AS 2002 1378
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1 lett. e
1 Per azienda d’estivazione s’intende un’impresa agricola che:
e. è gestita durante l’estivazione; e
Art. 29 cpv. 3
3 Per formaggio di montagna s’intende anche il formaggio alpestre:
a. prodotto con latte di aziende d’estivazione nella regione d’estivazione; e b. prodotto in un’azienda d’estivazione o in un caseificio situati nella regione d’estivazione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.91
1378 2002-0311