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Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA

642.250 · Legislazione Ticino

Dals 18 oct. 1994

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ti/rl/642-250/it/regolamento-cantonale-di-applicazione-concernente-la-legge-federale-sull-imposta-preventiva-il-computo-di-imposte-alla-fonte-estere-e-la-trattenuta-supplementare-d-imposta-usa-rlip

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Funtauna

642.250

Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA (RLIP)

Regolamento

cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA

(RLIP)[1]1

del 18 ottobre 1994 (stato 1° gennaio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e l’ordinanza sull’imposta preventiva del 19 dicembre 1966 (OIPrev);

vista l’ordinanza del Consiglio federale sul computo di imposte alla fonte estere del 22 agosto 1967 (di seguito OCIFE);

vista l’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 15 giugno 1998 (di seguito O-USA),[2]2

decreta:

Footnotes

  1. [1] Titolo modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2021, 329.
  2. [2] Ingresso modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

Art. 1

31Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte alla fonte estere e di trattenuta supplementare d’imposta USA sono:4

  • a) la Divisione delle contribuzioni;

  • b) gli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali dell’imposta preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta supplementare d’imposta USA relativa alle persone fisiche (art. 35 cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE).

L’ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente per il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche (art. 15 OCIFE).

Questi uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d’inosservanza di prescrizione d’ordine (art. 67 cpv. 3 LIP);5

  • c) la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso.

L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la legge federale sull’imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della legge tributaria cantonale (art. 35 cpv. 1 e art. 55 LIP).

Footnotes

  1. [3] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
  2. [4] Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
  3. [5] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

Art. 2

La Divisione delle contribuzioni:

  • a) è competente per l’allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni (art. 57 cpv. 1 LIP; art. 15 OCIFE);6

  • b) è legittimata a promuovere l’azione di diritto amministrativo contro una riduzione provvisionale disposta dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 58 cpv. 4 LIP);

  • c) vigila sull’applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell’imposta preventiva (art. 67 cpv. 1 OIPrev).7

(art. 35a LIP)

Footnotes

  1. [6] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
  2. [7] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

Art. 3 Procedure elettroniche

8Per le procedure elettroniche si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.

Footnotes

  1. [8] Art. reintrodotto dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2004, 43.

Art. 4

Le istanze di rimborso e di computo sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d’imposta.

…9

…10

Footnotes

  1. [9] Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.
  2. [10] Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.

Art. 5

…11

Footnotes

  1. [11] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.

Art. 6

L’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA possono essere computati sulle seguenti imposte (art. 31 cpv. 2 LIP; art. 19 cpv. 1 OCIFE; art. 18 O-USA):12

  • a) in via prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale;

  • b) in via sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale;

  • c) in via ancora più sussidiaria, sull’imposta federale diretta.13

Footnotes

  1. [12] Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
  2. [13] Lett. introdotta dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 372.

Art. 7

Gli importi di computo di imposte alla fonte estere che non sono a carico della Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati (art. 20 cpv. 2 OCIFE).14

In caso di limitazione dell’ammontare massimo, la ripartizione avviene tuttavia tenuto conto del moltiplicatore comunale.

Footnotes

  1. [14] Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

Art. 8

Sono abrogati:

  • a) il regolamento cantonale di applicazione alla legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (del 7 maggio 1985);

  • b) il regolamento cantonale di applicazione del decreto 22 agosto 1967 del Consiglio federale concernente il computo globale d’imposta (del 3 dicembre 1976);

  • c) il regolamento cantonale di applicazione al decreto del Consiglio federale 2 novembre 1951 in materia di trattenuta supplementare USA (del 3 dicembre 1976).

Art. 9

Il presente regolamento, ottenuta la ratifica da parte della Confederazione15, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU 1995, 30.

Footnotes

  1. [15] Approvazione federale: 28 dicembre 1994.