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AS 2006 4791

Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM)

Modifica dell’8 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoverso 3 nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),

Art. 2 cpv. 2 lett. c e 3

2 Prima di entrare in servizio, i militari:

c. fanno modificare o cambiare i capi d’uniforme che non sono più della misu- ra giusta. 3 Gli organi incaricati della chiamata possono designare altri articoli da portare con sé in servizio militare.

Art. 3 cpv. 2 primo periodo 2 Di regola, la Base logistica dell’esercito (BLEs) provvede all’adattamento durante il servizio militare. …

Art. 4 cpv. 3 3 I militari che restituiscono oggetti d’equipaggiamento sporchi pagano le spese di pulizia.

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva 1 In via eccezionale, i militari possono depositare il loro equipaggiamento o parti di esso altrove che al loro domicilio oppure, dietro versamento di una tassa, presso la BLEs: ...

2006-0837 4791

Equipaggiamento personale dei militari RU 2006

Art. 7 Ritiro cautelativo dell’arma personale 1 Se vi sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale, quest’ultima può essere ritirata in via cautelativa dal comando di circondario competente oppure essere depositata dal militare o da terzi presso la BLEs. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide entro dodici mesi se l’arma è definitivamente ritirata o riconsegnata al militare.

Art. 8 cpv. 1 e 2 1 I militari che trascurano il loro equipaggiamento o parti di esso oppure ne abusano sono segnalati dalla BLEs al comando di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole. 2 Dopo aver esaminato i fatti, il comando di circondario ordina, se del caso, il ritiro dell’equipaggiamento e il suo deposito.

Art. 11 cpv. 1 lett. b e d nonché 3 e 4 1 Quando lasciano l’esercito, i militari ricevono in proprietà il fucile d’assalto se:

b. negli ultimi tre anni hanno effettuato due volte il programma obbligatorio a

300 m e due volte il tiro in campagna a 300 m e li hanno fatti iscrivere nel

libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari; d. confermano per scritto che non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 19973. 3 Prima della cessione, il fucile d’assalto è trasformato dalla BLEs in un’arma da fuoco semiautomatica per il tiro colpo per colpo.

4 Le indicazioni fornite dai militari possono essere verificate.

Art. 12 cpv. 1 lett. c e 3

1 La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà dei militari se:

c. confermano per scritto che non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 20 giugno 19974.

3 Le indicazioni fornite dai militari possono essere verificate.

Art. 13 Abrogato

3 RS 514.54 4 RS 514.54

Equipaggiamento personale dei militari RU 2006

II 1 Eccettuato l’articolo 11 capoverso 1 lettera b, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2 L’articolo 11 capoverso 1 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2010.

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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