AS 1999 655
Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone
Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 20 gennaio 1999
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoversi 1 e 4, 21 capoversi 1, 4 e 5 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza nei confronti di agenti della Confederazione, militari e terzi che collaborano a progetti svizzeri o esteri clas- sificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna oppure che hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
2 Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla protezione dei segreti.
Art. 2 Lista degli uffici e delle funzioni 1 La lista, emanata dal Consiglio federale, degli uffici dell’Amministrazione e delle funzioni dell’esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza (art. 19 cpv. 4 LMSI) può essere consultata presso la Cancelleria federale. 2 Ogni quattro anni la Cancelleria federale propone al Consiglio federale di aggior- nare la lista; il Consiglio federale esamina in particolare se i controlli effettuati giu- sta l’articolo 19 capoverso 4 LMSI rispondono alle esigenze dell’articolo 19 capo- verso 1 LMSI o delle convenzioni internazionali sulla protezione di segreti.
Art. 3 Servizio specializzato La Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (in seguito: servizio specializzato) effettua i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi fede- rali di sicurezza civile e militare.
RS 120.4 1 RS 120
1998-0289 655
Controlli di sicurezza relativi alle persone RU 1999
Capitolo 2: Modalità della procedura di controllo Sezione 1: Persone sottoposte al controllo
Art. 4 Agenti della Confederazione 1 Il controllo di sicurezza è effettuato nei confronti di persone di cui è proposta la nomina e dei titolari di una funzione cui devono essere affidati nuovi compiti. 2 Al più tardi nella conferma di ricezione dell’offerta d’impiego o, se si tratta di una persona già al servizio della Confederazione, prima che essa dichiari la sua disponi- bilità ad assumere le nuove funzioni, l’autorità richiedente deve rendere attento l’interessato al fatto che i titolari della funzione in questione sono soggetti a un con- trollo di sicurezza.
Art. 5 Militari Il controllo di sicurezza è effettuato nei confronti dei militari che, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti militari classificati.
Art. 6 Terzi Il controllo di sicurezza concerne le persone che, in qualità di parti o di dipendenti dell’impresa o dell’organizzazione che ha concluso il contratto, collaborano a pro- getti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna, come pure le persone soggette a controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione di segreti e che hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
Art. 7 Verifica preventiva 1 Prima di procedere al controllo, il servizio specializzato verifica nel sistema PISA se la persona da controllare non sia già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in quanto militare. 2 Se risulta che la persona in questione è già stata sottoposta a un controllo di sicu- rezza in quanto militare o ad altro titolo, il servizio specializzato ne informa l’auto- rità richiedente; questa, in linea di principio, rinuncia al controllo. È fatto salvo l’ar- ticolo 13.
Sezione 2: Svolgimento del controllo
Art. 8 Avvio del controllo di sicurezza 1 L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza (autorità richiedente) è: a. per gli agenti della Confederazione: l’autorità che nomina, prepara la nomina o attribuisce nuovi compiti; b. per i militari: i servizi incaricati dell’amministrazione e dei controlli o i coman- danti di truppa e di scuola; c. per i terzi: l’organo che aggiudica una commessa pubblica concernente progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna.
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2 L’autorità richiedente incarica il servizio specializzato di procedere al controllo di sicurezza. Essa lo informa riguardo ai rischi per la sicurezza inerenti alla funzione o all’adempimento del contratto. 3 Prima di aggiudicare una commessa pubblica concernente un progetto classificato nell’ambito della sicurezza interna o esterna, l’autorità richiedente comunica la sua intenzione al servizio specializzato; quest’ultimo esamina se le persone incaricate dell’esecuzione del contratto vadano sottoposte a un controllo di sicurezza. 4 L’autorità richiedente comunica inoltre al servizio specializzato la sua intenzione di autorizzare a terzi l’accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
Art. 9 Modulo per i controlli di sicurezza 1 L’autorità richiedente consegna alla persona da sottoporre al controllo un modulo da compilare e una nota esplicativa sulla procedura di controllo e sui suoi diritti. 2 Se acconsente all’esecuzione del controllo, la persona interessata invia all’autorità richiedente il modulo compilato. L’autorità richiedente verifica che il modulo con- tenga tutti i dati necessari all’esecuzione del controllo e lo trasmette al servizio spe- cializzato.
Art. 10 Autorizzazione 1 Firmando il modulo, la persona interessata autorizza espressamente il servizio spe- cializzato a raccogliere i dati necessari. 2 L’autorizzazione è valida sei mesi e può essere revocata in qualsiasi momento per scritto dalla persona interessata.
Art. 11 Raccolta dei dati Il servizio specializzato raccoglie i dati necessari al controllo di sicurezza ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 LMSI. Se non ha un proprio diritto d’accesso a tali dati, li raccoglie per il tramite degli organi federali incaricati della sicurezza civile e mi- litare.
Art. 12 Audizione personale 1 Il servizio specializzato dispone l’audizione degli agenti della Confederazione in occasione del primo controllo. Per le persone di cui agli articoli 5 e 6, l’audizione ha luogo soltanto se necessario. 2 Il servizio specializzato può procedere all’audizione di terzi dopo avere informato la persona interessata e ottenutone il consenso.
Art. 13 Ripetizione del controllo di sicurezza 1 L’autorità richiedente può incaricare il servizio specializzato di ripetere il controllo di sicurezza se ha motivo di presumere nuovi rischi per la sicurezza rispetto al con- trollo precedente o se è previsto in convenzioni internazionali sulla protezione di segreti. La domanda va debitamente motivata. La persona interessata deve preventi- vamente acconsentire per scritto alla ripetizione del controllo.
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2 Il servizio specializzato procede a una nuova raccolta dei dati; di norma questi dati sono raccolti soltanto sulla base dei registri di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a e b LMSI. Nella misura in cui, in base ai dati raccolti, vi sia motivo di credere che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza, il servizio specializzato può completare il controllo mediante un’inchiesta di polizia o audizioni.
Art. 14 Ritiro della candidatura nel corso della procedura di controllo 1 Se la persona interessata ritira la candidatura nel corso della procedura di controllo o, per un altro motivo, non entra più in linea di conto per la nomina, per l’attribu- zione di una funzione o di nuovi compiti oppure per l’esecuzione di un contratto, l’autorità richiedente ne informa immediatamente il servizio specializzato. 2 Il servizio specializzato interrompe il controllo di sicurezza. D’intesa con l’Archi- vio federale, distrugge i dati raccolti.
Capitolo 3: Conclusione del controllo di sicurezza
Art. 15 Diritto di essere sentito 1 Se la dichiarazione di sicurezza non può essere rilasciata o va corredata di riserve, il servizio specializzato offre alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi, entro dieci giorni, sull’esito del controllo e sulla valutazione del rischio per la sicu- rezza. 2 La persona interessata può prendere visione del fascicolo relativo al controllo; è fatto salvo l’articolo 9 della legge federale sulla protezione dei dati2. 3 Entro il termine di cui al capoverso 1, la persona interessata può chiedere al servi- zio specializzato di procedere: a. alla rettifica o alla distruzione dei dati errati o superati; b. alla distruzione immediata dei dati che non corrispondono allo scopo del trat- tamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi; c. all’apposizione di una menzione che ne rilevi il carattere contestato.
Art. 16 Decisione 1 Il servizio specializzato emette una decisione in merito all’esito del controllo.
2 Esso la comunica alla persona interessata, all’autorità richiedente a destinazione dell’autorità di nomina o di attribuzione della funzione o dei nuovi compiti e, all’oc- correnza, a terzi legittimati a ricorrere.
Art. 17 Rimedi giuridici 1 Contro le decisioni del servizio specializzato può essere interposto ricorso alla commissione di ricorso DDPS. 2 Sono per il resto applicabili le disposizioni generali sulla procedura federale.
2 RS 235.1
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Art. 18 Conseguenze per l’autorità di nomina o d’attribuzione della funzione o dei nuovi compiti 1 L’autorità di nomina o d’attribuzione della funzione o dei nuovi compiti può con- sultare il fascicolo della persona interessata, con il suo consenso. Può avere un col- loquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio spe- cializzato. 2 Essa informa il servizio specializzato in merito alla sua decisione circa la nomina o l’attribuzione della funzione o dei nuovi compiti.
Art. 19 Conseguenze per terzi 1 L’impresa o l’organizzazione può consultare il fascicolo della persona interessata, con il suo consenso. Può farsi assistere dal servizio specializzato per chiarire, in un colloquio, le questioni in sospeso. 2 L’impresa o l’organizzazione deve garantire che soltanto le persone per cui ha ot- tenuto una dichiarazione di sicurezza abbiano accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
Capitolo 4: Trattamento, utilizzazione e conservazione dei dati
Art. 20 Trattamento dei dati 1 Il servizio specializzato fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trat- tamento è per altri motivi illecito.
2 Esso fa rettificare immediatamente i dati errati o superati.
Art. 21 Utilizzazione dei dati 1 I dati raccolti sono conservati dal servizio specializzato. Essi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quello definito nell’articolo 11. È fatta salva l’utiliz- zazione nell’ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessa- ta. 2 D’intesa con l’Archivio federale, il servizio specializzato distrugge i dati concer- nenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta.
Art. 22 Conservazione e archiviazione dei dati Il servizio specializzato conserva i fascicoli fino a quando la persona interessata oc- cupa la funzione o collabora all’esecuzione del contratto, ma non oltre dieci anni. Successivamente li trasmette all’Archivio federale affinché siano archiviati.
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Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 15 aprile 19923 relativa ai controlli di sicurezza nell’Ammini- strazione federale; b. l’ordinanza della CaF del 9 settembre 19924 sulla designazione dell’organo di controllo per l’attuazione dell’esame di sicurezza nell’Amministrazione federale; c. l’ordinanza del DFGP del 23 giugno 19925 sulla designazione dell’organo di controllo per l’attuazione dell’esame di sicurezza nell’Amministrazione fede- rale; d. l’ordinanza del DFI del 1° luglio 19926 sulla designazione dell’organo di con- trollo per l’attuazione dell’esame di sicurezza nell’Amministrazione federale; e. l’ordinanza del DFF del 15 settembre 19937 sulla designazione dell’organo di controllo per l’attuazione dell’esame di sicurezza nell’Amministrazione fede- rale; f. l’ordinanza del 9 maggio 19908 concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone nel campo militare.
Art. 24 Disposizioni transitorie 1 Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate restano valide fino a quando non sia sta- to effettuato un nuovo controllo di sicurezza. 2 Le persone che, in seno all’amministrazione federale o all’esercito, esercitano una funzione che non implica l’assoggettamento del titolare a un controllo di sicurezza giusta il diritto previgente, ma che figura ora nella lista di cui all’articolo 2, sono oggetto di controllo soltanto se l’autorità richiedente ha motivo di presumere nuovi rischi per la sicurezza o se un controllo è richiesto da convenzioni internazionali sulla protezione di segreti. 3 Le procedure di controllo già avviate prima del 1° febbraio 1999 sono rette dal di- ritto previgente.
Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.
20 gennaio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
3 RU 1992 1022, 1996 150 4 RU 1993 2748 5 RU 1992 1314 6 RU 1992 1714 7 RU 1993 2732 8 RU 1990 748, 1995 5301 1088
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