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AS 2000 238

Ordinanza dell'UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell’UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Modifica del 23 dicembre 1999

L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:

I L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente la graduazione delle ali- quote forfettarie per gli aiuti agli investimenti è modificata come segue:

Allegato, parti A e B

Aiuti forfettari agli investimenti A. Crediti d’investimento per l’aiuto iniziale

Categorie Manodopera standard Importo forfettario in fr.

Categoria 1 0.80-1.19 50 000 Categoria 2 1.20-2.19 90 000 Categoria 3 > 2.20 130 000

La manodopera standard è calcolata in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 di- cembre 19982 sulla terminologia agricola. L’aiuto iniziale della categoria 1 è accordato unicamente nelle regioni di cui all’arti- colo 89 capoverso 2 della legge sull’agricoltura 3.

238 2000-0019

Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti RU 2000

B. Crediti d’investimento per gli edifici d’abitazione

Elemento Cubatura massima Importo forfettario in fr.

Abitazione del capoazienda con alloggio 1 200 m3 150 000 per anziani Abitazione del capoazienda 900 m3 120 000 Alloggio per anziani 600 m3 90 000

Per le aziende gestite a titolo accessorio giusta l’articolo 89 capoverso 2 della legge sull’agricoltura4 le cifre di cui sopra vanno dimezzate.

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2000.

23 dicembre 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger

4 RS 910.1

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