Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.
Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Persegue un’adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta.
Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.
I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi della f ondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza al consiglio di fondazione.
Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti:
- provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e riferisce allo stesso sul loro adempimento;
- adotta il preventivo;
- adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
- nomina il direttore;
- nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
- controlla la gestione;
- nomina i membri della commissione di esperti;
- disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale;
- emana il regolamento interno e l’ordinanza sui sussidi della Fondazione.
L’articolo 6 a della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.