AS 2003 1
Ordinanza concernente l'estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna
Ordinanza concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna
Modifica del 9 dicembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 novembre 20011 concernente l’estensione degli obblighi di infor- mazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2
2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2003.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 120.1
2002-2699 1