Legge edilizia Vicosoprano
Bregaglia
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- Numer
- 3776.(1)
- Vischnanca
- Bregaglia
- Chantun
- Graubünden
- Nivel
- Vischnanca
- Autoritad
- Gemeindeverwaltung
- En vigur dapi
- 15-11-2016
- Funtauna
- ÖREBlex, chantun Graubünden
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Legge edilizia Vicosoprano
Decisa dall’Assemblea comunale il 9 giugno 2013 Approvata dal Governo con DG n. 412 del 29 aprile 2014
Ultima modifica: Accettato in votazione per urna il 29 novembre 2015 Approvata dal Governo con DG no. 990 del 15 novembre 2016
Indice I.
Generalità
II.
Piano direttore comunale
III.
Ordinamento base
Articolo
Campo d’applicazione e scopo Art. 1 Parità dei sessi Art. 2 Collaborazione regionale Art. 3 Politica fondiaria e delle aree edificabili Art. 4 Garanzia legale della disponibilità di aree edificabili Art. 5 Basi Art. 6 Organizzazione delle autorità 1. Autorità edilizia Art. 7 2. Ufficio tecnico Art. 8 3. Consulenza in materia di strutturazione Art. 9 Piano direttore comunale Art. 10
1.
Generalità
2.
Piano delle zone A. Generalità
Competenza Art.11
B.
C. D.
3.
Determinazioni Art. 12
Zone edificabili
a) Edificazione normativa Principio Art. 13 Diritto di ricostruzione Art. 14 Schema delle zone Art. 15 Indici di sfruttamento e di edificabilità Art. 16 Scavi e riempimenti Art. 17 Altezza delle facciate Art. 18 Lunghezza Art. 19 Distanza dal confine, tra edifici, dalle strade, dal bosco e dai corsi d’acquaArt. 20 Misure secondo il CIAE Art. 21 b) Prescrizioni per le zone Zona nucleo (N) Art. 22 Zona protezione del nucleo (PN) Art. 23 Zona ampliamento nucleo (AN) Art. 24 Zona residenziale (R2 e R3) Art. 25 Zona residenziale per abitazioni primarie (RAP2) Art. 26 Zona artigianale (A1 e A2) Art. 27 Zona per depositi aziendali (DA) Art. 28 Zona alberghiera (ALB) Art. 29 Zona impianti di produzione energia (IPE) Art. 30 Zona orti e giardini (OG) Art. 31 Zona parcheggi (P) Art. 32
Zone agricole e forestali
Zona terreni secchi Art. 33 Zona con spazi riservati alle acque
Altre zone
Art. 33bis Zona di campeggio Art. 34
Zona di svago Art. 35 Zona di estrazione e per il deposito intermedio (Val Torta) Art. 36 Zona per il deposito di materiali (Löbbia) Art. 37 Zona per la lavorazione di materiali (Kieswerk Casaccia) Art. 38 Zona di estrazione e per iI deposito di materiali Art. 38bis
Piano generale delle strutture
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a
A.
Generalità
B.
Aree di strutturazione
C.
4.
IV.
Area di conservazione Art. 40 Area di riqualifica Art. 41 Area con l’obbligo del concetto di inserimento Art. 42 Area di rispetto Art. 43
Oggetti di strutturazione
Edifici ed impianti di pregio Art. 44 Oggetti naturali e culturali di pregio Art. 45 Linee di arretramento per la strutturazione edilizia (Linee di allineamento)Art. 46
Piano generale di urbanizzazione A. Generalità B.
5.
Determinazioni Art. 39
Determinazioni Art. 47
Impianti d’urbanizzazione
Impianti del traffico 1. Generalità Art. 48 2. Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere Art. 49 3. Strade agricole e forestali Art. 50 4. Traffico non motorizzato Art. 51 5. Impianti pubblici di parcheggio Art. 52 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento Art. 53
Pianificazioni consecutive
Pianificazione consecutiva Art. 54
Prescrizioni edilizie comunali 1.
Premesse per la costruzione
2.
Sicurezza e salute
3.
Strutturazione
4.
Traffico
5.
Approvvigionamento e smaltimento
6.
Suolo e spazio aereo pubblico e privato
Licenza edilizia 1. Obbligo di notifica Art. 55 2. Decisione in merito all’obbligo di licenza edilizia e genere della procedura Art. 56 3. Comunicazione della decisione e del genere di procedura Art. 57 Domanda di costruzione Art. 58 Precario Art. 59 Igiene degli alloggi Art. 60 Bilancio energetico Art. 61 Provvedimenti per i lavori di costruzione Art. 62 Tetti Art. 63 Impianti energetici Art. 64 Recinzioni e piante Art. 65 Modifiche del terreno, scarpate e muri Art. 66 Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi Art. 67 Antenne Art. 68 Sicurezza del traffico Art. 69 Accessi e uscite Art. 70 Parcheggi per veicoli a motore 1. Parcheggi obbligatori Art. 71 2. Contributo sostitutivo per parcheggi per automobili Art. 72 Condotte di servizio Art. 73 Acque di scarico Art. 74
Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo Art. 75 Uso della proprietà privata per scopi pubblici Art. 76
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b
V.
VI.
Ordinamento di urbanizzazione 1.
Generalità
2.
Progettazione e approvazione
3.
Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo
Regolamenti di urbanizzazione Art. 77 Programma di urbanizzazione Art. 78
Art. 79 Impianti pubblici di urbanizzazione
1. Esecuzione Art. 80 2. Esercizio, manutenzione e rinnovo Art. 81 3. Sgombero della neve Art. 82 Impianti privati di urbanizzazione 1. Generalità Art. 83 2. Impianti collettivi ed uso in comune Art. 84 3. Assunzione da parte del Comune Art. 85
Disposizioni d’esecuzione e disposizioni finali
Annessi
Annesso 2:
Legenda: (CIAE) LPTC OPTC GS
Progetti generali e progetti di costruzione
Esecuzione Art. 86 Rimedi legali Art. 87 Entrata in vigore Art. 88
Norme vincolanti a livello comunale: - Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) - Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) - Legge cantonale sulle foreste (LCFo) - Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (LCNP) - Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra) - Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra) - Ordinanza sull’energia del Cantone dei Grigioni (OGE) - Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) con figure e spiegazioni - Indice di sfruttamento: definizione secondo l’art. 37a dell’OPTC - Estratto norme SIA 416 e 421
Rimando alle rispettive cifre del “Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie” (CIAE) nell’annesso 2 Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 Ordinanza sulla pianificazione del territorio del Cantone dei Grigioni del 24 maggio 2005 Gradi di sensibilità fonica secondo l’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico
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c
I. Generalità
Art. 1
Campo d’applicazione e scopo 1)
2)
La legge edilizia è valida per il territorio del ex-comune di Vicosoprano. Essa mira ad uno sviluppo territoriale finalizzato delle aree insediate e del paesaggio in ottica comunale e regionale, regolando nel contempo le attività edilizie e pianificatorie per quanto ciò è di competenza del Comune. Nelle pianificazioni e nel rilascio della licenza edilizia sono vincolanti, oltre alle norme comunali, le relative disposizioni del diritto federale e cantonale.
Parità dei sessi
Art. 2 Collaborazione regionale
Art. 3 Politica fondiaria e delle aree edificabili
Art. 4 Garanzia legale della disponibilità di aree edificabili
Art. 5 1)
1)
1)
1)
2)
Dove la presente legge adotta concetti che menzionano soltanto il sesso maschile, questi fanno stato per ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso della legge non risulti altrimenti.
Il Comune collabora attivamente con i Comuni vicini e con le Corporazioni regionali nelle questioni riguardanti la pianificazione e lo sviluppo del territorio. In particolare esso collabora in maniera adeguata nell’ambito delle pianificazioni intercomunali, nonché nell’assolvimento di altri compiti intercomunali relativi allo sviluppo del territorio. Esso può assumere impegni di collaborazione (cooperazioni) a livello regionale e finanziare in misura proporzionale le iniziative comuni.
La disponibilità di terreno ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPTC vien garantita a norma dell’art.
Art. 5
della presente legge edilizia (garanzia legale della disponibilità di aree edificabili).
Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente norma ed entro cInque anni dalla realizzazione dell’urbanizzazione primaria, i terreni non edificati attribuiti alla zona edificabile vanno edificati conformemente allo scopo della zona, se non sono stati definiti altri obiettivi di sviluppo a lunga scadenza. I termini non decorrono se l’inizio dei lavori è ritardato da motivi che non dipendono dalla volontà dei/delle proprietari/e o della committenza.
L’Assemblea comunale emana se necessario un’ordinanza sull’acquisto da parte del Comune dei terreni non edificati entro i termini stabiliti (p.es. organizzazione di un ufficio di contatto per le richieste di terreni edificabili, definizione dei criteri per la scelta dei terreni da acquistare e dei criteri per la vendita, ecc.).
Basi 1)
Art. 6
Secondo le necessità il Comune elabora delle basi sufficienti per le determinazioni dell’ordinamento di base relative allo sviluppo del territorio, come analisi degli insediamenti e del paesaggio, inventari, concetti o modelli di sviluppo. Esso armonizza con i Comuni vicini, con la Regione e con gli Uffici cantonali competenti l’elaborazione delle basi e provvede allo scambio delle stesse.
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1
2)
Sulla scorta delle basi, il Comune può elaborare anche dei programmi per l’applicazione dei provvedimenti previsti in un concetto di sviluppo territoriale o in un modello di sviluppo e realizzare le attività che ne conseguono.
Organizzazione delle autorità 1. Autorità edilizia
Art. 7 1)
Il Municipio è l’autorità edilizia.
3)
L’autorità edilizia può delegare i propri compiti e le proprie competenze ad una commissione edilizia o ad una commissione di pianificazione, ad un ufficio tecnico comunale, intercomunale o regionale, come pure a persone esterne esperte in materia.
2)
2.
1) 2)
3)
3.
1) 2) 3)
4)
L’autorità edilizia provvede entro termini utili a svolgere i propri compiti in modo professionale e materialmente corretto. A tale scopo essa impiega persone esperte in materia e strumenti tecnici adeguati.
Ufficio tecnico
Art. 8
L’autorità edilizia nomina una persona competente ed un suo supplente, cui sono affidati i compiti quale ufficio tecnico comunale. L’autorità edilizia può decidere l’adesione del Comune ad un ufficio tecnico intercomunale o regionale.
L’ufficio tecnico comunale esamina - se vincolante o necessario in collaborazione con il consulente in materia di strutturazione - tutte le domande di costruzione e formula proposte a mano dell’autorità edilizia. Essa controlla inoltre tutti gli oggetti che sottostanno alla presente legge edilizia. L’autorità edilizia regola i compiti dell’ufficio tecnico in un elenco delle mansioni. I compiti che non possono essere svolti in propria competenza vanno delegati a persone esterne esperte in materia. Consulenza in materia di strutturazione
Art. 9
L'autorità edilizia designa un’esperto indipendente quale consulente in materia di strutturazione. Essa tiene adeguatamente conto delle raccomandazioni dell’esperto nell’ambito della ponderazione degli interessi precedente le sue decisioni. Il consulente in materia di strutturazione non può assumere nel Comune incarichi di progettazione e di costruzione per la durata del mandato.
La consulenza in materia di strutturazione informa e consiglia i committenti e i progettisti sulla strutturazione dei progetti di costruzione nella zona nucleo, nella zona di protezione del nucleo, nella zona ampliamento nucleo e nella zona agricola come pure nelle aree con l’obbligo di consulenza. Alla consulenza in materia di strutturazione sottostanno anche i progetti di costruzione relativi ad edifici ed impianti protetti e ad edifici degni di conservazione determinati nel piano generale delle strutture, nonché le pianificazioni di quartiere. La consulenza in materia di strutturazione può essere dichiarata obbligatoria anche per altre zone edificabili o per parti di esse mediante la delimitazione delle rispettive aree nel piano generale delle strutture. I costi derivanti possono essere addossati interamente o parzialmente al committente.
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2
II. Piano direttore comunale Piano direttore comunale 1) 2) 3)
4)
Art. 10
Modelli di sviluppo comunali e regionali, nonché concetti di sviluppo territoriale, possono essere attuati dal Comune mediante un piano direttore comunale.
La competenza per l’emanazione e la modifica dei piani direttori spetta all’Assemblea comunale. Essa provvede secondo le necessità ad un adeguato coinvolgimento dei Comuni vicini e della Regione. L’autorità edilizia provvede all’esposizione pubblica del progetto di piano direttore comunale per la durata di 30 giorni e la rende nota nell’organo ufficiale di pubblicazione del Comune e nel Foglio ufficiale cantonale. Durante l’esposizione pubblica ognuno è autorizzato a presentare proposte e obiezioni all’autorità edilizia. Essa esamina le richieste e provvede in modo adeguato a comunicare pubblicamente i risultati. Le disposizioni relative al piano direttore comunale valgono analogamente per l’emanazione di un modello comunale di sviluppo.
III. Ordinamento base 1. Generalità Competenza 1) 2) 3)
134 weitere Artikel
Art. 11
La competenza per l’emanazione e la modifica della legge edilizia, dei piani delle zone, dei piani generali delle strutture e dei piani generali di urbanizzazione spetta alla votazione per urna. La competenza per l’emanazione di piani di area spetta all’autorità edilizia. Il Comune subordina l’elaborazione e l’emanazione di pianificazioni riferite ad un progetto ad un’adeguata partecipazione ai costi da parte delle cerchie interessate.
2. Piano delle zone A. Generalità Determinazioni 1)
Art. 12
Il piano delle zone del Comune contiene i seguenti tipi di zona e le seguenti determinazioni: a) Zone edificabili - Zona nucleo (GS III)
Art. 22 - Zona protezione del nucleo (GS III)
Art. 23 - Zona ampliamento nucleo (GS III)
Art. 24 - Zona residenziale 2+3 (GS II)
Art. 25 - Zona residenziale 2 per abitazioni primarie (GS II)
Art. 26 - Zona artigianale 1+2 (GS III)
Art. 27 - Zona per depositi aziendali (GS III)
Art. 28 - Zona alberghiera (GS III)
Art. 29 - Zona impianti di produzione energia (GS III)
Art. 30 - Zona orti-giardini
Art. 31 - Zona parcheggi (GS III)
Art. 32 - Zona per edifici e impianti pubblici (GS III)
Art. 28 LPTC
- Zona per impianti pubblici (GS III)
Art. 28 LPTC
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3
2) 3)
b) Zone agricole - Zona agricola (GS III) - Zona terreni secchi c) Zone di protezione - Zona di protezione della natura - Zona di protezione del paesaggio - Zona di rispetto - Zona di protezione della acque sotterranee e delle sorgenti - Zone di pericolo d) Altre zone - Zone di campeggio (GS II) - Zona di svago - Zona di estrazione e per il deposito intermedio (Val Torta) - Zona per il deposito di materiali (Löbbia) - Zona per la lavorazione di materiali (KW Casaccia/Ligazun) - Zona per gli sport invernali - Zona per utilizzazione edilizia futura (GS III) - Zona altro territorio comunale (GS III) e) Pianificazione consecutiva − Obbligo del piano di quartiere f) Ulteriori delimitazioni − Confini statici del bosco (accertamento del bosco)
Art. 32 LPTC
Art. 33
Art. 33 LPTC
Art. 34 LPTC
Art. 35 LPTC
Art. 37 LPTC
Art. 38 LPTC
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39 LPTC
Art. 40 LPTC
Art. 41 LPTC
Art. 54
Art. 51 ssg LPTC
Art. 13 LCFo
Le aree di urbanizzazione all’interno o ai margini dell’area dell’insediamento fanno parte delle zone edificabili, cosicché i progetti di costruzione entro queste aree non sono assoggettati alla procedura EFZ. Il piano delle zone e lo schema delle zone indicano i gradi di sensibilità (GS). L’attribuzione e l’applicazione dei gradi di sensibilità si conformano alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente.
B. Zone edificabili a)
Edificazione normativa
1)
Il tipo di costruzione e l’intensità d’utilizzazione dell’edificio (2) nelle zone edificabili si conformano allo schema delle zone ed alle indicazioni relative alle dimensioni secondo l’OPTC e la legge edilizia. Le definizioni dei concetti e le modalità di misurazione risultano dal Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) e dalle relative spiegazioni nell’annesso 2.
Principio
2)
3)
Art. 13
Qualora un terreno si trovi in zone edificabili diverse, l’indice di utilizzazione (8) e le distanze dai confini (7.1) vanno rispettate in tutte le zone per le parti dell’edificio che vi si trovano. Sono inoltre vincolanti le prescrizioni della zona nella quale è ubicata la maggior parte dell’edificio. Nell’ambito dei piani di area e dei piani di quartiere è possibile derogare dall’edificazione normativa, qualora ciò facendo si raggiunga un utilizzo economo del terreno e una qualità abitativa e strutturale superiore alla media. Le dimensioni di lunghezza e la costruzione assemblata di più corpi di edifici può essere liberamente stabilita secondo criteri architettonici. Le altezze (5) possono essere aumentate al massimo del 10%, gli indici di utilizzazione al massimo del 10%. Verso i fondi confinanti al di fuori di un piano d’area o di un piano di quartiere sono vincolanti in ogni caso le distanze dai confini e fra gli edifici secondo l’edificazione normativa.
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4
Diritto di ricostruzione 1) 2)
3)
Art. 14
Per la demolizione e la ricostruzione di edifici costruiti a norma di legge all’interno della zona edificabile vale il diritto di ricostruzione nell’ambito delle disposizioni seguenti.
Qualora edifici costruiti a norma di legge, ma non più corrispondenti alle prescrizioni vigenti, vengano distrutti o demoliti parzialmente o totalmente, essi possono essere ricostruiti nella stessa ubicazione e con la stessa estensione senza riguardo alle prescrizioni vigenti dell’edificazione normativa; ciò a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti e che la domanda di costruzione per la ricostruzione venga inoltrata entro il termine di tre anni a contare dalla distruzione. All’interno delle aree di conservazione possono essere concesse delle deroghe in accordo con il consulente in materia di strutturazione. Divergenze di poco conto riguardanti l’ubicazione e l’estensione sono possibili nei limiti della cubatura esistente dell’edificio, qualora ne risulti un miglioramento dello stato attuale e non vi si oppongano interessi preponderanti dei vicini. Lo stato antecedente dello stabile da ricostruire va dimostrato dal richiedente.
Particolari prescrizioni delle zone in merito a edifici sostitutivi, zone di pericolo, prescrizioni di protezione del piano generale delle strutture, linee di arretramento, linee di allineamento, nonché prescrizioni relative alle distanze dalle strade cantonali, hanno priorità rispetto al diritto di ricostruzione. Nel caso in cui nell’ambito del diritto di ricostruzione si modifichi lo scopo, sono vincolanti le prescrizioni edilizie comunali secondo il capitolo IV.
Schema delle zone Art.
Art. 15 IS
Zona
IE
1)
Art. 16 Art.16 Art. 18
22
N
Zona nucleo
24
AN
Zona ampliamento nucleo
0.7
Zona residenziale 2
0.5
23 25 25 26 27 27 29
PN R3 R2
Zona protezione nucleo Zona residenziale 3
RAP2 Zona residenziale 2 per abit. prim. A1
Zona artigianale 1
ALB
Zona alberghiera
A2
Altezza della facciata in gronda
Zona artigianale 2
-
-
-
-
-
-
-
Art. 20
Art. 20 2.50 m
-
III
-
8.00+z m
20.00 m
3.00 m
6.00 m
8.00+z m
10.00+z m 15.00+z m 8.00+z m
20.00 m 40.00 m 60.00 m
80.00 m
3.00 m 3.00 m 3.00 m 5.00 m
2.50 m
3)
III
5.00 m
20.00 m
GS
5.00 m
2.50 m
0.5
0.6
Art. 19 Distanza
minima tra edifici
20.00 m
10.50+z m
5.0
2)
Distanza minima dal confine
8.00+z m
0.7
3.0
Lunghezza dell’edificio
6.00 m 6.00 m
III II II II
6.00 m
III
5.00 m
III
10.00 m
III
1) In terreni in pendenza, l’altezza della facciata in gronda secondo lo schema delle zone possono essere aumentate di un supplemento “z”. Tale supplemento “z” è dato dalla media delle somme delle altezze sul livello del mare del terreno determinante negli angoli a monte e a valle (proiezione della base della facciata), dedotta l’altezza sul livello del mare del punto più basso. Di regola: (h1+h2+h3+h4) 4
=h1 (h1=altezza più bassa sul livello del mare; per edifici con pianta articolata
(h1+h2+h3+h4+…+hn) n
=hl
z max = [1.5 – 3.0] m. 2) Per edifici a schiera in struttura chiusa: lunghezza libera; per quanto riguarda l’ammissibilità vedi prescrizioni di zona. 3) Secondo la legislazione sulla protezione dell’ambiente e attribuzione nel piano delle zone; aumenti vedi piano delle zone.
Indici di sfruttamento e di edificabilità 1)
Art. 16
Quali indici di sfruttamento valgono l’indice di sfruttamento IS (Allegato 2: OPTC
Art. 37a
) e l’indice di edificabilità IE (8.3) definiti nello schema delle zone.
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5
2)
3) 4)
5)
6)
Per aree utilizzate in comune nelle costruzioni sotterranee (2.4), come laboratori, locali per wellness o sauna, l‘autorità edilizia può concedere sull’IS un bonus del 15% al massimo. I volumi di parti aperte di edifici (8.3) vengono computati per l’IE in misura della metà. Qualora da un fondo edificato venga staccata una parte, la nuova particella parziale risultante può essere sopredificata solo nella misura in cui risulta rispettato l’IS calcolato su tutto il fondo originario.
Qualora l’IS ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al 50%, l’edificio va collocato in modo che l’IS rimanente possa essere ulteriormente utilizzato sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione. L’autorità edilizia può autorizzare nella stessa zona edilizia dei trasferimenti di utilizzazione fra particelle confinanti o separate unicamente da strade o ruscelli, a condizione che sia stipulato un relativo contratto fra i proprietari dei fondi in questione. Sono riservati ulteriori trasferimenti di utilizzazione secondo le disposizioni del piano generale delle strutture, di un piano di area o di un piano di quartiere.
L’autorità edilizia tiene un controllo relativo alla superficie di piano realizzata, risp. al volume edificato realizzato sui singoli fondi. Essa provvede a far iscrivere a registro fondiario la menzione relativa al trasferimento di utilizzazione.
Scavi e riempimenti 1) 2) 3)
Art. 17
In media gli scavi possono raggiungere al massimo un livello di 1.20 m sotto la base della facciata (3.2). Gli scavi per liberare la facciata possono essere effettuati al massimo su 2/3 della proiezione della base della facciata (3.3). I riempimenti lungo le facciate devono limitarsi a un piano. Per i riempimenti del terreno circostante vale l’art. 66.
Per motivi di strutturazione o d’urbanizzazione l’autorità edilizia può autorizzare scavi o riempimenti che superano le misure ammesse. A tale scopo è indispensabile una decisione di principio dell’autorità edilizia rilasciata prima dell’inoltro della domanda di costruzione. La decisione di principio è vincolata a una valutazione positiva da parte della consulenza in materia di strutturazione.
Altezza delle facciate 1) 2)
Art. 18
L’altezza delle facciate (5.2.) degli edifici non può superare i valori secondo lo schema delle zone.
Negli edifici scaglionati di almeno 3 m per quanto riguarda l’altezza o la pianta, le altezze delle facciate vengono rilevate separatamente per ogni parte dell’edificio.
Lunghezza 1) 2) 3)
Art. 19
La lunghezza (4.1) degli edifici non può essere superiore a quella definita nello schema delle zone. Qualora due o più edifici indipendenti vengano edificati contiguamente (edifici doppi e edifici a schiera), la lunghezza complessiva dell’edificio può essere superata. La lunghezza di costruzioni interrate (2.4) è libera.
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6
Distanza dal confine, tra edifici, dalle strade, dal bosco e dai corsi d’acqua 1) 2)
3) 4) 5) 6) 7)
8) 9)
Sono da rispettare le distanze dal confine (7.1) per edifici secondo lo schema delle zone. Sono riservate le linee di arretramento (7.3.) e le riduzioni secondo la LPTC. In caso di edificazione su fondi che confinano con mappali non ancora edificati se la facciata verso il fondo non edificato viene realizzata con materiale di tipo combustibile (secondo il concetto espresso dalle prescrizioni dell’Ufficio della polizia del fuoco del Cantone dei Grigioni) va tenuta una distanza minima dal confine di 5 m.
La distanza minima tra edifici è data dalla somma delle distanze dal confine da rispettare (7.2, fig. 7.1) e può essere ridotta secondo la LPTC. Le parti sporgenti di edifici (3.4) devono rispettare sempre la distanza minima di 1.50 m dai confini.
Le costruzioni interrate (2.4) e le parti delle costruzioni seminterrate che non sporgono dal terreno determinante non devono rispettare distanze dal confine (7.1).
Dove la legge edilizia non prescrive distanze dal confine, nonché per piccole costruzioni (2.2) e costruzioni accessorie (annessi) (2.3), sono vincolanti le prescrizioni cantonali sulle distanze minime. Verso le strade pubbliche o che servono a scopi pubblici tutti gli edifici devono rispettare una distanza minima di 3.00 m dal bordo della carreggiata. Parti di edificio sporgenti (3.4) nell’ambito minimo di distanza devono trovarsi almeno 3.00 m al di sopra del livello del marciapiede e 4.50 m al di sopra del livello della strada. Sono riservate le linee di arretramento (7.3). Per quanto riguarda i percorsi pedonali e i sentieri su proprietà privata con diritto di passo pubblico, la distanza minima è di 1.00 m.
Per le distanze dal bosco, dai corsi d’acqua e dalle strade cantonali si fa riferimento all’annesso 1.
Misure secondo il CIAE 1)
Art. 20
Per le definizioni secondo il CIAE valgono le dimensioni seguenti:
Art. 21 1. Piccole costruzioni (2.2)
− altezza della facciata ammessa (5.2): al massimo 3.00 m − superficie utile secondaria: al massimo 30 m2 2. Costruzioni accessorie (annessi) (2.3) − altezza della facciata ammessa: al massimo 3.00 m − superficie utile secondaria: al massimo 30 m2
3. Parti di edificio sporgenti (3.4) − dimensione ammessa “a” per la profondità: al massimo 1.50 m − dimensione ammessa “b” per la larghezza: al massimo 5.00 m − parte ammessa della parte di riferimento della facciata: al massimo 1/3
4. Parti di edificio arretrate (3.5) di poco conto − dimensione ammessa “a” per la profondità: al massimo 1.50 m − dimensione ammessa “b” per la larghezza: al massimo 5.00 m − parte ammessa della parte di riferimento della facciata: al massimo 1/3 5. Corpi tecnici sul tetto − superamento dell’altezza delle facciate: al massimo 1.00 m
6. Corpi sporgenti sul tetto (5.2) − altezza ammessa (superamento della superficie del tetto): al massimo 20 cm al di sotto del punto più alto della costruzione del tetto PL BREGAGLIA/Vicosprano: Legge edilizia
7
b) Prescrizioni per le zone Zona nucleo (N) 1) 2) 3)
4) 5) 6)
Art. 22
La zona nucleo comprende le parti degli insediamenti completamente sopredificate, costituite da edifici e spazi pubblici e privati con un certo valore architettonico e storicoambientale. Sono autorizzate, oltre alle case d'abitazione, le costruzioni a scopo commerciale e le aziende artigianali che non compromettono un sano abitare. L’attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta allo stato attuale.
Sono concesse riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti, purché l’inserimento tenga conto della struttura del nucleo, in particolare per quanto riguarda le volumetrie, l’orientamento e l’organizzazione degli spazi esterni. Laddove non esistono linee di costruzione, le distanze dai confini e dalle strade sono quelle degli edifici preesistenti. Per quanto concerne eventuali nuove costruzioni vale quanto prescritto al cpv. 3. Il piano generale delle strutture determina le aree in cui è obbligatoria l'edificazione contigua (a schiera). I tetti degli edifici principali devono essere coperti con lastre di beola in stile tradizionale.
La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare il consulente in materia edilizia prima di inoltrare il progetto definitivo.
Zona protezione del nucleo (PN) 1) 2)
Art. 23
Lo scopo della zona protezione del nucleo è la conservazione del gruppo di edifici quale componente del paesaggio storico-culturale.
In questa zona non sono ammesse nuove costruzioni. La demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti è eccezionalmente ammessa in caso di ricostruzione immediata e basata sul modello edilizio tradizionale. L’eccezione è giustificata laddove l’impegno per il riattamento sia sproporzionato dal punto di vista tecnico e/o economico rispetto alla ricostruzione. Edifici esistenti possono invece essere trasformati ad altri scopi e modestamente ampliati se adempiono le seguenti condizioni: a) Struttura: La sagoma esterna e la struttura dell'edificio in via di massima non possono venir modificate. Piccoli ampliamenti sono eccezionalmente ammessi se non modificano la forma e le proporzioni dell’edificio. La struttura delle parti esteriormente visibili dell'edificio deve tener conto per quanto concerne la forma, il materiale e il colore delle consuetudini locali, rispettando il modello tipologico. La copertura in lastre di beola è obbligatoria. b) Ambiente: La costruzione di giardini e di siepi è vietata. Cinte indispensabili per tutelare gli edifici e eventuali orti dai danni arrecati dagli animali domestici possono essere eseguite solo con il permesso dell'autorità edilizia e solo con tondoni di legno orizzontale radi. Le cinte non possono in nessun caso chiudere i passaggi agricoli o impedire lo svolgimento dell'agricoltura. La distanza massima della cinta dalla parete esterna del fabbricato da proteggere è di circa 3.00 m. Le modifiche al terreno sono ammesse solo se è necessario per ripristinare la situazione quo ante. c) Urbanizzazione: Opere viarie e servizi tecnologici possono essere costruiti solo secondo le disposizioni del piano generale di urbanizzazione. Gli allacciamenti all’acquedotto e alla canalizzazione secondo il piano generale di urbanizzazione vanno realizzati e gestiti a spese dei privati in base alle relative prescrizioni federali, cantonali e comunali. Condotte d’acqua negli edifici sono ammesse solo per servizi sanitari e per cucine.
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L'accesso carrozzabile ai singoli edifici non è ammesso. I parcheggi vanno costruiti nei luoghi indicati nel piano generale di urbanizzazione. Nelle zone protezione del nucleo non esiste alcun diritto d’accesso garantito tutto l’anno. È ammesso lo sgombero della neve privato. I rifiuti sono da raccogliere nei luoghi indicati nel piano generale di urbanizzazione e da trasportare regolarmente agli impianti di trattamento. Impianti solari ed antenne esterne, ivi incluse le antenne paraboliche non sono ammessi. Secondo la necessità può essere posata un’antenna comune in luogo adatto da stabilire in collaborazione con il consulente in materia di strutturazione del Comune. d) Procedura: La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente. Prima dell’inoltro di una domanda di costruzione il committente comunica le sue intenzioni al consulente in materia di strutturazione (obbligo di notifica). Quest’ultimo coinvolge l’Ufficio monumenti storici nel caso in cui la rilevanza del progetto o l’autorità edilizia lo richiedano. e) Costi: La trasformazione ad altro scopo, nonché l'utilizzazione futura degli edifici nelle zone di protezione del nucleo, non devono comportare delle spese a carico del Comune. Zona ampliamento nucleo (AN) 1)
2) 3) 4)
Art. 24
La zona ampliamento nucleo comprende le zone edificabili adiacenti alle zone nucleo ed è riservata principalmente alla costruzione di case d'abitazione. Sono ammesse costruzioni a scopi commerciali e attività artigianali che non compromettono un sano abitare. L’attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta alla stato attuale. Nuove costruzioni e ampliamenti importanti devono inserirsi in modo armonioso rispetto al nucleo adiacente. Il piano generale delle strutture determina le aree in cui è obbligatoria l'edificazione contigua. Entro l’area di conservazione delimitata nel piano generale delle strutture i tetti degli edifici principali devono essere coperti con lastre di beola in stile tradizionale.
La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare il consulente in materia edilizia prima di inoltrare il progetto definitivo.
Zona residenziale (R2 e R3)
Art. 25 Zona residenziale per abitazioni primarie (RAP2)
Art. 26 1)
1) 2)
3)
La zona residenziale è destinata a scopi abitativi. Sono ammesse le aziende di servizio e di produzione nella misura in cui esse si inseriscono adeguatamente in un quartiere residenziale per quanto riguarda il loro aspetto e la loro incidenza rispetto allo spazio, all’ambiente e all’urbanizzazione.
Questa zona residenziale è riservata esclusivamente per abitazioni primarie.
Gli stabili esistenti e la struttura del quartiere sono degni di protezione. L’ubicazione e la volumetria dei nuovi edifici devono essere determinate con l’elaborazione di un concetto di inserimento che persegue lo scopo di un completamento armonioso del quartiere esistente. Come abitazioni primarie valgono le abitazioni utilizzate quale domicilio permanente da persone con domicilio stabile nel Comune.
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4) 5)
6)
La destinazione allo scopo specifico di abitazione primaria deve essere garantita mediante relativi oneri nella licenza edilizia.
In caso di decesso del proprietario di un'abitazione primaria i suoi eredi legittimi sono autorizzati ad utilizzare per propri bisogni l'abitazione anche come residenza secondaria. In altri casi particolari, come per esempio in caso di cambiamento transitorio del luogo di dimora per motivi professionali oppure di salute o cose del genere, l'autorità edilizia può autorizzare eccezioni limitate nel tempo per quanto concerne l'utilizzazione vincolata delle residenze principali. Rimangono inoltre riservate le eccezioni in casi di emergenza. La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare il consulente in materia edilizia prima di inoltrare il progetto definitivo.
Zona artigianale (A1 e A2) 1) 2)
La zona artigianale è riservata alle costruzioni artigianali.
È ammesso unicamente lo spazio abitativo per il proprietario dell’azienda ed il personale, la cui presenza permanente nell’azienda è indispensabile per l’esercizio.
Zona per depositi aziendali (DA) 1)
2) 3)
Art. 281
Nella zona per depositi aziendali è ammesso il deposito temporaneo di materiali e macchinari edili e di merci. Non è consentito il deposito di materie che pregiudicano l’ambiente, il deposito intermedio di materiale di scavo, la discarica ed il deposito intermedio di rifiuti, nonché il deposito di sostanze destinate al riciclaggio provenienti da rifiuti edili trattati.
Impianti e attrezzature, come tettoie o recinzioni, sono ammessi nella misura in cui servono alla protezione immediata dei materiali e delle merci. Nel piano generale delle strutture viene delimitata un’area verde per la protezione visiva verso il paese e la strada cantonale.
Zona alberghiera (ALB) 1)
2) 3)
Art. 29 La zona alberghiera è destinata alle aziende alberghiere. Sono ammessi locali di
vendita, altri edifici ed impianti di tipo artigianale o culturale e abitazioni solo per il proprietario dell’azienda, per l’affittuario o per il personale dell’azienda, la cui costante presenza risulta necessaria. Quali aziende alberghiere sono considerati i ristoranti, gli alberghi tradizionali, gli alberghi-garni e le pensioni.
Non è ammessa la trasformazione in spazio abitativo delle superfici esistenti utilizzate a scopo alberghiero.
Zona impianti di produzione energia (IPE) 1) 2)
Art. 27
Art. 30
La zona di produzione energia è destinata per gli edifici ed impianti in connesso con la produzione e la distribuzione di energia. Per interventi valgono le prescrizioni della legislazione specifica d’ordine superiore.
1 Giusta il DG no. 412 del 29.04.2014 l’art. 28 LE non è approvato, ma in rinviato per rielaborazione
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Zona orti e giardini (OG) 1)
2)
Art. 31
La zona orti e giardini comprende le superfici libere importanti per la strutturazione dell'insediamento, quali orti, giardini, ecc. e che non possono perciò essere sopredificate. Sono invece possibili piccole costruzioni (2.2) come legnaie, conigliere, pollai e simili che non disturbano le caratteristiche locali con una superficie utile secondaria massima di 20 m² ed un’altezza di 3.00 m. Sono ammesse costruzioni interrate (2.4) senza modificare il terreno determinante.
Zona parcheggi (P)
1) La zona parcheggi è riservata per parcheggi privati.
Art. 32
2) I parcheggi sono da strutturare in modo che si adeguino alle caratteristiche locali e si inseriscono adeguatamente nel paesaggio e devono essere pavimentate in modo unitario. La consulenza edilizia è obbligatoria ed a spese del committente.
C. Zone agricole e forestali Zona terreni secchi 1) 2) 3)
Art. 33
La zona terreni secchi comprende prati e pascoli secchi che vanno conservati sia per quanto riguarda l’estensione che la qualità. Per la coltivazione vengono stipulati dei contratti tra il Cantone e i coltivatori.
Se non è ragionevole un’ubicazione al di fuori della zona terreni secchi, sono ammessi i nuovi edifici e gli impianti a ubicazione vincolata necessari per l’utilizzazione a scopi agricoli o forestali della rispettiva area; sono pure ammessi edifici e impianti per la protezione dai pericoli naturali o che servono ad altri interessi pubblici. Se risultano pregiudicati prati e pascoli secchi, vanno ordinate misure di compensazione.
Zona con spazi riservati alle acque 1) 2) 3)
4) 5)
Art. 33bis1
Le zone con spazi riservati alle acque comprendono Io spazio riservato alle acque ai sensi del diritto federale.
Costruzioni e impianti nuovi possono essere realizzati solo a norma del diritto federale. A norma del diritto federale, Io spazio riservato alle acque va sfruttato in modo estensivo. La garanzia dei diritti acquisiti di edifici e impianti costruiti a norma di Iegge all'interno di zone edificabili ma che non soddisfano più Ie prescrizioni in vigore si conforma all'art. 81 cpv. 1 e 2 LPTC. Simili costruzioni possono inoltre essere demolite e ricostruite alle stesse condizioni. AI di fuori della zona edificabile, la garanzia dei diritti acquisiti si conforma alle disposizioni del diritto federale.
Costruzioni e impianti devono rispettare su ambo i Iati una distanza di almeno 5 metri daIIe acque, distanza che può essere inferiore solo in casi eccezionali motivati. Prima di rilasciare Iicenze edilizie in zone con spazi riservati alle acque, in caso di progetti di costruzione all'interno di zone edificabili va sentita Ia competente autorità cantonale specializzata. In caso di progetti di costruzione fuori dalie zone edificabili e necessario iI consenso di tale autorità specializzata.
1 Approvato con DG 16.990 del 15.11.2016
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D. Altre zone
Zona di campeggio 1) 2) 3) 4) 5)
6) 7)
Art. 34
La zona di campeggio è destinata all’installazione di edifici ed impianti per il campeggio. Sono ammessi esclusivamente edifici ed impianti necessari per l’esercizio, come installazioni sanitarie ed attrezzature per il ristoro e l’approvvigionamento.
Gli edifici e impianti devono ben inserirsi nel paesaggio. L'autorità edilizia dà le disposizioni necessarie circa l'ubicazione, la posizione e l'aspetto esteriore delle costruzioni. È vietato lo stazionamento permanente di roulotte, autocaravan, tende e attrezzature analoghe.
Il parcheggio invernale di roulotte è solo ammesso nella zona assegnata a questo scopo nel piano delle zone.
L’esercizio di un campeggio è subordinato all’approvazione di un rispettivo regolamento da parte dell’autorità edilizia ed alla concessione di un’autorizzazione d’esercizio da parte del Municipio. L’autorizzazione d’esercizio può essere concessa solo se al momento dell’apertura dell’esercizio sono disponibili tutti gli impianti sanitari necessari. Attendamenti di durata limitata gestiti da organizzazioni giovanili (p.es. esploratori) possono essere autorizzati dall'autorità edilizia al di fuori della zona campeggio.
Restano riservate le disposizioni del diritto superiore per le costruzioni fuori delle zone edificabili.
Zona di svago 1) 2)
Art. 35
La zona di svago comprende le aree destinate al riposo ed allo svago nel paesaggio.
Edifici ed impianti che servono al riposo ed allo svago - come impianti da gioco ed installazioni balneari, parchi, aree di sosta e per il pic-nic - sono ammessi se si inseriscono adeguatamente nel paesaggio.
Zona di estrazione e per il deposito intermedio (Val Torta) 1) 2) 3)
4)
5)
Art. 36
Questa zona è riservata all’estrazione e alla lavorazione inerti come pure al deposito intermedio di materiali inerti per la sistemazione di materiali puliti provenienti da scavi e da lavori di sgombero. Impianti possono essere autorizzati per la durata dell’esercizio, nella misura in cui essi risultano indispensabili allo scopo.
La strutturazione dell’area d’estrazione e di deposito dopo la chiusura definitiva dell’esercizio o di singole tappe, nonché altri provvedimenti riguardanti la costruzione e la strutturazione del deposito e le misure per la protezione dei dintorni, sono definiti nel piano generale delle strutture. Il Comune può esigere in particolare un’adeguata garanzia (deposito vincolato) per i mezzi finanziari necessari per la ricoltivazione. Per l’impianto, la gestione e la manutenzione del deposito, nonché per la chiusura e le relative garanzie, valgono del resto le prescrizioni federali e cantonali in materia. Sono riservate in particolare le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ufficio cantonale per la natura e l’ambiente. Il Municipio può obbligare i gestori ad accettare il materiale pulito di scavo e di sgombero proveniente da eventi alluvionali, nella misura in cui ciò risulti conciliabile con l’esercizio del deposito.
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Zona per il deposito di materiali (Löbbia) 1) 2) 3)
4)
5)
La zona per il deposito di materiali comprende le aree destinate alla realizzazione di un deposito di materiali inerti per la sistemazione di materiali puliti provenienti da scavi e da lavori di sgombero.
Edifici ed impianti possono essere autorizzati per la durata dell’esercizio, nella misura in cui essi risultano indispensabili allo scopo. La strutturazione dell’area del deposito dopo la chiusura definitiva dell’esercizio o di singole tappe, nonché altri provvedimenti riguardanti la costruzione e la strutturazione del deposito e le misure per la protezione dei dintorni, sono da definire nel piano generale delle strutture o in un piano di area. Il Comune può esigere in particolare un’adeguata garanzia (deposito vincolato) per i mezzi finanziari necessari per la ricoltivazione.
Per l’impianto, la gestione e la manutenzione del deposito, nonché per la chiusura e le relative garanzie, valgono del resto le prescrizioni federali e cantonali in materia. Sono riservate in particolare le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ufficio cantonale per la natura e l’ambiente. Il Municipio può obbligare i gestori ad accettare il materiale pulito di scavo e di sgombero proveniente da eventi alluvionali, nella misura in cui ciò risulti conciliabile con l’esercizio del deposito.
Zona per la lavorazione di materiali 1)
2) 3)
4)
Art. 37 (Kieswerk Casaccia)
Art. 38
La zona per la lavorazione di materiali è destinata per edifici, impianti e depositi intermedi in connesso con la lavorazione di materiali naturali, come sassi, ghiaia, sabbia, terra argillosa ed altre materie prime di origine minerale, con la raccolta e la cernita di rifiuti edili, con la lavorazione di rifiuti edili minerali - come calcestruzzo di demolizione, materiale di demolizione misto, asfalto di ricupero, materiali di scavo provenienti da lavori stradali. Sono ammessi locali per l’amministrazione e l’esposizione, nella misura in cui essi stanno in connesso con un’utilizzazione conforme alla zona. Non è permesso l’erezione di spazio abitativo.
Le aree utilizzate per la lavorazione dei materiali vanno ristrutturate e ricoltivate entro tre anni dalla cessazione dell’esercizio in funzione della futura utilizzazione del terreno. L’autorità edilizia dispone i provvedimenti necessari nella procedura per il rilascio della licenza edilizia. Essa può esigere in particolare un’adeguata garanzia (deposito vincolato) per i mezzi finanziari necessari per la ricoltivazione. Nel piano generale delle strutture vengono delimitate le seguenti aree: a) L’area edifici è destinata per i necessari edifici per l’esercizio dell’impianto (uffici, officina, capannoni, ecc.). b) L’area di lavorazione è destinata agli impianti di lavorazione (frantoi e simili). c) L’area raccolta e cernita rifiuti edili: Il piazzale va dotato di un rivestimento resistente e le acque di rifiuto devono essere evacuate conformemente al diritto superiore. d) L’area deposito intermedio è riservata per il deposito intermedio di materiali da lavorare e la riserva di materiali lavorati. e) L’area estrazione sabbia è riservata per l’impianto di prelievo della sabbia speciale. f) L’area verde serve per la protezione visiva lungo la strada cantonale. Restano inoltre riservate le disposizioni della legge e dell’ordinanza stradale cantonale. g) Area di revitalizzazione: La revitalizzazione dell’area avviene in stretta collaborazione con l’Ufficio per la natura e l’ambiente.
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Zona di estrazione e per iI deposito di materiali 1) 2) 3) 4)
Art. 38bis1
Questa zona e riservata all'estrazione di materiali e aI deposito di materiali puliti provenienti da scavi e da Iavori di sgombero.
Sono ammessi solo impianti mobili per I ‘estrazione, Ia preparazione del materiale per il trasporto, per gli operai e per il deposito degli attrezzi.
La realizzazione dell’estrazione e del deposito viene accompagnata da un'apposita commissione ecologica, composta da rappresentanti degli Uffici cantonali, del Comune e del committente. Nel piano generale delle stmtture sono delimitate - I’area con spazio riservati alle acque
- I’area di estrazione con Ie fasi di estrazione 5)
6)
7)
- I’area per il deposito di materiali
La strutturazione dell’area d’estrazione e di deposito dopo Ia chiusura definitive dell'esercizio o di singole fasi, nonche altri provvedimenti riguardanti Ia costruzione e la strutturazione del deposito definitivo e Ie misure per Ia protezione dei dintorni, sono definiti neI piano generale delie strutture. Ii Comune puö esigere in pafiicolare un’adeguata garanzia (deposito vincolato) per i mezzi finanziari necessari per Ia ricoItivazione. Per Ia gestione e Ia manutenzione dell'impianto, nonche per Ia chiusura e Ie relative garanzie, valgono del resto le prescrizioni federali e cantonali in materia. Sono riservate in particolare Ie necessarie autorizzazioni da parte deII'Ufficio cantonale per Ia natura e I’ambiente. II Municipio puö obbligare i gestori ad accettare iI materiale pulito di scavo e di sgombero proveniente da eventi alluvionali, nella misura in cui ciö risulti conciliabile con I'esercizio dell’impianto.
3. Piano generale delle strutture A. Generalità Determinazioni 1)
Il piano generale delle strutture del Comune contiene le seguenti determinazioni: a) Aree di strutturazione − Area di conservazione − Area di riqualifica − Area con l’obbligo del concetto di inserimento − Area di rispetto b) Oggetti di strutturazione − Edifici ed impianti di pregio − Oggetti naturali e culturali di pregio − Linee di arretramento (7.3) per la strutturazione edilizia (Linee di allineamento)
1 Approvato con DG 16.990 del 15.11.2016
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Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46 B. Aree di strutturazione
Area di conservazione 1)
2)
3) 4)
Art. 40
Il piano generale delle strutture indica come area di conservazione le parti di insediamenti con gruppi di edifici, singoli edifici ed impianti, nonché spazi liberi, vicoli, piazze e muri che, in virtù della loro forma complessiva, della posizione e dell’aspetto esteriore, risultano di considerevole importanza architettonica e urbanistica. Edifici ed impianti, nonché parti di edifici e forme edificate di pregio situate nell’area di conservazione, vanno mantenuti e non possono essere demoliti. Rinnovi e trasformazioni sono possibili nella misura ammessa dalle prescrizioni per le zone e nel rispetto dell’aspetto esteriore. Nuovi edifici sono permessi a determinate condizioni nei luoghi di costruzione appositamente designati ed entro i limiti di un volume di costruzione prestabilito. Sono esclusi dalla conservazione singoli edifici ed impianti o parti di essi che non risultano degni di conservazione in base ad una decisione dell’autorità edilizia, fondata su una valutazione da parte dell’Ufficio monumenti.
I progetti di costruzione sono da notificare all’autorità edilizia prima di elaborare i rispettivi piani. Essa fa capo alla consulenza in materia di strutturazione.
Area di riqualifica 1) 2) 3)
Art. 41
Il piano generale delle strutture indica come area di riqualifica quelle aree che, a causa di interventi errati, hanno creato delle discontinuità (lacerazioni/spaccature) del tessuto urbano o risultano essere elementi di disturbo.
Gli interventi futuri in queste aree devono essere intesi come ripristino dello stato originale o come valido e adeguato ridisegno del tessuto urbano. I progetti di costruzione sono da notificare all’autorità edilizia prima di elaborare i rispettivi piani. Essi vanno valutati ed accompagnati dalla consulenza in materia di strutturazione.
Area con l’obbligo del concetto di inserimento 1) 2)
3)
4)
Art. 42
Il piano generale delle strutture indica le aree non edificate o poco edificate che vanno sviluppate secondo finalità architettoniche e urbanistiche valide e adeguate. In queste aree vanno indicate almeno le linee di allineamento, le volumetrie e la direzione dei tetti al fine di creare un insieme armonioso e rispettoso delle adiacenze. L’elaborazione del concetto di inserimento va valutata e accompagnata dalla consulenza in materia di strutturazione. Nuove costruzioni possono essere realizzate solo in base al concetto di inserimento approvato dall’autorità edilizia. Il concetto di inserimento approvato può essere modificato solo se la modifica persegue gli obiettivi elencati nel cpv. 2. Anche su queste modifiche decide l’autorità edilizia. I progetti di costruzione sono da notificare all’autorità edilizia prima di elaborare i rispettivi piani. Essi vanno valutati ed accompagnati dalla consulenza in materia di strutturazione a spese del committente.
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Area di rispetto 1) 2) 3)
Art. 43
Il piano generale delle strutture indica come area di rispetto gli spazi esterni come i giardini, gli assi panoramici e gli spazi liberi di particolare importanza per le caratteristiche locali. Nell’area di rispetto non possono essere costruiti nuovi edifici ed impianti (divieto di costruzioni di soprastruttura). Di regola le aree di parcheggio non sono permesse. Eventuali interventi sono da notificare all’autorità edilizia prima di elaborare i rispettivi piani. Essi vanno valutati ed accompagnati dalla consulenza in materia di strutturazione.
C. Oggetti di strutturazione Edifici ed impianti di pregio 1) 2)
3)
4) 5) 6)
7)
Art. 44
Nel piano generale delle strutture vengono indicati edifici, impianti, muri, vicoli, strade e piazze di pregio.
Per gli edifici e gli impianti protetti (monumenti storici) va mantenuta, tanto all’interno che all’esterno, la sostanza architettonica di pregio. Sono ammessi i rinnovi, le trasformazioni e gli ampliamenti che si rivelano necessari per garantire un‘utilizzazione dell’edificio o dell’impianto conforme allo scopo; i relativi interventi vanno eseguiti mantenendo nel limite massimo consentito la sostanza edificata di importanza storica. L’esecuzione dei progetti di costruzione va seguita dall’Ufficio monumenti. Gli edifici e gli impianti degni di conservazione non possono essere né demoliti né alterati nel loro aspetto fondamentale. La demolizione di parti dell’edificio viene concessa solo se con questo intervento non si pregiudica la conservazione della sostanza architettonica originale. Le strade di pregio devono essere mantenute nel loro aspetto fondamentale.
Elementi di disturbo non sono compatibili per quanto concerne la loro forma e l’uso dei materiali con l’architettura del luogo. In caso di interventi devono essere allontanati o riqualificati.
I progetti di costruzione riguardanti edifici ed impianti di pregio sono da notificare all’autorità edilizia prima di elaborare i relativi piani. Essa definisce d’intesa con l’Ufficio monumenti, risp. con la consulenza in materia di strutturazione, le disposizioni di protezione necessarie e decide in merito ad eventuali condizioni. Edifici ed impianti di pregio, come pure le adiacenze, sono da mantenere in buono stato. Se il proprietario si dimostra incurante, l'autorità edilizia può prendere le misure necessarie a spese dello stesso.
Oggetti naturali e culturali di pregio 1) 2)
3)
Art. 45
Per gli oggetti naturali e culturali di pregio assunti e protetti nel piano generale delle strutture valgono le norme della legislazione cantonale in materia di pianificazione.
Gli oggetti naturali e culturali determinati nel piano generale delle strutture, come i sentieri storici, le pietre a coppelle, le incisioni rupestri, le fontane, i frutteti tradizionali ad alto fusto, i muri a secco ed i massi erratici, sono da curare con particolare attenzione e da conservare nella loro entità. L’autorità edilizia sostiene i provvedimenti adottati per lo sviluppo del paesaggio naturale e rurale e per la conservazione degli oggetti di pregio. Per i progetti di costruzione essa rilascia nel quadro della procedura per la concessione della licenza edilizia eventuali disposizioni per la conservazione di oggetti di particolare importanza.
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Linee di arretramento per la strutturazione edilizia (Linee di allineamento) 1) 2)
Art. 46
Le linee di allineamento (7.3) definiscono in modo vincolante la posizione del piano della facciata (3.1).
Le linee di allineamento sono determinate nel piano generale delle strutture o in pianificazioni consecutive.
4. Piano generale di urbanizzazione A. Generalità Determinazioni 1)
2)
Art. 47
Il piano generale di urbanizzazione del Comune contiene le seguenti determinazioni: a) Impianti di urbanizzazione − Strada cantonale Legge stradale cantonale − Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere
Art. 49 − Strade agricole e forestali
Art. 50 − Traffico non motorizzato
Art. 51 − Impianti pubblici di parcheggio
Art. 52 − Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
Art. 53 b) Altre determinazioni
− Linee d’arretramento (7.3)
Art. 55 LPTC
Per impianti del traffico, come strade cantonali o funivie, nonché per impianti di approvvigionamento e di smaltimento, come elettrodotti e linee telefoniche, di cui sono responsabili il Cantone, la Confederazione o terzi, valgono le rispettive prescrizioni federali e cantonali. Tali impianti vanno assunti nel piano generale di urbanizzazione con l’indicazione degli enti responsabili.
B. Impianti d’urbanizzazione Impianti del traffico 1. Generalità 1)
2)
3)
Art. 48
Il piano generale di urbanizzazione determina le strade collettrici e di allacciamento esistenti e previste, gli impianti per il traffico lento, come i percorsi pedonali e i sentieri turistici, i percorsi mountainbike, le piste ciclabili, nonché le strade forestali, agricole e rurali, nella misura in cui tali impianti risultano necessari per l’urbanizzazione del Comune. Esso determina le attrezzature necessarie per un’urbanizzazione sufficiente, come i parcheggi pubblici, le fermate dei bus e delle automobili postali. Il piano generale di urbanizzazione determina le strade ed i sentieri pianificati, per i quali diventa applicabile il diritto di espropriazione dal momento dell’approvazione dei piani. Se gli impianti del traffico si trovano su terreno privato, l’autorità edilizia provvede tempestivamente all’acquisto del terreno e dei diritti.
Laddove il piano generale di urbanizzazione determina per gli impianti del traffico dell’urbanizzazione particolare unicamente il punto di raccordo, il tracciato esatto dell’impianto va determinato in una pianificazione consecutiva o nella procedura per il rilascio della licenza edilizia.
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2.
1)
2) 3)
3.
1) 2) 3)
4.
1) 2) 3) 4)
5.
1) 2) 3)
Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere
Art. 49
Le strade collettrici e di allacciamento vanno adeguate all’area da urbanizzare per quanto riguarda il genere e l’estensione. Esse vanno collegate alla rete stradale di ordine superiore in modo da non generare traffico estraneo. Le strade e le piazze vanno illuminate laddove lo esigono le circostanze. Le strade di quartiere vanno realizzate in modo tale che esse possano essere utilizzate come vie d’accesso e come spazi esterni per le esigenze comuni del quartiere.
Le strade collettrici e le strade di allacciamento, comprese le rispettive attrezzature, sono pubbliche e possono essere utilizzate da ognuno nell’ambito del rispettivo scopo e nel rispetto della regolamentazione locale del traffico. Strade agricole e forestali
Art. 50
Le strade agricole e forestali servono all’utilizzazione agricola e forestale delle rispettive aree urbanizzate.
Esse vanno realizzate in linea di massima in terra battuta ed asfaltate solo laddove ciò si riveli necessario per motivi impellenti. L’uso delle strade agricole e forestali si adegua alle prescrizioni della legislazione sulle foreste e sulle bonifiche fondiarie, nonché alle prescrizioni locali sul traffico emanate dal Comune. Traffico non motorizzato
Art. 51
I sentieri pedonali e le zone pedonali per l’urbanizzazione delle aree insediate sono da separare nel limite del possibile dal traffico motorizzato. Entrambi sono da strutturare in modo da risultare attrattivi e, di regola, vanno illuminati. I sentieri turistici al di fuori delle aree insediate vanno segnalati. Nuovi sentieri turistici al di fuori delle aree insediate sono da allestire come sentieri naturali.
Piste ciclabili su strade con traffico considerevole sono da allestire su tracciati indipendenti. Nel limite del possibile, le piste per rampichini sono da allestire separatamente dalla rete dei sentieri pedonali e dei sentieri turistici. Il Comune prende le misure necessarie affinché i sentieri pedonali e quelli turistici, nonché le piste ciclabili, possano essere utilizzati dal pubblico (da tutti) nell’ambito dello scopo per il quale sono stati realizzati. Per i tracciati allestiti esclusivamente come sentieri pedonali, sentieri turistici e piste ciclabili, il Comune emana, se necessario, delle limitazioni per quanto riguarda il loro uso, come p.es. il divieto di cavalcare. Impianti pubblici di parcheggio
Art. 52
Il Comune provvede ad un’offerta sufficiente di impianti pubblici di parcheggio per veicoli a motore e biciclette. Gli impianti pubblici per il parcheggio dei veicoli a motore possono essere utilizzati di regola solo a pagamento. Le tariffe per il parcheggio per automobili e motociclette sono fissate in un regolamento rilasciato dal Comune.
L’autorità edilizia emana, se necessario, un regolamento di utilizzazione per i parcheggi pubblici e per gli impianti collettivi realizzati dal Comune.
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Impianti di approvvigionamento e di smaltimento 1)
2) 3)
Il piano generale di urbanizzazione determina e distingue gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento esistenti e previsti che risultano necessari per una sufficiente urbanizzazione delle zone edificabili. Ne fanno parte segnatamente gli impianti per l’approvvigionamento di acqua potabile e di energia elettrica, gli impianti di telecomunicazione, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché gli impianti di smaltimento delle acque secondo il piano generale di smaltimento delle acque (PGS). Gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento definiti nel piano generale di urbanizzazione sono pubblici. L’allacciamento di fondi privati agli impianti pubblici, così come lo smaltimento dei rifiuti, si adeguano ai regolamenti di urbanizzazione. Laddove il piano generale di urbanizzazione determina per gli impianti dell’approvvigionamento e dello smaltimento unicamente il punto di raccordo, il tracciato esatto dell’impianto va determinato in una pianificazione consecutiva o nella procedura per il rilascio della licenza edilizia.
5. Pianificazioni consecutive Pianificazione consecutiva 1)
2)
3)
Art. 53
Art. 54
Nelle aree determinate nel piano delle zone in funzione degli obiettivi e degli scopi, come le aree di pianificazione consecutiva (piano di area, piano di quartiere, ricomposizione particellare), vengono approvati progetti di costruzione solo dopo l’entrata in vigore delle rispettive pianificazioni. Nella misura in cui determinati progetti non pregiudicano l’emanazione della pianificazione consecutiva e non sono contrari alle prescrizioni ed alle direttive vigenti ed a quelle nuove previste possono essere concesse eventuali deroghe. La delimitazione dell’area di pianificazione prevista nel piano delle zone è vincolante per chiunque. L’autorità edilizia può tuttavia estendere all’inizio e nel corso della pianificazione la procedura ad altri terreni, nella misura in cui ciò si dimostri necessario o opportuno. Le pianificazioni consecutive possono essere effettuate dall’autorità edilizia anche al di fuori delle aree con l’obbligo di pianificazione consecutiva secondo il piano delle zone, nella misura in cui ciò si dimostri necessario o opportuno per l’attuazione dell’ordinamento di base.
IV. Prescrizioni edilizie comunali 1. Premesse per la costruzione Licenza edilizia 1. Obbligo di notifica 1)
2)
Art. 55
Tutti i progetti di costruzione (edifici ed impianti, comprese le modifiche dei progetti, i cambiamenti di scopo, i lavori di manutenzione e di rinnovo, nonché il cambiamento di scopo per i terreni, da cui sono da attendere effetti considerevoli sull’ordinamento delle utilizzazioni) vanno notificati senza eccezione all’autorità edilizia in iscritto prima di elaborare i piani e di passare all’esecuzione. L’autorità edilizia registra il progetto e la committenza responsabile.
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2.
1)
2)
3.
1)
2) 3)
Decisione in merito all’obbligo di licenza edilizia e genere della procedura
L’autorità edilizia decide se il progetto di costruzione notificato sia esonerato dall’obbligo di licenza edilizia secondo l’art. 40 OPTC o se sia necessaria una licenza edilizia. Essa decide per l’obbligo della licenza edilizia qualora lo ritenga necessario o opportuno nell’interesse pubblico o per la salvaguardia dei diritti di terzi.
Per quanto riguarda i progetti di costruzione soggetti all’obbligo della licenza edilizia, l’autorità edilizia decide poi se debba essere effettuata la procedura ordinaria per l’ottenimento della licenza edilizia o se siano adempite le premesse per la procedura di notifica secondo l’art. 50 OPTC. Per i progetti di costruzione a mente dell’art. 40 OPTC, che secondo il cpv. 1 risultano soggetti all’obbligo di licenza, entra in linea di conto unicamente la procedura di notifica secondo gli art. 50 e 51 OPTC. Comunicazione della decisione e del genere di procedura
2)
Art. 57
L’autorità edilizia comunica alla committenza la sua decisione secondo l’art. 56 entro 15 giorni lavorativi dal momento della notifica mediante un decreto impugnabile. Per progetti soggetti all’obbligo di licenza edilizia essa comunica contemporaneamente il numero delle domande di costruzione da inoltrare, i documenti da allegare alla domanda di costruzione ed eventuali altre richieste necessarie per l’ottenimento di autorizzazioni supplementari. Per quanto riguarda i progetti di costruzione non soggetti all’obbligo di licenza edilizia, l’autorità edilizia informa inoltre la committenza in merito ad eventuali altre autorizzazioni necessarie.
Dopo l’inoltro della domanda di costruzione formale l’autorità edilizia effettua la procedura stabilita, provvede se necessario ad avviare la procedura EFZ (Edifici fuori della zona edificabile) e garantisce il coordinamento necessario fra le autorità competenti nel caso in cui siano richieste delle autorizzazioni supplementari.
Domanda di costruzione 1)
Art. 56
Art. 58
La domanda di costruzione va inoltrata su modulo ufficiale in almeno due esemplari, per domande EFZ in almeno quattro esemplari. In casi particolari l’autorità edilizia può richiedere l’inoltro di ulteriori esemplari. Alla domanda di costruzione sono da allegare, se necessario, i seguenti documenti: 1. piano di situazione in scala 1:500 o 1:1000 (copia del catasto aggiornato) contenente: confini, numeri delle particelle, superficie del fondo, area edificata, base delle facciate proiettata (3.3), situazione degli edifici sulle particelle confinanti, accessi, aree di parcheggio, linee di arretramento, distanze dai confini e fra gli edifici, quote di riferimento assicurate; 2. in caso di rinnovi e trasformazioni, nonché rinnovi esterni: documentazione fotografica sull’edificio esistente e inventario storico-edilizio dell’oggetto per edifici ed impianti da proteggere e da conservare nelle zone di conservazione; 3. piano di situazione con allacciamento per l’acqua, la fognatura, la corrente elettrica ed il telefono; 4. piante di tutti i piani in scala 1:100 con indicazioni complete sulle dimensioni esterne, spessore dei muri delle pareti esterne e delle pareti divisorie delle abitazioni, tutte le dimensioni rilevanti secondo il CIAE; proiezione della base della facciata (3.3) della pianta del primo piano normale; scopo dei locali;
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5.
piano della facciata (3.1) e sezioni 1:100 con indicazioni complete sulle dimensioni determinanti riguardanti le altezze secondo CIAE, con l’andamento del terreno determinante e del nuovo terreno fino al confine, nonché quote delle strade; (nel caso in cui il terreno determinante eccezionalmente non corrisponda all’andamento del terreno naturale, risp. all’andamento attuale, è necessaria l’approvazione preventiva da parte dell’autorità edilizia); 6. calcolo dettagliato dell’indice di utilizzazione (8/art. 16) da adottare, con rappresentazione delle componenti delle superfici di piano secondo la norma SIA 416 e degli elementi determinanti per i rispettivi indici, nonché dei parcheggi; 7. piani dei progetti dei lavori di sistemazione esterna, con la descrizione delle modifiche del terreno, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei parcheggi, delle piantagioni, ecc.; 8. relazione tecnica con indicazioni sullo scopo, l’esecuzione dei lavori, i materiali di costruzione, la colorazione, ecc.; 9. indicazione dei costi approssimativi di costruzione; calcolo cubico secondo la norma SIA 416; 10. documenti per le opere edili relative alla protezione civile secondo le prescrizioni federali e cantonali; 11. documenti relativi agli impianti soggetti a licenza da parte della polizia del fuoco; 12. per costruzioni nelle vicinanze della strada cantonale i permessi necessari secondo le prescrizioni cantonali; 13. calcolo energetico nonché risultati dello stesso sul modulo ufficiale; per edifici storici di pregio valgono prescrizioni particolari per quanto riguarda il calcolo energetico; 14. calcolo relativo alla protezione acustica secondo le prescrizioni federali; 15. decisione circa l’esame preliminare dell’Istituto cantonale di assicurazione dei fabbricati per edifici in zona di pericolo; 16. per gli allacciamenti alla rete dell’acqua potabile e delle fognature: indicazioni sul fabbisogno d’acqua potabile, diametro delle tubazioni, materiale delle tubazioni e pendenza delle condotte d’allacciamento; 17. piani dettagliati degli impianti di depurazione delle acque (impianti singoli di depurazione), risp. degli impianti di trattamento preliminare per le acque di scarico, nonché indicazioni sulle dimensioni degli impianti; 18. per progetti di costruzione che causano inquinamento dell’aria: dichiarazione delle emissioni secondo le prescrizioni federali; 19. per progetti di costruzione per l’allevamento di bestiame da reddito: calcolo della distanza minima secondo le norme FAT (Istituto di ricerca agricola Agroscope Reckenholz-Tänikon) e comprova dell’osservanza della distanza minima dagli edifici nelle vicinanze e dalle zone abitate; 20. per progetti con emissioni considerevoli di inquinamento dell’aria: prognosi delle immissioni secondo le prescrizioni federali (su richiesta dell’autorità edilizia); 21. per progetti che causano radiazioni non ionizzanti: modulo con i dati dell’ubicazione e indicazioni secondo le prescrizioni federali; 22. per progetti con fonti proprie di rumore: documenti secondo le prescrizioni federali (prognosi dei rumori su richiesta dell’autorità edilizia); 23. per progetti in aree gravate da rumori: documenti secondo le prescrizioni federali; 24. documenti per l’autorizzazione di scavi e sondaggi, per l’abbassamento della falda freatica ed il prelievo d’acqua dalla stessa, nonché per pompe termiche per l’uso del calore della falda e del terreno secondo le prescrizioni del servizio cantonale per la protezione delle acque;
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25. indicazioni sul genere e la quantità dei rifiuti edili prodotti dalla realizzazione del progetto e indicazioni relative al loro smaltimento su modulo speciale (dichiarazione di smaltimento dell’Ufficio per la natura e l’ambiente); 26. per impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti (p.es. discariche, impianti per la raccolta e la lavorazione di rifiuti di ogni specie, depositi intermedi di rifiuti, impianti di compostaggio a partire da una capacità di 100 tonnellate/anno, impianti di incenerimento dei rifiuti): indicazioni e documenti secondo le prescrizioni federali; 27. conferma su apposito modulo che i provvedimenti per la protezione da radon sono stati adottati; 28. indicazioni e accordi concernenti eventuali diritti di costruzione a distanza ravvicinata e diritti di costruzione sul confine e simili, nonché eventuali utilizzazioni permanenti o temporanee di fondi pubblici o privati da parte di terzi a norma dell’art. 75, semmai allegando gli estratti disponibili dal registro fondiario (iscrizioni, annotazioni, menzioni); 29. eventuali indicazioni riguardanti gli oggetti di protezione secondo la legge sulla protezione della natura e del paesaggio.
3) 4) 5) 6)
L’autorità edilizia può rinunciare a singoli documenti o richiederne altri, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esame del progetto di costruzione. In casi particolari essa può richiedere un modello. Per progetti di costruzione sottoposti alla procedura di notifica la domanda di costruzione va inoltrata in edizione semplificata e corredata solo dai documenti necessari per la comprensione del progetto.
I documenti allegati alla domanda di costruzione vanno firmati dal proprietario del fondo, dalla committenza e dall’autore del progetto. In casi speciali la comprova dell’autorizzazione a disporre sostituisce la firma del proprietario del fondo. In caso di rinnovi o modifiche di piani approvati, dai piani inoltrati devono risultare lo stato delle parti d’edificio prima e dopo il rinnovo, risp. le modifiche (esistente: grigio; nuovo: rosso; demolizione: giallo).
Alla fine dei lavori di costruzione è da inoltrare spontaneamente al Comune la documentazione relativa alle opere realizzate (piani d’esecuzione). Per i progetti sottoposti alla procedura di licenza EFZ vanno inoltrati al Comune due esemplari.
Precario 1)
2)
Art. 59
Qualora vengano autorizzati in via eccezionale per un periodo limitato edifici ed impianti non conformi alle prescrizioni legali, il rilascio della licenza edilizia può essere vincolato alla stipulazione di una convenzione, mediante la quale i proprietari del fondo, su richiesta dell’autorità edilizia, si impegnano a ripristinare lo stato di legalità entro scadenza utile (precario). L’autorità edilizia provvede, a spese della committenza, alla menzione del precario a registro fondiario.
2. Sicurezza e salute Igiene degli alloggi 1) 2)
Art. 60
I locali con superficie di piano computabile devono essere sufficientemente illuminati ed arieggiabili. Se necessario essi vanno dotati delle attrezzature tecniche adeguate al fine di ottenere delle condizioni ineccepibili. I locali abitati e le camere da letto devono essere munite di finestre al di sopra del livello del terreno; la superficie delle finestre deve corrispondere almeno ad un decimo della superficie di piano computabile.
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Bilancio energetico 1)
Art. 61
Il Comune promuove l’impiego finalizzato e l’uso di energie rinnovabili. In tutti gli edifici ed in ogni parte di essi va dedicata particolare attenzione ad un uso dell’energia parsimonioso ed adeguato all’ambiente.
Provvedimenti per i lavori di costruzione 1) 2) 3)
Per i lavori di costruzione di ogni tipo sono da adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle persone, delle cose e dell’ambiente. I lavori di costruzione sono da pianificare e da eseguire in modo da ridurre al minimo le immissioni e da rispettare le prescrizioni secondo la legislazione federale e cantonale.
Le acque di scarico di cantiere vanno trattate a seconda della loro natura e della loro produzione, prima di essere immesse nella rete delle fognature o in un fosso di scolo, oppure disperse nel sottosuolo con il permesso dell’autorità cantonale competente (Ufficio per la natura e l’ambiente). I rifiuti prodotti sui cantieri vanno smaltiti secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali.
3. Strutturazione Tetti 1) 2) 3)
4) 5) 6)
Art. 63
I tetti vanno strutturati in relazione alla sostanza edificata circostante (forme dei tetti, pendenza e materiali) ed alla struttura dell’insediamento. Entro le aree di conservazione delimitate nel piano generale delle strutture i tetti degli edifici principali devono essere coperti con lastre di beola in stile tradizionale.
Corpi tecnici, spazi ad incavo, abbaini e lucernari sono ammessi solo se non compromettono la vista d’assieme. Nelle zone nucleo e ampliamento nucleo, nonché per gli oggetti protetti determinati nel piano generale delle strutture, non può essere rivendicato un diritto, a meno che la consulenza in materia di strutturazione non esprimi a tale riguardo una valutazione positiva. La scelta dei materiali di copertura deve essere preavvisata dall’autorità edilizia con la consulenza in materia di strutturazione.
I tetti con gli spioventi verso la pubblica via devono essere muniti di canali che accompagnano l'acqua fino a terra e di paraneve. Quest'ultimi non sono necessari su tetti coperti di lastre di beola. Premessa una valutazione positiva da parte della consulenza in materia di strutturazione, l’autorità edilizia può concedere delle eccezioni nei casi in cui la qualità della strutturazione è garantita o l’esecuzione è giustificata per la realizzazione di impianti per l’uso di energie rinnovabili.
Impianti energetici 1) 2)
Art. 62
Art. 64
Gli impianti per l’uso di fonti alternative di energia devono inserirsi adeguatamente nelle caratteristiche locali e nel quadro paesaggistico. In caso di necessità l’autorità edilizia fa capo a esperti esterni per la valutazione dal punto di vista tecnico e strutturale. Impianti per lo sfruttamento dell’energia solare e eolica non sono ammessi nelle zone di protezione del nucleo.
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3)
L’istallazione di impianti per lo sfruttamento dell’energia solare e eolica sugli edifici principali non è ammessa entro le aree di conservazione delimitate nel piano generale delle strutture.
Recinzioni e piante 1)
2)
3)
Art. 65
Le recinzioni, come steccati, muri e siepi, vanno strutturate in modo adeguato e devono inserirsi armoniosamente nelle caratteristiche locali e nel quadro paesaggistico. Le recinzioni mobili per la custodia del bestiame vanno allontanate immediatamente dopo la pascolazione. Recinzioni con filo spinato o di altri materiali pericolosi sono proibiti su tutto il territorio comunale. Recinzioni esistenti di tali materiali devono essere allontanate entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente norma. In caso di necessità l’autorità edilizia ne ordina l’allontanamento.
Qualora piante ed alberi pregiudichino la proprietà altrui, la sicurezza pubblica o deturpino le caratteristiche locali ed il quadro paesaggistico, l’autorità edilizia può ordinarne l’allontanamento.
Modifiche del terreno, scarpate e muri 1) 2) 3)
Art. 66
Modifiche della configurazione del terreno esistente sono ammesse solo nella misura in cui non pregiudicano le caratteristiche locali ed il quadro paesaggistico.
Scavi e riempimenti assolutamente necessari vanno rinverditi a lavori ultimati o piantati con alberi o arbusti locali. L’autorità edilizia può richiedere dei piani di sistemazione.
Scarpate e muri di sostegno, nonché muri di sponda, vanno limitati allo stretto necessario.
Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi
Art. 67 Antenne
Art. 68 1)
1) 2)
Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi sono ammessi nella misura in cui non pregiudicano le caratteristiche locali, il quadro paesaggistico, nonché la sicurezza del traffico.
L’ubicazione di antenne esterne, incluse le antenne paraboliche, va scelta in modo da non pregiudicare le caratteristiche locali.
Per nuovi edifici, rinnovi sostanziali o ampliamenti le aree di conservazione, l’autorità edilizia può prescrivere l’erezione di antenne in comune e determinare l’area sottoposta all’obbligo di allacciamento alle stesse.
4. Traffico
Sicurezza del traffico 1) 2)
Art. 69
L’autorità edilizia provvede affinché gli impianti del traffico comunali, in particolare gli impianti per il traffico lento, possano essere usati senza pericolo. Gli impianti come gli imbocchi stradali, gli accessi alle strade, ai sentieri ed alle piazze, nonché le uscite dagli stessi, non possono mettere in pericolo i rispettivi utenti. L’autorità edilizia può imporre l’adattamento o l’allontanamento di impianti pericolosi a spese del proprietario degli stessi.
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3)
Sui tetti lungo gli spazi d’uso pubblico devono essere montate grondaie e dispositivi paraneve. Quest'ultimi non sono necessari su tetti coperti di lastre di beola. Qualora la sicurezza pubblica venga messa in pericolo dallo scorrimento delle acque o dalla caduta di neve proveniente dai tetti, i proprietari dei fondi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per eliminare il pericolo; se essi non vi provvedono, l’autorità edilizia fa adottare le misure necessarie a loro spese.
Accessi e uscite 1)
2) 3) 4)
5)
Art. 70
Autorimesse e garage con uscita diretta su strade, sentieri e piazze comunali, devono avere un piazzale antistante di almeno 5.00 m di lunghezza e 3.00 m di larghezza. Qualora essi servano per il parcheggio di veicoli con una lunghezza maggiore ai 5.00 m, il piazzale antistante deve essere proporzionatamente ampliato. La pendenza delle rampe non può superare il 12%. Per le rampe tra il margine della strada e l’inizio della pendenza va inserito un piazzale con una pendenza massima del 5% ed una lunghezza minima di 3.00 m.
In caso di situazioni particolari, segnatamente nei nuclei degli insediamenti, l’autorità edilizia può autorizzare delle deroghe alle misure di cui sopra. L’autorità edilizia può prescrivere la costruzione di accessi ed uscite comuni, oppure obbligare i proprietari di impianti esistenti a consentirne a terzi l’uso in comune dietro versamento di adeguato indennizzo, qualora tale misura risulti necessaria nell’interesse pubblico. Per le distanze dalle strade cantonali ed il permesso d’accesso ad esse si fa riferimento all’annesso 1.
Parcheggi per veicoli a motore 1. Parcheggi obbligatori 1)
2)
3)
Art. 71
In caso di nuove costruzioni, nonché di trasformazioni ed ampliamenti importanti, la committenza è tenuta ad allestire sul proprio terreno dei parcheggi accessibili e disponibili permanentemente a tale scopo durante tutto l’anno, oppure a dimostrare il diritto d’uso a scopo di parcheggio su terreno altrui. In linea di massima devono essere disponibili per: - edifici residenziali 1 parcheggio per ogni abitazione fino a 100 m² di superficie di piano computabile; al di sopra: 2 parcheggi - uffici/edifici artigianali 1 parcheggio per 50 m² superficie di piano computabile - pensioni, alberghi 1 parcheggio per ogni 4 posti letto - ristoranti 1 parcheggio per 10 m² (senza le sale da pranzo degli alberghi)
Per altri edifici l’autorità edilizia fissa il numero dei parcheggi obbligatori secondo le norme dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (norme VSS). Nel fissare il numero dei parcheggi obbligatori, essa tiene conto della raggiungibilità con i mezzi pubblici di trasporto e della parte di traffico lento in rapporto al volume complessivo di traffico generato. In casi particolari essa può ridurre il numero di parcheggi obbligatori mediante la stipulazione di un precario. Alberi di pregio e giardini, nonché spazi significativi per le caratteristiche locali, come cortili interni, piazze o muri e recinzioni, non possono essere allontanati o utilizzati per la costruzione di parcheggi.
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4)
Nella misura in cui lo richiedono le circostanze, i proprietari degli edifici e degli impianti esistenti possono essere obbligati ad avere a disposizione dei parcheggi, oppure a partecipare ad un impianto in comune.
2. Contributo sostitutivo per parcheggi per automobili 1)
2) 3)
Qualora l’impianto dei parcheggi prescritti non sia possibile su terreno proprio o garantito su terreno di terzi mediante accordo contrattuale ed i parcheggi non possano nemmeno essere realizzati in un impianto in comune, per ogni parcheggio mancante va versato un contributo sostitutivo unico. Il contributo sostitutivo ammonta a fr. 5’000.00 per parcheggio mancante.
Il contributo sostitutivo va fatturato alla committenza al momento del rilascio della licenza edilizia e va pagato prima dell’inizio dei lavori di costruzione. Il ricavo proveniente dai contributi va impiegato per la costruzione di parcheggi pubblici o per la promozione del traffico pubblico o del traffico lento.
5. Approvvigionamento e smaltimento Condotte di servizio 1)
2)
2) 3)
Qualora mutino le esigenze del fondo gravato, la condotta va spostata a spese del Comune, nella misura in cui al momento della costituzione del diritto di attraversamento non sia stata convenuta un’altra regolamentazione.
Art. 74
Le acque di scarico di edifici ed impianti sono da trattare e da smaltire secondo le prescrizioni federali e cantonali sulla protezione delle acque e conformemente al piano generale di smaltimento delle acque (PGS). I dettagli sono definiti nel regolamento per il trattamento delle acque di scarico. Non è ammesso lo scarico di acque sulla proprietà pubblica.
6. Suolo e spazio aereo pubblico e privato Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo 1) 2) 3)
Art. 73
Le condotte pubbliche di servizio vanno posate in linea di massima nel campo stradale o entro le linee di arretramento approvate. Qualora una condotta pubblica debba attraversare terreni di proprietà privata, la costruzione della stessa e dei relativi impianti va tollerata dai proprietari.
Acque di scarico 1)
Art. 72
Art. 75
L’uso accresciuto di suolo pubblico o di acque pubbliche è ammesso solo con il permesso dell’Autorità edilizia. Un uso particolare di suolo pubblico o di acque pubbliche oltre l’uso accresciuto necessita di una concessione da parte del Comune. L’autorità edilizia può autorizzare l’uso dello spazio aereo pubblico mediante bovindi, balconi o altre parti sporgenti dell’edificio, nella misura in cui ciò non rende difficile l’uso del suolo pubblico, garantisce la sicurezza del traffico e non vi si oppongono altri interessi pubblici. Parti sporgenti di edifici esistenti, come zoccoli, bovindi e tettoie, possono essere isolati in un secondo tempo senza licenza.
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4)
Le autorizzazioni per l’uso accresciuto di suolo pubblico e per uso particolare possono essere vincolate al versamento di un indennizzo.
Uso della proprietà privata per scopi pubblici 1)
Art. 76
Il Comune è autorizzato a collocare gratuitamente su fondi privati o in costruzioni private insegne e cartelli, come segnali stradali, segnalazioni di sentieri, pietre e bolli di confine, marchi della misurazione catastale e delle condotte di servizio, nonché installazioni tecniche, come idranti, dispositivi per l’illuminazione pubblica, cassette per interruttori, dispositivi di misurazione. Va tenuto conto dei desideri legittimi dei proprietari fondiari.
V. Ordinamento di urbanizzazione 1. Generalità
Regolamenti di urbanizzazione 1)
2)
3) 4)
Art. 77
A complemento della legge edilizia, i regolamenti di urbanizzazione definiscono la progettazione, l’allestimento e la struttura tecnica, l’uso, la manutenzione ed il rinnovo adeguato alle necessità degli impianti pubblici e privati di urbanizzazione, in particolare nei campi dell’urbanizzazione del traffico, dell’approvvigionamento di acqua potabile, del trattamento delle acque di scarico, della gestione dei rifiuti, nonché dell’approvvigionamento di energia e della telecomunicazione; ciò nella misura in cui singoli compiti non siano stati delegati a corporazioni di Comuni, a enti responsabili concessionari o a privati. I regolamenti determinano gli obblighi di allacciamento e le relative premesse. I regolamenti di urbanizzazione determinano inoltre come debbano essere coperte le spese del Comune per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione ed il rinnovo degli impianti di approvvigionamento e di smaltimento. Essi stabiliscono in particolare quali impianti d’urbanizzazione siano da finanziare secondo le norme della legislazione cantonale in materia di pianificazione e quali siano invece da finanziare da parte del Comune. Nel caso in cui vengano prelevate delle tasse, i regolamenti definiscono la cerchia degli assoggettati, i principi per il calcolo e l’ammontare della tassa, nonché la procedura per la tassazione e l’incasso. Nella definizione della struttura dei regolamenti di urbanizzazione sono da osservare le direttive della legislazione superiore, in particolare il principio della causalità. L’emanazione dei regolamenti di urbanizzazione è di competenza dell’assemblea comunale. Sono riservate normative particolari nell’ambito dei piani di area e dei piani di quartiere.
Programma di urbanizzazione 1) 2)
Art. 78
L’autorità edilizia è competente per l’emanazione del programma di urbanizzazione. Esso va elaborato dall’ufficio tecnico in collaborazione con la commissione di pianificazione.
L’autorità edilizia espone pubblicamente nel Comune il progetto del programma di urbanizzazione per la durata di 30 giorni e rende nota l’esposizione nell’organo ufficiale comunale e nel foglio ufficiale cantonale. Durante l’esposizione pubblica gli interessati possono presentare proposte e obiezioni all’autorità edilizia. Essa esamina le richieste, decide in merito ad eventuali adeguamenti ed emana il programma d’urbanizzazione.
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3) 4)
L’autorità edilizia provvede affinché gli impegni finanziari derivanti dal programma d’urbanizzazione vengano assunti nel preventivo annuale del Comune. Qualora il programma d’urbanizzazione venga sostanzialmente modificato, va ripetuta la procedura di esposizione pubblica.
2. Progettazione e approvazione
Progetti generali e progetti di costruzione 1)
2) 3)
Art. 79
I progetti generali comprendono gli impianti del traffico per l’urbanizzazione generale, gli impianti principali dell’approvvigionamento di acqua potabile (acquedotti) e dello smaltimento delle acque di scarico (fognature), nonché gli impianti per l’approvvigionamento energetico e per la gestione dei rifiuti. I progetti di costruzione determinano la natura, l’estensione, l’ubicazione e la struttura tecnica della costruzione ed altri dettagli. L’approvazione degli impianti di urbanizzazione avviene mediante la procedura per il rilascio della licenza edilizia.
3. Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo Impianti pubblici di urbanizzazione 1.
1)
2) 3)
2.
1) 2) 3)
3.
1)
Esecuzione
Art. 80
Gli impianti comunali dell’urbanizzazione base e dell’urbanizzazione generale vengono costruiti dal Comune conformemente al programma di urbanizzazione. Sono riservate particolari disposizioni di urbanizzazione per le aree di urbanizzazione delimitate nel progetto generale di urbanizzazione. Gli impianti dell’urbanizzazione particolare vengono costruiti dal Comune se servono un elevato numero di fondi.
Qualora l’autorità edilizia respinga le richieste di persone o gruppi interessati di costruire impianti dell’urbanizzazione particolare, essa autorizza i richiedenti a costruirli secondo i piani del Comune come impianti privati di urbanizzazione. Esercizio, manutenzione e rinnovo
Art. 81
Il Comune provvede ad un esercizio e ad una manutenzione ineccepibile degli impianti pubblici di urbanizzazione, nonché al loro rinnovo in tempo utile.
Vanno evitati gli imbrattamenti degli impianti pubblici del traffico. Il Comune provvede alla pulizia periodica degli impianti di cui assume la manutenzione.
Qualora i privati sporchino in misura eccessiva gli impianti del traffico, i costi di pulizia vanno addossati a chi li causa. L’autorità edilizia emana, se del caso, le disposizioni necessarie. Sgombero della neve
Art. 82
Durante l’inverno gli impianti del traffico appartenenti al Comune vengono mantenuti accessibili dal Comune nella misura in cui ciò risulta necessario per le esigenze pubbliche. L’autorità edilizia determina, nel quadro dei crediti disponibili, quali strade, vie e piazze debbano essere sgomberate dalla neve.
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2) 3)
L’uso di agenti chimici per lo scioglimento della neve è consentito solo in casi eccezionali. Il Comune è autorizzato a depositare la neve dello sgombero su fondi privati confinanti, usando il maggior riguardo possibile agli edifici ed alle colture degli stessi. Dopo lo sgelo il Comune provvede a pulire i fondi in questione dai detriti e dalla ghiaia. Il Comune provvede a riparare o a risarcire i danni arrecati agli edifici, alle recinzioni o agli alberi.
Impianti privati di urbanizzazione 1. Generalità 1) 2) 3)
2.
1)
2)
3)
3.
1)
2)
Art. 83
La costruzione ed il finanziamento degli impianti privati di urbanizzazione è compito dei proprietari dei fondi.
Gli impianti vanno mantenuti sempre in buono stato di funzionalità e rinnovati in tempo utile. Lo sgombero della neve sulle strade private e l’apertura degli accessi privati è compito dei privati. Qualora questi non provvedano a tale compito, l’autorità edilizia adotta i provvedimenti necessari. Se necessario essa ordina delle misure sostitutive. Impianti collettivi ed uso in comune
Art. 84
L’autorità edilizia può obbligare i proprietari dei fondi di un quartiere e dei fondi confinanti a costruire degli impianti collettivi e concedere anche a terzi l’uso degli stessi dietro adeguato indennizzo. Per impianti collettivi di notevole importanza va effettuata la procedura di piano di quartiere. I proprietari di impianti privati d’urbanizzazione del traffico o di approvvigionamento, come strade private, accessi per veicoli a motore, accessi pedonali, condotte dell’acqua potabile e fognature, possono essere obbligati dall’autorità edilizia a metterli a disposizione anche di terzi dietro adeguato indennizzo, nella misura in cui ciò risulti di interesse pubblico. Le quote di partecipazione ai costi degli impianti collettivi, nonché gli indennizzi per la coutenza di impianti privati, vengono stabiliti dall’autorità edilizia secondo il principio dell’utile conseguito. Assunzione da parte del Comune
Art. 85
Il Comune può assumere, previa fatturazione dei costi propri, la manutenzione e la pulizia di impianti privati di urbanizzazione del traffico, dell’approvvigionamento e dello smaltimento, nonché il servizio invernale su strade private se: a) lo richiede la maggioranza dei proprietari dei fondi interessati, oppure b) i proprietari dei fondi non provvedono in misura sufficiente ai loro compiti di manutenzione. I costi vanno ripartiti dall’autorità edilizia sui proprietari dei fondi. Su richiesta l’autorità edilizia deve assumere gli impianti privati di urbanizzazione che servono all’uso pubblico e sono conformi alle esigenze tecniche, a condizione che tali impianti vengano ceduti gratuitamente ed in buono stato. È riservata l’assunzione di impianti privati di urbanizzazione in via d’espropriazione.
PL BREGAGLIA/Vicosprano: Legge edilizia
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VI. Disposizioni d’esecuzione e disposizioni finali Esecuzione 1) 2)
3)
L’autorità edilizia provvede all’esecuzione dei compiti affidatile secondo la presente legge, gli atti normativi che ne derivano e la legislazione superiore. Essa provvede per un disbrigo tempestivo e materialmente corretto di tutte le sue mansioni legali. L’autorità edilizia emana secondo le necessità dei documenti esplicativi, come istruzioni o indicazioni per l’allestimento degli incarti riguardanti i progetti di costruzione, in particolare per ciò che concerne la struttura, l’igiene delle abitazioni, la sicurezza e la manutenzione. Gli atti normativi ed i documenti esplicativi vengono messi a disposizione degli interessati al prezzo di costo. Le indicazioni contenute in tali direttive vanno osservate dalle persone incaricate dell’attuazione della legge edilizia (commissione di pianificazione, incaricati comunali del settore edilizio, ecc.) nello svolgimento della rispettiva attività.
Rimedi legali 1)
2)
Art. 87
Le decisioni e le disposizioni della commissione edilizia, della commissione di pianificazione, dell’ufficio tecnico o di singoli funzionari comunali emesse in applicazione della presente legge o degli atti normativi che ne conseguono, possono essere impugnate entro 20 giorni dalla comunicazione mediante opposizione presso l’autorità edilizia.
Ogni parte è libera di proporre la sospensione della procedura a favore di una mediazione. La relativa procedura è disciplinata dalla legislazione cantonale in materia di pianificazione.
Entrata in vigore 1) 2) 3)
Art. 86
Art. 88
La presente legge edilizia entra in vigore dopo l’accettazione da parte del Comune e l’approvazione del Governo.
Le sue norme sono applicabili a tutte le domande di costruzione e alle pianificazioni non ancora approvate o autorizzate al momento dell’entrata in vigore della presente legge edilizia.
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con la stessa, in particolare la legge edilizia del 26 aprile 1994 e le revisioni parziali.
PL BREGAGLIA/Vicosprano: Legge edilizia
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Revisione totalel parte Vicosoprano Legge edilizia l Annesso 1 ‚
del 9 giugno 2013
.
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1’ W E Bregaglia
Norme vincolanti a Iivello comunale
- Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC)
Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) - Legge cantonale sulle foreste (LCFo)
- Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (LCNP)
- Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra)
Ordinanza stradale cantonale (OStra) - Ordinanza sull’energia del Cantone dei Grigioni (OGE) Sommario 1. Disposizioni generali 2. Pianificazione delle utilizzazioni comunali
. Prowedimenti cautelatlvi; Zona di pianificazione - Piano delle zone (definizione / disposlzloni per Ie zone) - Piano generale delle strutture (definizione / disposlzionl) ' Piano generale dl urbanizzazione (definizlone) - Piano di area (definizione) - Linee di arretramento
3. Norme edilizie cantonali ' Edifioabilitä - Modalitä di misurazlone - Slcurezza - Eccezioni
4. Procedure
- Procedura per I’ordinamento base . Procedure per ulteriori strumentl pianificatorl
5. Diritto edilizio formale
- Autorizzazioni - Procedura per il rllascio della licenza edilizia - Coordlnamento - Controllo dei lavori
- Competenza, ripristlno, pena
- Spese di procedura
D ,
INDICE SISTEMATICO
Procedure, termine per l’evasione
PIANIFICAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI COM UNALI PROV V EDIMENTI CAUTELATIVI Zona di pianificazione comunale
1. Contenuto 2. Insediamento
3. Paesaggio Insediamento e paesaggio Oggetti protetti
PIANO GENERALE DI URBANIZZAZIONE Piano generale di urbanizzazione
PIANO DI AREA Piano di area
LINEE DI ARRETRAMENTO E DI LIVE
LLO
Linee di arretramento Linee di livello Eccczioni, procedura
NORME EDILIZIE CANTONALI Edificabilitä
MODALITÄ DI MISURAZIONE
Legge cantonale sulla pianificazione de] territorio (LPTC) Distanze: l. Edifici 2. Altre costruzioni ed impianti 3. Distanze infen'ori, riserve Distanza dalle acque, distanza da] bosco
Ordinanza sulla piam'fzcazione territoriale (OPTC)
Indici di utilizzazione Legge cantonale sulleforeste (LCFO) Distanza dalla foresta: 1. Principio 2. Eccezioni
Legge stradale de] Cantone dei Grigione (LStra)
Linee di arreiramento Costruzioni ed impianti 1ung0 Ie strade cantonali Adeguamento di costruzioni ed impianti esistenti Autorizzazione di raccordi
Ordinanza stradale de! Cantone dei Grigiom' (OStra) Distanze per costruzioni ed impianti Distanza delle linee di arretramento Distanza delle piante Distanza di recinzioni
SICUREZZA E SALUTE
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. 42 LPTC ‚ 43 LPTC . 44 LPTC . 73 LPTC . 74 LPTC
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Piano generale delle strutture:
. 45 LPTC . 46 LPTC . 55 LPTC . 56 LPTC . 57 LPTC
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PIANO GENERALE DELLE STRUTTURE
. 38 LPTC . 39 LPTC . 40 LPTC .41 LPTC
. 72 LPTC \)
1. Zone di pericolo 2. Zone per gli Sport invemali 3. Zone per utilizzazione edilizia fiJtura 4. Zone altro tenitorio comunale
. 33 LPTC . 34 LPTC . 35 LPTC . 37 LPTC
. 75 LPTC . 76 LPTC
Art. 77 LPTC
Art. 78 LPTC
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Altre zone:
. 26 LPTC . 28 LPTC . 32 LPTC
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Zone agricole
Zone di protezione: 1. Zone di protezione della natura 2. Zone di protezione deI paesaggio 3. Zone di rispetto 5. Zone di protezione delle acque sotterranee e delle sorgem i
. 37 (OPTC)
. 29 (LCFo) . 30 (LCFo)
. 17 (Lsm . 45 (LStr) . 46 (LStr) . 52 (LStr)
Art. 19 (OStra)
Art. 20 (OStra)
Art. 21 (OStra)
Art. 22 (OStra)
Art. 79 (LPTC)
In generale
PL Bregagh'a, Vicosoprano / Legge edilizia
21 LPTC
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PIANO DELLE ZONE Piano delle zone Zone per edifici ed impianti pubblici
. 5 LPTC
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2.
DISPOSIZIONI GENERALI
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Annesso 1: Revisione del 09.06.2013