67 III 103
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32. Sentenza 13 giugno 1941 nella causa Bulloni.
Non solo i termini che il debitore deve o08servare, ma anche quelli imposti al creditore sonoo prorogati dalle ferie a’ sensi dell'art. 63 LEF (cambiamento di giurisprudenza).
Nicht nur die vom Schuldner, sondern auch die vom Gläubiger einzuhaltenden Fristen werden durch die Betreibungsferien nach Massgabe von Art. 63 SchKG verlängert (Änderung der Rechteprechung).
Les féries de poursuites visées à l’art. 63 LP prolongent non seulement les délais que le débiteur doit observer, mais encore ceux que le créancier est tenu de respecter (changement de jurisprudence).
Estratto dai considerandi :
La querelata decisione dell’Autorità cantonale di vigilanza è stata intimata al Bulloni il 21 maggio 1941. TI creditore ricorrente pretende che il termine per ricorrere non spirava il 31 maggio, mail 10 giugno, giorno in cui egli inoltrò il ricorso. Infatti, così argomenta, il 31 maggio cadeva nelle ferie di Pentecoste e, in virtù dell'art. 63 LEF, il termine di ricorso restava prorogato sino all’undici giugno. y Secondo l’attuale giurisprudenza (RU 54 III 113: 51 III 139), solo i termini che il debitore deve osservare e non quelli imposti al creditore sono prorogati dalle ferie 104 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Ne 32, a’ sensì dell'art. 63 LEF. Ne seguirebbe in concreto lirricevibilità del ricorso, perchè tardivo. Ma, dopo nuovo esame, il principio che il creditore è escluso dal beneficio delle ferie non dev’essere più mantenuto. In un primo tempo, il Tribunale federale, facendo sua la giurisprudenza del Consiglio federale, ha ammesso che l’art. 63 LEF concerne soltanto i termini assegnati all’ufficio per compiere certi atti esgecutivi. Tuttavia, con sentenza 13 settembre 1912 gu ricorso Oppliger (RU 38 I 677 = Ed. sep. 15,258) il Tribunale federale sí è dipartito da questa giurisprudenza, estendendo il beneficio dell’art. 63 LEF ai termini che deve osservare il debitore. Già allora il Tribunale federale ha rilevato che, mentre l’art. 56 LEF vieta in generale all’ufficio di procedere ad « atti esecutivi » durante un determinato periodo di tempo, l’art. 63 LEF parla soltanto di decorrenza di termini, senza menzionare gli « atti esecutivi » e genz’accennare che ess0 sì applica soltanto ad une. categoria determinata dei termini prevista dalla legge gull’esecuzione e gul fallimento. Il tenore dell'art. 63 LEF non sì oppone quindi a che il creditore sia messo al beneficio della proroga dei termini che vengono a scadere durante le ferie. Tale soluzione si giustifica anche in virtù del principio della parità di trattamento : in particolare appare inammissibile esigere dal creditore ch'egli chieda, sobto pena di caducità dell’esecuzione, certi atti esecutivi, in un periodo di tempo in cui l'ufficio non può compierli. Nè vale obbiettare che le ferie hanno per iscopo di evitare al debitore, per considerazioni umanitarie, gli imbarazzi di un’esecuzione durante un periodo determinato. Infatti questo scopo non è per nulla pregiudicato, qualora i termini
assegnati al creditore, che vengono a scadere durante le ferie, giano prorogati a’ sensì dell'art. 63 LEF. De! resto, quando il legislatore ha voluto favorire esclusivamente il debitore, l’ha detto in termini espressì : così gli art. 58, 59, 60, 61 LEF prevedono la sospensione soltanto a favore del debitore. Il presente ricorso appare adunque tempestivo.