AS 1999 1351
Decreto federale concernente una riserva alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Decreto federale concernente una riserva alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
del 21 marzo 1996
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 marzo 19951, decreta:
Art. 1
1 La riserva apposta dalla Svizzera all’articolo 2 della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale2 che figura nell’articolo 3 del decreto federale del 27 settembre 19663 ha il tenore seguente:
Ad articolo 2: a. La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l’assistenza giudiziaria quando l’atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati. b. La Svizzera si riserva inoltre il diritto di accordare l’assistenza giudiziaria, in virtù della convenzione, soltanto alla condizione espressa che i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi siano usati esclusivamente per istruire e giudicare i reati per i quali l’assistenza è fornita. c. Lo Stato richiedente può utilizzare i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi in deroga alla condizione contenuta nella lettera b quando l’atto al quale si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie in merito alla quale l’assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile, oppure se la procedura penale straniera è diretta contro altre persone che hanno preso parte all’atto punibile.
2 IlConsiglio federale è autorizzato a comunicare la presente modificazione al
Segretariato generale del Consiglio d’Europa.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.