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Decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d’Italia
Decreto legislativo
concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino
e il Comune di Campione d’Italia
(del 10 marzo 1998)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto il messaggio 19 novembre 1997 no. 4711 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1
Sono ratificati gli impegni contenuti nelle dichiarazioni 19 novembre 1997 del Consiglio di Stato e 22 gennaio 1998 del Sindaco di Campione d’Italia annesse al presente decreto legislativo.
Art. 2
Le prestazioni del Canton Ticino sono vincolate a quelle del Comune di Campione d’Italia menzionate nella citata dichiarazione del Sindaco di questo Comune.
Art. 3
Le dichiarazioni sono suscettibili di revoca con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni anno civile con decadenza automatica all’entrata in vigore della Convenzione internazionale regolante i rapporti tra Cantone Ticino e Comune di Campione d’Italia.
Art. 4
I Comuni in cui risiedono cittadini che esplicano attività lucrativa, dipendente o indipendente, a Campione d’Italia ricevono dal Cantone un contributo annuo:
a) di fr 1500 per celibe o nubile che rispetta i requisiti di quest’articolo;
b) di fr 5000 per famiglia, un membro del quale rispetta i requisiti di quest’articolo.
È considerato residente chi è in possesso del permesso di polizia oppure, nei casi in cui tale permesso non è necessario, chi ha nel Comune il domicilio civile, presenti tutti i requisiti formali ad esso connessi. Questa prestazione del Cantone è pure vincolata a quella del Comune di Campione d’Italia.
Art. 5
Per lo studio, per la progettazione e per la realizzazione della strada di raccordo tra lo svincolo autostradale di Bissone ed il confine con l’enclave il 50 % delle spese è assunto dal Comune di Campione d’Italia.
Questa quota parte di spesa si aggiunge all’impegno finanziario a carico del Comune di Campione d’Italia, quale compensazione per i servizi e le prestazioni concessi dal Cantone in base alla dichiarazione di cui all’art. 1 del presente Decreto Legislativo.
Art. 6
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore1 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Pubblicato nel BU 1998, 130.