Legge edilizia Castaneda

Castaneda

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Castaneda
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26-08-2014

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Cantone dei Grigioni Comune di Castaneda

Legge edilizia

Decisa daLl'AssembLea dallßssemblea comunale il 16 aprile 2008

Approvata dal Governo con DG n. 223 del l'8 marzo 2011

Ultima modifica: Ll'A5semblea comunale del 12 maggio 2014 Decisione delL'As5emblea

Approvata dal Governo con DG n. 804 del 26 agosto 2014

* Tabella delle modifiche alla fine della legge edilizia

Indice I.

II.

Articolo

Generalità Campo d’applicazione e scopo Collaborazione regionale Politica fondiaria e delle aree edificabili Basi Organizzazione delle autorità 1. Autorità edilizia 2. Ufficio tecnico 3. Consulenza in materia di strutturazione

Ordinamento base 1.

Generalità

2.

Piano delle zone A. Generalità B.

C. 3.

Art. 5

Art. 6

Art. 7 Competenza

Art. 8 Determinazioni

Art. 9 Zone edificabili

a) Edificazione normativa Principio Diritto di ricostruzione Schema delle zone Indice di sfruttamento Trasferimento di utilizzazione Altezza delle facciate Lunghezza Distanza dal confine, tra edifici, dalle strade, dal bosco e dai corsi d’acqua Misure secondo il CIAE b) Prescrizioni per le zone Zona nucleo (N) Zona di protezione del nucleo "Tec Mestrin" (PNT) Zona di protezione del nucleo "Camaggio" (PNC) Zona villaggio (V) Zona residenziale (R) Zona residenziale per abitazioni primarie (RAP) Zona di cura (C) Zona artigianale (A) Zona orti-giardini (OG)

Altre zone

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

181 weitere Artikel

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27 Zone per il deposito di materiali

Zone di compostaggio

Art. 28

Art. 29 Determinazioni

Art. 30 Area con l’obbligo del tetto in piode

Area con l’obbligo del concetto di inserimento Area di riqualifica

Art. 31

Art. 32

Art. 33 Piano generale delle strutture

A. Generalità B.

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4 Aree di strutturazione

Comune di Castaneda

1

Legge edilizia

C.

4.

III.

Art. 34

Art. 35 Determinazioni

Art. 37 Piano generale di urbanizzazione

A. Generalità B.

5.

Oggetti di strutturazione

Edifici ed impianti di pregio Oggetti naturali e culturali di pregio Linee di arretramento per la strutturazione edilizia (Linee di allineamento)

Impianti d’urbanizzazione

Impianti del traffico 1. Generalità 2. Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere 3. Percorsi pedonali e sentieri turistici 4. Strade agricole e forestali Impianti di approvvigionamento e di smaltimento

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42 Pianificazione consecutiva

Art. 43 Pianificazioni consecutive

Prescrizioni edilizie comunali 1.

Premesse per la costruzione

Licenza edilizia 1. Obbligo di notifica 2. Decisione in merito all’obbligo di licenza edilizia e genere della procedura 3. Comunicazione della decisione e del genere di procedura Domanda di costruzione Precario

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48 Igiene degli alloggi

Bilancio energetico Provvedimenti per i lavori di costruzione

Art. 49

Art. 50

Art. 51 Tetti

Impianti energetici Recinzioni e piante Modifiche del terreno, scarpate e muri Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi Antenne

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57 Sicurezza del traffico

Accessi e uscite Parcheggi per veicoli a motore 1. Parcheggi obbligatori 2. Contributo sostitutivo per parcheggi per automobili

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61 Condotte di servizio

Acque di scarico

Art. 62

Art. 63

2.

Sicurezza e salute

3.

Strutturazione

4.

Traffico

5.

Art. 36 Approvvigionamento e smaltimento

Comune di Castaneda

2

Art. 44 Legge edilizia

6. IV.

V.

Uso del suolo e dello spazio aereo pubblico Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo Uso della proprietà privata per scopi pubblici

Ordinamento di urbanizzazione 1.

Generalità

2.

Progettazione e approvazione

3.

Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo

Regolamenti di urbanizzazione Programma di urbanizzazione

Art. 66

Art. 67 Progetti generali e progetti di costruzione

Art. 68 Impianti pubblici di urbanizzazione

1. Esecuzione 2. Esercizio, manutenzione e rinnovo 3. Sgombero della neve Impianti privati di urbanizzazione 1. Generalità 2. Impianti collettivi ed uso in comune 3. Assunzione da parte del Comune

Disposizioni d’esecuzione e disposizioni finali

Annessi:

Annesso 1:

Annesso 2:

Art. 64

Art. 65 Esecuzione

Rimedi legali Entrata in vigore

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77

Articoli vincolanti a livello comunale: - Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) - Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) - Legge cantonale forestale (LCFo) con disposizioni d’attuazione (DALCFo) - Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra) - Ordinanza stradale del Cantone dei grigioni (OStra)

Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) con figure e spiegazioni Indice di sfruttamento: estratto norme SIA 416 e 421

Legenda: (CIAE) LPTC OPTC GS

Rimando alle rispettive cifre del “Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie” (CIAE) nell’annesso 2 Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 Ordinanza sulla pianificazione del territorio del Cantone dei Grigioni del 24 maggio 2005 Gradi di sensibilità fonica secondo l’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico

Comune di Castaneda

3

Legge edilizia

I. Generalità

Art. 1 Campo d’applicazione e scopo

1)

2) 3)

La legge edilizia è valida per tutto il territorio comunale. Essa mira ad uno sviluppo territoriale finalizzato delle aree insediate e del paesaggio in ottica comunale e regionale, regolando nel contempo le attività edilizie e pianificatorie per quanto ciò è di competenza del Comune. Nelle pianificazioni e nel rilascio della licenza edilizia sono vincolanti, oltre alle norme comunali, le relative disposizioni del diritto federale e cantonale.

Dove la presente legge adotta concetti che menzionano soltanto il sesso maschile, questi fanno stato per ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso della legge non risulti altrimenti.

Collaborazione regionale

4)

5)

Art. 2

Il Comune collabora attivamente con i Comuni vicini e con le Corporazioni regionali nelle questioni riguardanti la pianificazione e lo sviluppo del territorio. In particolare esso collabora in maniera adeguata nell’ambito delle pianificazioni intercomunali, nonché nell’assolvimento di altri compiti intercomunali relativi allo sviluppo del territorio. Esso può assumere impegni di collaborazione (cooperazioni) a livello regionale e finanziare in misura proporzionale le iniziative comuni.

Il Comune può delegare alla competente Corporazione regionale o a un ufficio tecnico intercomunale compiti precisamente definiti nel campo del diritto edilizio formale, come la consulenza in materia di strutturazione, il controllo edilizio, ecc.; in tali casi la relativa competenza decisionale rimane al Comune. I dettagli sono da regolare in una convenzione fra il Comune e la Corporazione regionale, rispettivamente l’ufficio intercomunale.

Politica fondiaria e delle aree edificabili

Art. 3 Basi

Art. 4 1)

1)

2)

La disponibilità di terreno edificabile da utilizzare secondo lo scopo stabilito per le singole zone viene garantita mediante un diritto d’acquisto in favore del Comune o altri provvedimenti efficaci.

Secondo le necessità il Comune elabora delle basi sufficienti per le determinazioni dell’ordinamento di base relative allo sviluppo del territorio, come analisi degli insediamenti e del paesaggio, inventari, concetti o modelli di sviluppo. Esso armonizza con i Comuni vicini, con la Regione e con gli Uffici cantonali competenti l’elaborazione delle basi e provvede allo scambio delle stesse. Sulla scorta delle basi, il Comune può elaborare anche dei programmi per l’applicazione dei provvedimenti previsti in un concetto di sviluppo territoriale o in un modello di sviluppo e realizzare le attività che ne conseguono.

Comune di Castaneda

1

Legge edilizia

Organizzazione delle autorità 1. Autorità edilizia 1)

2)

3)

2.

1) 2)

3)

3.

1) 2) 3)

4)

Art. 5

Il Municipio è l’autorità edilizia. L’autorità edilizia provvede entro termini utili a svolgere i propri compiti in modo professionale e materialmente corretto. A tale scopo essa impiega persone esperte in materia e strumenti tecnici adeguati. L’autorità edilizia può delegare i propri compiti e le proprie competenze ad una commissione edilizia o ad una commissione di pianificazione, ad un ufficio tecnico comunale, intercomunale o regionale, come pure a persone esterne esperte in materia. Ufficio tecnico

Art. 6

L’autorità edilizia può decidere l’adesione del Comune ad un ufficio tecnico intercomunale o regionale.

L’ufficio tecnico esamina - se vincolante o necessario in collaborazione con il consulente in materia di strutturazione - tutte le domande di costruzione e formula proposte a mano dell’autorità edilizia. Essa controlla inoltre tutti gli oggetti che sottostanno alla presente legge edilizia.

L’autorità edilizia regola i compiti dell’ufficio tecnico in un elenco delle mansioni. I compiti che non possono essere svolti in propria competenza vanno delegati a persone esterne esperte in materia. Consulenza in materia di strutturazione

Art. 7

L'autorità edilizia designa un esperto domiciliato fuori Comune quale consulente in materia di strutturazione. Il consulente in materia di strutturazione non può assumere nel Comune incarichi di progettazione e di costruzione per la durata del mandato.

La consulenza in materia di strutturazione informa e consiglia i committenti e i progettisti sulla strutturazione dei progetti di costruzione nella zona nucleo, nella zona di protezione del nucleo, nella zona villaggio e nella zona agricola come pure nelle aree con l’obbligo di consulenza. Alla consulenza in materia di strutturazione sottostanno anche i progetti di costruzione relativi ad edifici degni di conservazione e d’importanza volumetrica determinati nel piano generale delle strutture, nonché le pianificazioni di quartiere. La consulenza in materia di strutturazione può essere dichiarata obbligatoria anche per altre zone edificabili o per parti di esse mediante la delimitazione delle rispettive aree nel piano generale delle strutture.

Comune di Castaneda

2

Legge edilizia

II. Ordinamento base

1. Generalità

Competenza 1) 2)

3)

2.

Art. 8

La competenza per l’emanazione e la modifica della legge edilizia, dei piani delle zone, dei piani generali delle strutture e dei piani generali di urbanizzazione spetta all’assemblea comunale. La competenza per l’emanazione di piani di area spetta all’autorità edilizia.

Il Comune subordina l’elaborazione e l’emanazione di pianificazioni relative ad oggetti definiti ad un’adeguata partecipazione ai costi da parte delle cerchie interessate.

Piano delle zone

A. Generalità Determinazioni 1)

Art. 9

Il piano delle zone del Comune contiene i seguenti tipi di zona e le seguenti determinazioni: a) Zone edificabili  Zona nucleo (GS III)

Art. 19  Zona di protezione del nucleo “Tec Mestrin” (GS III)

Art. 20  Zona di protezione del nucleo “Camaggio” (GS III)

Art. 21  Zona villaggio (GS III)

Art. 22  Zona residenziale (GS II)

Art. 23  Zona residenziale per abitazioni primarie (GS II)

Art. 24  Zona di cura (GS II)

Art. 25  Zona artigianale (GS III)

Art. 26  Zona orti-giardini (GS II)

Art. 27  Zona per edifici e impianti pubblici (GS II)

Art. 28 LPTC

b) Zone agricole  Zona agricola (GS III)

Art. 32 LPTC

c) Zone di protezione  Zona di protezione della natura

Art. 33 LPTC

 Zona di protezione del paesaggio

Art. 34 LPTC

 Zona di rispetto

Art. 35 LPTC

 Zona archeologica

Art. 36 LPTC

 Zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti

Art. 37 LPTC

d) Altre zone  Zona per il deposito di materiali

Art. 28  Zona di compostaggio

Art. 29  Zone di pericolo

Art. 38 LPTC

 Zona altro territorio comunale (GS III)

Art. 41 LPTC

e) Pianificazione consecutiva

Art. 43  Obbligo del piano di quartiere

Art. 51 ssg LPTC

f) Ulteriori delimitazioni  Confini statici del bosco (accertamento del bosco)

Art. 13 LCFo

Comune di Castaneda

3

Legge edilizia

2)

3)

Le aree di urbanizzazione all’interno o ai margini dell’area dell’insediamento fanno parte delle zone edificabili. Esse possono essere edificate ed utilizzate esclusivamente secondo le direttive del piano generale di urbanizzazione e dell’ordinamento di urbanizzazione. Il piano delle zone e lo schema delle zone indicano i gradi di sensibilità (GS). L’attribuzione e l’applicazione dei gradi di sensibilità si conformano alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente.

B. Zone edificabili

a)

Edificazione normativa

1)

Il tipo di costruzione e l’intensità d’utilizzazione dell’edificio (2) nelle zone edificabili si conformano allo schema delle zone ed alle indicazioni relative alle dimensioni secondo l’OPTC e la legge edilizia. Le definizioni dei concetti e le modalità di misurazione risultano dal Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) e dalle relative spiegazioni nell’annesso 2.

Principio

2)

3)

Art. 10

Qualora un terreno si trovi in zone edificabili diverse, l’indice di utilizzazione (8) e le distanze dai confini (7.1) vanno rispettate in tutte le zone per le parti dell’edificio che vi si trovano. Sono inoltre vincolanti le prescrizioni della zona nella quale è ubicata la maggior parte dell’edificio. Nell’ambito dei piani di area e dei piani di quartiere è possibile derogare dall’edificazione normativa, qualora ciò facendo si raggiunga un utilizzo economo del terreno e una qualità abitativa e strutturale superiore alla media. Le dimensioni di lunghezza e la costruzione assemblata di più corpi di edifici può essere liberamente stabilita secondo criteri architettonici. Le altezze (5) possono essere aumentate al massimo di 2.00 m, gli indici di utilizzazione al massimo del 10%. Verso i fondi confinanti al di fuori di un piano d’area o di un piano di quartiere sono vincolanti in ogni caso le distanze dai confini e fra gli edifici secondo l’edificazione normativa.

Diritto di ricostruzione 1)

2)

3)

Art. 11

Per la demolizione e la ricostruzione di edifici costruiti in origine a norma di legge all’interno della zona edificabile vale il diritto di ricostruzione nell’ambito delle disposizioni seguenti.

Qualora edifici costruiti a norma di legge, ma non più corrispondenti alle prescrizioni vigenti, vengano distrutti o demoliti parzialmente o totalmente, essi possono essere ricostruiti nella stessa ubicazione e con la stessa estensione senza riguardo alle prescrizioni vigenti dell’edificazione normativa; ciò a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti e che la domanda di costruzione per la ricostruzione venga inoltrata entro il termine di tre anni a contare dalla distruzione. Divergenze di poco conto riguardanti l’ubicazione e l’estensione sono possibili nei limiti della cubatura esistente dell’edificio, qualora ne risulti un miglioramento dello stato attuale e non vi si oppongano interessi preponderanti dei vicini.

Particolari prescrizioni delle zone in merito a edifici sostitutivi, zone di pericolo, prescrizioni di protezione del piano generale delle strutture, linee di arretramento, linee di allineamento, nonché prescrizioni relative alle distanze dalle strade cantonali, hanno priorità rispetto al diritto di ricostruzione. Nel caso in cui nell’ambito del diritto di ricostruzione si modifichi lo scopo, sono vincolanti le prescrizioni edilizie comunali secondo il capitolo III.

Comune di Castaneda

4

Legge edilizia

Schema delle zone

Art. 12 IS

Art.

Zona

19 20 21

N PNT PNC

23 24

R RAP

22 25 26 1)

2) 3)

4)

Altezza della Lunghezza facciata in gronda dell’edificio

Zona nucleo Zona di protezione del nucleo

Distanza minima dal confine

Distanza minima tra edifici

1)

2)

Art. 16

Art. 17

Art. 17 -

-

-

2.50 m

5.00 m

II1

Art. 13

Art. 15 2)

3) 4) 5)

Zona villaggio

0.9

10.00+z m

20.00 m

2.50 m

5.00 m

III

C

Zona di cura

4)

4)

4)

4.00 m

8.00 m

II

A

Zona residenziale Zona artigianale

0.5

7.50+z m

-

7.50+z m

20.00 m 25.00 m

2.50 m 4.00 m

5.00 m 8.00 m

II

III

L’altezza delle facciate ammessa è data su terreno inclinato dall’altezza della facciata determinata nello schema delle zone ed un supplemento z, che corrisponde alla metà della differenza del terreno determinante misurata sul lato a valle e sul lato a monte della facciata in gronda; supplemento z = al massimo 3 m. Per edifici a schiera in struttura chiusa: lunghezza libera; per quanto riguarda l’ammissibilità vedi prescrizioni di zona. Secondo la legislazione sulla protezione dell’ambiente e attribuzione nel piano delle zone; aumenti vedi piano delle zone. Il genere dell’utilizzazione come pure le misure vanno stabiliti in un piano generale delle strutture.

Art. 13

L’indice di sfruttamento (IS) è il rapporto fra la somma delle superfici di piano computabili (SPc) e la superficie computabile del fondo (ScF) Superfici di piano computabili (SPc)  SPc IS = —————————————————— = ———— Superficie computabile del fondo (ScF) ScF

La somma delle superfici di piano computabili comprende tutte le superfici utili principali (SUP) computabili, le superfici di circolazione (SCIR) e le superfici di costruzione (SC). Non si calcolano le superfici utili principali che non raggiungono 1.60 m di altezza in luce, nonché le superfici utili secondarie (SUS) e le superfici delle installazioni (SI).

Qualora da un fondo edificato venga staccata una parte, la nuova particella parziale risultante può essere sopredificata solo nella misura in cui risulta rispettato l’IS calcolato su tutto il fondo originario.

Qualora l’IS ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al 50%, l’edificio va collocato in modo che l’IS rimanente possa essere ulteriormente utilizzato sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione.

Trasferimento di utilizzazione 1)

3)

V

Indice di sfruttamento 1)

GS

Art. 14

L’autorità edilizia può autorizzare nella stessa zona edilizia dei trasferimenti di utilizzazione fra particelle confinanti o separate unicamente da strade o ruscelli, a condizione che sia stipulato un relativo contratto fra i proprietari dei fondi in questione. Sono riservati ulteriori trasferimenti di utilizzazione secondo le disposizioni del piano generale delle strutture, di un piano di area o di un piano di quartiere.

1 Nell’art. 12 della legge edilizia, alle Zone di protezione del nucleo Tec Maestrin e Camaggio viene

attribuito il grado di sensibilità fonica II (anziché III)

Comune di Castaneda

5

Legge edilizia

2)

L’autorità edilizia tiene un controllo relativo alla superficie di piano realizzata, risp. al volume edificato realizzato sui singoli fondi. Essa provvede a far iscrivere a registro fondiario la menzione relativa al trasferimento di utilizzazione.

Altezza delle facciate 1)

2)

Art. 15

L’altezza delle facciate (5.2.) degli edifici non può superare i valori secondo lo schema delle zone.

Negli edifici scaglionati di almeno 3.00 m per quanto riguarda l’altezza o la pianta, le altezze delle facciate vengono rilevate separatamente per ogni parte dell’edificio.

Lunghezza 1)

2) 3)

Art. 16

La lunghezza (4.1) degli edifici non può essere superiore a quella definita nello schema delle zone.

Qualora due o più edifici indipendenti vengano edificati contiguamente (edifici doppi e edifici a schiera), la lunghezza degli edifici può essere superata complessivamente di 2.00 m. La lunghezza di costruzioni interrate (2.4) è libera.

Distanza dal confine, tra edifici, dalle strade, dal bosco e dai corsi d’acqua

1) 2) 3) 4)

5) 6)

7) 8)

Art. 17

Sono da rispettare le distanze dal confine (7.1) per edifici secondo lo schema delle zone. Sono riservate le linee di arretramento (7.3.) e le riduzioni secondo la LPTC. La distanza minima tra edifici è data dalla somma delle distanze dal confine da rispettare (7.2, fig. 7.1) e può essere ridotta secondo la LPTC.

Le parti sporgenti di edifici (3.4) devono rispettare sempre la distanza minima di 1.50 m dai confini.

Le costruzioni interrate (2.4) e le parti delle costruzioni seminterrate che non sporgono dal terreno determinante non devono rispettare distanze dal confine (7.1). Dove la legge edilizia non prescrive distanze dal confine, nonché per piccole costruzioni (2.2) e costruzioni accessorie (annessi) (2.3), sono vincolanti le prescrizioni cantonali sulle distanze minime. Verso le strade pubbliche o che servono a scopi pubblici tutti gli edifici devono rispettare una distanza minima di 3.00 m dal bordo della carreggiata. Parti di edificio sporgenti (3.4) nell’ambito minimo di distanza devono trovarsi almeno 3.00 m al di sopra del livello del marciapiede e 4.5 m al di sopra del livello della strada. Sono riservate le linee di arretramento (7.3).

Per quanto riguarda i percorsi pedonali e i sentieri su proprietà privata con diritto di passo pubblico, la distanza minima è di 1.00 m. Per le distanze dal bosco, dai corsi d’acqua e dalle strade cantonali si fa riferimento all’annesso 1.

Comune di Castaneda

6

Legge edilizia

Misure secondo il CIAE 1)

Per le definizioni secondo il CIAE valgono le dimensioni seguenti:

Art. 18 1. Piccole costruzioni (2.2)

 altezza della facciata ammessa (5.2): al massimo 3.00 m  superficie utile secondaria: al massimo 20 m 2

2. Costruzioni accessorie (annessi) (2.3)  altezza della facciata ammessa: al massimo 3.00 m  superficie utile secondaria: al massimo 20 m 2

3. Parti di edificio sporgenti (3.4)  dimensione ammessa “a” per la profondità: al massimo 1.50 m  dimensione ammessa “b” per la larghezza: al massimo 5.00 m  parte ammessa della parte di riferimento della facciata: al massimo 1/3 4. Parti di edificio arretrate (3.5) di poco conto  dimensione ammessa “a” per la profondità: al massimo 1.50 m  dimensione ammessa “b” per la larghezza: al massimo 5.00 m  parte ammessa della parte di riferimento della facciata: al massimo 1/3

5. Corpi tecnici sul tetto  altezza ammessa: al massimo 1.00 m

6. Corpi sporgenti sul tetto (5.2)  altezza ammessa (superamento della superficie del tetto): al massimo 20 cm al di sotto del punto più alto della costruzione del tetto b) Prescrizioni per le zone

Zona nucleo (N)

1)

2) 3)

4) 5) 6)

Art. 19

La zona nucleo comprende le parti degli insediamenti completamente sopredificate, costituite da edifici e spazi pubblici e privati con un certo valore architettonico e storicoambientale. Sono autorizzate, oltre alle case d'abitazione, le costruzioni a scopo commerciale e le aziende artigianali che non compromettono un sano abitare. L’attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta allo stato attuale.

Sono concesse riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti, purché l’inserimento tenga conto della struttura del nucleo, in particolare per quanto riguarda le volumetrie, l’orientamento e l’organizzazione degli spazi esterni. Laddove non esistono linee di costruzione, le distanze dai confini e dalle strade sono quelle degli edifici preesistenti.

Per quanto concerne eventuali nuove costruzioni vale quanto prescritto al cpv. 3. Un edificazione contigua (a schiera) è da prevedere e può essere prescritta dall’autorità edilizia. Le aree con l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale sono stabilite nei piani generali delle strutture. Per le zone senza obbligo del tetto in piode i tetti devono tener conto della struttura del nucleo.

La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare il consulente in materia di strutturazione prima di inoltrare il progetto definitivo.

Comune di Castaneda

7

Legge edilizia

Zona di protezione del nucleo "Tec Mestrin" (PNT) 1)

2)

Lo scopo della zona di protezione del nucleo Tec Mestrin è la conservazione del gruppo di edifici quale componente del paesaggio storico-culturale.

In questa zona non sono ammesse nuove costruzioni. La demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti non è ammessa. Edifici esistenti possono invece essere trasformati ad altri scopi se adempiono le seguenti condizioni: a) Struttura: La sagoma esterna e la struttura dell'edificio in via di massima non possono venir modificate. Piccoli ampliamenti sono eccezionalmente ammessi se non modificano la forma e le proporzioni dell’edificio. La struttura delle parti esteriormente visibili dell'edificio deve tener conto per quanto concerne la forma, il materiale e il colore delle consuetudini locali, rispettando il modello tipologico. La copertura in lastre di beola è obbligatoria. b) Ambiente: Le modifiche al terreno sono ammesse solo se è necessario per ripristinare la situazione quo ante. c) Posteggi: L'accesso carrozzabile ai singoli edifici non è ammesso. I posteggi necessari secondo l'art. 60 devono essere realizzati fuori della zona di protezione del nucleo sul posto designato nel piano generale di urbanizzazione. d) Procedura: La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria. Prima dell’inoltro di una domanda di costruzione il committente comunica le sue intenzioni al consulente in materia di strutturazione (obbligo di notifica).

Zona di protezione del nucleo "Camaggio" (PNC) 1)

2)

2)

Art. 21

Lo scopo della zona di protezione del nucleo Camaggio è la conservazione del gruppo di edifici quale componente del paesaggio storico-culturale.

In questa zona non sono ammesse nuove costruzioni. La demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti non è ammessa. Edifici esistenti possono invece essere trasformati ad altri scopi se adempiono le seguenti condizioni: a) Struttura: La sagoma esterna e la struttura dell'edificio in via di massima non possono venir modificate. Aggiunte e rialzamenti non sono ammessi. La struttura delle parti esteriormente visibili dell'edificio deve tener conto per quanto concerne la forma, il materiale e il colore delle consuetudini locali, rispettando il modello tipologico. La copertura in lastre di beola è obbligatoria. b) Ambiente: Le modifiche al terreno sono ammesse solo se è necessario per ripristinare la situazione quo ante. c) Procedura: La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria. Prima dell’inoltro di una domanda di costruzione il committente comunica le sue intenzioni al consulente in materia di strutturazione (obbligo di notifica).

Zona villaggio (V) 1)

Art. 20

Art. 22

La zona villaggio comprende le zone edificabili adiacenti alle zone nucleo ed è riservata principalmente alla costruzione di case d'abitazione. Sono ammesse costruzioni a scopi commerciali e attività artigianali che non compromettono un sano abitare. L’attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta alla stato attuale.

Le volumetrie di nuove costruzioni e di ampliamenti importanti devono inserirsi nel tessuto architettonico in modo armonioso rispetto al nucleo adiacente. Il piano generale delle strutture determina le aree in cui è obbligatoria l'edificazione contigua.

Comune di Castaneda

8

Legge edilizia

3) 4) 5)

Le aree con l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale sono stabilite nei piani generali delle strutture. L'autorità edilizia può emanare piani delle strutture di quartiere in particolare per zone intorno a costruzioni di valore storico o architettonico.

La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare il consulente in materia di strutturazione prima di inoltrare il progetto definitivo.

Zona residenziale (R)

Art. 23 Zona residenziale per abitazioni primarie (RAP)

Art. 24 1)

1) 2) 3)

4)

La zona residenziale è destinata a scopi abitativi. Sono ammesse le aziende di servizio e di produzione nella misura in cui esse si inseriscono adeguatamente in un quartiere residenziale per quanto riguarda il loro aspetto e la loro incidenza rispetto allo spazio, all’ambiente e all’urbanizzazione.

Questa zona residenziale è riservata esclusivamente alla costruzione di abitazioni primarie. Come abitazioni primarie valgono le abitazioni utilizzate quale domicilio permanente da persone con domicilio stabile nel Comune.

La destinazione allo scopo specifico di abitazione primaria deve essere garantita mediante relativi oneri nella licenza edilizia.

In caso di decesso del proprietario di un'abitazione primaria i suoi eredi legittimi sono autorizzati ad utilizzare per propri bisogni l'abitazione anche come residenza secondaria. In altri casi particolari, come per esempio in caso di cambiamento transitorio del luogo di dimora per motivi professionali oppure di salute o cose del genere, l'autorità edilizia può autorizzare eccezioni limitate nel tempo per quanto concerne l'utilizzazione vincolata delle residenze principali. Rimangono inoltre riservate le eccezioni in casi di emergenza.

Zona di cura (C) 1)

2)

3)

Art. 25 *

La zona di cura è riservata alla costruzione di alberghi, di pensioni, convalescienziari e ospedali. Altre costruzioni sono ammesse solo se le stesse o la loro utilizzazione non disturbano l'attività di cura e di riposo.

Per mezzo di un piano generale delle strutture il Comune stabilisce per nuove costruzioni e ampliamenti sostanziali delle costruzioni esistenti il genere di utilizzazione, l'ubicazione, le misure ed altri dettagli come pure l'inserimento nel paesaggio degli edifici ed impianti previsti. Nel piano generale delle strutture Clinica sono delimitate le seguente aree: a) Aree edificabili 1-3 per le costruzioni della clinica. Sono stabilite per ogni area edificabile le quote massime della facciata in gronda.

b) Area stradale – parcheggi: E’ destinata per gli accessi carrozzabili e i parcheggi c)

legati alle attività e le necessità della clinica. Le aree di circolazione devono essere pavimentate con materiale duro. Area per strutture di svago e di riposo: E’ riservata alle attività di svago e di riposo all’aperto legate all’esercizio della clinica. Sono ammesse solo piccole strutture per questo scopo e non sono ammesse modifiche sostanziali del terreno.

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Legge edilizia

4) 5)

Gli oneri dovuti ad eventuali spostamenti e modifiche delle condotte comunali per nuove edificazioni sono a carico del proprietario. Le condotte sono indicate, quale informazione, nel piano generale delle strutture. La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria e a spese del committente.

Zona artigianale (A) 1) 2)

La zona artigianale è riservata alle costruzioni artigianali.

È ammesso unicamente lo spazio abitativo per il proprietario dell’azienda ed il personale, la cui presenza permanente nell’azienda è indispensabile per l’esercizio.

Zona orti-giardini (OG) 1)

2) 3)

Art. 27

La zona orti-giardini comprende le superfici libere importanti per la strutturazione dell'insediamento, quali orti, giardini, ecc., e che non possono perciò essere sopredificate. Sono invece possibili piccole costruzioni (2.2) come legnaie, conigliere, pollai e simili che non disturbano le caratteristiche locali con una superficie utile secondaria massima di 20 m² ed un’altezza di 3.00 m. Sono ammesse costruzioni interrate (2.4) senza modificare il terreno determinante. Autorimesse possono essere concesse solo in casi eccezionali ben motivati. In questo caso l'inserimento nella caratteristica locale deve essere garantito tramite la consulenza in materia di strutturazione obbligatoria. Nella parte della zona sovrapposta da una zona di pericolo elevato I non è ammessa la costruzione di edifici che servono o possono servire ad ospitare uomini o animali. Per questa parte di zona restano inoltre riservate le disposizioni per le costruzioni fuori delle zone edificabili.

C. Altre zone

Zone per il deposito di materiali 1) 2) 3)

4)

5)

Art. 26

Art. 28

La zona per il deposito di materiali comprende le aree destinate alla realizzazione di un deposito di materiali inerti per la sistemazione di materiali puliti provenienti da scavi e da lavori di sgombero. Edifici ed impianti possono essere autorizzati per la durata dell’esercizio, nella misura in cui essi risultano indispensabili allo scopo. La strutturazione dell’area del deposito dopo la chiusura definitiva dell’esercizio o di singole tappe, nonché altri provvedimenti riguardanti la costruzione e la strutturazione del deposito e le misure per la protezione dei dintorni, sono da definire nel piano generale delle strutture o in un piano di area. Il Comune può esigere in particolare un’adeguata garanzia (deposito vincolato) per i mezzi finanziari necessari per la ricoltivazione.

Per l’impianto, la gestione e la manutenzione del deposito, nonché per la chiusura e le relative garanzie, valgono del resto le prescrizioni federali e cantonali in materia. Sono riservate in particolare le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ufficio cantonale per la natura e l’ambiente. Il Municipio può obbligare i gestori ad accettare il materiale pulito di scavo e di sgombero proveniente da eventi alluvionali, nella misura in cui ciò risulti conciliabile con l’esercizio del deposito.

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Zone di compostaggio 1) 2) 3)

Art. 29

Questa zona serve al deposito temporaneo e al trattamento, secondo le disposizioni della protezione dell’ambiente, di rifiuti verdi compostabili. Sono ammessi solo impianti mobili necessari per il trattamento dei rifiuti verdi. Altri impianti e costruzioni fisse non sono ammessi. Per l’esercizio dell’impianto il Comune emana un regolamento.

3. Piano generale delle strutture A. Generalità Determinazioni 1)

Il piano generale delle strutture del Comune contiene le seguenti determinazioni: a) Aree di strutturazione  Area con l’obbligo del tetto in piode

Art. 31  Area con l’obbligo del concetto di inserimento

Art. 32  Area di riqualifica

Art. 33 b) Oggetti di strutturazione

 Edifici ed impianti di pregio

Art. 34  Oggetti naturali e culturali di pregio

Art. 35  Linee di arretramento (7.3) per la strutturazione edilizia

Art. 36 (Linee di allineamento)

B. Aree di strutturazione

Art. 31 Area con l’obbligo del tetto in piode

1)

2)

Il piano generale delle strutture indica le aree con l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale. L’obbligo sussiste solo per l’edificio principale. Per aggiunte e piccole costruzioni, come legnaie, conigliere, pollai e simili, è permesso l’uso di altri materiali di copertura. Il materiale usato va determinato preliminarmente con il consulente in materia di strutturazione.

Area con l’obbligo del concetto di inserimento 1)

2)

3)

4)

Art. 30

Art. 32

Il piano generale delle strutture indica le aree non edificate o poco edificate che vanno sviluppate secondo finalità architettoniche e urbanistiche valide e adeguate.

In queste aree vanno indicati almeno le linee di allineamento, le volumetrie e la direzione dei tetti al fine di creare un insieme armonioso e rispettoso delle adiacenze. L’elaborazione del concetto di inserimento va valutata e accompagnata dalla consulenza in materia di strutturazione. Nuove costruzioni possono essere realizzate solo in base al concetto di inserimento approvato dall’autorità edilizia. Il concetto di inserimento approvato può essere modificato solo se la modifica persegue gli obiettivi elencati nel cpv. 2. Anche su queste modifiche decide l’autorità edilizia. I progetti di costruzione sono da notificare all’autorità edilizia prima di elaborare i rispettivi piani. Essi vanno valutati ed accompagnati dalla consulenza in materia di strutturazione.

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Area di riqualifica 1)

2)

Art. 33

Sono denominate aree di riqualifica quelle aree che a causa di interventi errati hanno creato delle spaccature all'interno del tessuto urbano o sono elementi di disturbo.

Gli interventi futuri in queste aree devono essere intesi come ripristino dello stato originale o come ridisegno del tessuto urbano. L'allestimento di un progetto in queste aree va preventivamente discusso con il consulente in materia di strutturazione.

C. Oggetti di strutturazione Edifici ed impianti di pregio

1)

2)

3)

4)

5) 6)

7)

Art. 34

Nel piano generale delle strutture vengono indicati edifici, impianti, muri, vicoli, strade e piazze di pregio.

Per gli edifici e gli impianti protetti va mantenuta, tanto all’interno che all’esterno, la sostanza architettonica di pregio. Sono ammessi i rinnovi, le trasformazioni e gli ampliamenti che si rivelano necessari per garantire un‘utilizzazione dell’edificio o dell’impianto conforme allo scopo; i relativi interventi vanno eseguiti mantenendo nel limite massimo consentito la sostanza edificata di importanza storica. L’esecuzione dei progetti di costruzione va seguita dall’Ufficio monumenti.

Gli edifici e gli impianti degni di conservazione non possono essere né demoliti né alterati nel loro aspetto fondamentale. La demolizione di parti dell’edificio viene concessa solo se con questo intervento non si pregiudica la conservazione della sostanza architettonica originale. Edifici d'importanza volumetrica sono quegli edifici che, per il loro volume e la loro ubicazione, sono importanti per la strutturazione dell’insediamento e dell’ambiente circostante. La demolizione può essere concessa solo se il nuovo progetto persegue valide e adeguate finalità architettoniche e urbanistiche e se il committente ne garantisce preventivamente in modo adeguato la realizzazione. I muri, i vicoli, le strade e le piazze di pregio devono essere mantenuti nel loro aspetto fondamentale.

I progetti di costruzione riguardanti edifici ed impianti di pregio sono da notificare all’autorità edilizia prima di elaborare i relativi piani. Essa definisce d’intesa con l’Ufficio monumenti, risp. con la consulenza in materia di strutturazione, le disposizioni di protezione necessarie e decide in merito ad eventuali condizioni. Edifici ed impianti di pregio, come pure le adiacenze, sono da mantenere in buono stato. Se il proprietario si dimostra incurante, l'autorità edilizia può prendere le misure necessarie a spese dello stesso.

Oggetti naturali e culturali di pregio 1)

2)

3)

Art. 35

Per gli oggetti naturali e culturali di pregio assunti e protetti nel piano generale delle strutture valgono le norme della legislazione cantonale in materia di pianificazione.

Gli oggetti naturali e culturali determinati nel piano generale delle strutture, come i sentieri storici, le pietre a coppelle, le incisioni rupestri, le fontane, i frutteti tradizionali ad alto fusto, i muri a secco ed i massi erratici, sono da curare con particolare attenzione e da conservare nella loro entità. L’autorità edilizia sostiene i provvedimenti adottati per lo sviluppo del paesaggio naturale e rurale e per la conservazione degli oggetti di pregio. Per i progetti di costruzione essa

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rilascia nel quadro della procedura per la concessione della licenza edilizia eventuali disposizioni per la conservazione di oggetti di particolare importanza. Linee di arretramento per la strutturazione edilizia (Linee di allineamento) 1)

2)

Art. 36

Le linee di allineamento definiscono in modo vincolante la posizione del piano della facciata (3.1).

Le linee di allineamento sono determinate nel piano generale delle strutture o in pianificazioni consecutive.

4. Piano generale di urbanizzazione A. Generalità

Determinazioni

1)

2)

Art. 37

Il piano generale di urbanizzazione del Comune contiene le seguenti determinazioni: a) Impianti di urbanizzazione  Strada cantonale Legge stradale cant.  Strade collettrici e strade di allacciamento

Art. 39  Percorsi pedonali e sentieri turistici

Art. 40  Strade agricole e forestali

Art. 41  Impianti di approvvigionamento e di smaltimento

Art. 42 b) Altre determinazioni

 Linee d’arretramento (7.3)

Art. 55 LPTC

Per impianti del traffico, come strade cantonali o funivie, nonché per impianti di approvvigionamento e di smaltimento, come elettrodotti e linee telefoniche, di cui sono responsabili il Cantone, la Confederazione o terzi, valgono le rispettive prescrizioni federali e cantonali. Tali impianti vanno assunti nel piano generale di urbanizzazione con l’indicazione degli enti responsabili.

B. Impianti d’urbanizzazione Impianti del traffico 1. Generalità 1)

2)

3)

Art. 38

Il piano generale di urbanizzazione determina le strade collettrici e di allacciamento esistenti e previste, gli impianti per il traffico lento, come i percorsi pedonali e i sentieri turistici, le piste ciclabili, nonché le strade forestali, agricole e rurali, nella misura in cui tali impianti risultano necessari per l’urbanizzazione del Comune. Esso determina le attrezzature necessarie per un’urbanizzazione sufficiente, come i parcheggi pubblici, le fermate dei bus e delle automobili postali.

Il piano generale di urbanizzazione determina le strade ed i sentieri pianificati, per i quali diventa applicabile il diritto di espropriazione dal momento dell’approvazione dei piani. Se gli impianti del traffico si trovano su terreno privato, l’autorità edilizia provvede tempestivamente all’acquisto del terreno e dei diritti. Laddove il piano generale di urbanizzazione determina per gli impianti del traffico dell’urbanizzazione particolare unicamente il punto di raccordo, il tracciato esatto dell’impianto va determinato in una pianificazione consecutiva o nella procedura per il rilascio della licenza edilizia.

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2.

1)

2) 3)

3.

1)

2)

3)

4.

1) 2) 3)

Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere

Le strade collettrici, le strade di allacciamento e di quartiere vanno adeguate all’area da urbanizzare per quanto riguarda il genere e l’estensione. Esse vanno collegate alla rete stradale di ordine superiore in modo da non generare traffico estraneo. Le strade e le piazze vanno illuminate laddove lo esigono le circostanze.

Le strade di quartiere vanno realizzate in modo tale che esse possano essere utilizzate come vie d’accesso e come spazi esterni per le esigenze comuni del quartiere.

Le strade collettrici e le strade di allacciamento, comprese le rispettive attrezzature, sono pubbliche e possono essere utilizzate da ognuno nell’ambito del rispettivo scopo e nel rispetto della regolamentazione locale del traffico. Percorsi pedonali e sentieri turistici

2) 3)

Art. 40

I percorsi pedonali e le aree riservate ai pedoni per l’urbanizzazione delle aree dell’insediamento vanno realizzate, se possibile, indipendentemente dalle vie del traffico motorizzato. Tali impianti vanno strutturati in modo da risultare attrattivi e, se necessario, vanno illuminati. I sentieri turistici al di fuori degli insediamenti vanno realizzati in terra battuta e segnalati.

I percorsi pedonali ed i sentieri turistici sono accessibili a tutti ed utilizzabili nell’ambito del rispettivo scopo. Il Comune può emanare divieti di circolazione per biciclette e divieti di equitazione sui tracciati realizzati esclusivamente quali percorsi pedonali e sentieri turistici. Strade agricole e forestali

Art. 41

Le strade agricole e forestali servono all’utilizzazione agricola e forestale delle rispettive aree urbanizzate.

Esse vanno realizzate in linea di massima in terra battuta ed asfaltate solo laddove ciò si riveli necessario per motivi impellenti. L’uso delle strade agricole e forestali si adegua alle prescrizioni della legislazione sulle foreste e sulle bonifiche fondiarie, nonché alle prescrizioni locali sul traffico emanate dal Comune.

Impianti di approvvigionamento e di smaltimento

1)

Art. 39

Art. 42

Il piano generale di urbanizzazione determina e distingue gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento esistenti e previsti che risultano necessari per una sufficiente urbanizzazione delle zone edificabili. Ne fanno parte segnatamente gli impianti per l’approvvigionamento di acqua potabile e di energia elettrica, gli impianti di telecomunicazione, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché gli impianti di smaltimento delle acque secondo il piano generale per il loro smaltimento (PGS).

Gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento definiti nel piano generale di urbanizzazione sono pubblici. L’allacciamento di fondi privati agli impianti pubblici, così come lo smaltimento dei rifiuti, si adeguano ai regolamenti di urbanizzazione. Laddove il piano generale di urbanizzazione determina per gli impianti dell’approvvigionamento e dello smaltimento unicamente il punto di raccordo, il tracciato esatto dell’impianto va determinato in una pianificazione consecutiva o nella procedura per il rilascio della licenza edilizia.

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5. Pianificazioni consecutive Pianificazione consecutiva 1)

2)

3)

Art. 43

Nelle aree determinate nel piano delle zone in funzione degli obiettivi e degli scopi, come le aree di pianificazione consecutiva (piano di area, piano di quartiere, ricomposizione particellare), vengono approvati progetti di costruzione solo dopo l’entrata in vigore delle rispettive pianificazioni. Nella misura in cui determinati progetti non pregiudicano l’emanazione della pianificazione consecutiva e non sono contrari alle prescrizioni ed alle direttive vigenti ed a quelle nuove previste possono essere concesse eventuali deroghe.

La delimitazione dell’area di pianificazione prevista nel piano delle zone è vincolante per chiunque. L’autorità edilizia può tuttavia estendere all’inizio e nel corso della pianificazione la procedura ad altri terreni, nella misura in cui ciò si dimostri necessario o opportuno. Le pianificazioni consecutive possono essere effettuate dall’autorità edilizia anche al di fuori delle aree con l’obbligo di pianificazione consecutiva secondo il piano delle zone, nella misura in cui ciò si dimostri necessario o opportuno per l’attuazione dell’ordinamento di base.

III. Prescrizioni edilizie comunali

1. Premesse per la costruzione Licenza edilizia 1.

Obbligo di notifica

2)

L’autorità edilizia registra il progetto e la committenza responsabile.

1)

2.

1)

2)

3.

1)

Art. 44

Tutti i progetti di costruzione (edifici ed impianti, comprese le modifiche dei progetti, i cambiamenti di scopo, i lavori di manutenzione e di rinnovo, nonché il cambiamento di scopo per i terreni, da cui sono da attendere effetti considerevoli sull’ordinamento delle utilizzazioni) vanno notificati senza eccezione all’autorità edilizia in iscritto prima di elaborare i piani e di passare all’esecuzione.

Decisione in merito all’obbligo di licenza edilizia e genere della procedura

Art. 45

L’autorità edilizia decide se il progetto di costruzione notificato sia esonerato dall’obbligo di licenza edilizia secondo l’art. 40 OPTC o se sia necessaria una licenza edilizia. Essa decide per l’obbligo della licenza edilizia qualora lo ritenga necessario o opportuno nell’interesse pubblico o per la salvaguardia dei diritti di terzi. Per quanto riguarda i progetti di costruzione soggetti all’obbligo della licenza edilizia, l’autorità edilizia decide poi se debba essere effettuata la procedura ordinaria per l’ottenimento della licenza edilizia o se siano adempite le premesse per la procedura di notifica secondo l’art. 50 OPTC. Per i progetti di costruzione a mente dell’art. 40 OPTC, che secondo il cpv. 1 risultano soggetti all’obbligo di licenza, entra in linea di conto unicamente la procedura di notifica secondo gli art. 50 e 51 OPTC. Comunicazione della decisione e del genere di procedura

Art. 46

L’autorità edilizia comunica alla committenza la sua decisione secondo l’art. 45 entro 15 giorni lavorativi dal momento della notifica mediante un decreto impugnabile. Per

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2) 3)

progetti soggetti all’obbligo di licenza edilizia essa comunica contemporaneamente il numero delle domande di costruzione da inoltrare, i documenti da allegare alla domanda di costruzione ed eventuali altre richieste necessarie per l’ottenimento di autorizzazioni supplementari. Per quanto riguarda i progetti di costruzione non soggetti all’obbligo di licenza edilizia, l’autorità edilizia informa inoltre la committenza in merito ad eventuali altre autorizzazioni necessarie. Dopo l’inoltro della domanda di costruzione formale l’autorità edilizia effettua la procedura stabilita, provvede se necessario ad avviare la procedura EFZ e garantisce il coordinamento necessario fra le autorità competenti nel caso in cui siano richieste delle autorizzazioni supplementari.

Domanda di costruzione 1) 2)

Art. 47 La domanda di costruzione va inoltrata su modulo ufficiale in due esemplari, per

domande EFZ (Edifici fuori delle zone edificabili) in quattro esemplari. In casi particolari l’autorità edilizia può richiedere l’inoltro di ulteriori esemplari. Alla domanda di costruzione sono da allegare, se necessario, i seguenti documenti: 1. piano di situazione in scala 1:500 o 1:1000 (copia del catasto aggiornato) contenente: confini, numeri delle particelle, superficie del fondo, area edificata, base delle facciate proiettata (3.3), situazione degli edifici sulle particelle confinanti, accessi, aree di parcheggio, linee di arretramento, distanze dai confini e fra gli edifici, quote di riferimento assicurate; 2. in caso di rinnovi e trasformazioni, nonché rinnovi esterni: documentazione fotografica sull’edificio esistente e inventario storico-edilizio dell’oggetto per edifici ed impianti da proteggere e da conservare nelle zone di conservazione; 3. piano di situazione con allacciamento per l’acqua, la fognatura, la corrente elettrica ed il telefono; 4. piante di tutti i piani in scala 1:100 con indicazioni complete sulle dimensioni esterne, spessore dei muri delle pareti esterne e delle pareti divisorie delle abitazioni, tutte le dimensioni rilevanti secondo il CIAE; proiezione della base della facciata (3.3) della pianta del primo piano normale; scopo dei locali; 5. piano della facciata (3.1) e sezioni 1:100 con indicazioni complete sulle dimensioni determinanti riguardanti le altezze secondo CIAE, con l’andamento del terreno determinante e del nuovo terreno fino al confine, nonché quote delle strade; (nel caso in cui il terreno determinante eccezionalmente non corrisponda all’andamento del terreno naturale, risp. all’andamento attuale, è necessaria l’approvazione preventiva da parte dell’autorità edilizia); 6. calcolo dettagliato dell’indice di utilizzazione (8/art. 13) da adottare, con rappresentazione delle componenti delle superfici di piano secondo la norma SIA 416 e degli elementi determinanti per il rispettivo indice secondo le figure SIA 421, nonché dei parcheggi; 7. piani dei progetti dei lavori nei dintorni, con la descrizione delle modifiche del terreno, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei parcheggi, delle piantagioni, ecc.; 8. relazione tecnica con indicazioni sullo scopo, l’esecuzione dei lavori, i materiali di costruzione, la colorazione, ecc.; 9. indicazione dei costi approssimativi di costruzione; calcolo cubico secondo la norma SIA 416; 10. documenti per le opere edili relative alla protezione civile secondo le prescrizioni federali e cantonali;

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11. documenti relativi agli impianti soggetti a licenza da parte della polizia del fuoco; 12. per costruzioni nei dintorni della strada cantonale i permessi necessari secondo le prescrizioni cantonali; 13. calcolo energetico nonché risultati dello stesso sul modulo ufficiale; per edifici storici di pregio valgono prescrizioni particolari per quanto riguarda il calcolo energetico; 14. calcolo relativo alla protezione acustica secondo le prescrizioni federali; 15. decisione circa l’esame preliminare dell’Istituto cantonale di assicurazione dei fabbricati per edifici in zona di pericolo; 16. per gli allacciamenti alla rete dell’acqua potabile e delle fognature: indicazioni sul fabbisogno d’acqua potabile, diametro delle tubazioni, materiale delle tubazioni e pendenza delle condotte d’allacciamento; 17. piani dettagliati degli impianti di depurazione delle acque (impianti singoli di depurazione), risp. degli impianti di trattamento preliminare per le acque di scarico, nonché indicazioni sulle dimensioni degli impianti; 18. per progetti di costruzione che causano inquinamento dell’aria: dichiarazione delle emissioni secondo le prescrizioni federali; 19. per progetti di costruzione per l’allevamento di bestiame da reddito: calcolo della distanza minima secondo le norme FAT e comprova dell’osservanza della distanza minima dagli edifici nelle vicinanze e dalle zone abitate; 20. per progetti con emissioni considerevoli di inquinamento dell’aria: prognosi delle immissioni secondo le prescrizioni federali (su richiesta dell’autorità edilizia); 21. per progetti che causano radiazioni non ionizzanti: modulo con i dati dell’ubicazione e indicazioni secondo le prescrizioni federali; 22. per progetti con fonti proprie di rumore: documenti secondo le prescrizioni federali (prognosi dei rumori su richiesta dell’autorità edilizia); 23. per progetti in aree gravate da rumori: documenti secondo le prescrizioni federali; 24. documenti per l’autorizzazione di scavi e sondaggi, per l’abbassamento della falda freatica ed il prelievo d’acqua dalla stessa, nonché per pompe termiche per l’uso del calore della falda e del terreno secondo le prescrizioni del servizio cantonale per la protezione delle acque; 25. indicazioni sul genere e la quantità dei rifiuti edili prodotti dalla realizzazione del progetto e indicazioni relative al loro smaltimento su modulo speciale (dichiarazione di smaltimento dell’Ufficio per la natura e l’ambiente); 26. per impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti (p.es. discariche, impianti per la raccolta e la lavorazione di rifiuti di ogni specie, depositi intermedi di rifiuti, impianti di compostaggio a partire da una capacità di 100 tonnellate/anno, impianti di incenerimento dei rifiuti): indicazioni e documenti secondo le prescrizioni federali; 27. conferma su apposito modulo che i provvedimenti per la protezione da radon sono stati adottati; 28. estratti del registro fondiario ed eventuali convenzioni su base contrattuale.

3) 4)

L’autorità edilizia può rinunciare a singoli documenti o richiederne altri, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esame del progetto di costruzione. In casi particolari essa può richiedere un modello.

Per progetti di costruzione sottoposti alla procedura di notifica la domanda di costruzione va inoltrata in edizione semplificata e corredata solo dai documenti necessari per la comprensione del progetto.

I documenti allegati alla domanda di costruzione vanno firmati dal proprietario del fondo, dalla committenza e dall’autore del progetto. In casi speciali la comprova dell’autorizzazione a disporre sostituisce la firma del proprietario del fondo.

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Legge edilizia

5) 6)

In caso di rinnovi o modifiche di piani approvati, dai piani inoltrati devono risultare lo stato delle parti d’edificio prima e dopo il rinnovo, risp. le modifiche (esistente: grigio; nuovo: rosso; demolizione: giallo).

Alla fine dei lavori di costruzione è da inoltrare spontaneamente al Comune la documentazione relativa alle opere realizzate (piani d’esecuzione). Per i progetti sottoposti alla procedura di licenza EFZ vanno inoltrati al Comune due esemplari.

Precario 1)

2)

Art. 48

Qualora vengano autorizzati in via eccezionale per un periodo limitato edifici ed impianti non conformi alle prescrizioni legali, il rilascio della licenza edilizia può essere vincolato alla stipulazione di una convenzione, mediante la quale i proprietari del fondo, su richiesta dell’autorità edilizia, si impegnano a ripristinare lo stato di legalità entro scadenza utile (precario). L’autorità edilizia provvede, a spese della committenza, alla menzione del precario a registro fondiario.

2. Sicurezza e salute Igiene degli alloggi 1)

2)

3)

Art. 49

I locali con superficie di piano computabile devono essere sufficientemente illuminati ed arieggiabili. Se necessario essi vanno dotati delle attrezzature tecniche adeguate al fine di ottenere delle condizioni ineccepibili. I locali abitati e le camere da letto devono essere munite di finestre al di sopra del livello del terreno, devono avere accesso verso l’esterno e devono poter essere aperte in misura sufficiente; la superficie delle finestre deve corrispondere almeno ad un decimo della superficie di piano computabile.

Per locali abitati e locali di lavoro va rispettata un’altezza media in luce (5.4) di 2.30 m al minimo.

Bilancio energetico 1)

Art. 50

Il Comune sostiene e promuove l’impiego finalizzato e l’uso di energie rinnovabili. In tutti gli edifici ed in ogni parte di essi va dedicata particolare attenzione ad un uso dell’energia parsimonioso ed adeguato all’ambiente.

Provvedimenti per i lavori di costruzione

1) 2)

3)

Art. 51

Per i lavori di costruzione di ogni tipo sono da adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle persone, delle cose e dell’ambiente.

I lavori di costruzione sono da pianificare e da eseguire in modo da ridurre al minimo le immissioni e da rispettare le prescrizioni secondo la legislazione federale e cantonale. Le acque di scarico di cantiere vanno trattate a seconda della loro natura e della loro produzione, prima di essere immesse nella rete delle fognature o in un fosso di scolo, oppure disperse nel sottosuolo con il permesso dell’autorità cantonale competente (Ufficio per la natura e l’ambiente). I rifiuti prodotti sui cantieri vanno smaltiti secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali.

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Legge edilizia

3. Strutturazione Tetti 1)

2)

3)

4)

5) 6) 7)

Art. 52

I tetti vanno strutturati in relazione alla sostanza edificata circostante (forme dei tetti e materiali) ed alla struttura dell’insediamento.

Su tutto il territorio comunale sono ammessi solo tetti a due o a quattro spioventi con una pendenza minima del 50%. Queste prescrizioni valgono solo per l’edificio principale. Per aggiunte, costruzioni accessorie e piccole costruzioni (2.2) come legnaie, conigliere, pollai e simili sono permessi tetti piani o con pendenza uguale al tetto del fabbricato principale.

Corpi tecnici, spazi ad incavo, abbaini e lucernari sono ammessi solo se non compromettono la vista d’assieme. Nelle zone nucleo e ampliamento nucleo, nonché per gli oggetti protetti determinati nel piano generale delle strutture, non può essere rivendicato un diritto, a meno che la consulenza in materia di strutturazione non esprimi a tale riguardo una valutazione positiva. I tetti sono da coprire con il materiale usato in zona, in linea di massima sono da coprire con lastre di beola. Se ciò non è possibile, la copertura deve venir eseguita con tegole di cemento di colore grigio o lamiera piatta con aggraffatura doppia, colore grigio opaco. Le aree con l’obbligo dei tetti con lastre di beola sono definite nei piani generali delle strutture. Tetti in lamiera plastificata di color bruno o lastre di eternit ondulato sono ammessi solo per legnaie, pollai, conigliere e costruzioni piccole. Per costruzioni alpestre sopra i 1'500 m è permessa inoltre la lamiera zincata.

La scelta dei materiali di copertura deve essere preavvisata dal Municipio con la consulenza in materia di strutturazione. Premessa una valutazione positiva da parte della consulenza in materia di strutturazione, l’autorità edilizia può concedere delle eccezioni nei casi in cui la qualità della strutturazione è garantita o l’esecuzione è giustificata per la realizzazione di impianti per l’uso di energie rinnovabili.

Impianti energetici

Art. 53 Recinzioni e piante

Art. 54 1)

1)

2)

3)

Gli impianti per l’uso di fonti alternative di energia devono inserirsi adeguatamente nelle caratteristiche locali e nel quadro paesaggistico. In caso di necessità l’autorità edilizia fa capo a esperti esterni per la valutazione dal punto di vista tecnico e strutturale.

Le recinzioni, come steccati, muri e siepi, vanno strutturate in modo adeguato e devono inserirsi armoniosamente nelle caratteristiche locali e nel quadro paesaggistico. Le recinzioni mobili per la custodia del bestiame vanno allontanate immediatamente dopo la pascolazione.

Recinzioni con filo spinato o di altri materiali pericolosi sono proibiti su tutto il territorio comunale. Recinzioni esistenti di tali materiali devono essere allontanate entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente norma. In caso di necessità l’autorità edilizia ne ordina l’allontanamento. Qualora piante ed alberi pregiudichino la proprietà altrui, la sicurezza pubblica o deturpino le caratteristiche locali ed il quadro paesaggistico, l’autorità edilizia può ordinarne l’allontanamento.

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Modifiche del terreno, scarpate e muri 1)

2)

3) 4)

Art. 55

Modifiche della configurazione del terreno esistente sono ammesse solo nella misura in cui non pregiudicano le caratteristiche locali ed il quadro paesaggistico.

Scavi e terrapieni possono trovarsi in media al massimo 0.60 m al di sotto, rispettivamente sopra la base della facciata (3.2) e comprendere al massimo un terzo della base delle facciate proiettata (3.3). Qualora fossero necessari per ragioni strutturali degli scavi o dei terrapieni di maggiore ampiezza, l’autorità edilizia può concedere delle deroghe. Scavi e riempimenti assolutamente necessari vanno rinverditi a lavori ultimati o piantati con alberi o arbusti locali. L’autorità edilizia può richiedere dei piani di sistemazione.

Scarpate e muri di sostegno, nonché muri di sponda, vanno limitati allo stretto necessario.

Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi

Art. 56 Antenne

Art. 57 1)

1) 2)

Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi sono ammessi nella misura in cui non pregiudicano le caratteristiche locali, il quadro paesaggistico, nonché la sicurezza del traffico.

L’ubicazione di antenne esterne, incluse le antenne paraboliche, va scelta in modo da non pregiudicare le caratteristiche locali. Per nuovi edifici, rinnovi sostanziali o ampliamenti entro le aree d’insediamento generalmente protetto, le aree di protezione e le aree di conservazione, l’autorità edilizia può prescrivere l’erezione di antenne in comune e determinare l’area sottoposta all’obbligo di allacciamento alle stesse.

4. Traffico

Sicurezza del traffico

1)

2)

3)

Art. 58

L’autorità edilizia provvede affinché gli impianti del traffico comunali, in particolare gli impianti per il traffico lento, possano essere usati senza pericolo.

Gli impianti come gli imbocchi stradali, gli accessi alle strade, ai sentieri ed alle piazze, nonché le uscite dagli stessi, non possono mettere in pericolo i rispettivi utenti. L’autorità edilizia può imporre l’adattamento o l’allontanamento di impianti pericolosi a spese del proprietario degli stessi.

Sui tetti lungo gli spazi d’uso pubblico devono essere montate grondaie e dispositivi paraneve. Qualora la sicurezza pubblica venga messa in pericolo dallo scorrimento delle acque o dalla caduta di neve proveniente dai tetti, i proprietari dei fondi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per eliminare il pericolo; se essi non vi provvedono, l’autorità edilizia fa adottare le misure necessarie a loro spese.

Accessi e uscite 1)

Art. 59

Autorimesse e garage con uscita diretta su strade, sentieri e piazze comunali con traffico intenso, devono avere un piazzale antistante di almeno 5.00 m di lunghezza e 3.00 m di larghezza. Qualora essi servano per il parcheggio di veicoli con una lunghezza maggiore ai 5.00 m, il piazzale antistante deve essere proporzionatamente ampliato.

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Legge edilizia

2) 3) 4)

La pendenza delle rampe non può superare il 12%. Per le rampe nelle vicinanze di strade con traffico intenso, tra il margine della strada e l’inizio della pendenza va inserito un piazzale con una pendenza massima del 5% ed una lunghezza minima di 4.00 m.

In caso di situazioni particolari, segnatamente nei nuclei degli insediamenti, l’autorità edilizia può autorizzare delle deroghe alle misure di cui sopra. L’autorità edilizia può prescrivere la costruzione di accessi ed uscite comuni, oppure obbligare i proprietari di impianti esistenti a consentirne a terzi l’uso in comune dietro versamento di adeguato indennizzo, qualora tale misura risulti necessaria nell’interesse pubblico.

Parcheggi per veicoli a motore 1. Parcheggi obbligatori 1)

2)

Art. 60

In caso di nuove costruzioni, nonché di trasformazioni ed ampliamenti importanti, la committenza è tenuta ad allestire sul proprio terreno dei parcheggi accessibili e disponibili permanentemente a tale scopo durante tutto l’anno, oppure a dimostrare il diritto d’uso a scopo di parcheggio su terreno altrui. In linea di massima devono essere disponibili per: - edifici residenziali 1 parcheggio per ogni abitazione fino a 100 m² di superficie di piano computabile; al di sopra: 2 parcheggi - uffici/edifici artigianali 1 parcheggio per 80 m² superficie di piano computabile - locali di vendita 1 parcheggio per 15 m² di superficie del negozio - pensioni, alberghi 1 parcheggio per ogni 3 posti letto - ristoranti 1 parcheggio per ogni 5 posti a sedere (senza le sale da pranzo degli alberghi)

Per altri edifici l’autorità edilizia fissa il numero dei parcheggi obbligatori secondo le norme dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (norme VSS). Nel fissare il numero dei parcheggi obbligatori, essa tiene conto della raggiungibilità con i mezzi pubblici di trasporto e della parte di traffico lento in rapporto al volume complessivo di traffico generato. In casi particolari essa può ridurre il numero di parcheggi obbligatori mediante la stipulazione di un precario.

3)

Per gli edifici abitativi e gli alberghi tutti i parcheggi permanenti devono di regola essere ubicati in autorimesse o in garage. Per gli altri edifici ed impianti l’autorità edilizia determina la quota dei parcheggi nei garage e nelle autorimesse.

Alberi di pregio e giardini, nonché spazi significativi per le caratteristiche locali, come cortili interni, piazze o muri e recinzioni, non possono essere allontanati o utilizzati per la costruzione di parcheggi.

4)

Nella misura in cui lo richiedono le circostanze, i proprietari degli edifici e degli impianti esistenti vanno obbligati ad avere a disposizione dei parcheggi, oppure a partecipare ad un impianto in comune.

2.

Contributo sostitutivo per parcheggi per automobili

1)

2)

Art. 61

Qualora l’impianto dei parcheggi prescritti non sia possibile su terreno proprio o garantito su terreno di terzi mediante accordo contrattuale ed i parcheggi non possano nemmeno essere realizzati in un impianto in comune, per ogni parcheggio mancante va versato un contributo sostitutivo unico.

Il contributo sostitutivo ammonta a fr. 3'000.- per parcheggio mancante. Questo importo corrisponde all’indice zurighese dei costi di costruzione di 106.2 punti in data aprile

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Legge edilizia

3)

2007. Non appena l’indice si modifica verso l’alto o verso il basso del 10% dei punti, aumenta o si riduce del 10% anche il contributo sostitutivo.

Il contributo sostitutivo va fatturato alla committenza al momento del rilascio della licenza edilizia e va pagato prima dell’inizio dei lavori di costruzione. Il ricavo proveniente dai contributi va impiegato per la costruzione di parcheggi pubblici o per la promozione del traffico pubblico o del traffico lento.

5. Approvvigionamento e smaltimento

Condotte di servizio 1)

2)

Art. 62

Le condotte pubbliche di servizio vanno posate in linea di massima nel campo stradale o entro le linee di arretramento approvate. Qualora una condotta pubblica debba attraversare terreni di proprietà privata, la costruzione della stessa e dei relativi impianti va tollerata dai proprietari previo equo indennizzo. In caso di controversia, l’indennizzo viene stabilito dalla competente commissione di espropriazione. Qualora mutino le esigenze del fondo gravato, la condotta va spostata a spese del Comune, nella misura in cui al momento della costituzione del diritto di attraversamento non sia stata convenuta un’altra regolamentazione.

Acque di scarico 1)

2)

3)

Art. 63

Le acque di scarico di edifici ed impianti sono da trattare e da smaltire secondo le prescrizioni federali e cantonali sulla protezione delle acque e conformemente al piano generale di smaltimento delle acque (PGS). I dettagli sono definiti nel regolamento per il trattamento delle acque di scarico. Non è ammesso lo scarico di acque sulla proprietà pubblica.

6. Uso del suolo e dello spazio aereo pubblico Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo 1)

2) 3)

4)

L’uso accresciuto di suolo pubblico o di acque pubbliche è ammesso solo con il permesso del Municipio. Un uso particolare di suolo pubblico o di acque pubbliche oltre l’uso accresciuto necessita di una concessione da parte del Comune. L’autorità edilizia può autorizzare l’uso dello spazio aereo pubblico mediante bovindi, balconi o altre parti sporgenti dell’edificio, nella misura in cui ciò non rende difficile l’uso del suolo pubblico, garantisce la sicurezza del traffico e non vi si oppongono altri interessi pubblici. Parti sporgenti di edifici esistenti, come zoccoli, bovindi e tettoie, possono essere isolati in un secondo tempo senza licenza. Le autorizzazioni per l’uso accresciuto di suolo pubblico e per uso particolare possono essere vincolate al versamento di un indennizzo.

Uso della proprietà privata per scopi pubblici 1)

Art. 64

Art. 65

Il Comune è autorizzato a collocare gratuitamente su fondi privati o in costruzioni private insegne e cartelli, come segnali stradali, segnalazioni di sentieri, pietre e bolli di confine, marchi della misurazione catastale e delle condotte di servizio, nonché installazioni

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tecniche, come idranti, dispositivi per l’illuminazione pubblica, cassette per interruttori, dispositivi di misurazione. Va tenuto conto dei desideri legittimi dei proprietari fondiari.

IV. Ordinamento di urbanizzazione

1. Generalità

Regolamenti di urbanizzazione 1)

2)

3) 4)

Art. 66

A complemento della legge edilizia, i regolamenti di urbanizzazione definiscono la progettazione, l’allestimento e la struttura tecnica, l’uso, la manutenzione ed il rinnovo adeguato alle necessità degli impianti pubblici e privati di urbanizzazione, in particolare nei campi dell’urbanizzazione del traffico, dell’approvvigionamento di acqua potabile, del trattamento delle acque di scarico, della gestione dei rifiuti, nonché dell’approvvigionamento di energia e della telecomunicazione; ciò nella misura in cui singoli compiti non siano stati delegati a corporazioni di Comuni, a enti responsabili concessionari o a privati. I regolamenti determinano gli obblighi di allacciamento e le relative premesse.

I regolamenti di urbanizzazione determinano inoltre come debbano essere coperte le spese del Comune per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione ed il rinnovo degli impianti di approvvigionamento e di smaltimento. Essi stabiliscono in particolare quali impianti d’urbanizzazione siano da finanziare secondo le norme della legislazione cantonale in materia di pianificazione e quali siano invece da finanziare da parte del Comune. Nel caso in cui vengano prelevate delle tasse, i regolamenti definiscono la cerchia degli assoggettati, i principi per il calcolo e l’ammontare della tassa, nonché la procedura per la tassazione e l’incasso.

Nella definizione della struttura dei regolamenti di urbanizzazione sono da osservare le direttive della legislazione superiore, in particolare il principio della causalità. L’emanazione dei regolamenti di urbanizzazione è di competenza dell’assemblea comunale. Sono riservate normative particolari nell’ambito dei piani di area e dei piani di quartiere.

Programma di urbanizzazione 1)

2)

3) 4)

Art. 67

L’autorità edilizia è competente per l’emanazione del programma di urbanizzazione. Esso va elaborato dall’ufficio tecnico in collaborazione con la commissione di pianificazione. L’autorità edilizia espone pubblicamente nel Comune il progetto del programma di urbanizzazione per la durata di 30 giorni e rende nota l’esposizione nell’organo ufficiale comunale e nel foglio ufficiale cantonale. Durante l’esposizione pubblica gli interessati possono presentare proposte e obiezioni all’autorità edilizia. Essa esamina le richieste, decide in merito ad eventuali adeguamenti ed emana il programma d’urbanizzazione. L’autorità edilizia provvede affinché gli impegni finanziari derivanti dal programma d’urbanizzazione vengano assunti nel preventivo annuale del Comune. Qualora il programma d’urbanizzazione venga sostanzialmente modificato, va ripetuta la procedura di esposizione pubblica.

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2. Progettazione e approvazione

Progetti generali e progetti di costruzione 1)

2) 3)

Art. 68

I progetti generali comprendono gli impianti del traffico per l’urbanizzazione generale, gli impianti principali dell’approvvigionamento di acqua potabile (acquedotti) e dello smaltimento delle acque di scarico (fognature), nonché gli impianti per l’approvvigionamento energetico e per la gestione dei rifiuti. I progetti di costruzione determinano la natura, l’estensione, l’ubicazione e la struttura tecnica della costruzione ed altri dettagli.

L’approvazione degli impianti di urbanizzazione avviene mediante la procedura per il rilascio della licenza edilizia.

3. Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo Impianti pubblici di urbanizzazione 1.

Esecuzione

2)

Gli impianti dell’urbanizzazione particolare vengono costruiti dal Comune se servono un elevato numero di fondi.

1)

3)

2.

1) 2)

Art. 69

Gli impianti comunali dell’urbanizzazione base e dell’urbanizzazione generale vengono costruiti dal Comune conformemente al programma di urbanizzazione. Sono riservate particolari disposizioni di urbanizzazione per le aree di urbanizzazione delimitate nel progetto generale di urbanizzazione. Qualora l’autorità edilizia respinga le richieste di persone o gruppi interessati di costruire impianti dell’urbanizzazione particolare, essa autorizza i richiedenti a costruirli secondo i piani del Comune come impianti privati di urbanizzazione. Esercizio, manutenzione e rinnovo

Art. 70

Il Comune provvede ad un esercizio e ad una manutenzione ineccepibile degli impianti pubblici di urbanizzazione, nonché al loro rinnovo in tempo utile. Vanno evitati gli imbrattamenti degli impianti pubblici del traffico. Il Comune provvede alla pulizia periodica degli impianti di cui assume la manutenzione.

3)

Qualora i privati sporchino in misura eccessiva gli impianti del traffico, i costi di pulizia vanno addossati a chi li causa. L’autorità edilizia emana, se del caso, le disposizioni necessarie.

3.

Sgombero della neve

1)

2) 3)

Art. 71

Durante l’inverno gli impianti del traffico appartenenti al Comune vengono mantenuti accessibili dal Comune nella misura in cui ciò risulta necessario per le esigenze pubbliche. L’autorità edilizia determina, nel quadro dei crediti disponibili, quali strade, vie e piazze debbano essere sgomberate dalla neve.

L’uso di agenti chimici per lo scioglimento della neve è consentito solo in casi eccezionali. Il Comune è autorizzato a depositare la neve dello sgombero su fondi privati confinanti, usando il maggior riguardo possibile agli edifici ed alle colture degli stessi. Dopo lo sgelo

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Legge edilizia

il Comune provvede a pulire i fondi in questione dai detriti e dalla ghiaia. Il Comune provvede a riparare o a risarcire i danni arrecati agli edifici, alle recinzioni o agli alberi. Impianti privati di urbanizzazione

1.

Generalità

2)

Gli impianti vanno mantenuti sempre in buono stato di funzionalità e rinnovati in tempo utile.

1)

3)

2.

1)

2)

3)

3.

1)

2)

Art. 72

La costruzione ed il finanziamento degli impianti privati di urbanizzazione è compito dei proprietari dei fondi.

Lo sgombero della neve sulle strade private e l’apertura degli accessi privati è compito dei privati. Qualora questi non provvedano a tale compito, l’autorità edilizia adotta i provvedimenti necessari. Se necessario essa ordina delle misure sostitutive. Impianti collettivi ed uso in comune

Art. 73

L’autorità edilizia può obbligare i proprietari dei fondi di un quartiere e dei fondi confinanti a costruire degli impianti collettivi e concedere anche a terzi l’uso degli stessi dietro adeguato indennizzo. Per impianti collettivi di notevole importanza va effettuata la procedura di piano di quartiere.

I proprietari di impianti privati d’urbanizzazione del traffico o di approvvigionamento, come strade private, accessi per veicoli a motore, accessi pedonali, condotte dell’acqua potabile e fognature, possono essere obbligati dall’autorità edilizia a metterli a disposizione anche di terzi dietro adeguato indennizzo, nella misura in cui ciò risulti di interesse pubblico. Le quote di partecipazione ai costi degli impianti collettivi, nonché gli indennizzi per la coutenza di impianti privati, vengono stabiliti dall’autorità edilizia secondo il principio dell’utile conseguito. Assunzione da parte del Comune

Art. 74

Il Comune può assumere, previa fatturazione dei costi propri, la manutenzione e la pulizia di impianti privati di urbanizzazione del traffico, dell’approvvigionamento e dello smaltimento, nonché il servizio invernale su strade private se: a) lo richiede la maggioranza dei proprietari dei fondi interessati, oppure b) i proprietari dei fondi non provvedono in misura sufficiente ai loro compiti di manutenzione. I costi vanno ripartiti dall’autorità edilizia sui proprietari dei fondi.

Su richiesta l’autorità edilizia deve assumere gli impianti privati di urbanizzazione che servono all’uso pubblico e sono conformi alle esigenze tecniche, a condizione che tali impianti vengano ceduti gratuitamente ed in buono stato. È riservata l’assunzione di impianti privati di urbanizzazione in via d’espropriazione.

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Legge edilizia

V. Disposizioni d’esecuzione e disposizioni finali Esecuzione 1) 2)

3)

L’autorità edilizia provvede all’esecuzione dei compiti affidatile secondo la presente legge, gli atti normativi che ne derivano e la legislazione superiore. Essa provvede per un disbrigo tempestivo e materialmente corretto di tutte le sue mansioni legali.

L’autorità edilizia emana secondo le necessità dei documenti esplicativi, come istruzioni o indicazioni per l’allestimento degli incarti riguardanti i progetti di costruzione, in particolare per ciò che concerne la struttura, l’igiene delle abitazioni, la sicurezza e la manutenzione.

Gli atti normativi ed i documenti esplicativi vengono messi a disposizione degli interessati al prezzo di costo. Le indicazioni contenute in tali direttive vanno osservate dalle persone incaricate dell’attuazione della legge edilizia (commissione edilizia, commissione di pianificazione, incaricati comunali del settore edilizio, ecc.) nello svolgimento della rispettiva attività.

Rimedi legali 1)

2)

Art. 76

Le decisioni e le disposizioni della commissione edilizia e della commissione di pianificazione, dell’ufficio tecnico o di singoli funzionari comunali emesse in applicazione della presente legge o degli atti normativi che ne conseguono, possono essere impugnate entro 20 giorni dalla comunicazione mediante opposizione presso l’autorità edilizia.

Ogni parte è libera di proporre la sospensione della procedura a favore di una mediazione. La relativa procedura è disciplinata dalla legislazione cantonale in materia di pianificazione.

Entrata in vigore

1) 2) 3)

Art. 75

Art. 77

La presente legge edilizia entra in vigore dopo l’accettazione da parte del Comune e l’approvazione del Governo. Le sue norme sono applicabili a tutte le domande di costruzione e alle pianificazioni non ancora approvate o autorizzate al momento dell’entrata in vigore della presente legge edilizia.

Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con la stessa, in particolare la legge edilizia del 12 luglio 1991 e la revisione parziale del 22 marzo 2007.

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Legge edilizia

Tabella delle modifiche: Decisione del Comune

Approvazione del Cantone

Modifica

16 aprile 2008

DG n. 223 del l'8 B marzo 2011

Revisione totale della legge edilizia

12 maggio 2014

DG n. 804 del 26 agosto 2014

Art. 25 (cpvv. 3, 4 e 5 nuovi)

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Legge edilizia

Cantone dei Grigioni Comune di Castaneda

Legge edilizia - Annesso 1

Si vedano le versioni attuali delle seguenti leggi e ordinanze: -

Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) Legge cantonale sulle foreste (LCFo) Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra) Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra)

Comune CASTANEDA di CASTANEDA Comune di Legge Legge edilizia edilizia II Annesso Annesso 2 2

I

7

sull’armonizzazione Concordato intercantonale sull'armonizzazione Concordato intercantonale delle [estratto] (CIAE) [estratto] edilizie (CIAE) definizioni edilizie delle definizioni

Norme SIA SIA 416 Norme 416 e e 421 421 (estratto) (estratto) Sommario Sommario

originale. documento originale. del documento quella del attiene aa quella si attiene ma si consecutiva, ma é consecutiva, CIAE: non è numerazione non rispemva numerazione Ia rispettiva concetti; la e concetti, definizioni e di definizioni scelta di CIAE: scelta

1. Terreno 1. Terreno

1.1 1.1 Terreno Terreno determinante determinante

Edifici 2. 2. Edifici

Edifici Edifici Piccole costruzioni Piccole costruzioni costruzioni

2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4

Costruzioni Costruzioni accessorie accessorie (annessi) (annessi) Costruzioni Costruzioni interrate interrate

3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5

Piano Piano della della facciata facciata facciate delle facciate Base Base delle Base Base delle delle facciate facciate proiettata proiettata Parti Parti di di edificio edificio sporgenti sporgenti Parti Parti di di edificio edificio arretrate arretrate

3. 3. Parti Parti di di edificio edificio

4. I'edifieio 4. Dimensioni Dimensioni dell'edifieio dell’edificio

4.1 4.1 Lunghezza Lunghezza dell'edificio dell’edificio

5. Altezze 5. Altezze 5.2 Altezza Altezza delle 5.2 delle facciate facciate 5.4 5.4 Altezza Altezza in in luce Iuce

7. 7. Distanze Distanze

7.1 7.1 Distanza Distanza dai dai confini confini Distanza 7.2 7.2 Distanza Distanza tra tra edificai edifici 7.3 Linee 7.3 Linee di di arretramento arretramento

8. 8. Indici lndici d'utilizzazione d’utilizzazione

8.1 fondo del fondo computabile del Superficie computabile 8.1 Superficie SIA 421) (SIA 421) sfruttamento (SIA di sfruttamento lndice di SIA Indice Definizioni 416 SIA 416 norma SIA Ia norma secondo la Definizioni secondo

TERRENO TERRENO

1.

Terreno Terreno determinante determinante

1.1

Per terreno terreno determinante determinante s'interde s’intende la la configurazione configurazione naturale naturale del del terreno. terreno. Se Se questa questa configurazione configurazione non non può pub più piu esesPer s'interde naconformazione nadalla conformazione presunta dalla va presunta essa va terreno, essa del terreno, sistemazioni del o sistemazioni scavi o sere precedenti scavi di precedenti seguito di a seguito determinata a sere determinata turale turale dei dei dintorni. dintorni. Per Per motivi motivi pianificatori pianificatori o o d'urbanizzazione, d’urbanizzazione, ilil terreno terreno determinante determinante può pub essere essere definito definito con con una una procedura pianìficatoria pianificatoria o 0 con con una una procedura procedura di di autorizzazione autorizzazione edilizia. edilizia. procedura

In singoli singoli casi casi l’accertamento del terreno terreno determinante determinante può pub rivelarsi rivelarsi difficile. difficiie. Qualora Quaiora la |a situazione situazione non non risulti risulti sufficiensufficienIn Vaccertamento del competenI’autorité competenaccertamento; l'autorità di accertamento, decisione di una decisione emanare una necessario emanare essere necessario temente eventualmente essere pub eventualmente chiara, può temente chiara, te definirà definiré in in via via di di massima massima un un andamento andamento del del terreno terreno adeguato adeguato al al terreno terreno naturale naturale circostante. circostante. te andamento circostante.

Una definizione definizione diversa diversa dall'andamento dall’andamento naturale naturale del del terreno terreno può pub rivelarsi rivelarsi opportuna opportuna in in caso case di di pericolo pericolo di di piene piene ed ed Una inondazioni, inondazioni, inondazioni, di di minacce minacce dell'acqua dell‘acqua di di falda falda o0 per per motivi motivi relativi relativi allo allo smaltimento smaltimento delle deile acque acque negli negli insediamenti. insediamenti.

EDIFICI EDIFICI

2.

Edifici Edifici Edifici

2.1

Per edifici edifici s'intendono s’intendono costruzioni costruzioni inserite inserite nel nei terreno terreno che che presentano presentano una una copertura copertura fissa fissa e, e, di di regola, regola, ulteriori ulteriori chiuchiuPer sure per per la la protezione protezione di di persone, persone, animali animali o o beni. beni. sure

Per gli gli edifici edifici viene viene determinata determinata un'estensione un’estensione minima, minima, che che può pub essere essere definita definita mediante mediante le le dimensioni dimensioni delle delle altezze, altezze, Per definita delle dell'edificio. delle lunghezze Iunghezze e e della della superficie superficie dell'edificio. dell’edificio.

2.2 2.2

costruzioni Piccole Piccole costruzioni costruzioni

Per piccole piccole costruzioni costruzioni s'intendono s’intendono edifici edifici indipendenti indipendenti che che non non superano superano le le dimensioni dimensioni ammesse ammesse e e che che comprendocomprendoPer no no solo solo superfici superfici utili utili secondarie. secondarie.

Si considerano considerano piccole piccole costruzioni costruzioni p.es. p.es. ii garage, garage, le le rimesse rimesse per per attrezzi, attrezzi, ii padiglioni padiglioni di di giardino, giardino, le le serre serre ed ed ii chioschi chioschi Si dell'edificio (edicole); le Ie rispettive rispettive dimensioni dimensioni riguardanti riguardanti l'altezza l’altezza delle delle facciate facciate e e la la lunghezza Iunghezza dell'edificio deil’edificio non non possono possono superare superare (edicole), quelle queile ammesse. ammesse.

12). pagina 12). (vedi pagina 416 (vedi SIA 416 norma SIA nella norma definite nella sono definite (SUS) sono secondarie (SUS) utili secondarie superfici utili Le superfici Le

Costruzioni Costruzioni accessorie accessorie (annessi) (annessi)

2.3 2.3

superano dimensioni ammesse comprendono Le costruzioni costruzioni accessorie accessorie sono sono annessi annessi ad ad un un altro altro edificio, edificio, non non superano superano le ie dimensioni dimensioni ammesse ammesse e e comprendono comprendono Le costruzioni accessorie edificio, annessi altro non solo solo superfici superfici utili utili secondarie. secondarie.

Le Le costruzioni costruzioni accessorie accessorie superano superano almeno almeno una una delle delle dimensioni dimensioni ammesse. ammesse. ı4 :-<~» >:

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Figura Figura 2.1 2.1 e e 2.3 2.3 Edifici, Edifici, piccole piccole costruzioni costruzioni ee annessi annessi Edifici,

PL PL CASTANEDA CASTANEDA // Legge Legge edilizia edilizia

11

Revisione del del 16.04.2008 16.04.2008 // Annesso Annesso 2 2 Revisione

2.4 2.4

Costruzioni interrate interrate Costruzioni

completrovano complesi trovano parapetti si dei parapetti e dei ringhiere e delle ringhiere dell’accesso, delle eccezione dell'accesso, ad eccezione che, ad edifici che, sono edifici Le edificio interrate sono costruzioni interrate Le costruzioni tamente tamente sotto sono ilil livello livello del del terreno terreno determinante determinante o o sistemato. sistemato.

I’accessibilit‘a. proteggere l'accessibilità. a proteggere servono a che servono costrurtivi che Per Faccessibilità. elementi costruttivi gli elementi intendono gli si intendono parapetti si e parapetti ringhiere e Per ringhiere

PARTI PARTI DI DI EDIFICIO EDIFICIO

3.

Piano Piano della della facciata facciata

3.1

Per Per facciata facciata s'interde s’intende la la superficie superficie esterna esterna verticale verticale formata formata dalla dalla linea linea verticale verticale tra tra ii punti punti più piL‘J esterni esterni del del volume volume dell'edificio dell’edificio sopra sopra ilil terreno terreno determinante: determinante: non non vengono vengono considerate considerate le Ie pari parti di di edificio edificio sporgenti sporgenti e e le le pari parti di di edificio edificio arretrate arretrate di di poco poco conto. conto.

Per Per esempio esempio in in caso caso di di pari parti dell'edificio dell’edificio arretrate arretrate in in misura misura non non rilevante, rilevante, ilil piano piano della della facciata facciata rappresenta rappresenta la la conticontinuazione nuazione immaginaria immaginaria della della facciata. facciata. IlIIII piano facciata serve piano della della facciata serve per per determinare determinare la Ia linea linea della della facciata, facciata, nonché nonché per per definire definire ilil piano piano arretrato arretrato (attico). (attico).

3.2 3.2

Base Base delle delle facciate facciate

La Vintersezione delle La base base delle delle facciate facciate è e l'intersezione I’intersezione delle facciate facciate con con ilil terreno terreno determinante. determinante.

—|

dei e dei edifici e degli edifici altezze degli delle altezze dimensione delle la dimensione determinare la per determinare ausiliare per parametro ausiliare quale parametro serve quale La facciata seme della facciata base della La base piani interrati, interrati, nonché nonché per per definire definire l'indice I‘indice di di occupazione. occupazione. piani

ecc. cerchio, ecc. di cerchio, archi di rette, archi di rette, particolare di in particolare facciate, in di facciate, segmenti di di segmenti La consiste di facciata censiste della facciata base della La base

Base facciate proiettata Base delle delle facciate proiettata

3.3 3.3

La base base delle delle facciate facciate proiettata proiettata è e la la proiezione proiezione della della base base delle delle facciate facciate sul sul piano piano di di misurazione misurazione ufficiale. ufficiale. La

La seme La base base delle delle facciate facciate proiettata proiettata serve serve quale quale parametro parametro ausiliare ausiliare per per determinare determinare le le distanze distanze (distanza (distanza dai dai confini confini e e fra fra gli gli edifici), edifici), nonché nonché la Ia lunghezza lunghezza e e la la larghezza larghezza degli degli edifici. edifici.

E

annesso annesso ı parte di dr edificio edificio parte edile arretrato arretrato rientrante rientrante di di poco poco conto conto edificio edificio

parte parte di di edificio edificio sporgente sporgente ııı

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proiezione della delia base base della della facciata facciata proiezione

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terreno proiezione della ferino (erreno piano piano (base (base della della facciata facciata = = proiezxbne proiezione della base base della della facciata) facelala)

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Figure Figure 3.1 3.1 - 3.3 3.3 Piano Piano della della facciata facciata ee base base delle delle facciate facciate

3.4 3.4

Parti di di edificio edificio sporgenti sporgenti Parti

Le Le pari parti sporgenti sporgenti possono possono sporgere sporgere al aI massimo massimo fino fino alla alla misura misura ammessa ammessa in in profondità profondit‘a oltre oltre iliI piano piano della della facciata facciata e, e, ad eccezione eccezione delle delle gronde, gronde, non non devono devono superare superare rispettivamente rispettivamente la la misura misura ammessa ammessa in in larghezza larghezza e e la la porzione porzione ad ammessa ammessa relativa relativa alla alla parte parte di di riferimento riferimento della della facciata. facciata. tettoie, Parti Parti di di edificio edificio sporgenti sporgenti sono sono p. p. es. es. ii bovindi, bovindi, le Ie tefioie, tettoie, le le scale scale esterne esterne ed ed ii balconi. balconi.

Se sporgono sporgono oltre oltre la la dimensione dimensione ammessa ammessa o 0 se se superano superano la la dimensione dimensione ammessa ammessa della della parte parte di di facciata facciata cui cui apparapparSe boveranda, bochiusa, veranda, e chiusa, sporgente e scale sporgente delle scale tromba delle (p.es. tromba tengono, dell’edificio (p.es. parti dell'edificio come pari considerate come sono considerate esse sono tengono, esse vindo considerevoli vindo di di considerevoli considerevoli dimensioni, dimensioni, balcone) balcone) o 0 come come costruzioni costruzioni accessorie accessorie (p.es. (p.es. rimesse rimesse per per attrezzi). attrezzi). vìndo annesso annesso o 0 parte parte di di edificio edificio

annesso edìficio annesso o 0 parte parte di di edificio edificio

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Figura edificio Figure 3.4 3.4 Parti Parti di di edificio edificio sporgenti sporgenti (in (in sezione sezione e e In in vista vista laterale) Iaterale) PL PL CASTANEDA CASTANEDA // Legge Legge edilizia edilizia

3 3

Revisione del del 16.04.2008 16.04.2008 // Annesso Annesso 2 2 Revisione

3.5 3.5

Parti Parti di di edificio edificio arretrate arretrate

principale. facciata principale. alla facciata rispetto alla arretrate rispetto facciate arretrate di facciate Le parti di sono pari rientranti sono edificio rientranti di edificio parti di Le pari Parti di di edificio edificio arretrate arretrate sono sono p.es.i p.es.i balconi balconi interni, interni, le Ie arcate arcate o 0 le le entrate entrate arretrate. arretrate. Parti

Sono considerate considerate irrilevanti irrilevanti le le pari parti di di edificio edificio arretrate, arretrate, se se esse esse risultano risultano arretrate arretrate solo solo fino fino alla alla dimensione dimensione ammesammesSono sa per per la la profondità profonditz‘a rispetto rispetto al al piano piano delle delle facciate facciate e e non non superano superano la Ia dimensione dimensione ammessa ammessa (per (per la la larghezza), larghezza), rispetrispetsa tivamente tivamente la Ia parte parte ammessa ammessa concernente concernente la la rispettiva rispettiva parte parte di di facciata. facciata. ı ø ø ı ı ı ı ø ı ı ı ı

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dI di Figura Figura 3.5 3.5 Parti Parti di di edificio edificio rientranti rientranti ee pari parti df di edificio edificio rientranti rientranti di di poco poco conto conto

4. 4.

4.1 4.1

DIMENSIONI DELL'EDIFICalO DIMENSIONI DELL'EDlFICIO DELL’EDIFICIO

Lunghezza Lunghezza dell'edificio dell’edificio

Per lunghezza Iunghezza della"edifìcio dell’edificio s'interde s’intende ilil lato Iato maggiore maggiore del del rettangole rettangolo di di minore minore superficie superficie che che comprende comprende la la base base delle delle Per dell'edificio rettangolo facciate facciate proieflata. proiettata. proiettata.

La lunghezza Iunghezza dell'edìficio dell’edificio seme serve aa stabilire stabilire l'estensione I’estensione degli degli edifici edifici e e va va determinata determinata separatamente separatamente per per ognuno ognuno di di La dell'edificio essi, essi, in in particolare particolare anche anche per per costruzioni costruzioni accessorie accessorie (annessi). (annessi).

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dell'edificio Iunghezza delI'edificìo dell'edificio lunghezza

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Figura Lunghezza dell'edificio dell'edificio Lunghezza dell'edificio 4.1 Lunghezza Figure 4.1 PL edilizia Legge edilizia CASTANEDA // Legge PL CASTANEDA

4 4

2 Annesso 2 16.04.2008 // Annesso del 16.04.2008 Revisione del Revisione

5. 5.

ALTEZZE ALTEZZE

5.2 5.2

Altezza facciate delle facciate facciate Altezza delle

Il concetti edifici concetti riguardanti riguardanti le edifici le altezze altezze di di punti, punti, linee linee ed ed edifici edifici servono sen/ono aa stabilire stabilire l'estensione I’estensione degli degli edifici edifici nella nella loro loro terza terza dimensione, piani. dei piani. e dei edifici e degli edifici punti degli determinati punti di determinati livello di stabilire ilil livello per stabilire ausiliari per parametri ausiliari quali parametri rispettivamente quali dimensione, rispettivamente L'altezza L‘altezza delle delle facciate facciate è e la la misura misura tra tra ili| punto punto più pit‘J alto alto della della linea linea di di congiunzione congiunzione tra tra la la facciata facciata ed ed ii punti punti più piu alti alti deldelfacciata. di facciata. linea di corrispondente linea della corrispondente la basso della piU basso punto più e ilil punto tetto e del tetto costruzione del la costruzione

Nelle costruzioni costruzioni con con tetto Nelle costruzioni l'altezza misurata tetto piano piano l'altezza l’altezza delle delle facciate facciate va va misurata misurata fino fino allo allo spigolo spigolo superiore superiore del del parapetto, parapetto, a a meno meno che esso esso sia sia arretrato arretrato almeno almeno della della misura misura minima minima determinata determinata rispetto che at rispetto al al piano piano delle delle facciate. facciate. Sono Sono considerati considerati paparapefli rapetti rapetti anche anche strutture strutture traforate traforate come come ringhiere ringhiere e e simili. simili. \

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Figura facciate facciate Altezza delle delle facciate Altezza delle 5.2 Altezza Figura 5.2

Corpi sporgenti sporgenti sul sul tetto Corpi tetto sono sono pari parti di di costruzioni costruzioni che che dalla dalla superficie superficie del del tetto tetto sporgono sporgono verso verso l'esterno l’estemo al al massimo massimo della ammessa. misura ammessa. della misura

5.4 5.4

Altezza luce in luce Altezza in

L’altezza in in luce luce rappresenta rappresenta la L'altezza soffitto finito la differenza differenza di di quota quota tra tra ilil filo filo superiore superiore del del pavimento pavimento unito finito e e ilil filo filo inferiore inferiore del del soffiflo soffitto Futilizzazione travatura. finito finito o o della della travatura, travatura, se se l'utilizzazione l’utilizzazione di di un un piano piano è (‘3 determinata determinata dalla dalla travatura. travatura.

L'altezza L’altezza in in luce luce serve serve quale quale parametro parametro ausiliare ausiliare per per determinare determinare le le esigenze esigenze minime minime dal dal punto punto di di vista vista dell'igiene dell’igiene degli degli alloggi alloggi e e della della fisiologia fisiologia del del lavoro. lavoro.

Non Non in in tutti tutti ii casi casi singole singole travi travi a a vista vista sminuiscono sminuiscono la la possibilità possibilita d'utilizzare d’utilizzare l'altezza l’altezza del del locale. locale. PL PL CASTANEDA CASTANEDA // Legge Legge edilizia edilizia

55

Revisione Flevisione del del 16.04.2008 16.04.2008 // Annesso Annesso 2 2

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Figura Altezza in luce Figura 5.4 5.4 Altezza Altezza in luce Iuce

7. 7.

DISTANZE DISTANZE

7.1 1.1 7.1

Distanza dai dai confini confini Distanza

Le edificio Le distanze distanze servono servono in in particolare particolare a a definire definire la Ia collocazione coilocazione reciproca reciproca di di edifici edifici ed ed impianti, impianti, l'igiene i’igiene degli degii alloggi alioggi e e del dei lavoro, lavoro, nonché nonché la Ia protezione protezione da da pericoli pericoli naturali naturali e e da da situazioni situazioni di di fatto fatto (rive (rive dei dei corsi corsi d'acqua, d’acqua, limiti limiti del dei bosco). bosco). La La distanza distanza dai dai confini confini è e la la distanza distanza tra tra la la base base della della facciata facciata proiettata proiettata e e ii confini confini della della particella. particella. La La distanza distanza dai dai confini confini delle delle costruzioni costruzioni accessorie accessorie (annessi) (annessi) è e misurata misurata separatamente. separatamente.

7.2 1.2 7.2

Distanza tra tra edifici edifici Distanza

7.3 1.3 7.3

d'arretramento Linee d'arretramento Linee d’arretramento

edifici edificai. LLa distanza distanza tra tra edifici edifici è e la la distanza distanza tra tra le Ie basi basi delle delle facciate facciate proiettate proiettate di di due due edifici. edifici.

Le linee linee d'arretramento d’arretramento limitano Iimitano l'edificio l’edificio e e servono servono in in particolare particoiare per per la la protezione protezione d'impianti d’impianti o o superfici superfici — esistenti esistenti o o Le pianificate — o 0 per per la la concezione concezione architettonica. architettonica. pianificate

Le linee linee d'arretramento Le d’arretramento sostituiscono sostituiscono le ie prescrizioni prescrizioni generali generali relative relative alle aile distanze. distanze.

l^.

Le Le linee linee d'arretramento d’arretramento si si riferiscono riferiscono alla alia linea linea della della facciata facciata proiettata. proiettata.

Di Di regola regola le Ie linee linee d'arretramento d’arretramento sono sono determinate determinate nell'interesse nell’interesse pubblico. pubblico. Tali Tali delimitazioni delimitazioni possono possono riferirsi, riferirsi, seconsecondo do lo Io scopo scopo delle delle linee linee d'arretramento, d’arretramento, a a tutti tutti gli gli edifici edifici ed ed impianti, impianti, ma ma anche anche unicamente unicamente ad ad edifici edifici o oa a loro loro pari parti con con determinate determinate utilizzazioni, utilizzazioni, oppure oppure solo solo a a determinati determinati piani. piani.

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la linea edificazione sostituisce disposizione Ia linea linea di di edìficazione edificazione sostituisce sosliiuisce la la disposizione disposizione concernente rispettare da rispettare distanza da la distanza concernente la

Figure Distanze -— 7.3 Distanze 7.3 Distanze 7.1 Figure 7.1 PL edilizia Legge edilizia CASTANEDA // Legge PL CASTANEDA

6

Revisione 2 Annesso 2 16.04.2008 // Annesso del 16.04.2008 Revisione del

8. 8.

8.1 8.1

INDICI D'UTILlZZAZIONE D’UTILIZZAZIONE INDICI D'UTILIZZAZIONE

Superficie Superficie computabile computabile del del fondo fondo

La La superficie superficie computabile computabile del del fondo fondo (ScF) (ScF) comprende comprende le Ie superfici superfici o o le Ie pari parti del del fondo fondo che che si si trovano trovano nella nella rispettiva rispettiva zona edificabile. zona edificabile.

Nella superficie computabile computate Nella superficie superficie computabile computabile del del fondo fondo sono sono computate computate le le superfici superfici di di accesso. accesso.

Non Non sono sono invece invece computate computate le le superfici superfici di di urbanizzazione urbanizzazione primaria, primaria, secondaria secondaria e e di di base. base. fondo del fondo superficie del superflcie del

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fuori di fuori al di fondo al del fondo Superficue del superficie della eduficabnle zona edificabile delle zona

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Figura 8.1 Figura 8.1 Superficie Superficie computabile computabile del del fondo fondo

Indice 421) SIA 421 norma SIA la norma secondo la (definizione secondo sfruttamento (definizione di sfruttamento Indice di L'indice (SPc) L’indice di di sfruttamento sfruttamento (IS) (IS) è é iliI rapporto rapporto fra fra la la somma somma delle delle superfici superfici di di piano piano computabili computabili (SPC) (SPc) e e la la superficie superficie comcomputabile (ScF) fondo (ScF) del fondo putabile del La somma somma delle La delle superifici superifici di di piano piano computabili computabili comprende comprende tutte tutte le le superfici superfici utili utili principali principali (SUP) (SUP) computabili, computabili, le Ie supersuperfici di di circolazione circolazione (SCIR) (SCIR) e e le fici costruzione Ie superfici superfici di di costruzione costruzione (SC). (SC).

Non Non si si calcolano calcolano le Ie superfici superfici utili utili principali principali che che non non raggiungono raggiungono 1.60 1.60 m m di di altezza altezza in in luce, luce, nonché nonché le Ie superfici superfici utili utili sesesuperaci condarie condarie (SUS) (SUS) e e le le superfici superfici delle delle installazioni installazioni (Sl). (SI). di sfruttamento Indice Indice di sfruttamento

Superfici Superfici di di piano piano computabili computabili (SPc) (SPc) superficie superficie superficie computabile computabile del del fondo fondo (ScF) (ScF)

PL PL CASTANEDA CASTANEDA // Legge Legge edilizia edilizia

77

IS IS

Si Y SPc ZSPC ScF ScF

Revisione Revisione del del 16.04.2008 16.04.2008 // Annesso Annesso 2 2

Superfici di di piano piano computabile computabile Superfici

Pianta Pianta 1° 1° piano piano

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Luflıaum Luflııum espaoe d'air espace espace d'alr ‘ Miëä=.'='r=vuota vuola vuota

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balcon bılcon bilcon balcone bılcone balcone

Superfici di di piano piano computabile computabile Superaci Superfici

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Zurich SIA Zurich by SIA 2006 by © 2006 SIA Copyright ©2006 421, Copyright SIA 421,

PL PL CASTANEDA CASTANEDA // Legge Legge edilizia edilizia

88

Revisione del Revisione del 16.04.2008 16.04.2008 // Annesso Annesso 2 2

Definizioni secondo secondo la Definizioni la norma norma SIA416 SIA 416 416

SP piano SP di piano Superficie Superficie di

La superficie superficie di di piano piano SP SP è e la la superficie superficie chiusa chiusa e La e coperta coperta contenuta contenuta nel nel peperimetro rimetro dell'edificio dell’edificio compresa compresa la Ia superficie superficie di di costruzione. costruzione.

Le Le superfici superfici di di spazi spazi vuoti vuoti situati situati al al di di sotto sotto dell'ultimo dell’ultimo piano piano inferiore inferiore accesaccessibile sibile (p.es. (pes. vespa) vespai) non non vengono vengono conteggiate conteggiate nella nella superficie superficie di di piano. piano.

La superficie La superficie superficie di di piano piano SP SP si si suddivide suddivide in in --— superficie SN, netta SN, superficie netta -- superficie superficie di di costruzione costruzione SC. SC. SN Superficie netta SN Superficie netta

-

La La superficie superficie netta netta SN SN è (3 la la parte pane della della superficie superficie di di piano piano SP SP delimitata delimitata dal dal lato Iato interno interno delle delle pareti pareti perimetrali perimetrali ee dagli dagli altri altri elementi elementi costruttivi costruttivi interni. interni.

in suddivide in si suddivide SN si superficie La netta SN superficie netta La superficie SU, utile SU, superficie utile -- superficie

-— superficie superficie di di circolazione circolazione SCIR, SCiR, SI. installazioni SI. delle installazioni --— superficie Sl. superficie delle Superficie SU utile SU Superficie utile

La La superficie superficie utile utile SU SU è e la la parte parte della della superficie superficie netta netta SN SN che che serve serve allo ailo scoscopo e e alla alla funzione funzione a a cui, cui, in in senso senso lato, po lato, l'immobile I’immobile è (‘5 stato state destinato. destinato.

SUP, principale SUP, utile principale --— superficie superficie utile

La La superficie superficie utile utile SU SU si si suddivide suddivide in superficie sì in

--— superficie SUS. secondaria SUS. utile secondaria superficie utile Superficie utile Superficie utile principale principale SUP SUP

La superficie superficie utile utile principale principale SUP SUP è e la la parte pane della La della superficie superficie utile utile SU SU che che serve serve allo allo scopo scopo e e alla alla funzione funzione a a cui, cui, in in senso senso stretto, stretto, l'immobile l’immobile è e stato stato destinato. destinato.

Superficie Superficie utile utile secondaria secondaria SUS SUS

La La superficie superficie utile utile secondaria secondaria SUS SUS è e la la parte parte della della superficie superficie utile utile SU SU che che seme serve serve a a funzioni funzioni complementari complementari a a quelle queile della della superficie superficie utile utile principale principale SUP. SUP. Essa Essa viene viene determinata determinata in in funzione funzione della della destinazione destinazione particolare particolare dell'edificio. deli’edificio.

Per edifici Per gli gli edifici edifici abitativi abitativi le ie superaci superfici utili utili secondarie secondarie possono possono essere essere

--— lavanderie, Iavanderie,

-— solai cantine, solai ee cantine,

-— depositi, depositi, depositi,

-

Superficie Superficie di di circolazione circolazione SCIR SCIR

-— rimesse veicoli, per veicoli, rimesse per -— rifugi civile, protezione civile, della protezione rifugi della --— locali rifiuti. per rifiuti. locali per

La La superficie superficie di di circolazione circolazione SCIR SCIR è e la la parte parte della della superficie superficie netta netta SN SN che che assicura assicura esclusivamente esclusivamente l'accesso l’accesso alle alle superfici superfici utili utili SU. SU.

Negli Negli edifici edifici abitativi abitativi possono possono essere essere considerate considerate superfici superfici di di circolazione circolazione ii corridoi esterni esterni alle corrido abitazioni, alle abitazioni, abitazioni, gli gli atri atri d'entrata, d’entrata, le Ie scale, scale, le le rampe rampe e e ii vani vani ascensore. ascensore. Superficie Superficie delle delle installazioni installazioni Sl SI

La SI La superficie superficie delle superficie netta delle installazioni installazioni Sl Si è e la la parte parte della della superficie superficie nena netta SN SN occuoccupata pata dagli dagli impianti impianti tecnici tecnici dell'edificio. dell’edificio.

Le Le superaci superfici delle delle installazioni installazioni possono possono essere essere -— locali locali tecnici, locali tecnici, tecnici, -— locali locali macchine macchine di di ascensori ascensori o o altri altri impianti impianti di di trasporto, trasporto, -— pozzetti pozzetti e e canali canali per per l'approvvigionamento l’approwigionamento e e lo lo smaltimento, smaltimento, piani piani di di instalinstallazioni, Iazioni, lazioni, -— locali serbatoi. per serbatoi. locali per -

PL PL CASTANEDA CASTANEDA // Legge Legge edilizia edilizia

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Revisione Revisione del del 16.04.2008 16.04.2008 // Annesso Annesso 2 2

Superficie di Superficie di costruzione costruzione SC SC

La La superficie superficie di di costruzione costruzione SC SC è‘e la la superficie superficie all'interno all’interno della della superficie superficie di di piano piano SP SP occupata occupata da da elementi elementi costruttivi costruttivi quali quali pareti pareti interne interne ed ed esterne, esterne, pipilastri lastri e e parapetti. parapetti.

Fanno Fanno parte parte della della superficie superficie di di costruzione costruzione le Ie canne canne fumarie fumarie ee ii canali canali vertiverticali caii così cos‘l come come le le nicchie nicchie per per porte porte e e finestre finestre sempre sempre che che non non rientrino rientrino nella nella superficie SN. netta SN. superficie superficie netta Parti Parti d'opera d’opera quali quali pareti pareti mobili mobili o o armadi armadi divisoti divisori non non vengono vengono considerati considerati quali quali elementi eiementi costruttivi costruttivi dalla dalia presente presenie norma. norma.

superficie La La superficie superficie di di costruzione costruzione SC SC si si suddivide suddivide in in

-— superficie superficie di di costruzione costruzione portante ponante SCP, SCP,

superficie di -—— superficie di costruzione costruzione non non portante portante SCN. SCN.

Superficie Superficie del del fondo fondo SF SF

Illl fondo fondo considerato considerate può puo comprendere comprendere

— un'unica un’unica particella, particella,

pit] particelle, --— più particelle, — pari parti di di una una o o più pil‘J particelle. paniceile.

La La superficie superficie del del fondo fondo SF SF si si suddivide suddivide in in -— superficie superficie edificata edificata SE, SE, -— superficie superficie libera libera esterna esterna SLE. SLE. Superficie Superficie libera Iibera esterna esterna SLE SLE

La superficie La superficie libera libera esterna esterna SLE SLE è e la la superficie superficie del del fondo fondo non non occupata occupata da da edifici edifici o 0 da da pari pani di di essi. essi. Lo Lo stato stato al al termine termine dei dei lavori lavori è e determinante. determinante.

Le superfici Le superaci edifici superfici di di terreno terreno che che ricoprono ricoprono edifici edifici o o pari parti di di edifici edifici interamente interamente o o parzialmente interrati parzialmente interrati sono sono considerate considerate come come superfici superfici libere libere esterne esterne se se sosono no sistemate sistemate come come spazi spazi verdi verdi o 0 come come percorsi percorsi pedonali pedonali o o carrabili, carrabili, sempre sempre che che esse esse siano siano in in contatto contatto diretto diretto con con ilii terreno terreno circostante. circostante.

La suddivido La superficie superficie libera Iibera esterna esterna SLE SLE si si suddivide suddivide in in - superficie superficie libera Iibera esterna esterna sistemata sistemata SLES SLES (superficie (superficie rivestita rivestita o o sistemata sistemata a a verde), verde), superficie libera iibera esterna esterna non -— superficie non sistemata sistemata SLEN. SLEN.

PL CASTANEDA CASTANEDA // Legge PL Legge edilizia edilizia

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Revisione Revisione del del 16.04.2008 16.04.2008 // Annesso Annesso 2 2