Pubblicazione di fallimento/diffida ai creditori David Albertini
Concurs avert, crediturs clamads · Ticino · 12-01-2024
Publicaziun
- Gener
- Concurs avert, crediturs clamads
- Chantun
- Ticino
- Publitgà
- 12-01-2024
- Decidì ils
- 21-09-2023
- Termin fin ils
- 12-02-2024
- Publitgà da
- Ufficio fallimenti di Lugano, Via al Fiume 7, 6962 Viganello
- Numer da publicaziun
- KK02-0000038064
- Publitgà fin ils
- 12-01-2029
- Funtauna
- La publicaziun en il FUSC (PDF)
Partidas
Debitur
naschì/da ils 03-11-1985 · 6802 Rivera
Text
- Remartgas
- NB: Albertini David "Già Titolare della ditta individuale Ungaro gessatura di Albertini David" La liquidazione fallimentare viene continuata in via sommaria a seguito dell'avvenuto anticipo spese come richiesto nell'avviso di apertura e sospensione della procedura apparso sul foglio ufficiale cantonale e sul foglio ufficiale svizzero di commercio in data 28.11.2023. I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell’Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione. È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3’000.-- a garanzia delle spese. L’Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l’importo richiesto risultasse insufficiente (DTF 117 III 67 consid. 2b).
- Meds legals
- I creditori del fallito e tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso sono diffidati ad insinuare al punto di contatto, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.). I debitori del fallito sono tenuti ad annunciarsi al punto di contatto entro lo stesso termine e sono resi attenti alle conseguenze penali in caso di omissione (art. 324 n. 2 CP). Chi possegga oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo è diffidato a porli a disposizione del punto di contatto entro il termine citato ed è reso attento alle conseguenze penali in caso di omissione (art. 324 n. 3 CP) e al fatto che, ove questa non sia giustificata, i diritti di prelazione saranno estinti. Per gli interessati residenti all’estero il punto di contatto vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera.<br />Pubblicazione secondo gli art. 231 e 232 LEF e gli art. 29 e 123 del RFF.
- Uffizi
- Ufficio fallimenti di Lugano, Via al Fiume 7, 6962 Viganello