Ogni Comune fornisce annualmente all’Ufficio federale di statistica (UST) i propri dati sugli abitanti con giorno di riferimento 31 dicembre al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo e aggiorna il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) conformemente all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 2017 2 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni. 3
Nei Cantoni che dispongono di un registro degli edifici e delle abitazioni riconosciuto, il Comune può mettere i propri dati sugli abitanti anche a disposizione del Cantone al fine di consentire l’identificazione automatica delle abitazioni primarie nel registro cantonale degli edifici e delle abitazioni.