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AS 2002 2467

Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)

Modifica del 22 marzo 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 15 ottobre 20011, visto il parere del Consiglio federale del 21 novembre 20012, decreta:

I La legge federale del 16 dicembre 19833 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3 terzo periodo Abrogato

Art. 9 rubrica e cpv. 4 Motivi cantonali d’autorizzazione

4 Un’autorizzazione non è computata nel contingente:

a. se l’alienante ha già ottenuto l’autorizzazione per l’acquisto dell’abitazione di vacanza o dell’unità d’abitazione in un apparthotel; b. se essa è rilasciata giusta l’articolo 8 capoverso 3; c. per l’acquisto di una parte di comproprietà di un’abitazione di vacanza o di un’unità di abitazione in un apparthotel, a condizione che l’acquisto di un’altra parte di comproprietà della medesima abitazione di vacanza o unità d’abitazione in un apparthotel sia già stato computato nel contingente.

Art. 11 Contingenti d’autorizzazioni 1 Il Consiglio federale stabilisce i contingenti cantonali annui delle autorizzazioni per l’acquisto di appartamenti di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel nei limiti di un numero massimo previsto per l’insieme del Paese, tenendo conto degli interessi superiori dello Stato e degli interessi economici del Paese.

2 Il numero massimo secondo il capoverso 1 non deve superare le 1500 unità di

contingente.