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Decreto legislativo concernente la costituzione della Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana

442.320 · Legislazione Ticino

Dals 22 zercl. 2015

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ti/rl/442-320/it/decreto-legislativo-concernente-la-costituzione-della-fondazione-museo-d-arte-della-svizzera-italiana

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442.320

Decreto legislativo concernente la costituzione della Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana

Decreto legislativo

concernente la costituzione della Fondazione Museo d’arte

della Svizzera italiana

(del 22 giugno 2015)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 4 febbraio 2015 n. 7045 del Consiglio di Stato;

decreta:

Art. 1

Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano” con sede a Lugano (di seguito Fondazione).

Art. 2

È stanziato un credito di fr. 100’000.- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari, per la partecipazione del Cantone al capitale di fondazione.

È stanziato un credito di fr. 300’000.- quale prestito senza interessi da rimborsare entro 10 anni.

Art. 3

Il contributo annuale ricorrente alla Fondazione è stabilito nell’ambito dei preventivi annuali dello Stato.

Le modalità operative sono definite dalla convenzione fra il Cantone e la Fondazione.

Il contributo annuale alla Fondazione è iscritto nei conti di gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari.

Art. 4

È approvato il progetto di trasferimento della gestione del Museo cantonale d’arte alla Fondazione.

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport:

  • a) negozia il tenore definitivo della convenzione tra Cantone e Fondazione;

  • b) cura le relazioni fra il Cantone e la Fondazione;

  • c) gestisce la rendicontazione annuale delle attività della Fondazione.

Rimangono di spettanza cantonale:

  • a) la proprietà e i costi di gestione degli immobili ceduti in uso alla Fondazione;

  • b) la proprietà delle opere d’arte della collezione cantonale.

Art. 5

La «Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano» è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.

Art. 6

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.1

Pubblicato nel BU 2015, 380.

Footnotes

  1. [1] Entrata in vigore: 1° agosto 2015 - BU 2015, 380.