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AS 2007 3363

Ordinanza sull'entrata in vigore integrale della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sull’entrata in vigore integrale della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e dell’ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 27 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20061 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, ordina:

Articolo unico 1 La legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese entra integralmente in vigore il 15 luglio 2007 ad eccezione degli articoli 1–12, entrati in vigore il 15 marzo 2007. 2 L’ordinanza del 28 febbraio 20072 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese entra integralmente in vigore il 15 luglio 2007 ad eccezione degli articoli 1, 2 e 10, entrati in vigore il 15 marzo 2007.

27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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