AS 1998 3022
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstit
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 23bis cpv. 1 1 Un contributo speciale è riscosso sugli utili in capitale giusta l’articolo 17 se sono sottoposti a un’imposta annuale conformemente all’articolo 47 o all’articolo 218 capoverso 2 LIFD2.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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