% ai restanti creditori (senza considerare i prestiti degli azionisti). Il commissario ha pertanto chiesto la concessione di una moratoria definitiva della durata di 6 mesi.

F. Statuendo con decisione 16 gennaio 2025 (inc. SO.__________) il Pretore, ritenuti validi i motivi addotti dal commissario provvisorio, ma evidenziato che per giungere a un concordato entro 6 mesi la ven-dita immobiliare avrebbe dovuto concludersi entro i successivi 3 mesi, pena la dichiarazione di fallimento, a meno di una valida giustificazione del ritardo a concretizzarla, ha concesso alla RE 1 una moratoria definitiva a scopo di concordato della durata di 6 mesi, confermando __________ quale commissario, ordinando la pubblicazione della decisione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino (FUC) e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e ponendo le spese di fr. 400.– a carico della RE 1.

G. Con scritto 10 aprile 2025 il commissario ha chiesto al Pretore una proroga di 6 mesi della moratoria definitiva, rilevando nuovamente che la RE 1 stava continuando a saldare tutte le fatture relative alle attività correnti e stava acquisendo ulteriori lavori, come pure che in relazione alla vendita dei terreni le offerte di acquisto già prodotte si erano concretizzate in relative lettere d’in­­tenti (con orizzonte temporale a fine settembre/dicembre 2025), che vi era un’ulteriore trattativa in stadio avanzato per l’acquisto dei fondi o la cessione del pacchetto azionario della società in favore della PI 4 e che in via subordinata PI 5 sarebbe stata disposta, indicativamente a partire da fine settembre 2025, a immettere nella società € 2.5 mio. a titolo di prestito non fruttifero o tramite l’acquisto dei terreni, come da annessa lettera del 10 aprile 2025.

H. Con decisione 14 aprile 2025 il Pretore, accertato che verosimilmente le uniche pretese non ancora tacitate dalla RE 1 erano quelle riferite al periodo antecedente la concessione della moratoria e che il commissario aveva reso verosimili le concrete possibilità della vendita immobiliare e/o altre soluzioni che avrebbero potuto garantire una cospicua immissione di liquidità (concessione di un prestito non fruttifero da parte di PI 5 o suo acquisto diretto dei terreni per € 2.5 mio.), ha prorogato la moratoria definitiva sino al 1° dicembre 2025, specificando però che la vendita immobiliare o l’immissione di liquidità sarebbero dovute avvenire entro il 31 ottobre 2025, che il commissario avrebbe dovuto comunicare l’avvenuta vendita o giustificare il ritardo nella sua concretizzazione e che in caso contrario avrebbe pronunciato immediatamente il fallimento della società. Ha inoltre riconfermato Pietro Milani quale commissario e pubblicato su FUSC e FUC la decisione (con aggravio delle spese processuali di fr. 400.– a carico della RE 1).

I. Con una nuova istanza del 24 ottobre 2025, il commissario ha chiesto al Pretore un’ulteriore proroga della moratoria definitiva di 5 (recte: 6) mesi “fino al 1° giugno 2026”, ribadendo che 1) per tutta la moratoria la RE 1 non aveva accumulato debiti e l’u­­nica pendenza era verso l’PI 6, essendo pendente un contenzioso; 2) la prevista firma di un diritto di compera per la vendita di una parte dei terreni (4'271 mq) per un importo pari a fr. 1'150'000.– (basato sull’annessa proposta di acquisto di PI 7, “irrevocabile fino al 24.10.2025”) era sfumata a causa di alcune problematiche relative a modifiche dei confini e a un riassetto ipotecario; 3) era ancora da valutare se si potesse evitare di versare parte dell’eventuale ricavato per la copertura parziale dell’ipoteca con la banca __________; 4) quale alternativa erano in corso ulteriori due trattative per la vendita della totalità dei terreni (per un prezzo di fr. 400/mq, ovvero di complessivi fr. 4'660'800.–) che avrebbero potuto permettere di proporre un ottimo concordato, ma che non erano ancora sfociate in offerte concrete, sicché si sarebbe proposto a PI 7 un diritto all’esercizio del diritto di compera a partire dal 31 gennaio 2026; 5) la trattativa con la PI 4 era in fase di stallo; 6) la proposta di PI 5 era ancora attuale ma realizzabile unicamente dopo maggio 2026 a fronte dei ritardi nel perfezionamen­to di una vendita immobiliare in Italia. Concludendo, il commissario ha rilevato che la proroga avrebbe permesso di provare a concretizzare le trattative per la vendita di tutti i terreni oppure incassare il prezzo del diritto di compera e l’eventuale immissione di capitale da parte di PI 5, nonché ottimizzare i contratti in essere per “creare la provvista necessaria a un concordato”.

L. Con decisione 10 novembre 2025 (inc. SO.__________) il Pretore ha respinto l’istanza, pronunciando il fallimento della RE 1 a far tempo da martedì 11 novembre 2025 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–.

M. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2025 (con annessi nuovi documenti) per ottenere, previo conferimento dell’ef­­fetto sospensivo, l’annullamento del fallimento e la concessione della proroga della moratoria definitiva sino al 1° giugno 2026.

N. Con ordinanza 21 novembre 2025 il Vicepresidente della Camera ha accordato al reclamo effetto sospensivo parziale, stabilendo la sospensione cautelare del fallimento almeno fino alla scadenza della moratoria (il 1° dicembre 2025).

O. Con osservazioni 27 novembre 2025, alle quali ha annesso alcuni nuovi documenti, la reclamante ha chiesto di chiarire la durata dell’effetto sospensivo, rispettivamente di ottenerne una proroga.

P. Con ordinanza 1° dicembre 2025, la Presidente della Camera ha accordato effetto sospensivo parziale nel senso di mantenere provvisoriamente in essere l’effetto sospensivo, assegnando al commissario un termine fino al 19 dicembre 2025 per produrre la sua relazione e riservandosi un riesame della situazione dopo la sua ricezione.

Q. Il commissario ha presentato la sua relazione il 18 dicembre 2025.

R. Il 26 gennaio 2026 la RE 1 ha prodotto ulteriori osservazioni e mezzi di prova.

S. Il 25 febbraio 2026 il commissario ha comunicato di non ritenere più dati i criteri per la continuazione della procedura concordataria, la società non essendo riuscita a pagare i salari, gli oneri sociali e le forniture riferiti al mese di gennaio a causa delle difficoltà a incassare le fatture in sofferenza, e conseguentemente di rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato.

T. Il 27 febbraio 2026 la reclamante ha informato sugli “importanti sviluppi sul fronte della vendita del terreno, rispettivamente della società stessa”, e chiesto d’indire un’udienza “così da consentire una valutazione aggiornata prima dell’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti”.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata dal giudice del concordato – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 295c cpv. 1, 174 cpv. 1, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 novembre 2025 contro la sentenza emanata il 10 novembre 2025 e notificata l’11 novembre 2025 (sicché il termine di impugnazione è scaduto il 21 novembre 2025), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

La RE 1 è inoltre legittimata a ricorrere giusta l’art. 295c cpv. 1 LEF.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii).

1.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).

1.3.1 Giusta l’art. 174 LEF, in materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – enumerati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). L’art. 295c LEF non prevede un’eccezione simile a quella dell’art. 174 LEF. Dato però che le decisioni di revoca della moratoria e del fallimento sono strettamente legate, la possibilità di produrre pseudonova dev’essere ammessa anche per quanto riguarda la moratoria, non da ultimo poiché il giudice del concordato, come quello di fallimento, deve accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC). Il Tribunale federale considera invece irricevibili i nova autentici nelle procedure di fallimento senza preventiva esecuzione, ritenendo le tre ipotesi enumerate all’art. 174 cpv. 2 LEF adatte solo alla procedura ordinaria (sentenza 5A_660/2025 del 5 novembre 2025 consid. 2.3.2), mentre questa Camera, visto il rinvio del­l’art. 194 cpv. 1 all’art. 174 cpv. 2 LEF, li ammette, perlomeno nel caso della sospensione dei pagamenti, ove l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto riguardi tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab; di recente: 14.2024.24 del 21 febbraio 2024 consid. 2). A prima vista, l’art. 194 cpv. 1 LEF vale anche per i fallimenti dichiarati d’ufficio per legge (art. 192 LEF), come quello decretato in caso di rifiuto della moratoria concordataria definitiva in virtù dell’art. 294 cpv. 3 LEF, sicché il debitore pare poter ottenere la revoca del fallimento se prova di aver risanato la sua situazione pagando tutti i suoi debiti, comprese le spese della procedura concordataria, o depositando presso l’autorità giurisdizionale superio­re il corrispondente importo anche dopo la pronuncia del fallimen­to. Non è tuttavia ammesso allegare fatti e produrre documenti dopo la scadenza del termine di reclamo (cfr. DTF 139 III 491 consid. 4, sentenze della CEF 14.2024.31/33 del 1° luglio 2024, RtiD 2025 I 752 n. 51c, consid. 1.3, e 14.2024.75 del 7 agosto 2024 consid. 1.2). Nei casi in cui l’autorità di ricorso assuma informazioni d’ufficio dal commissario in virtù dell’art. 255 lett. a CPC, il diritto delle parti di essere sentite potrebbe giustificare l’ammissio­ne di fatti e prove nuovi in relazione con le informazioni fornite (citata CEF 14.2024.75 consid. 1.2).

1.3.2 Nel caso in esame, la questione della ricevibilità limitata dei nova autentici (giusta gli art. 174 cpv. 2 e 194 cpv. 1 LEF) può invero essere lasciata indecisa. Nell’allegare e produrre i documenti successivi alla pronuncia del fallimento (doc. I, J, K [e-mail 17 e 19 novembre 2025], L [e-mail 14 e 19 novembre 2025], M, N [e-mail 17 e 18 novembre 2025] e O), la reclamante non intende dimostrare di aver risanato la propria situazione debitoria pagando tutti i suoi debiti, ma solo di avere numerosi lavori “in portafoglio” che a suo dire non permettevano al Pretore di escludere una possibilità realistica di omologazione del concordato (reclamo, n. 21 e 42). Tale ipotesi non attiene tuttavia a una delle tre contemplate all’art. 174 cpv. 2 LEF, di modo che i documenti in questione e le relative allegazioni di fatto non possono reputarsi ammissibili, nemmeno con rinvio all’art. 194 cpv. 1 LEF contrariamente a quanto addotto nel reclamo.

1.3.3 I nuovi documenti acclusi alle osservazioni della reclamante del 27 novembre 2025, 26 gennaio 2026 e 27 febbraio 2026, unitamente alle relative allegazioni di fatto, sono anch’essi inammissibili a norma dell’art. 326 cpv. 1 CPC siccome sono posteriori alla scadenza del termine di reclamo e non sono in relazione con informazioni assunte d’ufficio in virtù dell’art. 255 lett. a CPC (sopra, consid. 1.3.1), precisato che la relazione chiesta al commissario con l’ordinanza del 1° dicembre 2025 si riferiva unicamente alla questione dell’effetto sospensivo richiesto con il reclamo.

Non si disconosce che, come allegato dalla reclamante nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2026, il divieto dei nova dell’art. 326 cpv. 1 CPC ammette diverse eccezioni (DTF 145 III 422 consid. 5.2). Così la parte che per legge non è stata sentita in prima sede (in particolare nel caso di procedure unilaterali) è legittimata a invocare perlomeno pseudonova nella procedura di reclamo (ad esempio in materia di exequatur di decisioni estere, cfr. art. 327a cpv. 1 CPC e DTF 138 III 82 consid. 3.5.3); d’altronde, alla stregua dell’art. 99 cpv. 1 LTF l’art. 326 cpv. 1 CPC non osta all’addurre nova se ne dà motivo la decisione impugnata stessa (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2016.230 dell’8 febbraio 2017 consid. 1.2), ciò di cui il reclamante deve indicare il motivo nel reclamo (sentenza della CEF 14.2020.86 del 26 ottobre 2020 consid. 6.5); l’autorità giurisdizionale superiore può anche tenere conto di fatti e prove nuovi che rendono il reclamo senza oggetto (cfr. DTF 137 III 614 consid. 3.2.1). Se non che i fatti nuovi che la reclamante intende addurre per dimostrare gl’incassi e le commesse nel frattempo ottenute non rientrano nelle eccezioni appena menzionate. La procedura di prima sede non era unilaterale e la reclamante ha avuto occasione di esprimersi (sotto, consid. 2). La “riflessione del commissario” non può poi seriamente essere equiparata alla decisione impugnata. Infine, i nuovi fatti e documenti fatti valere dalla reclamante non riguardano presupposti di ricevibilità del reclamo, come l’osservanza del termine di ricorso, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, la tempestiva anticipazione delle spese processuali (Jakob Steiner, Die Beschwer­de nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, n. 557) o la tempestività di un allegato, negata in prima sede (sentenza della CEF 14.2016.230 dell’8 febbraio 2017 consid. 1.2), bensì le condizioni materiali per la concessione della proroga richiesta. Dalla leg­ge deriva chiaramente il principio che determinante per il giudizio di seconda sede è la situazione della debitrice e della procedura concordataria al momento dell’emissione della decisione impugna­ta, fatte salve solo le eccezioni risultanti dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 2 LEF (sopra, consid. 1.3.1).

1.3.4 Nello scritto del 27 febbraio 2026 la reclamante chiede alla Camera d’indire un’udienza “così da consentire una valutazione aggiornata prima dell’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti”. Ora, la procedura di reclamo è di regola scritta (art. 321 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC) e l’autorità giudiziaria superiore statuisce in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC). La citazione delle parti a un’udienza è del tutto eccezionale (sentenza della CEF 14.2023.74 del 6 dicembre 2023 consid. 1.3). Nel caso di specie, non s’intravvede la necessità di ottenere un aggiornamento della situazione visto che non si potrebbe tenere conto di circostanze posteriori alla decisione impugnata. Nulla osta quindi a trattare senza indugio il reclamo.

2. Nel reclamo la RE 1 sostiene che il Pretore non avrebbe dovuto decretare il suo fallimento anticipato ai sensi dell’art. 296b LEF, dal momento che al 10 novembre 2025 non si poteva ritene­re manifesta l’assenza di possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato, come pure che in tale data non sussisteva alcuna urgenza né necessità di pronunciare il suo fallimento, specie perché il Pretore aveva ricevuto il rapporto 24 ottobre 2025 del commissario, che non escludeva una possibilità realistica di omologazione del concordato, spiegava i motivi del ritardo nella sotto-scrizione del diritto di compera e indicava che la società avrebbe potuto incontrare la banca creditrice ipotecaria solo il 12 novembre 2025 (ritenuto che quest’ultima si era detta disponibile a valutare il riassetto ipotecario in funzione delle vendite in corso). Pertanto, a mente della reclamante il primo giudice non avrebbe dovuto emettere (prematuramente) la decisione di fallimento, possibile solo quale ultima ratio, bensì convocare commissario e società a un’udienza per l’obbligo di chiarire i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) e chiedere informazioni supplementari mediante interpello (art. 56 CPC) a tutela di tutte le parti coinvolte. Essa lamenta dunque una violazione del diritto di essere sentito suo e del commissario.

2.1 Prima della decisione su una domanda di proroga della moratoria definitiva, le parti, ossia il debitore, l’eventuale creditore richieden­te e il commissario (se non si è già espresso in modo completo nella domanda motivata di proroga o con rapporto scritto al giudice), devono di regola essere sentite (Bauer/Lüginbühl in: Basler Kommentar, SchKG II, 3ª ed. 2021, n. 27a ad art. 295b LEF; Hunkeler in: Kurzkommentar, SchKG, 3ª ed. 2025, n. 5 ad art. 295b LEF). Il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Può rinunciare a tenere un’udienza e decidere in base agli atti (art. 256 cpv. 1 CPC). Gani (in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ª ed. 2025, n. 9 ad art. 295b LEF) pare invero ritenere necessaria la tenuta di un’udienza preliminare in analogia con quanto prescri­ve l’art. 294 cpv. 2 LEF in caso di concessione della moratoria concordataria definitiva. In realtà, la legge non prevede tale esigenza, che non s’impone neppure dal profilo teleologico. Mentre in fase di concessione della moratoria definitiva il giudice agisce d’ufficio (Gani, op. cit., n. 1 ad art. 294; Bauer/Lüginbühl, op. cit., n. 11 ad art. 294), la proroga presuppone invece una domanda del commissario (art. 295b cpv. 1 LEF), la quale ove sia già motivata e non contestata dal debitore consente al giudice di statuire in base agli atti. L’art. 295b LEF non statuisce né richiede un’ec­cezione all’art. 256 cpv. 1 CPC.

2.2 Nella fattispecie, il commissario ha presentato una domanda di proroga della moratoria definitiva esaustivamente motivata (doc. H accluso al reclamo), che il Pretore ha ritenuto sufficiente per statuire senza indire preventivamente un’udienza. Ci si potrebbe chiedere se il primo giudice avrebbe dovuto nondimeno notificare la domanda del commissario alla RE 1 impartendole un termine per presentare eventuali osservazioni. Essa non risulta invero essere una “controparte” nel senso dell’art. 253 LEF, dal momento che risulta chiaramente dalla domanda un’unità di ve-dute tra commissario e società sulla necessità di prorogare la moratoria per “affinare e, se del caso, concretare le discussioni attuali per la vendita di tutto il sedime, oppure incassare il prezzo del diritto di compera e l’eventuale immissione di capitale della signora PI 5”. Ad ogni modo il commissario ha comunicato la sua domanda anche al patrocinatore della reclamante, la quale ha pertanto avuto modo di completare le informazioni del commissario o d’informare il giudice su eventuali successivi sviluppi a suo parere di rilievo per la decisione. Il dovere di accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) non obbliga il giudice a indagare spontaneamente sulle circostanze fattuali che non risultano d’acchito dagli atti, poiché spetta alle parti fornire gli elementi di fatto e indicare i mezzi di prova (sentenza del Tribunale federale 5A_132/2025 del 14 marzo 2025 consid. 3.4: cosiddetto principio inquisitorio limitato).

2.3 Il Pretore non era neppure tenuto a interpellare la debitrice o il commissario poiché l’istituto dell’interpello (art. 56 CPC) non deve servire a sanare negligenze processuali, bensì solo sviste manifeste (come la mancata produzione di un mezzo di prova debitamen­te indicato nell’istanza o il ricorso) né consente al giudice – senza disattendere il proprio dovere d’imparzialità – di suggerire alla par­te gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento delle prove da essa già addotte, specie se è patrocinata (DTF 151 III 497 consid. 3.1.3; sentenza della CEF 14.2022.79 del 20 ottobre 2022 consid. 4.2). Ora, la reclamante non evoca alcuna svista manifesta che avrebbe richiesto un intervento d’ufficio del Pretore.

2.4 In definitiva, il diritto di essere sentita della reclamante non è stato violato, per tacere del fatto che la medesima ha avuto modo di esprimersi con il reclamo davanti a un’autorità con pieno potere di cognizione (per quanto attiene agli pseudonova) e non ha chiesto la retrocessione della causa all’istanza precedente esponendo quali argomenti avrebbe fatto valere nella procedura di primo gra­do e in che modo questi sarebbero stati pertinenti (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_41/2023 del 16 maggio 2023 consid. 2.2.1), sicché il preteso vizio sarebbe da considerare sanato (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1). Neppure il diritto di essere sentito del commissario risulta leso, siccome egli si è espresso in modo completo nella domanda di proroga e non ha chiesto la tenuta di un’u­dienza, limitandosi a tenersi a completa disposizione del giudice. Di conseguenza il reclamo è al riguardo infondato.

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima evidenziato di avere concesso la moratoria definitiva, unicamente perché sembravano sussistere concrete possibilità di vendita di terreni di proprietà di una società partecipata della RE 1 per l’importo complessivo di circa fr. 3'979'000.–, che avrebbe permesso al commissario di proporre ai creditori un concordato con il pagamento totale dei creditori privilegiati (fr. 1'175'249.07) e di un dividendo del 26% ai restanti creditori (fr. 3'914'811.96), senza considerare i prestiti degli azionisti (fr. 2'794'296.73). Sennonché –ha continuato il primo giudice – tale vendita non si era concretizzata e neppure sembravano sussistere concrete prospettive di realizzazio­ne a breve o medio termine, dal momento che le prime lettere d’interesse all’acquisto erano divenute lettera morta per decorren­za dei termini fissati per concludere la trattativa, e gli attuali interessati all’acquisto dell’intero terreno parevano essersi rivolti solo informalmente all’agenzia immobiliare che si occupa dell’affare. L’u­­nico passo concreto che risulta dagli atti, secondo il Pretore, è la “proposta d’acquisto” sottoscritta da PI 7, tuttavia limitata a una parte dei terreni al prezzo di fr. 1'150'000.– (ricavato che, anche volendo trascurare l’aggravio ipotecario, neppure coprirebbe i creditori privilegiati), comunque decaduta automaticamente il 24 ottobre 2025 e non prorogata. Inoltre, ha rilevato il giudice precedente, anche la “promessa vincolante” di PI 5 del 10 aprile 2025 successivamente è stata vincolata al passaggio in giudicato di una decisione italiana, che dovrebbe perfezionarsi nel mese di maggio 2026, e la RE 1 sembra aver nel frattempo aperto una “pendenza” (contenzioso) con l’PI 6 che potrebbe generare un nuovo debito. Il Pretore, considerato che entro i primi 12 mesi di moratoria definitiva, in scadenza il 16 gennaio 2026, la RE 1 non avrebbe incamerato alcuna liquidità e che il commissario non avrebbe quindi potuto in alcun modo prospettare qualcosa di concreto ai creditori (art. 295 b LEF), ha concluso che manifestamente non sussistevano più possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato, tenuto pure conto che il commissario non aveva fornito altre informazioni e che erano già trascorsi quasi 18 mesi dalla concessione della moratoria provvisoria.

4. Nel reclamo la RE 1 osserva innanzitutto che al momen­to dell’apertura del fallimento, essa aveva tre principali cantieri attivi (Nuovo Stabile __________ in Ticino, due ville a __________ e alcune ville nel Canton Friborgo), che i committenti avevano chiesto di completare urgentemente per motivi di sicurezza, alcuni di essi adombrando sanzioni e rifiuti di pagamento, come pure che prima e dopo la dichiarazione di fallimento essa ha ricevuto nuove richieste di lavori per valori ingenti (fra le quali la realizzazione di un parcheggio interrato presso "__________" a __________ per fr. 447'922.–, di un capannone da eseguire tra il 22 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026 per un prezzo tra fr. 50'000.– e fr. 70'000.–, di un progetto agricolo nel Locarnese di un valore tra fr. 90'000.– e fr. 100'000.–, oltre a, nei giorni successivi al fallimento, un’importante aggiudicazione a __________ per altri fr. 164'000.–, da discutere il 25 novembre 2025). La reclamante evidenzia poi che PI 7 ha confermato il proprio interesse all’acquisto di una porzione di terreno e che il relativo diritto di compera potrà perfezionarsi, ora che anche gli aspetti amministrativi e fondiari sono stati risolti. In conclusione, la reclamante ritiene che i suoi interessi e quelli dei suoi creditori siano “maggiormente tutelati con la continuazione della moratoria concordataria”.

Per quanto attiene alla decisione di fallimento, la reclamante contesta che al momento della sua pronuncia, il 10 novembre 2025 fosse manifesta l’assenza di possibilità di risanamento od omologazione del concordato nel senso dell’art. 296b lett. b LEF citato dal Pretore alla luce delle motivazioni indicate dal commissario nella domanda di proroga. Essa rimprovera anche al pri­mo giudice di non avere seguito la valutazione del commissario, che si era detto convinto che una proroga tutelasse al meglio tutte le parti coinvolte. La reclamante conclude dunque per l’annulla­mento del fallimento e la concessione di una proroga della moratoria definitiva sino al 1° giugno 2026.

5. Nelle sue osservazioni del 18 dicembre 2025, il commissario ricorda che sin dall’inizio era apparso che la conditio sine qua non per proporre un concordato ai creditori era la vendita del terreno della PI 2 (idealmente per il suo totale e a un unico acquirente). Era stata anche ipotizzata la possibilità che familiari degli azionisti della RE 1 vendessero terreni all’estero, ma viste “la lungaggine dei dispositivi esteri” ci si è voluti concentrare sulla prima opzione, salvo poi, dopo la desistenza della PI 2, provare a vendere il terre­no frammentato a più acquirenti. Evidenziati i vantaggi di tali vendite per i creditori e per i dipendenti della società, il commissario dà però atto di non poter stimare il tempo necessario per poter portare a termine le trattative, limitandosi a produrre uno scritto 18 dicembre 2025 della PI 2 e la proposta irrevocabile di compera fatta da tale __________ il 25 novembre 2025. Per quel che concerne il diritto di compera a favore di PI 7, il commissario ritiene che la sua sottoscrizione avverrà “verosimilmente dopo il periodo di ferie natalizie”. Egli ribadisce che l’unica “pendenza” è quella, contenziosa, verso l’PI 6 e precisa che le fatture “aperte” da incas­sare (per fr. 300'641.04) e il saldo del conto corrente (fr. 1'204.72 al 16 dicembre 2025) permetterebbero di saldare i debiti della moratoria, di fr. 245'196.37 al 31 dicembre 2025. A fronte di debiti di complessivi fr. 6'709'108.69 (compresi crediti di fr. 2'794'296.73 cui gli azionisti hanno confermato di voler rinunciare in caso di necessità), il saldo da incassare ammonta a fr. 1'890'605.71, cui si aggiungono ulteriori fr. 1'024.906.92 “richiest[i] in sede di causa”, ma che egli ritiene prudente non considerare. Conclude reputando che unicamente la vendita del terreno possa garantire la conclusione di un concordato, i lavori effettuati e futuri non poten­do generare la liquidità necessaria a soddisfare i crediti privilegiati e chirografari.

6. Secondo l’art. 295b cpv. 1 LEF, su domanda del commissario, la moratoria definitiva può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi, laddove i 12 o 24 mesi sono da intendere quale durata massima complessiva della moratoria dalla sua concessione (sentenza della CEF 14.2009.60 del 12 agosto 2009, RtiD 2010 I 813 n. 62c, consid. 3; Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 11 ad art. 295b). In caso di proroga superiore a 12 mesi, il commissario deve convocare un’assem­blea dei creditori, da tenersi entro nove mesi dalla concessione della moratoria definitiva (cpv. 2). In tale caso, egli deve informare i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga (cpv. 3).

6.1 Il commissario deve motivare la richiesta di proroga. Le esigenze di motivazione sono più elevate quando la moratoria definitiva dura già da più dei sei mesi previsti dall’art. 294 LEF. Egli deve in particolare spiegare perché la durata iniziale dovrebbe essere este­sa e in caso di proroga oltre i 12 mesi perché si sarebbe in presenza di un caso particolarmente complesso e qual è stato l’esito dell’assemblea dei creditori. Più in generale si può affermare che più aumenta la durata della procedura, più i requisiti di motivazio­ne di una proroga diventano severi e più occorre tener conto dei legittimi interessi dei creditori, come pure che le prospettive di risanamento possono peggiorare con il trascorrere del tempo sen­za risultati tangibili (Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 295b).

6.2 La decisione che respinge o dichiara irricevibile la domanda di proroga esplica gli stessi effetti della revoca della moratoria, in particolare determina l’apertura del fallimento (Bauer/Lüginbühl, op. cit., n. 28 ad art. 295b LEF). Gli effetti della moratoria concordataria persistono fino alla decisione (positiva o negativa) sulla domanda (DTF 130 III 380 consid. 3.2; Gani, op. cit., n. 2 ad art. 295b), ma al più presto fino alla (ultima) scadenza stabilita in precedenza dal giudice. Il fallimento può però essere dichiarato d’uf­ficio prima della scadenza della moratoria segnatamente se manifestamente non vi sono (più) possibilità di risanamento o di omologazione del concordato (art. 296b lett. b LEF). Ciò si verifica quando le speranze finora fondate sono state deluse e le ipotesi alla base dell’obiettivo sono venute meno: l’investitore salvatore si è ritirato, i clienti più importanti si sono allontanati, i collaboratori fondamentali per il successo lasciano l’azienda, i creditori più importanti dichiarano che non accetteranno in nessun caso un concordato, cosicché non è più possibile raggiungere il quorum ai sensi dell’art. 305 cpv. 1 LEF. Se un debitore non è (o non è più) in grado di reperire i mezzi finanziari necessari per la ristrutturazione e la prosecuzione della sua attività commerciale o non è più in grado di garantire la liquidità necessaria per la procedura di moratoria concordataria, questa deve essere interrotta nell’interesse dei creditori, a meno che misure concrete e immediatamente realizzabili non giustifichino la prosecuzione degli sforzi (sentenza del Tribunale federale 5A_818/2019 del 31 gen­naio 2020 consid. 4.1).

6.3 Nella fattispecie, la reclamante non contesta né che la moratoria definitiva di cui chiede la protrazione è stata chiesta inizialmente dal commissario per sei mesi, indicando la concreta possibilità di una trattativa di vendita di un terreno appartenente a una società partecipata della RE 1 ed è stata concessa dal Pretore per tale motivo (decisione del 16 gennaio 2025, doc. F accluso al reclamo), né che la moratoria è poi stata prorogata sino al 1° dicembre 2025 in base alla dichiarazione con cui PI 5 si era detta disposta a concedere un prestito non fruttifero alla società (o ai suoi azionisti dietro postergazione dei loro crediti nei confronti della società) oppure ad acquistare gli immobili per € 2.5 mio. (decisione del 14 aprile 2025, doc. G). Anche nell’istanza sfociata nella decisione impugnata il commissario ha giustificato la proroga con la necessità di provare a concretizzare le trattative per la vendita di tutti i terreni oppure incassare il prezzo del diritto di compe­ra e l’eventuale immissione di capitale da parte di PI 5, menzionando solo in via accessoria l’obiettivo di ottimizzare i contratti in essere per “creare la provvista necessaria a un concordato”. Del resto, il commissario ha ammesso nelle sue osservazioni al reclamo che unicamente la vendita del terreno potrebbe garantire la conclusione di un concordato, i lavori effettuati e futuri non potendo generare la liquidità necessaria a soddisfare i crediti privilegiati e chirografari. La probabilità di omologazione di un concorda­to dipendeva pertanto essenzialmente dalla realizzazione di tutti o parte dei fondi della PI 2 e solo marginalmente dagl’incassi dell’attività della società. Di conseguenza le considerazioni della reclamante relative ai cantieri in corso e futuri non sono determinanti ai fini dell’annullamento della decisione impugnata, specie perché essa non fornisce alcuna indicazione precisa sui tempi d’incasso delle mercedi, nonché sui costi operativi e di gestione connessi a tali lavori. Le successive allegazioni di fatto relative alla propria attività dopo l’emanazione della decisione impugnata, unitamente ai documenti giustificativi, contenuti nei memoriali posteriori al reclamo sono inammissibili (sopra consid. 1.3.2 e 1.3.3) e non possono pertanto essere presi in considerazione.

6.4 Secondo la reclamante al momento dell’emanazione della decisio­ne impugnata, il 10 novembre 2025, non esisteva alcuna urgenza né necessità di pronunciare il fallimento siccome “non era detto che manifestamente non vi fossero possibilità di risanamento od omologazione del concordato” nel senso dell’art. 296b lett. b LEF citato dal Pretore, specie perché nella domanda di proroga il commissario aveva spiegato i motivi del ritardo nella sottoscrizio­ne del diritto di compera, precisando che l’incontro con la banca avrebbe potuto avere luogo solo il 12 novembre 2025. Dato che poi, il 18 novembre 2025, la banca si è detta disponibile a valutare il riassetto ipotecario in funzione delle vendite in corso, la RE 1 qualifica la decisione impugnata come “affrettata e prematura.

La reclamante non contesta tuttavia che, come accertato dal Pretore, le precedenti tre trattative di vendere tutti i fondi evocate nella decisione di concessione della moratoria definitiva e in quella relativa alla prima proroga (sopra consid. F e H) sono sfumate, né che la proposta di acquisto di PI 7 (allegata al doc. H) è decaduta secondo il suo stesso testo il 24 ottobre 2025. Della nuova promessa (doc. M) non si può tenere conto (sopra consid. 1.3.2). La RE 1 nemmeno pretende d’altronde che la vendita per fr. 1'150'000.– della sola particella n.__________ dopo la rettifica dei suoi confini sarebbe bastata a finanziare un concordato dividendo, né avversa l’accertamento del Pretore secondo cui, anche volendo trascurare l’aggravio ipotecario, il ricavo in questione neppure coprirebbe i creditori privilegiati, tanto meno ch’essa non ha reso verosimile che la banca fosse disposta a rinunciare ai propri pegni su quel fondo – e al riguardo la dichiarazione di PI 3 (doc. O) è pure irricevibile. La decisione del Pretore di considerare che manifestamente non sussistevano più possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato resiste pertanto alla critica.

6.5 Non si disconosce che un elemento imprescindibile per la concessione e la proroga della moratoria definitiva è il rapporto del commissario, che è in un certo senso il braccio operativo del giudice, il quale non può scostarsi dalle conclusioni del commissario senza interpellarlo in merito a eventuali suoi dubbi (citata 14.2024.31/33 consid. 5.2). Sennonché, nel caso in esame, il commissario medesimo, pur ritenendo dati i presupposti dell’art. 295b cpv. 1 LEF, ammette implicitamente nell’istanza del 24 ottobre 2025 che la ven­dita del diritto di compera non basterebbe, che le due offerte presentate dalla Immostile SA non indicano né prezzo né modalità concrete di acquisto e che la possibilità per PI 5 di mettere a disposizione un “determinato importo” potrebbe avvenire so­lo dopo maggio 2026, ovvero dopo la scadenza della proroga di 5 (invero 6) mesi, il 1° giugno 2026. Alla luce di tali circostanze, che non suscitano particolari dubbi, tanto che la reclamante non indica quali informazioni supplementari il Pretore avrebbe dovuto chiedere al commissario, spettava al giudice, non al commissario, valutare se i motivi avanzati da quest’ultimo giustificavano o no la protrazione della moratoria giusta l’art. 295b cpv. 1 LEF. Ora, il suo apprezzamento non presta il fianco alla critica (sopra consid. 6.4) e la conseguenza automatica prevista dall’art. 296b lett. b LEF era la pronuncia del fallimento, peraltro già prospettata nella decisione precedente del 14 aprile 2025, senza che fosse necessario esaminare altre condizioni (citata 14.2024.75 consid. 14.3). Oltretutto il Pretore non avrebbe potuto concedere la moratoria per gli ulteriori sei mesi richiesti (che si sommavano ai dieci e mez­zo già accordati) dal momento che il commissario non aveva convocato un’assemblea dei creditori, informato sullo stato della procedura e i motivi della proroga, né indicato i motivi per cui la procedura avrebbe dovuto essere considerata “complessa” – questione sulla quale anche la reclamante sorvola – come richiesto dall’art. 295b cpv. 2 e 3 LEF. Le osservazioni al reclamo del commissario, che in definitiva si è rimesso alla decisione di questa Camera, non giustificano un esito diverso.

7. Per tutti questi motivi, il reclamo va pertanto respinto e il fallimento della RE 1 ripronunciato, siccome è stato concesso effetto sospensivo al gravame.

8. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento della RE 1 dal giorno lunedì 12 marzo 2026 alle ore 10:00.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 1’000.– relative al presente giudizio, anticipate dalla reclamante nella misura di fr. 250.–, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Pretura del Distretto di Riviera;

– Ufficio dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio di esecuzione, Faido;

– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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