Diffida di un’impresa individuale, Deryabin

Intimaziun da l'uffizi dal register da commerzi · Ticino · 30-09-2025

Publicaziun

Gener
Intimaziun da l'uffizi dal register da commerzi
Chantun
Ticino
Publitgà
30-09-2025
Termin fin ils
30-10-2025
Publitgà da
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Numer da publicaziun
BH00-0000018542

Partidas

Interpresa

CHE-254.080.722 · 0101 · Contrada Maggiore 6, 6612 Ascona

Text

Uffizi
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Ulteriurs meds legals
L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa (art. 934a CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).
Instrucziuns
L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a cpv. 1 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).